Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 18968/2020 r.g.a.c.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 18968/2020 R.G.
Avente ad oggetto: cessione di crediti e appalto di servizi
TRA
Parte_1
C.F. , con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5, in persona del Procuratore avv. Roberto Castiglioni, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio in data 1^ agosto 2019, Rep. 22579, Persona_1
Raccolta 9127 (all. A), rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume
(C.F.: - , C.F._1 Email_1
Giovanni Gomez Paloma (C.F.: - C.F._2
e Giuseppe Cardona (C.F.: Email_2
- , con C.F._3 Email_3 studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84,
Attrice
E
Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, con sede in Giugliano in Campania (NA), Via B. Longo, 17 – CAP
80014, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
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è domiciliata per legge
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice in data 31-10-2024 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6-8-2020 la Parte_1
(d'ora innanzi per brevità) ha chiesto la condanna della
[...]
(d'ora innanzi per brevità Controparte_1
) al pagamento dei crediti, dei quali afferma essere divenuta titolare in CP_2
virtù di contratti di cessione, come di seguito specificati:
1)€ 6203,61 oggetto della nota di debito interessi versata in atti, emessa esclusivamente a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del convenuto, di n.1 fattura emessa dalla cedente
MA, ceduta alla mediante contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio, versati in atti, e notificati alla parte convenuta;
2) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della nota di debito;
3)€ 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per n.1 fattura, il cui tardivo pagamento da parte del convenuto ha generato gli interessi di mora oggetto della nota debito.
L'attrice deduceva che con i predetti contratti di cessione la cedente aveva ceduto alla cessionaria anche i relativi interessi di mora.
L'istante chiedeva, in via subordinata, condannare parte convenuta al pagamento delle somme da accertare nell'odierno giudizio per interessi di mora, oltre che interessi anatocistici e somme forfettarie di cui all'art. 6 d.lgs. n. 231/02; in via ulteriormente subordinata, condannare parte convenuta al pagamento delle somme accertande a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio parte convenuta con comparsa depositata il 10-2-
2021, eccependo, innanzitutto, la nullità della citazione per violazione dell'art.163 co.3 nn.3 e 4 cpc, essendo la domanda del tutto carente della esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa e della individuazione delle prestazioni, da cui sarebbero originati i crediti asseritamente ceduti dalla MA alla Inoltre, la convenuta eccepiva l'inefficacia della cessione dei crediti intervenuta tra MA e l'odierna parte attrice. Infine, contestava la fondatezza delle pretese della controparte per difetto di prova del credito vantato.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 8-2-2023 parte convenuta eccepiva la nullità del contratto sottostante alla fattura emessa dalla MA, il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora, oggetto della nota debito interessi, azionata dalla con il presente giudizio, per difetto della forma scritta ad substantiam, venendo in rilievo un contratto della
Pubblica Amministrazione, per il quale era, dunque, prescritta la forma scritta a pena di nullità.
La medesima eccezione veniva ribadita dall'Avvocatura dello Stato nelle note di trattazione scritta depositate in data 30-10-2024, con le quali la stessa precisava le conclusioni.
Il G.I. ordinava l'integrazione della domanda giudiziale e all'esito, assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc. Le parti non articolavano istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Con il presente giudizio la ha chiesto il pagamento degli interessi di mora oggetto della nota debito versata in atti, interessi maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'istituto, di n.1 fattura emesse dalla MA e ceduta alla (fattura n.101915 scadente il 21-4-2016).
Ebbene, la domanda appare infondata.
Ed invero, la fonda la sua pretesa sul fatto che l'istituto scolastico convenuto ha pagato in ritardo n.1 fattura.
pagina 3 di 9 La domanda di parte attrice non risulta, però, supportata da adeguata documentazione.
Ed infatti, l'istante non ha prodotto il contratto di prestazione di servizi (contratto di appalto), sotteso alla fattura suindicata, stipulato tra la MA e l' convenuto. CP_2
Ed infatti, il pagamento, sia pur tardivo, da parte dell'amministrazione scolastica, della fattura in questione non vale a sanare la nullità del rapporto contrattuale per difetto della forma scritta ad substantiam.
Sul punto deve osservarsi che i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (v.
Cass. 20690/2016; 12549/2016).
Se mancante di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. 27910/2018).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. 25999/2018).
Va, infatti, da subito rammentato che, alla stregua di quanto già evidenziato dalle Sezioni unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale
"devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge". (Cassazione Sez.Unite n.9775/2022).
Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett.
pagina 4 di 9 a), del d.lgs. n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato per Comuni e
Province dagli artt. 87 e 140 del citato r.d. del 1934, continuino ad applicarsi
"pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570; Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (Cass., 7 luglio 2007, n. 1752)".
Nella fattispecie in esame, la non ha fornito la prova scritta del contratto concluso tra la società cedente e l'Istituto statale convenuto, in forza del quale sarebbe stata emessa la fattura pagata in ritardo.
Per tali concordanti rilievi, poichè la produzione del contratto costituisce onere probatorio della parte che basa su quell'accordo la propria domanda, deve ritenersi che la pretesa dell'attrice di adempimento contrattuale sia priva di uno dei suoi presupposti costitutivi, e deve perciò essere rigettata.
Ed infatti, se il contratto va dichiarato nullo per difetto della forma scritta ad substantiam, venendo meno il titolo giustificativo dell'obbligazione principale, viene meno anche il medesimo titolo, che giustifica il pagamento delle pretese accessorie, quali sono gli interessi.
Altrettanto priva di rilevanza probatoria è l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) nella fattura emessa dalla società cedente MA, in quanto trattasi di atto a formazione unilaterale, che di per sé non garantisce alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la PA. Non si ritiene, pertanto, di condividere l'orientamento del Tribunale di Bologna secondo cui “in relazione alle fatture per cui è presente il CIG, un contratto, stipulato nella forma richiesta dalla legge, esiste (poiché, altrimenti, non sarebbe stato rilasciato il codice CIG dall'ANAC o, comunque, è lecito supporre che vi sarebbero stati interventi della predetta autorità a presidio dei medesimi interessi che sottendono la previsione della forma scritta ad substantiam), anche se non è processualmente acquisito” (pag. 4 della Sentenza n. 756/2023 pubbl. il pagina 5 di 9 03/04/2023, r.g. n. 16180/2020). Ciò in quanto, in assenza di un documento ufficiale che attesti la veridicità del CIG indicato in fattura e il suo collegamento con il rapporto contrattuale invocato, non vi è prova che il codice indicato corrisponda al CIG effettivamente rilasciato dall'ANAC. In ogni caso, il CIG viene richiesto online dal responsabile del procedimento all' Anac - funzione ereditata dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - prima dell'inizio della gara d'appalto o della negoziazione. Il rilascio di tale codice da parte dell'ANAC avviene, quindi, ben prima dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Ne deriva che dalla mera esistenza del
CIG non si può desumere che il contratto sia stato stipulato per iscritto.
Infine, va rigettata anche la connessa domanda di pagamento degli interessi anatocistici e di pagamento della somma di euro 40,00, ex art.6, comma 2,
DL.vo n.231/2002 (risarcimento delle spese di recupero), non risultando fondata la domanda di pagamento degli interessi moratori, generati dall'asserito, tardivo pagamento della fattura emessa dalla MA, e non potendosi pretendere il pagamento dell'importo di euro 40,00 in relazione a una fattura per la quale non è stato depositato il contratto sottostante, con conseguente nullità del rapporto contrattuale e infondatezza di qualsiasi pretesa basata su quel contratto.
Quanto, poi, alla domanda, avanzata dall'istante, in via subordinata, di condanna della parte convenuta al pagamento di un indennizzo, ex art.2041 cc, si rileva che la detta domanda si appalesa del tutto generica. La
[...]
si è limitata a formulare la detta istanza, senza nulla dedurre, Parte_1 nel corpo dell'atto introduttivo, in ordine agli elementi costitutivi della domanda ex art.2041 cc. L'istanza si presenta del tutto vaga, essendosi la limitata a formulare la stessa in sede di conclusioni Parte_1 dell'atto di citazione. L'eccessiva genericità appare ostativa al suo esame, donde il rigetto della domanda medesima.
In ogni caso, appare opportuno rilevare che con riguardo alla domanda formulata da parte attrice in via subordinata, ex art 2041 c.c., occorre premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato pagina 6 di 9 dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n. 10798/2015). Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità, prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti. D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043 c.c., e segg.). Ciò posto, nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà.
pagina 7 di 9 Come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003;
Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”. Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben può agire nei confronti di MA in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266
c.c..
Peraltro, come già anticipato, l'indennità, prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi parte attrice a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza specificare la perdita effettivamente subita a causa della cessione.
Appare, infine, opportuno rilevare che il cessionario di un credito non diviene per tal motivo cessionario dell'azione di indebito arricchimento eventualmente spettante al cedente. Al cessionario di un credito non sono, infatti, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. Nella cessione del credito vanno ricompresi solo i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi, stante la serialità delle questioni trattate (presso questo Tribunale pende una pagina 8 di 9 pluralità di procedimenti, promossi dalla , aventi ad Parte_1
oggetto questioni analoghe a quelle involte nel presente giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, sezione XII civile, in persona del Giudice dott.ssa
Luigia Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate euro 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in AP, il 24-1-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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