Articolo 2 della Legge 5 aprile 1950, n. 174
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 maggio 1950
Art. 2.
I titolari di farmacie indicati nel precedente articolo, la cui farmacia sia stata ad altri conferita in seguito a pubblico concorso, hanno diritto all'assegnazione di altra farmacia nell'ambito dello stesso Comune o della stessa Provincia, qualora l'assegnazione non sia possibile nell'ambito del Comune.
Entrata in vigore il 13 maggio 1950