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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 450/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
lla causa promossa da:
Parte_1
avv. TURELLO DANIELA
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
avv. BONETTI PAOLO convenuto
Il giorno 12/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Turello e, per parte resistente, l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti chiedono concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente insiste per la condanna dell' al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza le. L'avv. Bonetti ne chiede la compensazione.
Il Giudice Pronuncia sentenza con motivazione contestuale dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 450/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 450/2024, alla quale è riunita la causa n. 451/2024, promossa
Parte_1
Parte_2 ifesi, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Francesco Magrini e Daniela Turello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pro liti del 22.03.2024, rep. n. 378750, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 12 febbraio 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi successivamente riuniti1, i ricorrenti convenuto in giudizio Pt_3
l' opponendo ordinanze-ingiunzioni dell' Controparte_2
n. OI-001839364, Prot. 3500.02/09/2024.0066238, e n.
[...] CP_1
OI-002305274, Prot. 3500.02/09/2024.0066243, notificate in data 17 CP_1 settembre 2024 e relative a e n. OI-001839365, Prot. Pt_1 CP_1
3500.02/09/2024.0066239, e n. OI-002305275, Prot. CP_1
3500.02/09/2024.0066244, notificate nella stessa data e relative a Pt_2
Nel corso del giudizio, l' ha rimeditato la sua posizione procedendo all'annullamento in autotutela dei provvedimenti opposti. I procuratori delle parti hanno così chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. È rimasto controverso il governo delle spese, che vanno poste a carico dell' in ragione del criterio della soccombenza virtuale, stante la soddisfazione delle pretese azionate solo all'esito dell'introduzione dei giudizi. La liquidazione tiene conto del valore delle caus, della riunione dei giudizi, dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 e della modestissima e semplice attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.013,80, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge. Gorizia, 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 18.12.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
lla causa promossa da:
Parte_1
avv. TURELLO DANIELA
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
avv. BONETTI PAOLO convenuto
Il giorno 12/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Turello e, per parte resistente, l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti chiedono concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente insiste per la condanna dell' al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza le. L'avv. Bonetti ne chiede la compensazione.
Il Giudice Pronuncia sentenza con motivazione contestuale dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 450/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 450/2024, alla quale è riunita la causa n. 451/2024, promossa
Parte_1
Parte_2 ifesi, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Francesco Magrini e Daniela Turello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pro liti del 22.03.2024, rep. n. 378750, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 12 febbraio 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi successivamente riuniti1, i ricorrenti convenuto in giudizio Pt_3
l' opponendo ordinanze-ingiunzioni dell' Controparte_2
n. OI-001839364, Prot. 3500.02/09/2024.0066238, e n.
[...] CP_1
OI-002305274, Prot. 3500.02/09/2024.0066243, notificate in data 17 CP_1 settembre 2024 e relative a e n. OI-001839365, Prot. Pt_1 CP_1
3500.02/09/2024.0066239, e n. OI-002305275, Prot. CP_1
3500.02/09/2024.0066244, notificate nella stessa data e relative a Pt_2
Nel corso del giudizio, l' ha rimeditato la sua posizione procedendo all'annullamento in autotutela dei provvedimenti opposti. I procuratori delle parti hanno così chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. È rimasto controverso il governo delle spese, che vanno poste a carico dell' in ragione del criterio della soccombenza virtuale, stante la soddisfazione delle pretese azionate solo all'esito dell'introduzione dei giudizi. La liquidazione tiene conto del valore delle caus, della riunione dei giudizi, dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 e della modestissima e semplice attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.013,80, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge. Gorizia, 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 18.12.2024.