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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N.233/2024 P.U. sub/1 R.R.D.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Annafrancesca Capone
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII .
letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 22 ottobre 2024 nell'interesse di Parte_1
considerato che il piano prevede il pagamento del 100% dei crediti privilegiati ed il 20% di quelli chirografari con il versamento di n. 72 rate mensili di € 993,00 (di cui € 423,00 per rimborso rata di mutuo ipotecario Intesa San Paolo SpA n. 43881760 - che proseguiranno fino alla scadenza del piano di ammortamento - e la restante parte per rimborso degli altri creditori);
letta la relazione presentata dal gestore della crisi, dott.ssa , ai sensi dell'art. Persona_1
70 CCII;
esaminate le doglianze presentate al piano di ristrutturazione a cura di e CP_1 CP_2
[...]
osservato che le contestazioni di afferiscono CP_1
- “la mancata allegazione di documentazione a supporto per la patologia oncologica e assistenza psicologica legata all'insorgenza della ludopatia”;
- “difetto di meritevolezza in capo al debitore”
- “mancata convenienza sotto il profilo quantitativo temporale e qualitativo del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con riferimento al soddisfacimento nella misura del
20%” osservate le repliche a cura dell'OCC, la puntuale ricostruzione dei ricavi ottenibili dalla procedura alternativa di liquidazione, pari al del 5,91% per i chirografari, a fronte del 20% offerto con il piano;
prospettiva che appare condivisibile in quanto calcolata tenendo conto del valore di presumibile realizzo dalla vendita del bene immobile (in caso di vendita all'asta al primo tentativo, partendo da un valore di stima secondo i criteri OMI;
cfr pagina 3, 4, e 5 relazione ex art 70 CCII dell' OCC);
ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi con riferimento alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e viste le ragioni che hanno portato il sig. al sovraindebitamento, Pt_1
osservate, altresì, le contestazioni a cura di afferenti CP_2
- “Difetto di meritevolezza”
- Omessa documentazione della destinazione delle somme mutuate e carente motivazione delle cause di sovraindebitamento”
- “Modalità di corresponsione dei compensi all'OCC”
- Corretta valutazione del merito creditizio da parte dell'esponente CP_2
osservate le repliche a cura dell'OCC, che ha dedotto: - che il requisito di meritevolezza alla luce del nuovo art. 67 CCIII vada inteso come mancanza di malafede, colpa grave o frode nell'aver creato la propria situazione di sovraindebitamento;
- che il debitore ha utilizzato le Pt_1
somme erogate da per estinguere la pregressa situazione debitoria e fare fronte alla CP_2
malattia oncologica della moglie e pertanto va esclusa la mala fede;
- che il gestore della crisi si
è reso disponibile ad attendere la corresponsione dei propri compensi all'esito dell'esecuzione del Con piano al fine di superare l'eccezione nel merito avanzata da;
- che, in merito alla corretta valutazione del merito creditizio, l'istituto bancario avrebbe ben potuto ricostruire la situazione creditizia del richiedente accedendo alle varie banche dati (es. CRIF) e non ha dato prova di aver effettuato tale verifica, avendo solo depositato un questionario con le dichiarazione del debitore;
rilevato che tali contestazioni appaiono quindi non comprovate e superate dall'assetto del nuovo codice della crisi;
rilevato, infatti, che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 9/10.01.2025 il presente
Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
atteso che, alla luce delle recenti linee-guida adottate da questo Tribunale e tenuto conto della disposizione di cui all'art. 6 CCII come modificato con l'ultimo correttivo, le uniche spese in prededuzione sono i compensi dell'OCC/Gestore della Crisi, mentre vanno riconosciuti in via privilegiata, ma non in prededuzione, i compensi dell'advisor legale (che, in virtù delle previsioni delle linee-guida suddette, non potranno – di norma – superare il 60% del compenso riconoscibile all'OCC e dovranno essere liquidati secondo la Tariffa “volontaria giurisdizione” di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto delle concrete utilità conseguibili dal richiedente, ossia della differenza tra passivo e attivo della procedura);
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare.
Il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da come esposto nella relazione presentata dalla dott.ssa Parte_1 [...]
, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di Per_1
composizione della crisi,
dispone
che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;
dispone
più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
l'OCC attenderà l'esecuzione del piano la fine di procedere con la liquidazione dei propri compensi stante le contestazioni sul punto provenienti dai creditori dissezienti;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_3
www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);
dà atto
che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda
alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC;
dichiara
chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 20.03.2025 Il Giudice Delegato
Dott.ssa Annafrancesca Capone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Annafrancesca Capone
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII .
letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 22 ottobre 2024 nell'interesse di Parte_1
considerato che il piano prevede il pagamento del 100% dei crediti privilegiati ed il 20% di quelli chirografari con il versamento di n. 72 rate mensili di € 993,00 (di cui € 423,00 per rimborso rata di mutuo ipotecario Intesa San Paolo SpA n. 43881760 - che proseguiranno fino alla scadenza del piano di ammortamento - e la restante parte per rimborso degli altri creditori);
letta la relazione presentata dal gestore della crisi, dott.ssa , ai sensi dell'art. Persona_1
70 CCII;
esaminate le doglianze presentate al piano di ristrutturazione a cura di e CP_1 CP_2
[...]
osservato che le contestazioni di afferiscono CP_1
- “la mancata allegazione di documentazione a supporto per la patologia oncologica e assistenza psicologica legata all'insorgenza della ludopatia”;
- “difetto di meritevolezza in capo al debitore”
- “mancata convenienza sotto il profilo quantitativo temporale e qualitativo del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con riferimento al soddisfacimento nella misura del
20%” osservate le repliche a cura dell'OCC, la puntuale ricostruzione dei ricavi ottenibili dalla procedura alternativa di liquidazione, pari al del 5,91% per i chirografari, a fronte del 20% offerto con il piano;
prospettiva che appare condivisibile in quanto calcolata tenendo conto del valore di presumibile realizzo dalla vendita del bene immobile (in caso di vendita all'asta al primo tentativo, partendo da un valore di stima secondo i criteri OMI;
cfr pagina 3, 4, e 5 relazione ex art 70 CCII dell' OCC);
ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi con riferimento alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e viste le ragioni che hanno portato il sig. al sovraindebitamento, Pt_1
osservate, altresì, le contestazioni a cura di afferenti CP_2
- “Difetto di meritevolezza”
- Omessa documentazione della destinazione delle somme mutuate e carente motivazione delle cause di sovraindebitamento”
- “Modalità di corresponsione dei compensi all'OCC”
- Corretta valutazione del merito creditizio da parte dell'esponente CP_2
osservate le repliche a cura dell'OCC, che ha dedotto: - che il requisito di meritevolezza alla luce del nuovo art. 67 CCIII vada inteso come mancanza di malafede, colpa grave o frode nell'aver creato la propria situazione di sovraindebitamento;
- che il debitore ha utilizzato le Pt_1
somme erogate da per estinguere la pregressa situazione debitoria e fare fronte alla CP_2
malattia oncologica della moglie e pertanto va esclusa la mala fede;
- che il gestore della crisi si
è reso disponibile ad attendere la corresponsione dei propri compensi all'esito dell'esecuzione del Con piano al fine di superare l'eccezione nel merito avanzata da;
- che, in merito alla corretta valutazione del merito creditizio, l'istituto bancario avrebbe ben potuto ricostruire la situazione creditizia del richiedente accedendo alle varie banche dati (es. CRIF) e non ha dato prova di aver effettuato tale verifica, avendo solo depositato un questionario con le dichiarazione del debitore;
rilevato che tali contestazioni appaiono quindi non comprovate e superate dall'assetto del nuovo codice della crisi;
rilevato, infatti, che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 9/10.01.2025 il presente
Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
atteso che, alla luce delle recenti linee-guida adottate da questo Tribunale e tenuto conto della disposizione di cui all'art. 6 CCII come modificato con l'ultimo correttivo, le uniche spese in prededuzione sono i compensi dell'OCC/Gestore della Crisi, mentre vanno riconosciuti in via privilegiata, ma non in prededuzione, i compensi dell'advisor legale (che, in virtù delle previsioni delle linee-guida suddette, non potranno – di norma – superare il 60% del compenso riconoscibile all'OCC e dovranno essere liquidati secondo la Tariffa “volontaria giurisdizione” di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto delle concrete utilità conseguibili dal richiedente, ossia della differenza tra passivo e attivo della procedura);
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare.
Il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da come esposto nella relazione presentata dalla dott.ssa Parte_1 [...]
, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di Per_1
composizione della crisi,
dispone
che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;
dispone
più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
l'OCC attenderà l'esecuzione del piano la fine di procedere con la liquidazione dei propri compensi stante le contestazioni sul punto provenienti dai creditori dissezienti;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_3
www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);
dà atto
che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda
alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC;
dichiara
chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 20.03.2025 Il Giudice Delegato
Dott.ssa Annafrancesca Capone