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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1114/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14782/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011047877000-071202500 C.C.I.A.A, 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011047877000-071202500 TASSA AUTOMOBIL 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli avverso due cartelle di pagamento: la cartella n. 07120250011047877000, notificata il 28 maggio
2025 e relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019, e la cartella n.
07120259013516520000, notificata nella stessa data e riferita al mancato pagamento della tassa camerale per l'anno 2008.
Nel ricorso, il contribuente ha premesso di aver ricevuto le suddette cartelle senza che gli fossero mai stati notificati atti interruttivi della prescrizione, né avvisi di accertamento o di pagamento.
Ha quindi eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti, sottolineando che, ai sensi dell'art. 5, comma
51, del D.L. n. 953/1982, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni, mentre quello relativo alla tassa camerale si prescrive in cinque anni.
Alla data della notifica delle cartelle, tali termini risultavano già ampiamente decorsi. Sulla base di queste considerazioni, Ricorrente_1 ha chiesto che la Corte dichiari la nullità e/o l'illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate, con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
Non risultano costituite le amministrazioni resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, alla luce della mancata costituzione di parti resistenti;
ciò in quanto, in sede di costituzione in giudizio, parte ricorrente ha omesso di depositare documentazione comprovante la rituale notifica del ricorso alle predette parti, avendo depositato unicamente files in formato pdf” frutto della scannerizzazione della copia cartacea delle ricevute di consegna delle pec di notifica.
Sul punto occorre richiamare l'ampia motivazione addotta a sostegno dell'inammissibilità dalla Corte di
Cassazione con l'Ordinanza n. 20664 del 2025.
La suddetta notificazione, secondo quanto assume la parte ricorrente, sarebbe avvenuta a mezzo PEC, ma non è stata prodotta la relativa prova e, cioè, la ricevuta telematica di avvenuta consegna prevista dall'articolo
6, comma 2, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53: non sono state, cioè, depositate, in modalità telematica, le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica in formato “.eml” o “.msg”.
La produzione di una mera copia su supporto analogico (a sua volta digitalizzato) della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, quand'anche accompagnata dall'attestazione di conformità agli originali informatici, non può evidentemente ritenersi idonea allo scopo, non sussistendo
(e non essendo neanche allegata) l'impossibilità di fornire la prova della notificazione con le indicate modalità telematiche, unica ipotesi in cui è consentita la produzione di «copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna», munita di attestazione di «conformità ai documenti informatici da cui sono tratte», ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, della legge n. 53 del 1994.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va data continuità, da una parte, «l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato – a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità – con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e all'inserimento dei dati identificativi nel file “datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato “.pdf”), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile “aliunde”, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023);
d'altra parte, si è altresì precisato, con specifico riguardo alla notificazione del ricorso per cassazione, che «
l'omessa produzione di tali ricevute – che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. – determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 7041 del 17/03/2025).
Nella motivazione della pronuncia da ultimo richiamata si precisa espressamente che il principio in essa affermato non si pone affatto in contrasto con quello appena più sopra richiamato (cioè, quello espresso da
Cass. n. 16189/2023), trattandosi di fattispecie differenti.
In ogni caso, la Corte rileva, in via decisiva ed assorbente, che la questione che si pone nel caso di specie non riguarda affatto le modalità di regolare effettuazione della notificazione del ricorso (e, quindi, la validità di detta notificazione), ma esclusivamente la tempestiva produzione della prova del suo esito.
Di conseguenza, le considerazioni contenute nella decisione da ultimo richiamata risultano senz'altro applicabili, oltre che del tutto condivisibili, in particolare laddove si afferma l'inapplicabilità dell'art. 291 c.p.
c. in siffatta situazione, perché si è in presenza di una attività notificatoria incompleta e, pertanto, non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma, secondo quanto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già avuto modo di chiarire in riferimento all'analoga ipotesi della mancata produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta.
A questo riguardo, infatti, si è statuito che «la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio;
ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008; Sez. 5,
Sentenza n. 26108 del 30/12/2015: «in tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d'inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l'avvenuto completamento del procedimento»; Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018).
In definitiva:
a) è pacifico, nella giurisprudenza della Suprema, cui va data continuità, che la prova della regolare notifica del ricorso, se avvenuta a mezzo PEC, deve essere fornita in modalità telematica, cioè mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica in formato “.eml” o
“.msg” (a meno che ciò non sia impossibile, nel quale unico caso – nella specie neppure allegato – è possibile produrre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, della legge n. 53 del 1994); b) di conseguenza, se ciò non avviene, tale prova non può ritenersi regolarmente fornita;
c) non è possibile, in tal caso, concedere un nuovo termine al fine del suddetto deposito, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., onde – a meno che l'intimato non si sia costituito – si determina l'inammissibilità del ricorso (e ciò anche a prescindere dalla qualificazione del relativo vizio, ed esattamente come in passato, per l'identica situazione delle notificazioni effettuate a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto giudiziario).
Tali principi sono pienamente esportabili al caso in esame, in cui parte ricorrente ha omesso di depositare il file in formato .eml relativo alla consegna della pec alla Regione Campania.
L'inammissibilità del ricorso, derivante dalla mancata costituzione dei resistenti, rende superflua l'illustrazione dei motivi alla base dello stesso.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio tra il ricorrente e le parti resistenti, non costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14782/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011047877000-071202500 C.C.I.A.A, 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011047877000-071202500 TASSA AUTOMOBIL 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli avverso due cartelle di pagamento: la cartella n. 07120250011047877000, notificata il 28 maggio
2025 e relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019, e la cartella n.
07120259013516520000, notificata nella stessa data e riferita al mancato pagamento della tassa camerale per l'anno 2008.
Nel ricorso, il contribuente ha premesso di aver ricevuto le suddette cartelle senza che gli fossero mai stati notificati atti interruttivi della prescrizione, né avvisi di accertamento o di pagamento.
Ha quindi eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti, sottolineando che, ai sensi dell'art. 5, comma
51, del D.L. n. 953/1982, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni, mentre quello relativo alla tassa camerale si prescrive in cinque anni.
Alla data della notifica delle cartelle, tali termini risultavano già ampiamente decorsi. Sulla base di queste considerazioni, Ricorrente_1 ha chiesto che la Corte dichiari la nullità e/o l'illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate, con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
Non risultano costituite le amministrazioni resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, alla luce della mancata costituzione di parti resistenti;
ciò in quanto, in sede di costituzione in giudizio, parte ricorrente ha omesso di depositare documentazione comprovante la rituale notifica del ricorso alle predette parti, avendo depositato unicamente files in formato pdf” frutto della scannerizzazione della copia cartacea delle ricevute di consegna delle pec di notifica.
Sul punto occorre richiamare l'ampia motivazione addotta a sostegno dell'inammissibilità dalla Corte di
Cassazione con l'Ordinanza n. 20664 del 2025.
La suddetta notificazione, secondo quanto assume la parte ricorrente, sarebbe avvenuta a mezzo PEC, ma non è stata prodotta la relativa prova e, cioè, la ricevuta telematica di avvenuta consegna prevista dall'articolo
6, comma 2, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53: non sono state, cioè, depositate, in modalità telematica, le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica in formato “.eml” o “.msg”.
La produzione di una mera copia su supporto analogico (a sua volta digitalizzato) della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, quand'anche accompagnata dall'attestazione di conformità agli originali informatici, non può evidentemente ritenersi idonea allo scopo, non sussistendo
(e non essendo neanche allegata) l'impossibilità di fornire la prova della notificazione con le indicate modalità telematiche, unica ipotesi in cui è consentita la produzione di «copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna», munita di attestazione di «conformità ai documenti informatici da cui sono tratte», ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, della legge n. 53 del 1994.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va data continuità, da una parte, «l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato – a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità – con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e all'inserimento dei dati identificativi nel file “datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato “.pdf”), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile “aliunde”, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023);
d'altra parte, si è altresì precisato, con specifico riguardo alla notificazione del ricorso per cassazione, che «
l'omessa produzione di tali ricevute – che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. – determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 7041 del 17/03/2025).
Nella motivazione della pronuncia da ultimo richiamata si precisa espressamente che il principio in essa affermato non si pone affatto in contrasto con quello appena più sopra richiamato (cioè, quello espresso da
Cass. n. 16189/2023), trattandosi di fattispecie differenti.
In ogni caso, la Corte rileva, in via decisiva ed assorbente, che la questione che si pone nel caso di specie non riguarda affatto le modalità di regolare effettuazione della notificazione del ricorso (e, quindi, la validità di detta notificazione), ma esclusivamente la tempestiva produzione della prova del suo esito.
Di conseguenza, le considerazioni contenute nella decisione da ultimo richiamata risultano senz'altro applicabili, oltre che del tutto condivisibili, in particolare laddove si afferma l'inapplicabilità dell'art. 291 c.p.
c. in siffatta situazione, perché si è in presenza di una attività notificatoria incompleta e, pertanto, non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma, secondo quanto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già avuto modo di chiarire in riferimento all'analoga ipotesi della mancata produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta.
A questo riguardo, infatti, si è statuito che «la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio;
ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008; Sez. 5,
Sentenza n. 26108 del 30/12/2015: «in tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d'inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l'avvenuto completamento del procedimento»; Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018).
In definitiva:
a) è pacifico, nella giurisprudenza della Suprema, cui va data continuità, che la prova della regolare notifica del ricorso, se avvenuta a mezzo PEC, deve essere fornita in modalità telematica, cioè mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica in formato “.eml” o
“.msg” (a meno che ciò non sia impossibile, nel quale unico caso – nella specie neppure allegato – è possibile produrre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, della legge n. 53 del 1994); b) di conseguenza, se ciò non avviene, tale prova non può ritenersi regolarmente fornita;
c) non è possibile, in tal caso, concedere un nuovo termine al fine del suddetto deposito, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., onde – a meno che l'intimato non si sia costituito – si determina l'inammissibilità del ricorso (e ciò anche a prescindere dalla qualificazione del relativo vizio, ed esattamente come in passato, per l'identica situazione delle notificazioni effettuate a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto giudiziario).
Tali principi sono pienamente esportabili al caso in esame, in cui parte ricorrente ha omesso di depositare il file in formato .eml relativo alla consegna della pec alla Regione Campania.
L'inammissibilità del ricorso, derivante dalla mancata costituzione dei resistenti, rende superflua l'illustrazione dei motivi alla base dello stesso.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio tra il ricorrente e le parti resistenti, non costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)