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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 85/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 85/2024 promossa da:
, rappresenta e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Wally Salvagnini e Parte_1 dall'avv. Giuseppe De Falco, elettivamente domiciliata in Piacenza, Corso G. Garibaldi n. 64, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Falco;
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 09.02.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 14.02.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
38520230000903888000, notificatole in data 31.12.2023, recante la richiesta di pagamento di un importo complessivo pari ad € 4.029,77 a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. b) della L. n. 388/2000, dovuti alla Gestione Parte_2 per l'anno 2022. Esponeva, in particolare:
[...]
- di essere coltivatore diretto di un appezzamento di terreno, con collegato piano colturale incidente solo su parte di esso, che variava di anno in anno;
- di aver presentato domanda al fondo per il bando 2017, erogato nell'anno 2019, per estirpo e CP_2
reimpianto di nuovi vigneti, per la superficie totale di H 0.89;
- che, essendo proprio dal 2019 effettuato il reimpianto delle viti, per gli anni non produttivi di frutti lavorabili (5 anni dall'impianto nuovo), l'apporto lavorativo era ridotto in una percentuale compresa fra il 40% ed il 60%;
- di non aver mai maturato, nel periodo dal 2018 al 2022, il requisito soggettivo delle 104 giornate lavorative per la contribuzione . CP_1
Contestava, quindi, la debenza delle somme richieste dall' per gli anni dal 2018 al 2022, instando CP_1
per la sua cancellazione, per tale periodo, dalla Gestione Coltivatori Diretti e chiedendo disporsi l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' deduceva, in via preliminare, che, in data 17.10.2021 e in data CP_1
05.12.2022, erano stati notificati alla ricorrente gli avvisi di addebito n. 385 2021 0000129707 000 e n.
385 2022 0000810913 000, relativi a periodi precedenti rispetto a quello al quale era relativa la creditoria portata dall'avviso di addebito oggetto della causa, non opposti nel termine perentorio di legge e, pertanto, recanti una pretesa divenuta incontestabile ed intangibile. Rappresentava, nel merito, che l'Ufficio amministrativo competente aveva provveduto a iscrivere alla gestione Parte_1
lavoratori autonomi agricoli in quanto, da verifiche effettuate su quanto dichiarato dall'azienda
Contro all' il fabbisogno lavorativo minimo, dal 2018, risultava essere stato raggiunto. Precisava, poi, che: l'impresa agricola individuale era iscritta alla CCIAA dell'Emilia-Romagna Parte_1 per "coltivazione di vite “; non svolgeva altra attività lavorativa e sussisteva, Parte_1
quindi, il requisito dell'abitualità e della prevalenza ai fini dell'iscrizione da lavoratore autonomo agricolo;
non risultavano essere stati assunti operai (manodopera subordinata) né a tempo determinato, né a tempo indeterminato. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
2/8 1.2) Con decreto reso in data 14.01.2024, il G.I. disponeva, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto. Con ordinanza del 17.05.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.05.2024, confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 07.02.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
2) ha contestato la sussistenza del fondamento della pretesa creditoria portata Parte_1 dall'avviso di addebito opposto asserendo che quanto richiesto dall' non sarebbe in realtà dovuto CP_1
per la mancanza dei presupposti legittimanti la propria iscrizione alla Gestione dei Coltivatori Diretti.
Non è forse inutile rammentare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla base di verbale CP_1
ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che CP_1
alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria)” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 12108 del 18.05.2010; v. altresì le ampie ed esaustive argomentazioni esposte in motivazione dalla S.C., la quale ha anche precisato che tale ipotesi è diversa da quella relativa all'azione di ripetizione di indebito rimessa alle Sezioni Unite e poi decisa con sentenza 04.08.2010, n. 18046; v. inoltre Cass., 10.11.2010, n. 22862).
Ciò posto, l'art. 2082 c.c. definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Il codice, poi, ha tenuto conto della circostanza che la piccola impresa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e della media impresa ed ha, quindi, espressamente riconosciuto la peculiare figura del piccolo imprenditore, dettandone uno statuto speciale (esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese: art. 2202 c.c.; esenzione dall'obbligo di tenere le scritture contabili: art. 2214 c.c.; ammissione dello scambio di mano d'opera e di servizi fra piccoli imprenditori agricoli: art. 2139 c.c.; esenzione dalle procedure del fallimento e del concordato preventivo) ed individuandone il tratto distintivo secondo il criterio per cui piccolo imprenditore deve essere ritenuto, qualunque sia la natura della sua
3/8 attività economica, colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2082 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1647 c.c., il coltivatore diretto è definito, inoltre, come colui che coltiva un fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia: la norma, cioè, ne fornisce una nozione in base ad un tratto qualificante che è proprio anche del piccolo imprenditore, tanto che la figura è espressamente menzionata anche nell'art. 2082 c.c.
In effetti, successivamente all'emanazione del codice civile, nel contesto delle iniziative legislative a sostegno dell'agricoltura, si sono registrati numerosi interventi che hanno avuto come destinatari ora le imprese coltivatrici, ora il coltivatore diretto, la cui condizione è stata riguardata in diverse prospettive, così assumendo diverse connotazioni specifiche, nelle varie disposizioni, in funzione delle esigenze che le stesse miravano ad assicurare.
Ed in questo contesto si colloca anche l'autonoma previsione delle condizioni in presenza delle quali chi attende alla coltivazione della terra, al di fuori di rapporti di lavoro subordinato, viene assoggettato all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
La L. n. 1047 del 26.10.1957, nell'estendere la detta assicurazione a coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 1), stabilisce all'art. 2: “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative”.
Successivamente la L. n. 9 del 09.01.1963 (“Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri”) ha introdotto una disciplina più restrittiva ed ha disposto: a) “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per
l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1 della
L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si
4/8 dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”, b)
“Sono esclusi i coltivatori diretti (omissis...) per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue”.
Varie sono, dunque, le condizioni richieste dalla legge perché possa concretarsi, ai fini del godimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali, la figura del “coltivatore diretto”:
1) innanzitutto, deve ricorrere la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame (art. 2 della L. n. 1047/1957), dovendosi intendere concretizzato il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 9/1963, “quando i soggetti (omissis...) si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività”; e dovendosi ritenere attività prevalente, ai sensi del terzo comma del testè citato art. 2 della L. n. 1047/1957, quella che impegni il coltivatore diretto “per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito”;
2) in secondo luogo, occorre che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (art. 2, comma 1, della L. n. 1047/1957);
3) la lavorazione del fondo, infine, deve richiedere un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue (art. 3 della L. n. 9/1963).
Manifestamente esula dal coacervo di questi requisiti un qualsiasi riferimento alla natura imprenditoriale dell'attività considerata e men che mai alla specifica necessità della destinazione, anche soltanto parziale, dei prodotti al mercato.
Né può argomentarsi in contrario sulla base del rilievo che la coltivazione del fondo deve, ai sensi della riferita normativa, rappresentare l'attività prevalente e costituire per il lavoratore la maggior fonte di reddito, valendo, al riguardo, l'obiezione che, certamente, sono reddito i prodotti della coltivazione del fondo e dell'allevamento del bestiame, i quali non perdono tale natura quando, invece di essere destinati allo scambio, vengono direttamente consumati dallo stesso, che così li destina al sostentamento proprio e della propria famiglia, in tal guisa sottraendosi all'onere dell'acquisto.
In sintesi, la realtà sottesa all'esposta disciplina delle condizioni di assicurabilità del coltivatore diretto si sovrappone alla condizione di qualsivoglia lavoratore che rinvenga nella propria attività la fonte primaria, se non esclusiva, dei mezzi di sussistenza, sicché egli è, per tale ragione, apparso al legislatore meritevole della tutela previdenziale, conformemente al precetto dettato dall'art. 38 Cost.,
5/8 essendo, nei suoi come nei confronti di ogni altro prestatore di lavoro autonomo o subordinato, ugualmente necessario che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, nell'eventualità del verificarsi di taluno degli eventi idonei ad impedire o limitare il persistente sfruttamento di quell'esclusiva o prevalente fonte di reddito.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto per cui, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, della L. n. 1047/1957 e 3 della L. n. 9/1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti:
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o del diretto e abituale allevamento e governo del bestiame, sussistente allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) necessità che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e che la lavorazione del fondo richieda un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue. Il limite di 104 giornate lavorative viene, dunque, considerato con riferimento al fondo, mentre, per quanto attiene alla posizione del singolo lavoratore, il diritto all'assicurazione viene ricollegato al diverso presupposto che l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito.
Non è, perciò, sufficiente stabilire che il lavoratore abbia in concreto prestato, per la coltivazione di un fondo che richiede non meno di 104 giornate lavorative annue, un numero di giornate inferiore a tale limite, essendo la differenza coperta da altri familiari, ma si deve stabilire se l'interessato vi si dedichi in modo quanto meno prevalente, traendone la maggior parte di reddito (cfr. Cass., sez. lav., n. 9208 del 09.06.2003). Non è, invece, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione dei prodotti del fondo, anche solo in parte al mercato, essendo sufficiente, invece, che il reddito prodotto, col suddetto connotato della prevalenza, sia destinato direttamente al sostentamento proprio del coltivatore e della sua famiglia.
Ebbene, nel caso di specie, vi è da ritenere che difetta la prova dell'elemento fondante la qualifica di coltivatore diretto, vale a dire il fabbisogno ettarocolturale di 104 giornate di lavoro, laddove nessuna significativa documentazione reddituale o contabile, anche relativa al volume d'affari, è stata prodotta dall' . Va, invero, precisato che l'accertamento da cui è scaturita l'iscrizione d'ufficio negli elenchi CP_1
6/8 dei coltivatori diretti si fonda essenzialmente sulla documentazione esibita e sulle risultanze presenti all'interno degli archivi informatici dell'Ente, il quale, poi, ha fatto applicazione delle tabelle ettaro/colture in uso per la determinazione del fabbisogno di manodopera annuo di giornate lavorative, tenendo conto dell'estensione dei terreni intestati alla parte ricorrente e della destinazione tali terreni alla coltivazione. Non è stata, infatti, espletata alcuna ispezione sui terreni agricoli al fine di verificarne lo stato di conservazione e, conseguentemente, di stabilire l'effettivo fabbisogno di manodopera, laddove l'oggetto dell'attività agricola indicata nella visura della Camera di Commercio è solo indicativa e l'iscrizione alla stessa è del tutto inconferente ai fini dell'accertamento richiesto.
Non risulta, inoltre, provata la sussistenza dell'ulteriore e concorrente presupposto costituito dalla prevalenza dell'attività agricola esercitata. Ed invero, occorre evidenziare che l'impegno profuso nell'attività di coltivazione dei fondi non possa desumersi, esclusivamente ed in via presuntiva, dall'estensione dei terreni considerati, ovvero dalla mancata assunzione di manodopera, ovvero dalla richiesta di carburante agevolato, non avendo l' dimostrato altrimenti che l'eventuale conduzione CP_1
dei fondi tenga occupata la parte ricorrente per la maggior parte dell'anno, requisito, quest'ultimo, espressamente contestato da Parte_1
Alla stregua delle considerazioni sovra esposte, la domanda proposta, per quanto riguarda l'anno 2022, oggetto dell'avviso di addebito opposto, va, pertanto, accolta.
2.1) Il ricorso, invece, è inammissibile con riferimento al periodo precedente rispetto a quello al quale è relativa la creditoria portata dall'avviso di addebito opposto. Da un lato, infatti, come statuito dalla giurisprudenza univoca e consolidata, l'avviso di addebito opposto delimita l'oggetto del giudizio (è rispetto al periodo al quale è relativa la pretesa creditoria dallo stesso portato che va accertata la sussistenza dei presupposti di legge); dall'altro, dalla documentazione agli atti risulta che, in data
17.10.2021 e in data 05.12.2022, sono stati notificati alla ricorrente gli avvisi di addebito n. 385 2021
0000129707 000 e n. 385 2022 0000810913 000, relativi a periodi precedenti rispetto a quello al quale
è relativa la creditoria portata dall'avviso di addebito oggetto della causa, i quali non sono stati opposti nel termine perentorio di legge e di cui, pertanto, la relativa pretesa è ormai intangibile.
3) Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. ordina la cancellazione della ricorrente dall'elenco della Gestione Coltivatori Parte_1
Diretti per l'anno 2022 e, per l'effetto,
2. annulla l'avviso di addebito n. 38520230000903888000, notificato in data 31.12.2023, recante la richiesta di pagamento di un importo complessivo pari ad € 4.029,77;
7/8
3. dichiara, per il resto, il ricorso proposto inammissibile;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 07.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 85/2024 promossa da:
, rappresenta e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Wally Salvagnini e Parte_1 dall'avv. Giuseppe De Falco, elettivamente domiciliata in Piacenza, Corso G. Garibaldi n. 64, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Falco;
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 09.02.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 14.02.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
38520230000903888000, notificatole in data 31.12.2023, recante la richiesta di pagamento di un importo complessivo pari ad € 4.029,77 a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. b) della L. n. 388/2000, dovuti alla Gestione Parte_2 per l'anno 2022. Esponeva, in particolare:
[...]
- di essere coltivatore diretto di un appezzamento di terreno, con collegato piano colturale incidente solo su parte di esso, che variava di anno in anno;
- di aver presentato domanda al fondo per il bando 2017, erogato nell'anno 2019, per estirpo e CP_2
reimpianto di nuovi vigneti, per la superficie totale di H 0.89;
- che, essendo proprio dal 2019 effettuato il reimpianto delle viti, per gli anni non produttivi di frutti lavorabili (5 anni dall'impianto nuovo), l'apporto lavorativo era ridotto in una percentuale compresa fra il 40% ed il 60%;
- di non aver mai maturato, nel periodo dal 2018 al 2022, il requisito soggettivo delle 104 giornate lavorative per la contribuzione . CP_1
Contestava, quindi, la debenza delle somme richieste dall' per gli anni dal 2018 al 2022, instando CP_1
per la sua cancellazione, per tale periodo, dalla Gestione Coltivatori Diretti e chiedendo disporsi l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' deduceva, in via preliminare, che, in data 17.10.2021 e in data CP_1
05.12.2022, erano stati notificati alla ricorrente gli avvisi di addebito n. 385 2021 0000129707 000 e n.
385 2022 0000810913 000, relativi a periodi precedenti rispetto a quello al quale era relativa la creditoria portata dall'avviso di addebito oggetto della causa, non opposti nel termine perentorio di legge e, pertanto, recanti una pretesa divenuta incontestabile ed intangibile. Rappresentava, nel merito, che l'Ufficio amministrativo competente aveva provveduto a iscrivere alla gestione Parte_1
lavoratori autonomi agricoli in quanto, da verifiche effettuate su quanto dichiarato dall'azienda
Contro all' il fabbisogno lavorativo minimo, dal 2018, risultava essere stato raggiunto. Precisava, poi, che: l'impresa agricola individuale era iscritta alla CCIAA dell'Emilia-Romagna Parte_1 per "coltivazione di vite “; non svolgeva altra attività lavorativa e sussisteva, Parte_1
quindi, il requisito dell'abitualità e della prevalenza ai fini dell'iscrizione da lavoratore autonomo agricolo;
non risultavano essere stati assunti operai (manodopera subordinata) né a tempo determinato, né a tempo indeterminato. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
2/8 1.2) Con decreto reso in data 14.01.2024, il G.I. disponeva, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto. Con ordinanza del 17.05.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.05.2024, confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 07.02.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
2) ha contestato la sussistenza del fondamento della pretesa creditoria portata Parte_1 dall'avviso di addebito opposto asserendo che quanto richiesto dall' non sarebbe in realtà dovuto CP_1
per la mancanza dei presupposti legittimanti la propria iscrizione alla Gestione dei Coltivatori Diretti.
Non è forse inutile rammentare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla base di verbale CP_1
ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che CP_1
alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria)” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 12108 del 18.05.2010; v. altresì le ampie ed esaustive argomentazioni esposte in motivazione dalla S.C., la quale ha anche precisato che tale ipotesi è diversa da quella relativa all'azione di ripetizione di indebito rimessa alle Sezioni Unite e poi decisa con sentenza 04.08.2010, n. 18046; v. inoltre Cass., 10.11.2010, n. 22862).
Ciò posto, l'art. 2082 c.c. definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Il codice, poi, ha tenuto conto della circostanza che la piccola impresa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e della media impresa ed ha, quindi, espressamente riconosciuto la peculiare figura del piccolo imprenditore, dettandone uno statuto speciale (esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese: art. 2202 c.c.; esenzione dall'obbligo di tenere le scritture contabili: art. 2214 c.c.; ammissione dello scambio di mano d'opera e di servizi fra piccoli imprenditori agricoli: art. 2139 c.c.; esenzione dalle procedure del fallimento e del concordato preventivo) ed individuandone il tratto distintivo secondo il criterio per cui piccolo imprenditore deve essere ritenuto, qualunque sia la natura della sua
3/8 attività economica, colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2082 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1647 c.c., il coltivatore diretto è definito, inoltre, come colui che coltiva un fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia: la norma, cioè, ne fornisce una nozione in base ad un tratto qualificante che è proprio anche del piccolo imprenditore, tanto che la figura è espressamente menzionata anche nell'art. 2082 c.c.
In effetti, successivamente all'emanazione del codice civile, nel contesto delle iniziative legislative a sostegno dell'agricoltura, si sono registrati numerosi interventi che hanno avuto come destinatari ora le imprese coltivatrici, ora il coltivatore diretto, la cui condizione è stata riguardata in diverse prospettive, così assumendo diverse connotazioni specifiche, nelle varie disposizioni, in funzione delle esigenze che le stesse miravano ad assicurare.
Ed in questo contesto si colloca anche l'autonoma previsione delle condizioni in presenza delle quali chi attende alla coltivazione della terra, al di fuori di rapporti di lavoro subordinato, viene assoggettato all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
La L. n. 1047 del 26.10.1957, nell'estendere la detta assicurazione a coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 1), stabilisce all'art. 2: “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative”.
Successivamente la L. n. 9 del 09.01.1963 (“Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri”) ha introdotto una disciplina più restrittiva ed ha disposto: a) “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per
l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1 della
L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si
4/8 dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”, b)
“Sono esclusi i coltivatori diretti (omissis...) per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue”.
Varie sono, dunque, le condizioni richieste dalla legge perché possa concretarsi, ai fini del godimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali, la figura del “coltivatore diretto”:
1) innanzitutto, deve ricorrere la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame (art. 2 della L. n. 1047/1957), dovendosi intendere concretizzato il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 9/1963, “quando i soggetti (omissis...) si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività”; e dovendosi ritenere attività prevalente, ai sensi del terzo comma del testè citato art. 2 della L. n. 1047/1957, quella che impegni il coltivatore diretto “per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito”;
2) in secondo luogo, occorre che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (art. 2, comma 1, della L. n. 1047/1957);
3) la lavorazione del fondo, infine, deve richiedere un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue (art. 3 della L. n. 9/1963).
Manifestamente esula dal coacervo di questi requisiti un qualsiasi riferimento alla natura imprenditoriale dell'attività considerata e men che mai alla specifica necessità della destinazione, anche soltanto parziale, dei prodotti al mercato.
Né può argomentarsi in contrario sulla base del rilievo che la coltivazione del fondo deve, ai sensi della riferita normativa, rappresentare l'attività prevalente e costituire per il lavoratore la maggior fonte di reddito, valendo, al riguardo, l'obiezione che, certamente, sono reddito i prodotti della coltivazione del fondo e dell'allevamento del bestiame, i quali non perdono tale natura quando, invece di essere destinati allo scambio, vengono direttamente consumati dallo stesso, che così li destina al sostentamento proprio e della propria famiglia, in tal guisa sottraendosi all'onere dell'acquisto.
In sintesi, la realtà sottesa all'esposta disciplina delle condizioni di assicurabilità del coltivatore diretto si sovrappone alla condizione di qualsivoglia lavoratore che rinvenga nella propria attività la fonte primaria, se non esclusiva, dei mezzi di sussistenza, sicché egli è, per tale ragione, apparso al legislatore meritevole della tutela previdenziale, conformemente al precetto dettato dall'art. 38 Cost.,
5/8 essendo, nei suoi come nei confronti di ogni altro prestatore di lavoro autonomo o subordinato, ugualmente necessario che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, nell'eventualità del verificarsi di taluno degli eventi idonei ad impedire o limitare il persistente sfruttamento di quell'esclusiva o prevalente fonte di reddito.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto per cui, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, della L. n. 1047/1957 e 3 della L. n. 9/1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti:
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o del diretto e abituale allevamento e governo del bestiame, sussistente allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) necessità che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e che la lavorazione del fondo richieda un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue. Il limite di 104 giornate lavorative viene, dunque, considerato con riferimento al fondo, mentre, per quanto attiene alla posizione del singolo lavoratore, il diritto all'assicurazione viene ricollegato al diverso presupposto che l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito.
Non è, perciò, sufficiente stabilire che il lavoratore abbia in concreto prestato, per la coltivazione di un fondo che richiede non meno di 104 giornate lavorative annue, un numero di giornate inferiore a tale limite, essendo la differenza coperta da altri familiari, ma si deve stabilire se l'interessato vi si dedichi in modo quanto meno prevalente, traendone la maggior parte di reddito (cfr. Cass., sez. lav., n. 9208 del 09.06.2003). Non è, invece, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione dei prodotti del fondo, anche solo in parte al mercato, essendo sufficiente, invece, che il reddito prodotto, col suddetto connotato della prevalenza, sia destinato direttamente al sostentamento proprio del coltivatore e della sua famiglia.
Ebbene, nel caso di specie, vi è da ritenere che difetta la prova dell'elemento fondante la qualifica di coltivatore diretto, vale a dire il fabbisogno ettarocolturale di 104 giornate di lavoro, laddove nessuna significativa documentazione reddituale o contabile, anche relativa al volume d'affari, è stata prodotta dall' . Va, invero, precisato che l'accertamento da cui è scaturita l'iscrizione d'ufficio negli elenchi CP_1
6/8 dei coltivatori diretti si fonda essenzialmente sulla documentazione esibita e sulle risultanze presenti all'interno degli archivi informatici dell'Ente, il quale, poi, ha fatto applicazione delle tabelle ettaro/colture in uso per la determinazione del fabbisogno di manodopera annuo di giornate lavorative, tenendo conto dell'estensione dei terreni intestati alla parte ricorrente e della destinazione tali terreni alla coltivazione. Non è stata, infatti, espletata alcuna ispezione sui terreni agricoli al fine di verificarne lo stato di conservazione e, conseguentemente, di stabilire l'effettivo fabbisogno di manodopera, laddove l'oggetto dell'attività agricola indicata nella visura della Camera di Commercio è solo indicativa e l'iscrizione alla stessa è del tutto inconferente ai fini dell'accertamento richiesto.
Non risulta, inoltre, provata la sussistenza dell'ulteriore e concorrente presupposto costituito dalla prevalenza dell'attività agricola esercitata. Ed invero, occorre evidenziare che l'impegno profuso nell'attività di coltivazione dei fondi non possa desumersi, esclusivamente ed in via presuntiva, dall'estensione dei terreni considerati, ovvero dalla mancata assunzione di manodopera, ovvero dalla richiesta di carburante agevolato, non avendo l' dimostrato altrimenti che l'eventuale conduzione CP_1
dei fondi tenga occupata la parte ricorrente per la maggior parte dell'anno, requisito, quest'ultimo, espressamente contestato da Parte_1
Alla stregua delle considerazioni sovra esposte, la domanda proposta, per quanto riguarda l'anno 2022, oggetto dell'avviso di addebito opposto, va, pertanto, accolta.
2.1) Il ricorso, invece, è inammissibile con riferimento al periodo precedente rispetto a quello al quale è relativa la creditoria portata dall'avviso di addebito opposto. Da un lato, infatti, come statuito dalla giurisprudenza univoca e consolidata, l'avviso di addebito opposto delimita l'oggetto del giudizio (è rispetto al periodo al quale è relativa la pretesa creditoria dallo stesso portato che va accertata la sussistenza dei presupposti di legge); dall'altro, dalla documentazione agli atti risulta che, in data
17.10.2021 e in data 05.12.2022, sono stati notificati alla ricorrente gli avvisi di addebito n. 385 2021
0000129707 000 e n. 385 2022 0000810913 000, relativi a periodi precedenti rispetto a quello al quale
è relativa la creditoria portata dall'avviso di addebito oggetto della causa, i quali non sono stati opposti nel termine perentorio di legge e di cui, pertanto, la relativa pretesa è ormai intangibile.
3) Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. ordina la cancellazione della ricorrente dall'elenco della Gestione Coltivatori Parte_1
Diretti per l'anno 2022 e, per l'effetto,
2. annulla l'avviso di addebito n. 38520230000903888000, notificato in data 31.12.2023, recante la richiesta di pagamento di un importo complessivo pari ad € 4.029,77;
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3. dichiara, per il resto, il ricorso proposto inammissibile;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 07.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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