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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3419/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3419 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., decisa all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 18.11.2025, ai sensi degli artt 127 ter e 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AN Bruno, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/4.;
-ATTORE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla CP_1 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carolina Capuano, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Arzano (Na), alla Via F. Caracciolo n.9;
-CONVENUTA-
NONCHE'
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del procuratore speciale p.t., rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, dagli Avv.ti Matteo Ceretti e Francesco Napolitano, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Matteo Ceretti, in Milano, via dei Bossi 6.
TE AT
Oggetto: responsabilità professionale dell'esercente l'attività legale.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, ex art. 127 ter
c.p.c., ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del
18.11.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.05.2018, ha Parte_1 convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentir accertare e dichiarare la CP_1 responsabilità professionale dell'avv. in relazione all'attività difensiva svolta nell'ambito CP_1 del procedimento penale recante R.G.N.R. n. 9177/2013 e del seguente giudizio penale (R.G. dib.
1723/2016), svoltosi presso il Tribunale di Nola e, per l'effetto, condannare l'avv. al CP_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante, complessivamente quantificati in € 1.500.000,00, ovvero nella diversa somma quantificata dal Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c.
A fondamento della domanda de qua, parte istante ha dedotto che in data 10.11.2014 era stata informata, mediante notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.c., di conclusione delle indagini preliminari, di un procedimento penale a suo carico pendente innanzi la Procura della Repubblica di Nola, in ordine al reato di cui all'art. 640 c.p. Nel corpo del suddetto avviso, il P.M. addetto alle indagini, aveva proceduto a comunicare all'indagato, odierno istante, la nomina del difensore di ufficio, che era stato individuato nella persona dell'avv. del Foro di Nola. Ebbene, in CP_1 sede di notifica e di sottoscrizione del pedissequo “verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni e di nomina del difensore di fiducia”, parte attrice aveva provveduto ad indicare quale proprio difensore di fiducia, l'Avv. Giuseppe Pellegrino, così decadendo la nomina del precedente avvocato d'ufficio. Tuttavia, nonostante la nomina del procuratore di fiducia, alla data del 1.09.2015, era stata disposta la citazione a giudizio dell'imputato, odierno istante, per l'udienza del 10.06.2016, con relativo decreto ex art. 552 c.p.p. indicandosi quale difensore di
, l'avv. , pur risultando in atti la nomina fiduciaria dell'avv. Parte_1 CP_1
Pellegrino.
Ebbene, sulla base di tali premesse, parte istante ha, altresì, dedotto che l'avv. , odierna CP_1 convenuta, aveva – seppur priva della necessaria legittimazione – continuato a svolgere la sua attività defensionale nell'interesse di durante tutto il primo grado di giudizio Parte_1
(si v. udienze del 10.06.2016, del 28.10.2016 ed infine del 23.12.2016, di cui al doc. n. 4 alle lettere a) b) c) della produzione di parte attorea), conclusosi con sentenza di condanna, depositata in data
12.01.2017. Ulteriormente, parte attrice – premessa l'erroneità in fatto della sentenza penale richiamata, in quanto emessa nell'inconsapevolezza dell'istante, non notificatagli personalmente - ha precisato che l'avv. non aveva proceduto ad avvertilo della condanna de qua, pertanto, CP_1 la sentenza medesima, non impugnata, era passata in giudicato. Di talché, parte istante ha precisato di aver avuto notizia della condanna a suo carico solo in data 26.05.2017, in sede di notifica - effettuata presso il proprio domicilio personale - dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo. Dunque, alla luce di tanto, parte attrice si era recata presso lo studio professionale del difensore nominato, avv. Pellegrino Giuseppe, il quale, constata l'irrimediabilità della situazione processuale ormai consolidatasi, aveva provveduto, da un lato, a depositare, presso il Magistrato di Sorveglianza, formale istanza tesa all'ottenimento di una delle misure alternative alla detenzione, dall'altro, a proporre incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.
Ebbene, tanto evidenziato, dedotta la compressione del proprio diritto di difesa, ex art. 24 Cost., ascrivibile a colpa grave e/o al negligente inadempimento dell'avvocato convenuto, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale onde sentire accertare e dichiarare la responsabilità
[...] professionale dell'avv. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, complessivamente determinati in € 1.5000.000,00, ovvero nella somma ritenuta equa dal Tribunale ex art. 1226 c.c., oltre vittoria di spese di lite.
2. Istauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio contestando CP_1 estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, deducendo, in particolare, la pretestuosità dell'azione risarcitoria de qua, precisando, a tal fine, di non aver ancora ricevuto il compenso professionale spettantegli, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, a fronte dell'opposizione, ex art. 617 c.p.c., proposta dall'attuale istante. Nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti come enucleabile dal libello introduttivo, eccependo di aver esercitato l'incarico di difensore d'ufficio dell' con la diligenza dovuta, provvedendo, in primo Parte_1 luogo, a comunicare formalmente all'assistito la pendenza, l'esito e le evoluzioni del procedimento penale n. 9177/13 intentato dalla Procura di Nola;
in secondo luogo, in sede dibattimentale, aveva proceduto alla predisposizione di una corretta linea difensiva mediante partecipazione alle udienze del 10.06.2016, del 28.10.2016 e del 23.12.2016 non limitandosi ad una difesa meramente formale.
Infatti, parte convenuta, ha specificato che all'udienza del 28.10.2016, rilevata la tardività della querela della persona offesa aveva domandato pronunziarsi sentenza ex art.129 c.p.p., in subordine, formulate le richieste istruttorie (controesame dei testi di lista P.M. ed esame imputato) aveva chiesto rinvio per la discussione. Indi, all'udienza di discussione del 23.12.2016 aveva concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e, in subordine, in caso di condanna, il riconoscimento delle attenuanti generiche, la comminazione del minimo della pena, il riconoscimento dei benefici di legge.
Ebbene, tanto precisato, parte convenuta, ha altresì, sottolineato il sostanziale disinteressamento di sia alla fase procedimentale che dibattimentale del giudizio penale, Parte_1 omettendo, pur a fronte delle comunicazioni inoltrategli dalla convenuta, di fornire qualsivoglia informazione, compresa quella relativa alla nomina dell'avvocato di fiducia per il procedimento penale de quo, di cui, peraltro, aveva avuto compiuta conoscenza a seguito della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ex art. 552 c.p.p.
Ulteriormente, parte convenuta ha rilevato che sarebbe stato preciso onere deontologico del difensore di fiducia, avv. Pellegrino, notiziarla della suddetta nomina e, pertanto, sollevarla dall'incarico di difensore d'ufficio, ex art. 46, comma 4, cod. deontologico forense.
Ha concluso, pertanto, in via principale per l'integrale rigetto della domanda risarcitoria azionata da parte istante;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria de qua, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione ex art. CP_2
106 c.p.c., al fine - previo accertamento dell'operatività della polizza professionale che ne assicura la responsabilità civile - di essere manlevata in ipotesi di condanna.
3. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, con ordinanza del 21 settembre
2018, si sono costituiti in giudizio quegli (per il prosieguo, per brevità solo Controparte_2
, che hanno assunto il rischio del certificato n. A0171054700, eccependo, in via CP_2 principale e nel merito, l'infondatezza della domanda attorea;
in subordine, posta l'operatività della polizza stipulata con l'avv. odierna convenuta, la limitazione e/o la riduzione CP_1 dell'eventuale obbligo indennitario degli Assicuratori in base alle previsioni di polizza e di legge, il tutto con vittoria di spese di lite.
4. Incardinatosi il giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, ha subito una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 3.10.2023 è stata spedita, dall'allora Giudice assegnatario del fascicolo all'udienza del 18.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024), sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esplicitate.
1.1. In via preliminare, in diritto, è da evidenziare che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato, nell'ambito della tradizionale – e solo formalmente superata - distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sono sussumibili nell'alveo delle obbligazioni di mezzi, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. In questo senso, infatti, la Corte di Cassazione con un recente pronunciamento ha precisato che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole” (v., sentenza del 20 marzo 2025 n.
7462, tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n.
2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Difatti, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se ove questi avesse tenuto, il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass.
7 agosto 2002, n. 11901; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638; Cass. 24 maggio 2016 n. 10698; Trib.
Firenze 21 febbraio 2022, n. 487; Trib. Firenze, 25 marzo 2022, n. 854).
Del resto, non potendo il professionista garantire l'esito positivo della lite, il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito. Dunque, ad integrare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente l'errore o l'omissione ma è necessario che il cliente dimostri che da quell'errore e/o omissione sia derivato un danno e, precisamente che, in mancanza della condotta negligente, la lite avrebbe probabilmente avuto un esito a lui più favorevole. In altri termini l'accertamento della responsabilità professionale presuppone, oltre all'inadempimento, pure la prova del danno e del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta tenuta dal professionista.
Il giudice investito della questione è tenuto ad applicare la regola della preponderanza dell'evidenza che, secondo la Suprema Corte è data dalla combinazione della regola del più probabile che non, da seguirsi per l'accertamento del solo nesso di causalità, e della regola della prevalenza relativa della probabilità, la quale implica che il giudice, in presenza di diverse ipotesi di un medesimo fatto che lo narrano in diversi modi, quando le stesse abbiano avuto una qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio, scelga “come vero” l'enunciato che abbia ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (Cass. n. 26304/2021). Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, pure, precisato che il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità mentre il compendio probatorio è informato al criterio dell'attendibilità, rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/13; Cass.
8863/11; Cass. 6967/06).
Ulteriormente, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art.
1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti;
a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass.
24544/2009). Più in particolare, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11-08-2005, n. 16846).
Trattasi, pertanto, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (art. 2236 c.c.) o la scelta tra soluzioni comunque opinabili. In particolare, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (e - art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Sicché, quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cassazione civile, 9238/07).
1.2. Ebbene, ulteriormente, è da rilevare che nel caso specifico, come quello oggetto di scrutinio, di avvicendamento tra l'avvocato d'ufficio nominato dalla Procura della Repubblica procedente in sede di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p. e la nomina dell'avvocato di fiducia, effettuata dall'indagato a seguito della notifica dell'avviso de quo, se è vero che la nomina del difensore di fiducia revoca automaticamente il difensore d'ufficio è altrettanto previsto che l'atto di nomina del difensore di fiducia non esaurisce i propri effetti nel rapporto tra l'avvocato e l'assistito, ma involge anche il rapporto con l'autorità giudiziaria poiché, solo nel momento in cui a quest'ultima viene comunicata, la nomina fiduciaria può ritenersi validamente effettuata in subentro a quella d'ufficio.
Difatti, quanto agli oneri del difensore d'ufficio è da precisare che lo stesso, appena ricevuta la notizia della nomina, nelle forme stabilite per il tipo di fase e stato del procedimento (informazione ex artt. 369-369 bis c.p.p., avviso 415 bis c.p.p., nomina a seguito di rinuncia al mandato, ecc.), è tenuto a darne comunicazione all'assistito e tale comunicazione, quale primo e fondamentale contatto con l'assistito, deve metterlo in condizione di conoscere la propria posizione processuale;
è pertanto opportuno che contenga i riferimenti relativi al numero del procedimento penale, al titolo di reato, nonché alla tipologia dell'atto notificato e specificamente: l'invito al contatto diretto per concordare la linea difensiva, con l'indicazione dei numeri telefonici e degli indirizzi del difensore;
laddove la nomina fosse contestuale ad atti specifici che lo richiedano, l'indicazione dei termini in scadenza, le date delle udienze e/o gli eventuali adempimenti da svolgere;
l'informazione circa il diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio; l'indicazione che, sussistendone le condizioni, è possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, l'art. 49, c. 1 C.D.F. prevede che
“l'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito”. Quindi, il difensore d'ufficio deve rendere edotto il proprio assistito della propria designazione e del diritto a scegliere un difensore di fiducia.
Analogamente, nel caso in cui l'indagato decida di affidare la propria linea difensiva ad un avvocato di fiducia e, pertanto, proceda alla relativa nomina, l'art. 46 C.D.F., al comma 4, prevede che “il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio,
l'incarico ricevuto”, il quale difensore d'ufficio cessa a quel punto dalle sue funzioni (art. 97, c. 6
c.p.p.). Tanto è necessario per garantire all'assistito di non subire pregiudizi dovuti a omissioni o mancata attività defensionale. Pertanto, il difensore d'ufficio avrà la facoltà di “disinteressarsi” del patrocinio soltanto dopo aver accertato che l'autorità giudiziaria sia venuta effettivamente a conoscenza della sostituzione, poiché, fino ad allora, permangono a suo carico i doveri di difesa e deontologici;
mentre, da allora, dovrà collaborare con il collega subentrante, fornendogli ogni documento e informazione utile alla difesa. Va poi precisato un ulteriore dovere deontologico che l'art. 46 C.D.F. pone a carico del subentrante fiduciario, il quale “senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta”.
1.3. Dunque, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, in via preliminare, alla luce delle difese svolte da parte istante, è da precisare che l'oggetto del giudizio de quo attiene alla responsabilità professionale dell'esercente la professione legale e, per ciò solo, non costituisce la sede normativamente prevista per la formulazione di eventuali doglianze relative alla fase procedimentale e processuale del giudizio penale conclusioni con sentenza di condanna, ex art. 533
c.p.p., n. 3805/2016, a carico di parte attrice per il reato di cui all'art. 640 c.p.
Ciò posto, è da rilevare che nel caso in esame parte istante non ha adeguatamente assolto all'onus probandi sulla stessa incombente, non avendo offerto alcuna prova in ordine alle condotte negligenti e/o imperite dell'all'avv. , convenuto;
né, tantomeno, ha proceduto ad una CP_1 puntuale allegazione e prova dei danni concretamente sofferti a seguito del comportamento colposo della convenuta.
In primo luogo, infatti, l'attore si è limitato a dedurre una ingiusta compressione del proprio diritto di difesa, deducendo di non aver avuto contezza del giudizio dibattimentale a suo carico in ragione della circostanza che la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio era stata effettuata dall'autorità procedente nei confronti dell'avv. d'ufficio, , non già nei riguardi di CP_1 quello di fiducia nominato ex ante in sede di notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.
Ebbene, tale circostanza è smentita per tabulas, considerato che il decreto di citazione diretta a giudizio, ex art. 552 c.p.p. pur essendo stato erroneamente notificato al difensore d'ufficio, è stato altresì notificato all'odierno istante, allora imputato, in data 22.03.2016, mediante notifica effettuata a mani di familiare convivente - la moglie dell'istante - (si v. allegati alla produzione di parte convenuta, depositati telematicamente in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), come del resto, puntualmente precisato dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza emessa in data 23.11.2017 di inammissibilità dell'istanza presentata ex art. 666 c.p.p. (si v. allegato 8 della produzione di parte attrice).
Ulteriormente, parte istante con una difesa ondivaga, da un lato, ha certificato di aver nominato il proprio difensore di fiducia in sede di notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (in data 10.11.2014), dall'altro, ha pure affermato di non aver reso edotto nell'immediatezza il proprio difensore, asserendo che per prassi consolidata, era il medesimo avvocato che non appena ricevuta la notifica dell'avviso di udienza dall'autorità giudiziaria competente, provvedeva a convocare il proprio assistito al fine di concertare l'incontro professionale volto a valutare la strategia difensiva da seguire.
In secondo luogo, parte istante non ha allegato, né tantomeno provato le singole negligenze ed imperizie effettivamente poste in essere dall'avv. , odierna convenuta, pretermettendo di CP_1 specificare quali condotte si siano immedesimate in “lapalissiani quanto inescusabili errori processuali e macroscopiche leggerezze” (si v. pag. 4 dell'atto di citazione).
Parte istante, infatti, si è limitata ad affermare che “una difesa concreta e non meramente di stile avrebbe portato ad un risultato nettamente diverso non soltanto ai fini della prescrizione del reato, ma anche e soprattutto ai fini dell'esclusione del dolo del raggiro” quale elemento costitutivo del delitto di truffa ex art. 640 c.p. (si v. pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, II termine).
In questo senso, infatti, è da considerarsi irrilevante il riferimento operato da parte attrice alla sentenza del Consiglio di Stato (di cui al doc. 11 della produzione di parte attrice) con la quale il
Supremo Organo di Giustizia amministrativa aveva proceduto ad annullare il provvedimento di revoca effettuato dalla PA in autotutela (comune di Orta di Atella) del titolo abilitativo edilizio, sub specie permesso di costruire, in favore di altra società di costruzione, operativa nella medesima area territoriale.
Si tratta, per vero, di falsa analogia, non potendosi, da un lato, confondere i piani della giurisdizione di legittimità sugli atti emanati dalla PA in esercizio della relativa potestà pubblicistica, propria del Giudice amministrativo, con la giurisdizione ordinaria di matrice penale, tesa alla verifica della sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie incriminatrice di parte speciale richiamata;
dall'altro, proprio dalla prospettazione di parte istante si enuclea che, se per la società richiamata nel provvedimento giurisdizionale del Consiglio di Stato era intervenuto l'annullamento della revoca del titolo abilitativo edilizio, analogamente non era accaduto per la società di costruzione di cui era amministratore l'odierno istante.
Tali considerazioni rendono irrilevante la sentenza della Corte di Appello di Napoli (peraltro, tardivamente prodotta in giudizio solo con le note scritte ai fini della partecipazione alla odierna udienza, pur essendo stata la sentenza pubblicata in data 21.10.2021) di annullamento della sentenza di condanna per mancata comunicazione delle udienze dibattimentali al difensore di fiducia.
Pertanto, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, nel caso di specie parte istante non ha offerto adeguata prova dell'an della pretesa creditoria azionata, non enucleandosi dalle difese operate e dai documenti depositati che laddove fosse stata correttamente e compiutamente difesa ed assistita nel riferito giudizio penale questo si sarebbe concluso con un esito assolutorio o maggiormente favorevole.
1.4. Ancora, del tutto deficitaria e generica risulta l'attività di allegazione e prova ad opera di parte istante in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito della vicenda de qua, quantificati nella misura di € 1.5000,000,00.
Infatti, parte attrice si è limitata a dedurre, da un lato, la perdita di ogni beneficio economico a seguito della impossibilità a continuare a ricoprire la carica di amministratore sia della società
Aprovitola Immobiliare s.r.l. e, più in generale, a continuare a svolgere o ad intraprendere nuove attività imprenditoriali;
dall'altro, quanto al danno non patrimoniale, ovvero morale, biologico e reputazionale, parte istante ha sommariamente dedotto di aver subito un peggioramento delle propria condizione psicologica e di relazione in ragione del “discredito sociale che qualsivoglia sentenza di condanna porta irrimediabilmente con sé”.
Ebbene - ferma la distinzione tra evento di danno e pregiudizio risarcibile, spetta alla parte che chieda il ristoro dei danni concretamente patiti allegarli e dimostrali ai fini del risarcimento, dovendosi escludere fattispecie di danno in re ipsa – parte istante non ha offerto alcun elemento probatorio concreto dal quale enucleare in modo diretto ed immediato l'inferenza dei danni astrattamente subiti all'evento per cui è causa. In particolare, non rivestono natura dirimente i bilanci di esercizio della società Aprovitola S.r.l., di cui era amministratore l'odierno attore, considerato che i bilanci afferiscono precipuamente all'attività della società globalmente considerata, rivestendo carattere certificativo della situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente a cui si riferiscono, non assumendo, di contro, alcuna rilevanza ai fini delle prova della capacità reddituale dell'amministratore e, pertanto, non possono essere considerati come adeguata base di verifica di un eventuale danno patrimoniale subito dal legale rappresentante medesimo. Ancora, irrilevante oltre che scarna è la documentazione medica depositata da parte istante per ciò che concerne la prova del danno biologico, sub specie psicologico, subito, trattandosi di un mero certificato medico ove si attesta che l'istante da sei mesi assume benzodiapine per il trattamento dell'insonnia.
In questo senso, peraltro, la domanda di parte attrice risulta non solo del tutto sfornita di prova ma pure evidentemente esasperata sotto il profilo del quantum risarcitorio richiesto, complessivamente quantificato nella somma di € 1.5000,000,00 o nella somma ritenuta equa dal Giudicante ex art. 1226 c.c. Ad abundantiam, sul punto, si precisa che “l'applicazione del criterio equitativo del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone l'esistenza ontologica del danno e non esonera
l'interessato dall'obbligo di offrirne elementi probatori. Il giudice del merito non può ricorrere a tale criterio in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un danno, sia esso diretto o indiretto”
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19209 del 12 luglio 2025).
2. Ebbene, tanto evidenziato in ordine alla posizione processuale di parte attrice, è da rilevare, diversamente che parte convenuta ha positivamente assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, avendo offerto prova documentale della diligenza, ex art. 1176, comma 2, c.c. esercitata nell'espletamento dell'incarico professionale.
Difatti, in primo luogo, parte convenuta ha allegato e provato di aver tempestivamente comunicato a la circostanza di essere stata nominata avvocato d'ufficio dalla Procura della Parte_1
Repubblica procedente, all'uopo depositando nota indirizzata all'odierno istante - nel luogo di residenza risultante dal certificato di residenza (pur esso allegato alla produzione di parte convenuta), con la quale lo aveva notiziato dell'avvenuta notifica della citazione a giudizio, restituita il 5.4,2016 con l'annotazione "compiuta giacenza". Altresì, parte convenuta ha depositato nota con la quale aveva proceduto alla comunicazione della pubblicazione della sentenza di condanna e l'invito a comunicare la volontà di proporre appello, restituita al mittente il 19.4.2017 con l'annotazione "compiuta giacenza" e, ulteriore nota - inviata allo stesso indirizzo di cui sopra - con la quale l'avvocato, nel chiedere il pagamento delle competenze professionali maturate, aveva comunicato al segnalato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, invitandolo a contattarla per formalizzare richiesta di misura alternativa, anch'essa restituita al mittente in data 3.7.2017 con l'annotazione "compiuta giacenza".
Ulteriormente è da rilevare che nel caso di specie la circostanza che la convenuta abbia continuato nell'esercizio dell'attività defensionale, in qualità di avocato d'ufficio, in favore di Parte_2
odierno istante, pur a fronte della nomina dell'avvocato di fiducia, non costituisce
[...] violazione di legge, bensì conseguenza del fatto che non sia stata resa edotta di tale avvicendamento, per cui, considerata la permanenza delle comunicazioni a lei pervenute dall'Autorità Giudiziaria correttamente non ha dismesso la difesa.
Ancora, parte convenuta ha allegato e provato di aver partecipato a tutte le udienze dibattimentali svoltesi nel giudizio a carico dell'odierno istante, presso il Tribunale di Nola, mettendo in atto una difesa corretta ed adeguatamente attualizzata alla vicenda sostanziale e processuale (si v. verbali di udienza dibattimentale del giudizio recante R.G. dib n. 1723/2016 acclusi alla produzione di parte istante e di parte convenuta). Dunque, alla luce di quanto motivato, rilevata l'insussistenza dell'an della pretesa creditoria azionata, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento e, pertanto, deve essere rigettata.
3. Si precisa che non occorre entrare nel merito della domanda di manleva formulata in via subordinata da parte convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa, in quanto fisiologicamente assorbita dalla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta in via principale da parte istante.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice (art. 91 c.p.c.) e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore della convenuta e della compagnia assicurativa terza chiamata, CP_1 in virtù del principio di causalità, (cfr. Cass. n. 31889 del 6.12.2019; cfr. anche Cass. n. 26082 del
27.9.2021), per cui, laddove la domanda attorea sia stata rigettata e la chiamata in causa del terzo si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore medesimo, le spese processuali vanno poste a carico di parte istante, a nulla rilevando che egli non abbia proposto nei suoi confronti alcuna domanda.
Alla liquidazione delle spese si procede ex officio, in assenza di notula ex art. 75 c.p.c., in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014, nella versione rationae temporis applicabile, scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda – ovvero da € 1.000.000,00 a €2.000.000,00, in favore di parte convenuta;
da € 52.000,00 a € 260.000,00, in favore della terza chiamata, rilevando il valore della domanda di manleva azionata da parte convenuta - applicati i parametri medi dai quali non vi è motivo di discostarsi per la fase di studio ed introduttiva, e quelli minimi per la fase istruttoria, in quanto svoltasi solo cartolarmente, mediante il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e la fase decisionale in ragione del modello decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione Parte_1 CP_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di , che si CP_1 liquidano in euro 23.946,00, (di cui euro 5.988,00 per la fase di studio, euro 3.951,00 per la fase introduttiva, euro 8.797,00 per la fase istruttoria ed euro 5.902,00 per quella decisionale), per compenso ed € 759,00 per esborsi – relativi al pagamento del C.U. per chiamata in causa del terzo, ex art. 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 - oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
3. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di quegli Assicuratori della in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro 9.142,00 (di cui euro CP_3
2.552,00 per la fase di studio;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
euro 2.835,00 per la fase istruttoria;
euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3419 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., decisa all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 18.11.2025, ai sensi degli artt 127 ter e 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AN Bruno, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/4.;
-ATTORE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla CP_1 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carolina Capuano, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Arzano (Na), alla Via F. Caracciolo n.9;
-CONVENUTA-
NONCHE'
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del procuratore speciale p.t., rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, dagli Avv.ti Matteo Ceretti e Francesco Napolitano, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Matteo Ceretti, in Milano, via dei Bossi 6.
TE AT
Oggetto: responsabilità professionale dell'esercente l'attività legale.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, ex art. 127 ter
c.p.c., ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del
18.11.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.05.2018, ha Parte_1 convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentir accertare e dichiarare la CP_1 responsabilità professionale dell'avv. in relazione all'attività difensiva svolta nell'ambito CP_1 del procedimento penale recante R.G.N.R. n. 9177/2013 e del seguente giudizio penale (R.G. dib.
1723/2016), svoltosi presso il Tribunale di Nola e, per l'effetto, condannare l'avv. al CP_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante, complessivamente quantificati in € 1.500.000,00, ovvero nella diversa somma quantificata dal Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c.
A fondamento della domanda de qua, parte istante ha dedotto che in data 10.11.2014 era stata informata, mediante notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.c., di conclusione delle indagini preliminari, di un procedimento penale a suo carico pendente innanzi la Procura della Repubblica di Nola, in ordine al reato di cui all'art. 640 c.p. Nel corpo del suddetto avviso, il P.M. addetto alle indagini, aveva proceduto a comunicare all'indagato, odierno istante, la nomina del difensore di ufficio, che era stato individuato nella persona dell'avv. del Foro di Nola. Ebbene, in CP_1 sede di notifica e di sottoscrizione del pedissequo “verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni e di nomina del difensore di fiducia”, parte attrice aveva provveduto ad indicare quale proprio difensore di fiducia, l'Avv. Giuseppe Pellegrino, così decadendo la nomina del precedente avvocato d'ufficio. Tuttavia, nonostante la nomina del procuratore di fiducia, alla data del 1.09.2015, era stata disposta la citazione a giudizio dell'imputato, odierno istante, per l'udienza del 10.06.2016, con relativo decreto ex art. 552 c.p.p. indicandosi quale difensore di
, l'avv. , pur risultando in atti la nomina fiduciaria dell'avv. Parte_1 CP_1
Pellegrino.
Ebbene, sulla base di tali premesse, parte istante ha, altresì, dedotto che l'avv. , odierna CP_1 convenuta, aveva – seppur priva della necessaria legittimazione – continuato a svolgere la sua attività defensionale nell'interesse di durante tutto il primo grado di giudizio Parte_1
(si v. udienze del 10.06.2016, del 28.10.2016 ed infine del 23.12.2016, di cui al doc. n. 4 alle lettere a) b) c) della produzione di parte attorea), conclusosi con sentenza di condanna, depositata in data
12.01.2017. Ulteriormente, parte attrice – premessa l'erroneità in fatto della sentenza penale richiamata, in quanto emessa nell'inconsapevolezza dell'istante, non notificatagli personalmente - ha precisato che l'avv. non aveva proceduto ad avvertilo della condanna de qua, pertanto, CP_1 la sentenza medesima, non impugnata, era passata in giudicato. Di talché, parte istante ha precisato di aver avuto notizia della condanna a suo carico solo in data 26.05.2017, in sede di notifica - effettuata presso il proprio domicilio personale - dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo. Dunque, alla luce di tanto, parte attrice si era recata presso lo studio professionale del difensore nominato, avv. Pellegrino Giuseppe, il quale, constata l'irrimediabilità della situazione processuale ormai consolidatasi, aveva provveduto, da un lato, a depositare, presso il Magistrato di Sorveglianza, formale istanza tesa all'ottenimento di una delle misure alternative alla detenzione, dall'altro, a proporre incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.
Ebbene, tanto evidenziato, dedotta la compressione del proprio diritto di difesa, ex art. 24 Cost., ascrivibile a colpa grave e/o al negligente inadempimento dell'avvocato convenuto, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale onde sentire accertare e dichiarare la responsabilità
[...] professionale dell'avv. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, complessivamente determinati in € 1.5000.000,00, ovvero nella somma ritenuta equa dal Tribunale ex art. 1226 c.c., oltre vittoria di spese di lite.
2. Istauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio contestando CP_1 estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, deducendo, in particolare, la pretestuosità dell'azione risarcitoria de qua, precisando, a tal fine, di non aver ancora ricevuto il compenso professionale spettantegli, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, a fronte dell'opposizione, ex art. 617 c.p.c., proposta dall'attuale istante. Nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti come enucleabile dal libello introduttivo, eccependo di aver esercitato l'incarico di difensore d'ufficio dell' con la diligenza dovuta, provvedendo, in primo Parte_1 luogo, a comunicare formalmente all'assistito la pendenza, l'esito e le evoluzioni del procedimento penale n. 9177/13 intentato dalla Procura di Nola;
in secondo luogo, in sede dibattimentale, aveva proceduto alla predisposizione di una corretta linea difensiva mediante partecipazione alle udienze del 10.06.2016, del 28.10.2016 e del 23.12.2016 non limitandosi ad una difesa meramente formale.
Infatti, parte convenuta, ha specificato che all'udienza del 28.10.2016, rilevata la tardività della querela della persona offesa aveva domandato pronunziarsi sentenza ex art.129 c.p.p., in subordine, formulate le richieste istruttorie (controesame dei testi di lista P.M. ed esame imputato) aveva chiesto rinvio per la discussione. Indi, all'udienza di discussione del 23.12.2016 aveva concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e, in subordine, in caso di condanna, il riconoscimento delle attenuanti generiche, la comminazione del minimo della pena, il riconoscimento dei benefici di legge.
Ebbene, tanto precisato, parte convenuta, ha altresì, sottolineato il sostanziale disinteressamento di sia alla fase procedimentale che dibattimentale del giudizio penale, Parte_1 omettendo, pur a fronte delle comunicazioni inoltrategli dalla convenuta, di fornire qualsivoglia informazione, compresa quella relativa alla nomina dell'avvocato di fiducia per il procedimento penale de quo, di cui, peraltro, aveva avuto compiuta conoscenza a seguito della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ex art. 552 c.p.p.
Ulteriormente, parte convenuta ha rilevato che sarebbe stato preciso onere deontologico del difensore di fiducia, avv. Pellegrino, notiziarla della suddetta nomina e, pertanto, sollevarla dall'incarico di difensore d'ufficio, ex art. 46, comma 4, cod. deontologico forense.
Ha concluso, pertanto, in via principale per l'integrale rigetto della domanda risarcitoria azionata da parte istante;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria de qua, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione ex art. CP_2
106 c.p.c., al fine - previo accertamento dell'operatività della polizza professionale che ne assicura la responsabilità civile - di essere manlevata in ipotesi di condanna.
3. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, con ordinanza del 21 settembre
2018, si sono costituiti in giudizio quegli (per il prosieguo, per brevità solo Controparte_2
, che hanno assunto il rischio del certificato n. A0171054700, eccependo, in via CP_2 principale e nel merito, l'infondatezza della domanda attorea;
in subordine, posta l'operatività della polizza stipulata con l'avv. odierna convenuta, la limitazione e/o la riduzione CP_1 dell'eventuale obbligo indennitario degli Assicuratori in base alle previsioni di polizza e di legge, il tutto con vittoria di spese di lite.
4. Incardinatosi il giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, ha subito una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 3.10.2023 è stata spedita, dall'allora Giudice assegnatario del fascicolo all'udienza del 18.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024), sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esplicitate.
1.1. In via preliminare, in diritto, è da evidenziare che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato, nell'ambito della tradizionale – e solo formalmente superata - distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sono sussumibili nell'alveo delle obbligazioni di mezzi, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. In questo senso, infatti, la Corte di Cassazione con un recente pronunciamento ha precisato che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole” (v., sentenza del 20 marzo 2025 n.
7462, tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n.
2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Difatti, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se ove questi avesse tenuto, il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass.
7 agosto 2002, n. 11901; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638; Cass. 24 maggio 2016 n. 10698; Trib.
Firenze 21 febbraio 2022, n. 487; Trib. Firenze, 25 marzo 2022, n. 854).
Del resto, non potendo il professionista garantire l'esito positivo della lite, il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito. Dunque, ad integrare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente l'errore o l'omissione ma è necessario che il cliente dimostri che da quell'errore e/o omissione sia derivato un danno e, precisamente che, in mancanza della condotta negligente, la lite avrebbe probabilmente avuto un esito a lui più favorevole. In altri termini l'accertamento della responsabilità professionale presuppone, oltre all'inadempimento, pure la prova del danno e del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta tenuta dal professionista.
Il giudice investito della questione è tenuto ad applicare la regola della preponderanza dell'evidenza che, secondo la Suprema Corte è data dalla combinazione della regola del più probabile che non, da seguirsi per l'accertamento del solo nesso di causalità, e della regola della prevalenza relativa della probabilità, la quale implica che il giudice, in presenza di diverse ipotesi di un medesimo fatto che lo narrano in diversi modi, quando le stesse abbiano avuto una qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio, scelga “come vero” l'enunciato che abbia ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (Cass. n. 26304/2021). Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, pure, precisato che il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità mentre il compendio probatorio è informato al criterio dell'attendibilità, rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/13; Cass.
8863/11; Cass. 6967/06).
Ulteriormente, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art.
1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti;
a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass.
24544/2009). Più in particolare, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11-08-2005, n. 16846).
Trattasi, pertanto, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (art. 2236 c.c.) o la scelta tra soluzioni comunque opinabili. In particolare, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (e - art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Sicché, quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cassazione civile, 9238/07).
1.2. Ebbene, ulteriormente, è da rilevare che nel caso specifico, come quello oggetto di scrutinio, di avvicendamento tra l'avvocato d'ufficio nominato dalla Procura della Repubblica procedente in sede di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p. e la nomina dell'avvocato di fiducia, effettuata dall'indagato a seguito della notifica dell'avviso de quo, se è vero che la nomina del difensore di fiducia revoca automaticamente il difensore d'ufficio è altrettanto previsto che l'atto di nomina del difensore di fiducia non esaurisce i propri effetti nel rapporto tra l'avvocato e l'assistito, ma involge anche il rapporto con l'autorità giudiziaria poiché, solo nel momento in cui a quest'ultima viene comunicata, la nomina fiduciaria può ritenersi validamente effettuata in subentro a quella d'ufficio.
Difatti, quanto agli oneri del difensore d'ufficio è da precisare che lo stesso, appena ricevuta la notizia della nomina, nelle forme stabilite per il tipo di fase e stato del procedimento (informazione ex artt. 369-369 bis c.p.p., avviso 415 bis c.p.p., nomina a seguito di rinuncia al mandato, ecc.), è tenuto a darne comunicazione all'assistito e tale comunicazione, quale primo e fondamentale contatto con l'assistito, deve metterlo in condizione di conoscere la propria posizione processuale;
è pertanto opportuno che contenga i riferimenti relativi al numero del procedimento penale, al titolo di reato, nonché alla tipologia dell'atto notificato e specificamente: l'invito al contatto diretto per concordare la linea difensiva, con l'indicazione dei numeri telefonici e degli indirizzi del difensore;
laddove la nomina fosse contestuale ad atti specifici che lo richiedano, l'indicazione dei termini in scadenza, le date delle udienze e/o gli eventuali adempimenti da svolgere;
l'informazione circa il diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio; l'indicazione che, sussistendone le condizioni, è possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, l'art. 49, c. 1 C.D.F. prevede che
“l'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito”. Quindi, il difensore d'ufficio deve rendere edotto il proprio assistito della propria designazione e del diritto a scegliere un difensore di fiducia.
Analogamente, nel caso in cui l'indagato decida di affidare la propria linea difensiva ad un avvocato di fiducia e, pertanto, proceda alla relativa nomina, l'art. 46 C.D.F., al comma 4, prevede che “il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio,
l'incarico ricevuto”, il quale difensore d'ufficio cessa a quel punto dalle sue funzioni (art. 97, c. 6
c.p.p.). Tanto è necessario per garantire all'assistito di non subire pregiudizi dovuti a omissioni o mancata attività defensionale. Pertanto, il difensore d'ufficio avrà la facoltà di “disinteressarsi” del patrocinio soltanto dopo aver accertato che l'autorità giudiziaria sia venuta effettivamente a conoscenza della sostituzione, poiché, fino ad allora, permangono a suo carico i doveri di difesa e deontologici;
mentre, da allora, dovrà collaborare con il collega subentrante, fornendogli ogni documento e informazione utile alla difesa. Va poi precisato un ulteriore dovere deontologico che l'art. 46 C.D.F. pone a carico del subentrante fiduciario, il quale “senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta”.
1.3. Dunque, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, in via preliminare, alla luce delle difese svolte da parte istante, è da precisare che l'oggetto del giudizio de quo attiene alla responsabilità professionale dell'esercente la professione legale e, per ciò solo, non costituisce la sede normativamente prevista per la formulazione di eventuali doglianze relative alla fase procedimentale e processuale del giudizio penale conclusioni con sentenza di condanna, ex art. 533
c.p.p., n. 3805/2016, a carico di parte attrice per il reato di cui all'art. 640 c.p.
Ciò posto, è da rilevare che nel caso in esame parte istante non ha adeguatamente assolto all'onus probandi sulla stessa incombente, non avendo offerto alcuna prova in ordine alle condotte negligenti e/o imperite dell'all'avv. , convenuto;
né, tantomeno, ha proceduto ad una CP_1 puntuale allegazione e prova dei danni concretamente sofferti a seguito del comportamento colposo della convenuta.
In primo luogo, infatti, l'attore si è limitato a dedurre una ingiusta compressione del proprio diritto di difesa, deducendo di non aver avuto contezza del giudizio dibattimentale a suo carico in ragione della circostanza che la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio era stata effettuata dall'autorità procedente nei confronti dell'avv. d'ufficio, , non già nei riguardi di CP_1 quello di fiducia nominato ex ante in sede di notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.
Ebbene, tale circostanza è smentita per tabulas, considerato che il decreto di citazione diretta a giudizio, ex art. 552 c.p.p. pur essendo stato erroneamente notificato al difensore d'ufficio, è stato altresì notificato all'odierno istante, allora imputato, in data 22.03.2016, mediante notifica effettuata a mani di familiare convivente - la moglie dell'istante - (si v. allegati alla produzione di parte convenuta, depositati telematicamente in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), come del resto, puntualmente precisato dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza emessa in data 23.11.2017 di inammissibilità dell'istanza presentata ex art. 666 c.p.p. (si v. allegato 8 della produzione di parte attrice).
Ulteriormente, parte istante con una difesa ondivaga, da un lato, ha certificato di aver nominato il proprio difensore di fiducia in sede di notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (in data 10.11.2014), dall'altro, ha pure affermato di non aver reso edotto nell'immediatezza il proprio difensore, asserendo che per prassi consolidata, era il medesimo avvocato che non appena ricevuta la notifica dell'avviso di udienza dall'autorità giudiziaria competente, provvedeva a convocare il proprio assistito al fine di concertare l'incontro professionale volto a valutare la strategia difensiva da seguire.
In secondo luogo, parte istante non ha allegato, né tantomeno provato le singole negligenze ed imperizie effettivamente poste in essere dall'avv. , odierna convenuta, pretermettendo di CP_1 specificare quali condotte si siano immedesimate in “lapalissiani quanto inescusabili errori processuali e macroscopiche leggerezze” (si v. pag. 4 dell'atto di citazione).
Parte istante, infatti, si è limitata ad affermare che “una difesa concreta e non meramente di stile avrebbe portato ad un risultato nettamente diverso non soltanto ai fini della prescrizione del reato, ma anche e soprattutto ai fini dell'esclusione del dolo del raggiro” quale elemento costitutivo del delitto di truffa ex art. 640 c.p. (si v. pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, II termine).
In questo senso, infatti, è da considerarsi irrilevante il riferimento operato da parte attrice alla sentenza del Consiglio di Stato (di cui al doc. 11 della produzione di parte attrice) con la quale il
Supremo Organo di Giustizia amministrativa aveva proceduto ad annullare il provvedimento di revoca effettuato dalla PA in autotutela (comune di Orta di Atella) del titolo abilitativo edilizio, sub specie permesso di costruire, in favore di altra società di costruzione, operativa nella medesima area territoriale.
Si tratta, per vero, di falsa analogia, non potendosi, da un lato, confondere i piani della giurisdizione di legittimità sugli atti emanati dalla PA in esercizio della relativa potestà pubblicistica, propria del Giudice amministrativo, con la giurisdizione ordinaria di matrice penale, tesa alla verifica della sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie incriminatrice di parte speciale richiamata;
dall'altro, proprio dalla prospettazione di parte istante si enuclea che, se per la società richiamata nel provvedimento giurisdizionale del Consiglio di Stato era intervenuto l'annullamento della revoca del titolo abilitativo edilizio, analogamente non era accaduto per la società di costruzione di cui era amministratore l'odierno istante.
Tali considerazioni rendono irrilevante la sentenza della Corte di Appello di Napoli (peraltro, tardivamente prodotta in giudizio solo con le note scritte ai fini della partecipazione alla odierna udienza, pur essendo stata la sentenza pubblicata in data 21.10.2021) di annullamento della sentenza di condanna per mancata comunicazione delle udienze dibattimentali al difensore di fiducia.
Pertanto, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, nel caso di specie parte istante non ha offerto adeguata prova dell'an della pretesa creditoria azionata, non enucleandosi dalle difese operate e dai documenti depositati che laddove fosse stata correttamente e compiutamente difesa ed assistita nel riferito giudizio penale questo si sarebbe concluso con un esito assolutorio o maggiormente favorevole.
1.4. Ancora, del tutto deficitaria e generica risulta l'attività di allegazione e prova ad opera di parte istante in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito della vicenda de qua, quantificati nella misura di € 1.5000,000,00.
Infatti, parte attrice si è limitata a dedurre, da un lato, la perdita di ogni beneficio economico a seguito della impossibilità a continuare a ricoprire la carica di amministratore sia della società
Aprovitola Immobiliare s.r.l. e, più in generale, a continuare a svolgere o ad intraprendere nuove attività imprenditoriali;
dall'altro, quanto al danno non patrimoniale, ovvero morale, biologico e reputazionale, parte istante ha sommariamente dedotto di aver subito un peggioramento delle propria condizione psicologica e di relazione in ragione del “discredito sociale che qualsivoglia sentenza di condanna porta irrimediabilmente con sé”.
Ebbene - ferma la distinzione tra evento di danno e pregiudizio risarcibile, spetta alla parte che chieda il ristoro dei danni concretamente patiti allegarli e dimostrali ai fini del risarcimento, dovendosi escludere fattispecie di danno in re ipsa – parte istante non ha offerto alcun elemento probatorio concreto dal quale enucleare in modo diretto ed immediato l'inferenza dei danni astrattamente subiti all'evento per cui è causa. In particolare, non rivestono natura dirimente i bilanci di esercizio della società Aprovitola S.r.l., di cui era amministratore l'odierno attore, considerato che i bilanci afferiscono precipuamente all'attività della società globalmente considerata, rivestendo carattere certificativo della situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente a cui si riferiscono, non assumendo, di contro, alcuna rilevanza ai fini delle prova della capacità reddituale dell'amministratore e, pertanto, non possono essere considerati come adeguata base di verifica di un eventuale danno patrimoniale subito dal legale rappresentante medesimo. Ancora, irrilevante oltre che scarna è la documentazione medica depositata da parte istante per ciò che concerne la prova del danno biologico, sub specie psicologico, subito, trattandosi di un mero certificato medico ove si attesta che l'istante da sei mesi assume benzodiapine per il trattamento dell'insonnia.
In questo senso, peraltro, la domanda di parte attrice risulta non solo del tutto sfornita di prova ma pure evidentemente esasperata sotto il profilo del quantum risarcitorio richiesto, complessivamente quantificato nella somma di € 1.5000,000,00 o nella somma ritenuta equa dal Giudicante ex art. 1226 c.c. Ad abundantiam, sul punto, si precisa che “l'applicazione del criterio equitativo del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone l'esistenza ontologica del danno e non esonera
l'interessato dall'obbligo di offrirne elementi probatori. Il giudice del merito non può ricorrere a tale criterio in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un danno, sia esso diretto o indiretto”
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19209 del 12 luglio 2025).
2. Ebbene, tanto evidenziato in ordine alla posizione processuale di parte attrice, è da rilevare, diversamente che parte convenuta ha positivamente assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, avendo offerto prova documentale della diligenza, ex art. 1176, comma 2, c.c. esercitata nell'espletamento dell'incarico professionale.
Difatti, in primo luogo, parte convenuta ha allegato e provato di aver tempestivamente comunicato a la circostanza di essere stata nominata avvocato d'ufficio dalla Procura della Parte_1
Repubblica procedente, all'uopo depositando nota indirizzata all'odierno istante - nel luogo di residenza risultante dal certificato di residenza (pur esso allegato alla produzione di parte convenuta), con la quale lo aveva notiziato dell'avvenuta notifica della citazione a giudizio, restituita il 5.4,2016 con l'annotazione "compiuta giacenza". Altresì, parte convenuta ha depositato nota con la quale aveva proceduto alla comunicazione della pubblicazione della sentenza di condanna e l'invito a comunicare la volontà di proporre appello, restituita al mittente il 19.4.2017 con l'annotazione "compiuta giacenza" e, ulteriore nota - inviata allo stesso indirizzo di cui sopra - con la quale l'avvocato, nel chiedere il pagamento delle competenze professionali maturate, aveva comunicato al segnalato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, invitandolo a contattarla per formalizzare richiesta di misura alternativa, anch'essa restituita al mittente in data 3.7.2017 con l'annotazione "compiuta giacenza".
Ulteriormente è da rilevare che nel caso di specie la circostanza che la convenuta abbia continuato nell'esercizio dell'attività defensionale, in qualità di avocato d'ufficio, in favore di Parte_2
odierno istante, pur a fronte della nomina dell'avvocato di fiducia, non costituisce
[...] violazione di legge, bensì conseguenza del fatto che non sia stata resa edotta di tale avvicendamento, per cui, considerata la permanenza delle comunicazioni a lei pervenute dall'Autorità Giudiziaria correttamente non ha dismesso la difesa.
Ancora, parte convenuta ha allegato e provato di aver partecipato a tutte le udienze dibattimentali svoltesi nel giudizio a carico dell'odierno istante, presso il Tribunale di Nola, mettendo in atto una difesa corretta ed adeguatamente attualizzata alla vicenda sostanziale e processuale (si v. verbali di udienza dibattimentale del giudizio recante R.G. dib n. 1723/2016 acclusi alla produzione di parte istante e di parte convenuta). Dunque, alla luce di quanto motivato, rilevata l'insussistenza dell'an della pretesa creditoria azionata, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento e, pertanto, deve essere rigettata.
3. Si precisa che non occorre entrare nel merito della domanda di manleva formulata in via subordinata da parte convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa, in quanto fisiologicamente assorbita dalla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta in via principale da parte istante.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice (art. 91 c.p.c.) e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore della convenuta e della compagnia assicurativa terza chiamata, CP_1 in virtù del principio di causalità, (cfr. Cass. n. 31889 del 6.12.2019; cfr. anche Cass. n. 26082 del
27.9.2021), per cui, laddove la domanda attorea sia stata rigettata e la chiamata in causa del terzo si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore medesimo, le spese processuali vanno poste a carico di parte istante, a nulla rilevando che egli non abbia proposto nei suoi confronti alcuna domanda.
Alla liquidazione delle spese si procede ex officio, in assenza di notula ex art. 75 c.p.c., in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014, nella versione rationae temporis applicabile, scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda – ovvero da € 1.000.000,00 a €2.000.000,00, in favore di parte convenuta;
da € 52.000,00 a € 260.000,00, in favore della terza chiamata, rilevando il valore della domanda di manleva azionata da parte convenuta - applicati i parametri medi dai quali non vi è motivo di discostarsi per la fase di studio ed introduttiva, e quelli minimi per la fase istruttoria, in quanto svoltasi solo cartolarmente, mediante il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e la fase decisionale in ragione del modello decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione Parte_1 CP_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di , che si CP_1 liquidano in euro 23.946,00, (di cui euro 5.988,00 per la fase di studio, euro 3.951,00 per la fase introduttiva, euro 8.797,00 per la fase istruttoria ed euro 5.902,00 per quella decisionale), per compenso ed € 759,00 per esborsi – relativi al pagamento del C.U. per chiamata in causa del terzo, ex art. 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 - oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
3. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di quegli Assicuratori della in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro 9.142,00 (di cui euro CP_3
2.552,00 per la fase di studio;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
euro 2.835,00 per la fase istruttoria;
euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.