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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MUNARI GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Via Del Sacro Cuore N. 5 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259000040536000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 112/2025 depositato il
11/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...], loc. Canalnovo, Indirizzo_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, ricorre avanti questa Corte avverso l'intimazione di pagamento emessa dall'ADER di Rovigo n. 09920259000040536000 notificata il
21.01.2025 per l'importo di € 2.996,62 dovute per imposte, stante la sua illegittimità, per i seguenti motivi:
1) il dettaglio del debito riporta estremi che non consentono di risalire alla correttezza della pretesa tributaria nonché mancata allegazione delle cartelle di pagameneto richiamate;
2) mancato rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede, oltre abuso di diritto stante la mancata allegazione degli atti presupposti e la mancanza del contraddittorio preventivo;
3) violazione del principio del contraddittorio preventivo antecedente alla intimazione di pagamento;
4) mancata applicazione del principio del cumulo delle sanzioni e del favor rei;
mancato approfondimento del dolo, della colpa e della personalizzazione;
5) mancanza di motivazione stante la mancata allegazione degli atti presupposti;
6-7-8) mancato rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni che avrebbe comportato l'abbattimento delle stesse nonchè violazione di principi costituzionali che regolano i rapporti fra Stato e contribuente;
9) violazione del principio di capacità contributiva;
10) Vizio dell'atto per vizio degli atti presupposti;
11) mancata applicazione del principio di autotutela;
12)-13-14) mancata verifica della regolarità della formazione della pretesa tributaria
15) mancata verifica del potere di firma in capo al soggetto firmatario;
16) carenza del sistema processuale tributario;
17-18) violazione dell'onere probatorio sin dall'inizio della pretesa tributaria;
19) mancata precisazione degli interessi applicati.
Dopo dopo aver criticato il nuiovo sistema sanzionatorio sotto il profilo costituzionale concludeva per la declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando puntualmente le eccezioni ed argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni svolte in ricorso appaiono prive di fondamento e l'impugnazione deve essere rigettata per le motivazioni indicate di seguito.
Nei confronti dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici (cartelle presupposte) il ricorrente ha sollevato innumerevoli doglianze sia per quanto attiene profili formali che sostanziali. Tali doglianze verranno quindi trattate in maniera organica.
Ebbene, è indubbio che l'intimazione di pagamento sia stato regolarmente notificato al contribuente come
è altrettanto indubbio che il provvedimento contenga tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa erariale. Anche le relative cartelle sono regolarmente notificate e nessun obbligo sussiste quindi in ordine ad una nuova allegazione. Appare quindi evidente che la pretesa erariale sia ampiamente motivata e tale da permettere al contribuente di svolgere le proprie difese. Nella stessa, viene altresì chiaramente indicato il nominativo del funzionario responsabile. Le due cartelle portate nell'atto impugnato che riguardano imposte, sono state notificate tempestivamente nell'ambito decennale previsto dalla normativa.
Nel caso di specie è dato vedere che l'Agenzia Riscossione non si è limitata a richiamare i dati precedenti le due cartelle ma ha indicato la natura dei debiti iscritti a ruolo, l'ente impositore, l'anno di riferimento il carico originariamente iscritto, il capitale residuo distinto per capitale, ed interessi con richiamo alla modalità di calcolo.
Per quanto attiene le altre doglianze, questa Corte ritiene che il provvedimento sia pienamente legittimo e fondato su atti precedenti assolutamente legittimi, senza necessità di ulteriori produzioni.
Sulle ulteriori eccezioni si ritiene che le stesse non siano altro che considerazioni personali del contribuente che nulla hanno a che vedere con la materia del contendere. Le eccezioni eventualmente non trattate devono ritenersi assorbenti dalle attuali motivazioni.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MUNARI GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Via Del Sacro Cuore N. 5 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259000040536000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 112/2025 depositato il
11/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...], loc. Canalnovo, Indirizzo_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, ricorre avanti questa Corte avverso l'intimazione di pagamento emessa dall'ADER di Rovigo n. 09920259000040536000 notificata il
21.01.2025 per l'importo di € 2.996,62 dovute per imposte, stante la sua illegittimità, per i seguenti motivi:
1) il dettaglio del debito riporta estremi che non consentono di risalire alla correttezza della pretesa tributaria nonché mancata allegazione delle cartelle di pagameneto richiamate;
2) mancato rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede, oltre abuso di diritto stante la mancata allegazione degli atti presupposti e la mancanza del contraddittorio preventivo;
3) violazione del principio del contraddittorio preventivo antecedente alla intimazione di pagamento;
4) mancata applicazione del principio del cumulo delle sanzioni e del favor rei;
mancato approfondimento del dolo, della colpa e della personalizzazione;
5) mancanza di motivazione stante la mancata allegazione degli atti presupposti;
6-7-8) mancato rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni che avrebbe comportato l'abbattimento delle stesse nonchè violazione di principi costituzionali che regolano i rapporti fra Stato e contribuente;
9) violazione del principio di capacità contributiva;
10) Vizio dell'atto per vizio degli atti presupposti;
11) mancata applicazione del principio di autotutela;
12)-13-14) mancata verifica della regolarità della formazione della pretesa tributaria
15) mancata verifica del potere di firma in capo al soggetto firmatario;
16) carenza del sistema processuale tributario;
17-18) violazione dell'onere probatorio sin dall'inizio della pretesa tributaria;
19) mancata precisazione degli interessi applicati.
Dopo dopo aver criticato il nuiovo sistema sanzionatorio sotto il profilo costituzionale concludeva per la declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando puntualmente le eccezioni ed argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni svolte in ricorso appaiono prive di fondamento e l'impugnazione deve essere rigettata per le motivazioni indicate di seguito.
Nei confronti dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici (cartelle presupposte) il ricorrente ha sollevato innumerevoli doglianze sia per quanto attiene profili formali che sostanziali. Tali doglianze verranno quindi trattate in maniera organica.
Ebbene, è indubbio che l'intimazione di pagamento sia stato regolarmente notificato al contribuente come
è altrettanto indubbio che il provvedimento contenga tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa erariale. Anche le relative cartelle sono regolarmente notificate e nessun obbligo sussiste quindi in ordine ad una nuova allegazione. Appare quindi evidente che la pretesa erariale sia ampiamente motivata e tale da permettere al contribuente di svolgere le proprie difese. Nella stessa, viene altresì chiaramente indicato il nominativo del funzionario responsabile. Le due cartelle portate nell'atto impugnato che riguardano imposte, sono state notificate tempestivamente nell'ambito decennale previsto dalla normativa.
Nel caso di specie è dato vedere che l'Agenzia Riscossione non si è limitata a richiamare i dati precedenti le due cartelle ma ha indicato la natura dei debiti iscritti a ruolo, l'ente impositore, l'anno di riferimento il carico originariamente iscritto, il capitale residuo distinto per capitale, ed interessi con richiamo alla modalità di calcolo.
Per quanto attiene le altre doglianze, questa Corte ritiene che il provvedimento sia pienamente legittimo e fondato su atti precedenti assolutamente legittimi, senza necessità di ulteriori produzioni.
Sulle ulteriori eccezioni si ritiene che le stesse non siano altro che considerazioni personali del contribuente che nulla hanno a che vedere con la materia del contendere. Le eccezioni eventualmente non trattate devono ritenersi assorbenti dalle attuali motivazioni.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori.