Decreto cautelare 7 gennaio 2026
Sentenza breve 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/02/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00215/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2026, proposto da
SA NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascea, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 7 (registro generale n. 41) del 4.11.2025, a firma della Responsabile p.t. del Settore edilizia, urbanistica, commercio, sportello unico del Comune di Ascea (SA), notificata il 5.11.2025 dal messo comunale a mani proprie della ricorrente, con contestuale avviso di acquisizione gratuita e irrogazione di sanzione pecuniaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. 7, reg. gen. n. 41, del 04.11.2025, a lei indirizzata quale «proprietaria/committente», per interventi riguardanti:
1) il “cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato, con la realizzazione di 2 camere da letto rispettivamente di circa 14,8 mq e 16,8 mq, una cucina/pranzo di circa 14,20 mq, un wc di circa 4,90 mq ed un corridoio di circa 13 mq. L’altezza è pari a circa 2,55 mt, la superficie totale è di circa 64 mq ed il volume è pari a circa 162 mc.”;
2) “opere abusive nel piano sottotetto consistenti nella chiusura abusiva di due portici con modifiche anche ai prospetti ed alle tramezzature interne, oltre alla realizzazione abusiva di un terrazzo di circa 7,20 mq. La superficie chiusa abusivamente è pari a circa 38 mq ed il volume chiuso abusivamente è pari a circa 30 mc.”.
Il ricorso può essere deciso in forma semplificata.
Esso è manifestamente fondato quanto alla prima contestazione.
Assume la CTP versata in atti che l’originaria concessione edilizia n. 198/E “ non disciplina, né modifica la destinazione del piano seminterrato; il titolo edilizio esaminato non ha mai imposto o prescritto l’uso a cantina, né risulta da altro titolo. Dal sopralluogo tecnico: - non risultano incrementi di volume; - non risultano modifiche di sagoma; - non risultano opere strutturali; - le altezze interne rilevate sono di circa 2,55 m., compatibili con l’uso abitativo, anche alla luce dell’art. 24, comma 5-bis, D.P.R. 380/2001 ”. Inoltre, “ il piano seminterrato, identificato al subalterno n. 2, risulta classificato in categoria A/2 – abitazione di tipo civile – sin dall’epoca del primo impianto catastale ”.
Si ravvisa, pertanto, il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, che non specifica come sia stato accertato lo stato legittimo del bene.
Viceversa, il ricorso è manifestamente infondato quanto alla seconda contestazione.
In proposito, la CTP assume trattarsi di interventi ad edilizia libera, in quanto:
- la chiusura del portico lato nord consiste nella “ installazione di vetrate panoramiche trasparenti, scorrevoli e amovibili ”;
- la chiusura della loggia lato sud consiste nello “ allineamento di una tramezzatura già esistente al filo del prospetto ”;
- la realizzazione del terrazzo è avvenuta mediante “ pavimentazione senza modifica della quota ” di un’area “ già prevista come superficie accessoria scoperta, originariamente rifinita con tegole ”.
Osserva, tuttavia, il collegio che, in relazione a tali opere l’atto impugnato riveste natura vincolata, mancando l’autorizzazione paesaggistica in un’area soggetta a vincolo.
E ciò, in violazione dall’art. 149, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, che impone di acquisire tale atto d’assenso anche per gli interventi edilizi minori che alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 7, reg. gen. n. 41, del 04.11.2025, limitatamente al cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato; nel resto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO