Sentenza 26 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/07/2021, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2021
N. 00971/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01824/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2008, proposto da
AN AD, rappresentato e difeso dagli avvocati Livio Viel, Maurizio Visconti e Nicoletta Zannin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Visconti in Venezia, Dorsoduro1057;
contro
Comune di Seren del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 269;
per l'annullamento
della deliberazione datata 20 maggio 2008 n. 56 · della Giunta Municipale di Seren del Grappa con la quale è stato approvato il "progetto definitivo dei lavori di realizzazione del centro civico di Caupo - artt. 24 L.R 6.11.2003 n. 27 e 19 Dpr 8.6.01 n. 327";
della deliberazione datata 29 dicembre 2006, n. 40 del Consiglio Comunale di Seren del Grappa avente ad oggetto "approvazione progetto preliminare lavori di realizzazione del centro Caupo - artt. 24 L.R. 6.11.2003 n. 27 e 19 D.P.R. 8.6.2001 N. 327".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Seren del Grappa;
Vista la dichiarazione notificata il 20 maggio 2021, con la quale parte ricorrente comunica di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 8 giugno 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con dichiarazione notificata il 20 maggio 2021, la parte ricorrente ha comunicato di rinunciare al ricorso;
Ritenuto che può prescindersi dall’esame dai rilievi in rito dell’Amministrazione, vertendosi di questioni (irricevibilità del gravame e inammissibilità dello stesso per mancata notificazione alla Regione del Veneto) che non influiscono sulla pronuncia di estinzione del giudizio, fermo restando che, in base al principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può soprassedere all’analisi dei diversi rilievi prospettati dalle parti, purché siano state preventivamente assodate, dallo stesso giudice, la giurisdizione e la competenza (così T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2016, n. 455), nel caso di specie entrambe pienamente sussistenti;
Ritenuto che, a norma degli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm., dev’essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che le spese possono essere compensate per l’intero, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 – tenutasi in modalità videoconferenza - con l'intervento dei Magistrati:
Marina Perrelli, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO