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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 04/06/2025 svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 3055, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di mandato a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso dall'Avv. RETROSI ANGELO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, ,
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) dal Parte_1 CP_1
01/09/2002 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di varie ditte operanti nell'edilizia, con qualifica di operaio e mansioni di manuale/muratore; 2) si era occupato della
1 realizzazione di opere murarie di vario genere e di altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate), movimentando materiali anche molto pesanti;
3) l'attività svolta aveva comportato l'insorgenza a suo carico di una “artrosi lombosacrale con protrusioni discali multiple in più sedi”, per la quale ha proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il CP_1
riconoscimento della predetta malattia professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico comunque superiore al 6%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1
prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia i documenti in atti, sia le risultanze della perizia del C.T.U..
L'attività in cantiere svolto per oltre venti anni, ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della patologia denunciata, con un danno biologico nella misura del 6%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 193 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di un 1/3, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione CP_1
in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della artrosi lombosacrale con
2 protrusioni discali, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 6%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di un 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' CP_1 la residua parte, liquidata in €.1.200,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 04/06/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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