CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 350/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259005179514 AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020110003461302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020110031166406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020120000969887000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080201210014864491000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020120042580317000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020120044295759000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130001374020000 IMU 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130003489261000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130028411645000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130031336491000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020150003906212000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140010364974000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140010364974000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140010364974000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140010364974000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140010364974000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140015434888000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020150006254862000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020150023024681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160001921752000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080201600078348335000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080201600078348335000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080201600078348335000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160021807576000 RADIODIFFUSIONI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160021807576000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160023885322000 IMU 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160023885322000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160023885322000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170007328267000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170007328368000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170008522917000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170024602314000 RADIODIFFUSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170024602415000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190008669352000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190014536642000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190016241168000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190023242452000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190023242553000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200000648081000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200000648081000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200003458709000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200008894454000 RADIODIFFUSIONI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200010123569000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200015366143000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200015366143000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210001806726000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210004545572000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210006171355000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220005915079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220010821843000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220013523287000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802022002550098000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220027662729000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230002829684000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230002829684000 REGISTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230002829785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230006188406000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230013969165000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802023001744282000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802023001744282000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230023835354000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240000269238000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240009111518000 IMP SOS REG FOR 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240009111518000 IMP SOS REG FOR 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240009111518000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240009111518000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240009111619000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2204 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4229 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2436 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1412 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 606 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 548/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e di tutti gli atti ad esso presupposti. In via subordinata: Dichiarare estinto il credito di cui alle cartelle in epigrafe.
Resistente: Dichiarare il ricorso inammissibile in quanto promosso in violazione del principio di ne bis in idem per le cartelle /avvisi nn. da 4) a 11), da 13) a 49), e da 52) a 55). Dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto tardivo ai sensi dell'art 21 D.Lgs n. 546/92.
In subordine: Dichiarare il ricorso inammissibile in quanto promosso in violazione dell'art 14 ( liticonsorzio ed intervento comma 6-bis D.Lgs n. 546/92). Respingere le domande ed eccezioni tutte proposte dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione ed avverso l'avviso di intimazione di pagamento n.090202059005179514000 notificato in data 22/05/2025.
In particolare la ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento già citato, notificato per una serie di cartelle/avvisi di addebito/avvisi di pagamento, limitatamente agli atti portanti iscrizioni a ruolo dalla stessa ricorrente individuati per debiti di natura tributaria e qui elencati:
1.cartella n. 08020110003461302000 per tassa automobilistica;
2.cartella n.
08020110031166405000 per tassa automobilistica;
3.cartella n. 08020120000969887000 per tributi comunali;
4.cartella n. 08020120014864491000 per tributi comunali;
5.cartella n. 08020120042580317000 per tributi erariali;
6.cartella n. 080201200442955759000 per tributi comunali;
7.cartella n.
08020130001374020000 per tributi comunali;
8.cartella n. 08020130003489261000 per tributi comunali;
9.cartella n. 08020130028411645000 per diritto camerale;
10.cartella n. 08020130031336491000 per diritto camerale;
11.cartella n.
08020140010364974000 per tributi erariali;
12.cartella n. 08020140015434888000 per tributi erariali;
13.cartella n.08020150003906212000 per tassa automobilistica;
14.cartella n. 08020150006254862000 per tributi comunali;
15.cartella n.
08020150023024681000 per tassa automobilistica;
16.cartella n. 08020160001921752000 per tributi comunali;
17.cartella n. 08020160007834835000 per tributi erariali e diritto camerale;
18.cartella n. 0802016002180756000 per tributi erariali;
19.cartella n.
08020160023885322000 per tributi comunali;
20.cartella n. 08020170007328267000 per tributi erariali;
21.cartella n. 08020170007328368000 per tributi comunali;
22.cartella n. 08020170008522917000 per tributi erariali e contributo unificato;
23.cartella n.
08020170024602314000 per tributi erariali;
24.cartella n. 08020170024602415000 per diritto camerale;
25.cartella n. 08020190008669352000 per diritto camerale;
26. Cartella n. 08020190014536642000 per tributi comunali;
27. Cartella n.
08020190016241168000 per tributi erariali;
28.cartella n. 080201900232242452000 per tributi erariali;
29.cartella n. 08020190023242553000 per tassa automobilistica;
30.cartella n. 08020200000648081000 per tributi erariali;
31.cartella n.
08020200003458709000 per tributi comunali;
32.cartella n. 080202000008894454000 per tributi erariali;
33.cartella n. 08020200010123569000 per tributi comunali;
34. Cartella n. 08020200015366143000 per tassa automobilistica;
35.cartella n.
08020210001806726000 per tassa automobilistica;
36.cartella n. 08020210004545572000 per tributi erariali;
37.cartella n. 08020210006171355000 per tributi comunali;
38.cartella n. 08020220005915079000 per tassa automobilistica;
39.cartella n.08020220010821843000 per diritto camerale;
40.cartella n. 08020220013523287000 per tributi comunali;
41 cartella n. 0802022002550098000 per tassa automobilistica;
42.cartella n. 08020220027662729000 per tributi comunali;
43.cartella n.
08020230002829684000 per tributi erariali;
44.cartella n. 08020230002829785000 per diritto camerale;
45.cartella n. 08020230006188406000 per tributi erariali;
46.cartella n. 08020230013969165000 per diritto camerale;
47.cartella n.
08020230017442820000 per tributi comunali;
48. cartella n.
08020230023835354000 per tassa automobilistica;
49.cartella n. 08020240000269238000 per tassa automobilistica;
50.cartella n. 080202400091111518000 per tributi erariali;
51.cartella n. 08020240009111619000 per diritto camerale;
52. avviso di accertamento n. 2204 per tributi comunali;
53. avviso di accertamento n. 4229 per tributi comunali;
54. avviso di accertamento n.2436 per tributi comunali;
55. avviso di accertamento n. 305 per tributi comunali;
56. avviso di accertamento n. 1412 per tributi comunali;
57. avviso di accertamento n. 606 per tributi comunali.
La ricorrente avverso l'avviso di intimazione e le sottese cartelle/avvisi di accertamento ha formulato le seguenti eccezioni:
-Nullità o inesistenza giuridica dell'atto impugnato in quanto trasmesso da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro, ex artt. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012 e 3-bis L. n. 53 del 1994;
-Illegittimità derivata dalla notificazione della cartella per la mancata estensione “P7M” del File PDF;
-La notifica all'imprenditore di atti giudiziari effettuata a mezzo PEC è nulla se riguarda fatti/atti estranei all'impresa o alla professione del destinatario.
-Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento. -Intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata.
L'ADER, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso producendo atti interruttivi.
All'Udienza del 11/12/2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con riferimento alle cartelle/avvisi di accertamento sottesi all'intimazione gravata di cui ai seguenti nn. da 4) a 11), da 13) a 48) e da 52 a 55) dell'elenco in premessa, ossia la maggior parte, in quanto gli stessi sono stati oggetto di una precedente opposizione conclusasi con sentenza ormai definitiva, sfavorevole alla ricorrente, infatti gli atti in questione sono stati impugnati dalla Ricorrente_1 nell'ambito del giudizio innanzi a questa Corte, rubricato al n. RGR 475/2024 promosso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 08080202400012076000 notificato il 07/05/2024 che li sottendeva, con le medesime eccezioni proposte oggi. Il giudizio si è concluso con esito favorevole all' Ente impositore, con la sentenza n. 27/2025 depositata il 14/01/2025, che ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al preavviso di fermo opposto, non essendo poi stata disposta l'iscrizione del fermo in quanto la vettura è risultata cointestata con altro soggetto, e ha rigettato il ricorso nel resto, con condanna della contribuente Ricorrente_1 al pagamento delle spese.
La sentenza sopra citata non è stata impugnata, pertanto su di essa si è formato il giudicato con conseguente consolidamento delle pretese creditorie di cui oggetto anche dell'odierna impugnazione come già specificate.
Pertanto questa corte, non può pronunciarsi sulla stessa materia del contendere nei confronti delle stese parti e per le medesime cartelle/avvisi di accertamento, sottese all'intimazione oggi opposta e azionata stante l'esito favorevole del precedente contenzioso, senza incorrere nella violazione del principio del nes bis in idem. Le cartelle/avvisi in questione devono pertanto ritenersi non più suscettibili di contestazione e, di conseguenza, pienamente esigibili.
Sempre in via preliminare si deve dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte, limitatamente alla cartella di pagamento contrassegnata con il n. 12 di spettanza del Comune di Corciano, e riguardante contributo refezione scolastica riguardante la mensa.
In merito alla doglianza in cui la ricorrente contesta la validità della notifica eseguita a mezzo PEC in quanto l'indirizzo non sarebbe nei pubblici elenchi, questa Corte ritiene l'eccezione infondata, ed invero che, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle NE , (All 1) l'intimazione è stata notificata dall'indirizzo PEC Email_3. Va rilevato che in data 02/09/2022 l'Agenzia delle NE ha provveduto a pubblicare in IPA- nelle sezioni di ciascuna Direzione
Regionale e sul sito istituzionale dell'Ente gli indirizzi PEC utilizzati per la notifica delle cartelle e degli altri atti esattoriali tra i quali è presente anche l'indirizzo : Email_4, pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta l'indirizzo già citato era presente nei pubblici registri, pertanto, la contestazione è del tutto infondata.
Sulla doglianza proposta dalla ricorrente, riguardante il difetto dell'estensione P7M del file relativo all'atto opposto risultato comunque firmato digitalmente, questa Corte aderisce all'orientamento della sentenza del
02/08/2024 n. 31767 della Suprema Corte di Cassazione, che riprendendo un orientamento del 2023, afferma che in via generale la mancata presenza della annotazione dell'avvenuta firma digitale su un atto non significa che l'atto non sia stato sottoscritto digitalmente.
Per quanto riguarda la doglianza n.3) la notifica di atti giudiziari effettuata a mezzo PEC è nulla se riguarda fatti/atti estranei all'impresa o la professione del destinatario, questa Corte rileva che dall'analisi delle disposizioni che disciplinano l'utilizzo della posta elettronica certificata emerge che l'invio di un documento informatico tramite PEC o meglio indirizzato verso la PEC di riferimento del destinatario, equivale, a tutti gli effetti, alla notifica tramite posta. Per il mittente la prova che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto nella casella di PEC del destinatario stesso. Inoltre, sul punto la Cassazione ha affermato che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo PEC è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente alla manutenzione e al controllo della casella di posta
(Cass sent. n. 13917 del 07/07/2016; Cass., sent. 22352/2015).
Pertanto la doglianza è infondata.
La ricorrente dichiara che l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso sarebbe nulla in quanto le relative cartelle/avvisi non sarebbero stati notificati.
La doglianza è infondata, visto che, come da documentazione allegata dall'Ente impositore (vedasi relate e copie allegate), tutte le cartelle/avvisi di accertamento sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate.
Per quanto attiene la lamentata prescrizione del credito sottesi all'impugnato preavviso di fermo amministrativo, questa Corte rappresenta quanto segue:
- la cartella di pagamento contrassegnata con il n.1) deve dichiararsi prescritta, considerato che il tributo in questione è triennale (tassa auto) ed è stata notificata in data 10/05/2011 anno d'imposta 2007, dunque la notifica è avvenuta oltre i termini previsti dalla legge.
L'avviso di accertamento Ente n. 606 contrassegnato con il n. 57 risulta prescritto, considerato che il tributo in questione è quinquennale (TARI) ed è stato notificato in data 18/03/2021 anno d'imposta 2015, dunque la notifica è avvenuta oltre i termini previsti dalla legge.
Ciò posto questa Corte dichiara il difetto di giurisdizione per la cartella n.12) accoglie il ricorso per le cartelle n. 1) e n. 57). Respinge per il resto.
Spese compensate, attesa la particolarità della controversia, relativa a tantissime cartelle, e al limitatissimo accoglimento delle doglianze di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione relativamente ai contributi mensa. Accoglie parzialmente il ricorso per le cartelle n.1) e n.57). Respinge per il resto.
Compensa le spese.
Perugia, lì 11/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 350/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259005179514 AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020110003461302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020110031166406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020120000969887000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080201210014864491000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020120042580317000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020120044295759000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130001374020000 IMU 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130003489261000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130028411645000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020130031336491000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020150003906212000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140010364974000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140010364974000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140010364974000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140010364974000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140010364974000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020140015434888000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020150006254862000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020150023024681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160001921752000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080201600078348335000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080201600078348335000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080201600078348335000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160021807576000 RADIODIFFUSIONI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160021807576000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160023885322000 IMU 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160023885322000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160023885322000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170007328267000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170007328368000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170008522917000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170024602314000 RADIODIFFUSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170024602415000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190008669352000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190014536642000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190016241168000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190023242452000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190023242553000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200000648081000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200000648081000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200003458709000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200008894454000 RADIODIFFUSIONI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200010123569000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200015366143000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020200015366143000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210001806726000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210004545572000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210006171355000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220005915079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220010821843000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220013523287000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802022002550098000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220027662729000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230002829684000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230002829684000 REGISTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230002829785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230006188406000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230013969165000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802023001744282000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802023001744282000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230023835354000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240000269238000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240009111518000 IMP SOS REG FOR 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240009111518000 IMP SOS REG FOR 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240009111518000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240009111518000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240009111619000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2204 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4229 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2436 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1412 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 606 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 548/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e di tutti gli atti ad esso presupposti. In via subordinata: Dichiarare estinto il credito di cui alle cartelle in epigrafe.
Resistente: Dichiarare il ricorso inammissibile in quanto promosso in violazione del principio di ne bis in idem per le cartelle /avvisi nn. da 4) a 11), da 13) a 49), e da 52) a 55). Dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto tardivo ai sensi dell'art 21 D.Lgs n. 546/92.
In subordine: Dichiarare il ricorso inammissibile in quanto promosso in violazione dell'art 14 ( liticonsorzio ed intervento comma 6-bis D.Lgs n. 546/92). Respingere le domande ed eccezioni tutte proposte dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione ed avverso l'avviso di intimazione di pagamento n.090202059005179514000 notificato in data 22/05/2025.
In particolare la ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento già citato, notificato per una serie di cartelle/avvisi di addebito/avvisi di pagamento, limitatamente agli atti portanti iscrizioni a ruolo dalla stessa ricorrente individuati per debiti di natura tributaria e qui elencati:
1.cartella n. 08020110003461302000 per tassa automobilistica;
2.cartella n.
08020110031166405000 per tassa automobilistica;
3.cartella n. 08020120000969887000 per tributi comunali;
4.cartella n. 08020120014864491000 per tributi comunali;
5.cartella n. 08020120042580317000 per tributi erariali;
6.cartella n. 080201200442955759000 per tributi comunali;
7.cartella n.
08020130001374020000 per tributi comunali;
8.cartella n. 08020130003489261000 per tributi comunali;
9.cartella n. 08020130028411645000 per diritto camerale;
10.cartella n. 08020130031336491000 per diritto camerale;
11.cartella n.
08020140010364974000 per tributi erariali;
12.cartella n. 08020140015434888000 per tributi erariali;
13.cartella n.08020150003906212000 per tassa automobilistica;
14.cartella n. 08020150006254862000 per tributi comunali;
15.cartella n.
08020150023024681000 per tassa automobilistica;
16.cartella n. 08020160001921752000 per tributi comunali;
17.cartella n. 08020160007834835000 per tributi erariali e diritto camerale;
18.cartella n. 0802016002180756000 per tributi erariali;
19.cartella n.
08020160023885322000 per tributi comunali;
20.cartella n. 08020170007328267000 per tributi erariali;
21.cartella n. 08020170007328368000 per tributi comunali;
22.cartella n. 08020170008522917000 per tributi erariali e contributo unificato;
23.cartella n.
08020170024602314000 per tributi erariali;
24.cartella n. 08020170024602415000 per diritto camerale;
25.cartella n. 08020190008669352000 per diritto camerale;
26. Cartella n. 08020190014536642000 per tributi comunali;
27. Cartella n.
08020190016241168000 per tributi erariali;
28.cartella n. 080201900232242452000 per tributi erariali;
29.cartella n. 08020190023242553000 per tassa automobilistica;
30.cartella n. 08020200000648081000 per tributi erariali;
31.cartella n.
08020200003458709000 per tributi comunali;
32.cartella n. 080202000008894454000 per tributi erariali;
33.cartella n. 08020200010123569000 per tributi comunali;
34. Cartella n. 08020200015366143000 per tassa automobilistica;
35.cartella n.
08020210001806726000 per tassa automobilistica;
36.cartella n. 08020210004545572000 per tributi erariali;
37.cartella n. 08020210006171355000 per tributi comunali;
38.cartella n. 08020220005915079000 per tassa automobilistica;
39.cartella n.08020220010821843000 per diritto camerale;
40.cartella n. 08020220013523287000 per tributi comunali;
41 cartella n. 0802022002550098000 per tassa automobilistica;
42.cartella n. 08020220027662729000 per tributi comunali;
43.cartella n.
08020230002829684000 per tributi erariali;
44.cartella n. 08020230002829785000 per diritto camerale;
45.cartella n. 08020230006188406000 per tributi erariali;
46.cartella n. 08020230013969165000 per diritto camerale;
47.cartella n.
08020230017442820000 per tributi comunali;
48. cartella n.
08020230023835354000 per tassa automobilistica;
49.cartella n. 08020240000269238000 per tassa automobilistica;
50.cartella n. 080202400091111518000 per tributi erariali;
51.cartella n. 08020240009111619000 per diritto camerale;
52. avviso di accertamento n. 2204 per tributi comunali;
53. avviso di accertamento n. 4229 per tributi comunali;
54. avviso di accertamento n.2436 per tributi comunali;
55. avviso di accertamento n. 305 per tributi comunali;
56. avviso di accertamento n. 1412 per tributi comunali;
57. avviso di accertamento n. 606 per tributi comunali.
La ricorrente avverso l'avviso di intimazione e le sottese cartelle/avvisi di accertamento ha formulato le seguenti eccezioni:
-Nullità o inesistenza giuridica dell'atto impugnato in quanto trasmesso da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro, ex artt. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012 e 3-bis L. n. 53 del 1994;
-Illegittimità derivata dalla notificazione della cartella per la mancata estensione “P7M” del File PDF;
-La notifica all'imprenditore di atti giudiziari effettuata a mezzo PEC è nulla se riguarda fatti/atti estranei all'impresa o alla professione del destinatario.
-Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento. -Intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata.
L'ADER, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso producendo atti interruttivi.
All'Udienza del 11/12/2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con riferimento alle cartelle/avvisi di accertamento sottesi all'intimazione gravata di cui ai seguenti nn. da 4) a 11), da 13) a 48) e da 52 a 55) dell'elenco in premessa, ossia la maggior parte, in quanto gli stessi sono stati oggetto di una precedente opposizione conclusasi con sentenza ormai definitiva, sfavorevole alla ricorrente, infatti gli atti in questione sono stati impugnati dalla Ricorrente_1 nell'ambito del giudizio innanzi a questa Corte, rubricato al n. RGR 475/2024 promosso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 08080202400012076000 notificato il 07/05/2024 che li sottendeva, con le medesime eccezioni proposte oggi. Il giudizio si è concluso con esito favorevole all' Ente impositore, con la sentenza n. 27/2025 depositata il 14/01/2025, che ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al preavviso di fermo opposto, non essendo poi stata disposta l'iscrizione del fermo in quanto la vettura è risultata cointestata con altro soggetto, e ha rigettato il ricorso nel resto, con condanna della contribuente Ricorrente_1 al pagamento delle spese.
La sentenza sopra citata non è stata impugnata, pertanto su di essa si è formato il giudicato con conseguente consolidamento delle pretese creditorie di cui oggetto anche dell'odierna impugnazione come già specificate.
Pertanto questa corte, non può pronunciarsi sulla stessa materia del contendere nei confronti delle stese parti e per le medesime cartelle/avvisi di accertamento, sottese all'intimazione oggi opposta e azionata stante l'esito favorevole del precedente contenzioso, senza incorrere nella violazione del principio del nes bis in idem. Le cartelle/avvisi in questione devono pertanto ritenersi non più suscettibili di contestazione e, di conseguenza, pienamente esigibili.
Sempre in via preliminare si deve dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte, limitatamente alla cartella di pagamento contrassegnata con il n. 12 di spettanza del Comune di Corciano, e riguardante contributo refezione scolastica riguardante la mensa.
In merito alla doglianza in cui la ricorrente contesta la validità della notifica eseguita a mezzo PEC in quanto l'indirizzo non sarebbe nei pubblici elenchi, questa Corte ritiene l'eccezione infondata, ed invero che, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle NE , (All 1) l'intimazione è stata notificata dall'indirizzo PEC Email_3. Va rilevato che in data 02/09/2022 l'Agenzia delle NE ha provveduto a pubblicare in IPA- nelle sezioni di ciascuna Direzione
Regionale e sul sito istituzionale dell'Ente gli indirizzi PEC utilizzati per la notifica delle cartelle e degli altri atti esattoriali tra i quali è presente anche l'indirizzo : Email_4, pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta l'indirizzo già citato era presente nei pubblici registri, pertanto, la contestazione è del tutto infondata.
Sulla doglianza proposta dalla ricorrente, riguardante il difetto dell'estensione P7M del file relativo all'atto opposto risultato comunque firmato digitalmente, questa Corte aderisce all'orientamento della sentenza del
02/08/2024 n. 31767 della Suprema Corte di Cassazione, che riprendendo un orientamento del 2023, afferma che in via generale la mancata presenza della annotazione dell'avvenuta firma digitale su un atto non significa che l'atto non sia stato sottoscritto digitalmente.
Per quanto riguarda la doglianza n.3) la notifica di atti giudiziari effettuata a mezzo PEC è nulla se riguarda fatti/atti estranei all'impresa o la professione del destinatario, questa Corte rileva che dall'analisi delle disposizioni che disciplinano l'utilizzo della posta elettronica certificata emerge che l'invio di un documento informatico tramite PEC o meglio indirizzato verso la PEC di riferimento del destinatario, equivale, a tutti gli effetti, alla notifica tramite posta. Per il mittente la prova che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto nella casella di PEC del destinatario stesso. Inoltre, sul punto la Cassazione ha affermato che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo PEC è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente alla manutenzione e al controllo della casella di posta
(Cass sent. n. 13917 del 07/07/2016; Cass., sent. 22352/2015).
Pertanto la doglianza è infondata.
La ricorrente dichiara che l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso sarebbe nulla in quanto le relative cartelle/avvisi non sarebbero stati notificati.
La doglianza è infondata, visto che, come da documentazione allegata dall'Ente impositore (vedasi relate e copie allegate), tutte le cartelle/avvisi di accertamento sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate.
Per quanto attiene la lamentata prescrizione del credito sottesi all'impugnato preavviso di fermo amministrativo, questa Corte rappresenta quanto segue:
- la cartella di pagamento contrassegnata con il n.1) deve dichiararsi prescritta, considerato che il tributo in questione è triennale (tassa auto) ed è stata notificata in data 10/05/2011 anno d'imposta 2007, dunque la notifica è avvenuta oltre i termini previsti dalla legge.
L'avviso di accertamento Ente n. 606 contrassegnato con il n. 57 risulta prescritto, considerato che il tributo in questione è quinquennale (TARI) ed è stato notificato in data 18/03/2021 anno d'imposta 2015, dunque la notifica è avvenuta oltre i termini previsti dalla legge.
Ciò posto questa Corte dichiara il difetto di giurisdizione per la cartella n.12) accoglie il ricorso per le cartelle n. 1) e n. 57). Respinge per il resto.
Spese compensate, attesa la particolarità della controversia, relativa a tantissime cartelle, e al limitatissimo accoglimento delle doglianze di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione relativamente ai contributi mensa. Accoglie parzialmente il ricorso per le cartelle n.1) e n.57). Respinge per il resto.
Compensa le spese.
Perugia, lì 11/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE