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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2412/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da interruzione di fornitura di energia elettrica
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Petrosino, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Controparte_1
Iacobelli, come da procura in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Controparte_2
Principe, come da procura in atti
APPELLATE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/01/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
con sede in Sarno alla piazza Parte_1
XXIV Maggio 6, proponeva appello avverso la ordinanza n. 129/2015
R.G., avente valore di sentenza definitiva, resa in data 10/03/2015 con la quale il Giudice di Pace di Sarno, all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, aveva pronunciato: “sciolta la riserva che precede, letti gli atti di causa, rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio di questo giudice è stata proposta puntualmente dalla convenuta
[...] individuando come giudice competente il G.d.P. di CP_1
Milano; che tale eccezione è fondata dal momento che il contratto di fornitura è stato sottoscritto tra professionisti e con clausola sottoscritta sulla individuazione del Foro competente nella controversie che dovessero sorgere nel rapporto di fornitura, dovendo così escludere il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Foro del consumatore;
P.Q.M.
dichiara la competenza a decidere sulla presente controversia il G.d.P. di Milano dove il presente giudizio dovrà essere riassunto nel termine massimo di legge. Ordina pertanto la cancellazione dal ruolo della presente causa. Nulla sulle spese”. A fondamento dell'appello l'appellante esponeva che con atto di citazione notificato il 4/12/2014, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Sarno la e la per Controparte_1 Controparte_2 sentire dichiarare la responsabilità delle società convenute in merito agli inadempimenti ed interruzione di fornitura di energia elettrica per le intere giornate del 3 e 4 settembre 2013 (martedì e mercoledì), con condanna in solido di entrambe, al risarcimento di tutti i danni provocati alla società attrice siccome esposti in narrativa, pari ad euro 4.400,00 oltre al danno non patrimoniale quantificabile equitativamente in euro
500,00, e quindi per complessivi euro 4.900,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, da intendersi contenuta nei limiti di competenza per valore del giudice adito. Deduceva che l'interruzione della somministrazione dell'energia elettrica per circa 48 ore, aveva determinato un danno al compressore ed ai componenti elettronici dell'impianto di climatizzazione della farmacia che rendeva necessaria, per un ottimale ripristino, la sostituzione dell'apparecchiatura danneggiata, costata euro
6.100,00 come da fattura n. 12 del 31/07/2014 della Parte_2
. Allegava che la si era difesa
[...] Controparte_1 eccependo che ai sensi delle condizioni generali di contratto, non recanti alcuna sottoscrizione, era pattiziamente prevista la competenza territoriale esclusiva in favore del Foro di Milano;
nel merito aveva, invece, chiesto il rigetto della domanda, atteso che l'interruzione della fornitura dipendeva esclusivamente dalla proprietaria e gestore della rete di distribuzione, cioè Detta società convenuta, Controparte_2 da parte sua, deduceva che l'interruzione della fornitura di energia elettrica si era verificata per un guasto al cavo sotterraneo e che comunque aveva provveduto al ripristino della fornitura in tempi brevi, inferiori alle 48 ore indicate dall'attrice. Contestava che i danni alle apparecchiature lamentati dall'attrice fossero causalmente collegate alla semplice interruzione della somministrazione, per cui chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria. L'appellante deduceva a motivi di appello: 1) l'erroneità della valutazione e della motivazione sulla declaratoria di incompetenza territoriale, in quanto la clausola derogatoria della competenza territoriale, avente natura vessatoria ed inserita in un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 modello predisposto unilateralmente dalla , non risultava CP_1 sottoscritta specificamente dalla società utente ai sensi degli'artt. 1341e 1342 c.c., trattandosi di tipico contratto per adesione;
2) l'erroneità della disposta cancellazione della causa dal ruolo anche riguardo al rapporto processuale instaurato nei confronti di in Controparte_2 quanto tra la e la , entrambe convenute CP_1 Controparte_2 in primo grado, non vi era un litisconsorzio necessario, per cui, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale nei confronti della ed in tema di responsabilità extracontrattuale nei Controparte_1 confronti di , il GdP doveva pronunciarsi sul merito Controparte_2 sulla domanda proposta nei confronti di , unico Controparte_2 distributore di zona;
3) la fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei confronti delle convenute, come da testimonianze assunte nel giudizio e dalla documentazione prodotta relativamente agli interventi riparativi sulle apparecchiature elettriche poste a servizio della Pt_1
Per tali motivi, chiedeva al Tribunale la riforma dell'impugnata ordinanza avente valore di sentenza, ritenere la competenza territoriale del Giudice di Pace di Sarno e, conseguentemente, non vertendosi in ipotesi di rimessione al giudice di primo grado, decidere nel merito la controversia con accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado
Si costituiva in giudizio l'appellata eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello, atteso che essa era la semplice venditrice di energia elettrica, per cui dei danni asseritamente derivanti dall'interruzione della fornitura di energia elettrica, poteva essere chiamata a rispondere la sola Controparte_2
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedeva il rigetto nel merito della domanda proposta in primo grado, atteso che non vi era alcuna prova che il danno al compressore e all'impianto di climatizzazione della farmacia fosse conseguenza della mera interruzione della fornitura di energia elettrica.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c., di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le relative repliche.
L'appello è ammissibile, in quanto proposto nel sostanziale rispetto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, in esso, è chiaramente indicato il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 contenuto della ordinanza sentenza impugnata e i motivi di impugnazione in fatto e in diritto e le violazioni di legge compiute dal GdP, tanto è vero che le appellate si sono difese in modo completo.
L'appello è fondato solo riguardo alla competenza territoriale del GdP di
Sarno, ma nel merito non è fondato e va pertanto rigettato.
L'appellante ha ragione di ritenere errata la decisione del giudice di prime cure circa l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Sarno, atteso che la non ha prodotto la prova della valida e specifica CP_1 sottoscrizione della clausola derogativa della competenza ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c., che prevede la competenza esclusiva territoriale del Foro di
Milano. Pur essendo errata la decisione del GdP in ordine alla competenza territoriale, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. il giudice di appello non può rimettere la causa davanti al GdP di Sarno, ma deve decidere nel merito la causa, non sussistendo alcuno dei casi di rimessione al giudice di primo grado.
Ciò posto, la domanda nei confronti della non è CP_1 accoglibile, innanzi tutto perché detta società risponde della vendita di energia, laddove l'interruzione della fornitura è dipesa incontestatamente da un guasto alla rete esterna di distribuzione, che dipende dalla sola proprietaria e gestore . Quindi è fondata in ogni caso l'eccezione di Controparte_2 carenza di legittimazione passiva sollevata da . CP_1
Riguardo alla responsabilità extracontrattuale di , la Controparte_2 stessa ha sì ammesso che l'interruzione fu determinata da un guasto al cavo sotterraneo, ma ha anche correttamente rilevato che il venir meno della corrente elettrica in via continuativa presso la non può determinare Pt_1 il danneggiamento di normali apparecchi elettrici quali il compressore e l'impianto di climatizzazione. Né sono state allegate dall'attrice appellante –
e comunque non si verificarono – improvvisi alzi di tensione dell'energia elettrica, i soli che avrebbero potuto determinare danni alle componenti elettroniche delle apparecchiature suddette. Vi fu solo una interruzione della fornitura di energia elettrica e questa di per sé non cagiona alcun danno agli apparecchi elettrici, ma ne determina solo lo spegnimento.
Quindi la domanda attorea proposta in primo grado va rigettata, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La particolarità della vicenda e l'abnormità della decisione appellata induce a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio di entrambe le fasi processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 1) Accoglie in parte l'appello e in riforma dell'ordinanza sentenza impugnata, ritenuta la competenza territoriale del Giudice di Pace di
Sarno, non vertendosi in ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, decide nel merito la controversia e rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellante
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 12/03/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2412/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da interruzione di fornitura di energia elettrica
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Petrosino, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Controparte_1
Iacobelli, come da procura in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Controparte_2
Principe, come da procura in atti
APPELLATE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/01/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
con sede in Sarno alla piazza Parte_1
XXIV Maggio 6, proponeva appello avverso la ordinanza n. 129/2015
R.G., avente valore di sentenza definitiva, resa in data 10/03/2015 con la quale il Giudice di Pace di Sarno, all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, aveva pronunciato: “sciolta la riserva che precede, letti gli atti di causa, rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio di questo giudice è stata proposta puntualmente dalla convenuta
[...] individuando come giudice competente il G.d.P. di CP_1
Milano; che tale eccezione è fondata dal momento che il contratto di fornitura è stato sottoscritto tra professionisti e con clausola sottoscritta sulla individuazione del Foro competente nella controversie che dovessero sorgere nel rapporto di fornitura, dovendo così escludere il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Foro del consumatore;
P.Q.M.
dichiara la competenza a decidere sulla presente controversia il G.d.P. di Milano dove il presente giudizio dovrà essere riassunto nel termine massimo di legge. Ordina pertanto la cancellazione dal ruolo della presente causa. Nulla sulle spese”. A fondamento dell'appello l'appellante esponeva che con atto di citazione notificato il 4/12/2014, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Sarno la e la per Controparte_1 Controparte_2 sentire dichiarare la responsabilità delle società convenute in merito agli inadempimenti ed interruzione di fornitura di energia elettrica per le intere giornate del 3 e 4 settembre 2013 (martedì e mercoledì), con condanna in solido di entrambe, al risarcimento di tutti i danni provocati alla società attrice siccome esposti in narrativa, pari ad euro 4.400,00 oltre al danno non patrimoniale quantificabile equitativamente in euro
500,00, e quindi per complessivi euro 4.900,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, da intendersi contenuta nei limiti di competenza per valore del giudice adito. Deduceva che l'interruzione della somministrazione dell'energia elettrica per circa 48 ore, aveva determinato un danno al compressore ed ai componenti elettronici dell'impianto di climatizzazione della farmacia che rendeva necessaria, per un ottimale ripristino, la sostituzione dell'apparecchiatura danneggiata, costata euro
6.100,00 come da fattura n. 12 del 31/07/2014 della Parte_2
. Allegava che la si era difesa
[...] Controparte_1 eccependo che ai sensi delle condizioni generali di contratto, non recanti alcuna sottoscrizione, era pattiziamente prevista la competenza territoriale esclusiva in favore del Foro di Milano;
nel merito aveva, invece, chiesto il rigetto della domanda, atteso che l'interruzione della fornitura dipendeva esclusivamente dalla proprietaria e gestore della rete di distribuzione, cioè Detta società convenuta, Controparte_2 da parte sua, deduceva che l'interruzione della fornitura di energia elettrica si era verificata per un guasto al cavo sotterraneo e che comunque aveva provveduto al ripristino della fornitura in tempi brevi, inferiori alle 48 ore indicate dall'attrice. Contestava che i danni alle apparecchiature lamentati dall'attrice fossero causalmente collegate alla semplice interruzione della somministrazione, per cui chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria. L'appellante deduceva a motivi di appello: 1) l'erroneità della valutazione e della motivazione sulla declaratoria di incompetenza territoriale, in quanto la clausola derogatoria della competenza territoriale, avente natura vessatoria ed inserita in un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 modello predisposto unilateralmente dalla , non risultava CP_1 sottoscritta specificamente dalla società utente ai sensi degli'artt. 1341e 1342 c.c., trattandosi di tipico contratto per adesione;
2) l'erroneità della disposta cancellazione della causa dal ruolo anche riguardo al rapporto processuale instaurato nei confronti di in Controparte_2 quanto tra la e la , entrambe convenute CP_1 Controparte_2 in primo grado, non vi era un litisconsorzio necessario, per cui, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale nei confronti della ed in tema di responsabilità extracontrattuale nei Controparte_1 confronti di , il GdP doveva pronunciarsi sul merito Controparte_2 sulla domanda proposta nei confronti di , unico Controparte_2 distributore di zona;
3) la fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei confronti delle convenute, come da testimonianze assunte nel giudizio e dalla documentazione prodotta relativamente agli interventi riparativi sulle apparecchiature elettriche poste a servizio della Pt_1
Per tali motivi, chiedeva al Tribunale la riforma dell'impugnata ordinanza avente valore di sentenza, ritenere la competenza territoriale del Giudice di Pace di Sarno e, conseguentemente, non vertendosi in ipotesi di rimessione al giudice di primo grado, decidere nel merito la controversia con accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado
Si costituiva in giudizio l'appellata eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello, atteso che essa era la semplice venditrice di energia elettrica, per cui dei danni asseritamente derivanti dall'interruzione della fornitura di energia elettrica, poteva essere chiamata a rispondere la sola Controparte_2
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedeva il rigetto nel merito della domanda proposta in primo grado, atteso che non vi era alcuna prova che il danno al compressore e all'impianto di climatizzazione della farmacia fosse conseguenza della mera interruzione della fornitura di energia elettrica.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c., di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le relative repliche.
L'appello è ammissibile, in quanto proposto nel sostanziale rispetto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, in esso, è chiaramente indicato il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 contenuto della ordinanza sentenza impugnata e i motivi di impugnazione in fatto e in diritto e le violazioni di legge compiute dal GdP, tanto è vero che le appellate si sono difese in modo completo.
L'appello è fondato solo riguardo alla competenza territoriale del GdP di
Sarno, ma nel merito non è fondato e va pertanto rigettato.
L'appellante ha ragione di ritenere errata la decisione del giudice di prime cure circa l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Sarno, atteso che la non ha prodotto la prova della valida e specifica CP_1 sottoscrizione della clausola derogativa della competenza ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c., che prevede la competenza esclusiva territoriale del Foro di
Milano. Pur essendo errata la decisione del GdP in ordine alla competenza territoriale, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. il giudice di appello non può rimettere la causa davanti al GdP di Sarno, ma deve decidere nel merito la causa, non sussistendo alcuno dei casi di rimessione al giudice di primo grado.
Ciò posto, la domanda nei confronti della non è CP_1 accoglibile, innanzi tutto perché detta società risponde della vendita di energia, laddove l'interruzione della fornitura è dipesa incontestatamente da un guasto alla rete esterna di distribuzione, che dipende dalla sola proprietaria e gestore . Quindi è fondata in ogni caso l'eccezione di Controparte_2 carenza di legittimazione passiva sollevata da . CP_1
Riguardo alla responsabilità extracontrattuale di , la Controparte_2 stessa ha sì ammesso che l'interruzione fu determinata da un guasto al cavo sotterraneo, ma ha anche correttamente rilevato che il venir meno della corrente elettrica in via continuativa presso la non può determinare Pt_1 il danneggiamento di normali apparecchi elettrici quali il compressore e l'impianto di climatizzazione. Né sono state allegate dall'attrice appellante –
e comunque non si verificarono – improvvisi alzi di tensione dell'energia elettrica, i soli che avrebbero potuto determinare danni alle componenti elettroniche delle apparecchiature suddette. Vi fu solo una interruzione della fornitura di energia elettrica e questa di per sé non cagiona alcun danno agli apparecchi elettrici, ma ne determina solo lo spegnimento.
Quindi la domanda attorea proposta in primo grado va rigettata, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La particolarità della vicenda e l'abnormità della decisione appellata induce a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio di entrambe le fasi processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 1) Accoglie in parte l'appello e in riforma dell'ordinanza sentenza impugnata, ritenuta la competenza territoriale del Giudice di Pace di
Sarno, non vertendosi in ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, decide nel merito la controversia e rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellante
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 12/03/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5