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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/09/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 789 / 2024
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 11/09/2025 con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate dall'avv. GIUSEPPE PICCOLO nell'interesse di
[...]
Controparte_1
[...] considerato che non sono state depositate note nell'interesse di parte opponente;
considerato che
il difensore di parte opposta ha precisato le conclusioni, come da memorie ex art. 189 ss. c.p.c.; ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE in persona del Giudice, dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 789 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
, in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Linguaglossa alla Piazza Matrice n. 3, presso lo studio dell'avv. Luca Stagnitta , che lo rappresenta e difende per Email_1 procura in atti;
- OPPONENTE-
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato a Grammichele, in C.so Cavour, 75, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Piccolo ( , che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti;
- OPPOSTO –
Oggetto: Opposizione al precetto
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta dal;
Parte_1
CONDANNA il a rifondere, in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente Controparte_2 giudizio, che si liquidano in € 1.850,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.9.2024, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato il 18.09.2024, con cui l'
[...]
gli ha intimato il Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 14.227,87 pretesa a titolo di spese legali liquidate in seno alla sentenza n. 1468/2022 del 12.07.2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catania nell'ambito del procedimento
RG.APP 2062/2019, oltre alle spese di precetto.
A sostegno dell'opposizione proposta, il ha dedotto: 1) che il proprio Consiglio Pt_1
Comunale, giusta Delibera n. 49 del 11.10.2023, ha approvato “l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater del D.lgs n. 267/2000; 2) che con successiva delibera, n. 86 del 27.12.2023, il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata pari a 15 anni, con accesso al Fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-ter Tuel;
3) che le sopra indicate delibere sono state poi trasmesse, in ossequio a quanto previsto dall'art. 243-quater TUEL, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, le quali ancora non hanno approvato il piano di riequilibrio.
L'opponente ha dunque invocato la disciplina prevista dal quarto comma dell'art. 243-bis Tuel, ai sensi del quale “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo
243 quater, commi 1 e 3”, rilevando che, ai sensi della stessa, deve ritenersi preclusa la possibilità, per l' di Controparte_2 procedere esecutivamente.
L'opponente ha altresì evidenziato che l'atto di precetto opposto si riferisce esclusivamente alle spese legali del secondo grado di giudizio, con ciò potendosi configurare un tentativo di frazionamento del credito;
e che il precetto non contiene menzione dell'avvenuta spedizione della sentenza con formula esecutiva.
Il ha infine allegato che, con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 21.6.2024, sono Pt_1 state quantificate le somme impignorabili per il secondo semestre 2024.
Ha dunque chiesto di dichiarare che l'Istituto della Compagnia delle Figlie della CP_1
Carità di non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
Con comparsa del 9.1.2025, si è costituito in giudizio l'Istituto opposto, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio, anche per lite temeraria. Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c., la causa – istruita tramite la sola produzione documentale – è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla sola parte opposta, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c.
***********
L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esplicate.
Con riguardo all'eccezione relativa alla validità e all'efficacia dell'atto di precetto in ragione della approvazione, da parte del opponente, del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, Pt_1 si ribadisce che nel caso di specie non può ritenersi applicabile l'art. 243 bis, comma 4, T.U.E.L., invocato dall'opponente, atteso che lo stesso, prevedendo testualmente che 'le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale', presuppone la sussistenza di una procedura esecutiva che, nel caso di specie, non è ancora iniziata (cfr. Trib. Ragusa, n.1185 del 2017);.
Ed infatti, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito,
“l'esecuzione ha inizio con l'atto di pignoramento dei beni del debitore esecutato e non con l'atto di precetto che, anche se costituisce un atto dovuto, è comunque un atto sostanziale e prodromico all'inizio del procedimento esecutivo” (cfr. Cass., n. 2473 del 2009; Trib. Ragusa, n.1185 del 2017).
Per le medesime ragioni deve ritenersi altresì, come già rilevato, l'infondatezza dell'eccezione di invalidità del precetto in ragione della dichiarazione di impignorabilità delle somme, intervenuta con delibera della Giunta Comunale n. 76 del 21.6.2024, non potendosi ritenere, allo stato, iniziata alcuna procedura esecutiva.
Quanto all'eccezione relativa alla omessa menzione della avvenuta spedizione della sentenza con formula esecutiva – che integra motivo di opposizione agli atti esecutivi – la stessa, pur ammissibile in quanto proposta entro il termine decadenziale previsto ex art. 617 c.p.c, è tuttavia infondata.
Invero, l'atto di precetto opposto contiene l'indicazione della sentenza azionata, della data di notifica della stessa, della data di spedizione in formula esecutiva;
più precisamente, alla pagina 2, quarto capoverso dell'atto testualmente si legge, come pure rilevato da parte opposta, che: “- la
Sentenza n. 1468/2022 della Corte di Appello di Catania veniva spedita in forma esecutiva in data
19.09.2022 e in tale forma veniva notificata ai fini dell'esecuzione al debitore in data 28.09.2022”
(cfr. atto di precetto in atti).
È infine infondato il motivo di opposizione relativo alla, per vero soltanto adombrata, sussistenza di un tentativo di frazionamento del credito, per aver parte opposta intimato il pagamento delle somme liquidate a titolo di spese legali in seno alla sentenza n. 1468/2022 del 12.07.2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catania. In disparte le questioni circa l'eventuale configurabilità di frazionamento del credito nell'ipotesi in esame, è sufficiente osservare, in questa sede, che parte opponente non ha dedotto né documentato che l'Istituto creditore abbia intimato al il pagamento di ulteriori somme legate ai rapporti Pt_1 oggetto del giudizio di cui si tratta.
Pertanto, allo stato, non può ritenersi integrata la fattispecie di frazionamento del credito.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta dal Parte_1
deve essere rigettata.
[...]
**************
Deve essere infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, in quanto non è dato ravvisarsi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Né risulta allegata né dimostrata la sussistenza, in capo a parte convenuta, del danno lamentato.
Non ricorrono neppure i presupposti per condannare la parte soccombente ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. difettando anche in tal caso “l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (ex multis Cass. civ., S.U.,
n. 22405 del 2018; Cass. civ., n. 26545 del 2021); ovvero di condotta valutabile alla stregua di abuso del processo (Cass. civ., n. 3830 del 2021).
**************
La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che il deve essere condannato a rifondere, in favore di Parte_1 [...]
la somma liquidata Controparte_2 in dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti ai minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Caltagirone, 12.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 11/09/2025 con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate dall'avv. GIUSEPPE PICCOLO nell'interesse di
[...]
Controparte_1
[...] considerato che non sono state depositate note nell'interesse di parte opponente;
considerato che
il difensore di parte opposta ha precisato le conclusioni, come da memorie ex art. 189 ss. c.p.c.; ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE in persona del Giudice, dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 789 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
, in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Linguaglossa alla Piazza Matrice n. 3, presso lo studio dell'avv. Luca Stagnitta , che lo rappresenta e difende per Email_1 procura in atti;
- OPPONENTE-
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato a Grammichele, in C.so Cavour, 75, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Piccolo ( , che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti;
- OPPOSTO –
Oggetto: Opposizione al precetto
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta dal;
Parte_1
CONDANNA il a rifondere, in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente Controparte_2 giudizio, che si liquidano in € 1.850,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.9.2024, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato il 18.09.2024, con cui l'
[...]
gli ha intimato il Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 14.227,87 pretesa a titolo di spese legali liquidate in seno alla sentenza n. 1468/2022 del 12.07.2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catania nell'ambito del procedimento
RG.APP 2062/2019, oltre alle spese di precetto.
A sostegno dell'opposizione proposta, il ha dedotto: 1) che il proprio Consiglio Pt_1
Comunale, giusta Delibera n. 49 del 11.10.2023, ha approvato “l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater del D.lgs n. 267/2000; 2) che con successiva delibera, n. 86 del 27.12.2023, il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata pari a 15 anni, con accesso al Fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-ter Tuel;
3) che le sopra indicate delibere sono state poi trasmesse, in ossequio a quanto previsto dall'art. 243-quater TUEL, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, le quali ancora non hanno approvato il piano di riequilibrio.
L'opponente ha dunque invocato la disciplina prevista dal quarto comma dell'art. 243-bis Tuel, ai sensi del quale “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo
243 quater, commi 1 e 3”, rilevando che, ai sensi della stessa, deve ritenersi preclusa la possibilità, per l' di Controparte_2 procedere esecutivamente.
L'opponente ha altresì evidenziato che l'atto di precetto opposto si riferisce esclusivamente alle spese legali del secondo grado di giudizio, con ciò potendosi configurare un tentativo di frazionamento del credito;
e che il precetto non contiene menzione dell'avvenuta spedizione della sentenza con formula esecutiva.
Il ha infine allegato che, con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 21.6.2024, sono Pt_1 state quantificate le somme impignorabili per il secondo semestre 2024.
Ha dunque chiesto di dichiarare che l'Istituto della Compagnia delle Figlie della CP_1
Carità di non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
Con comparsa del 9.1.2025, si è costituito in giudizio l'Istituto opposto, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio, anche per lite temeraria. Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c., la causa – istruita tramite la sola produzione documentale – è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla sola parte opposta, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c.
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L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esplicate.
Con riguardo all'eccezione relativa alla validità e all'efficacia dell'atto di precetto in ragione della approvazione, da parte del opponente, del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, Pt_1 si ribadisce che nel caso di specie non può ritenersi applicabile l'art. 243 bis, comma 4, T.U.E.L., invocato dall'opponente, atteso che lo stesso, prevedendo testualmente che 'le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale', presuppone la sussistenza di una procedura esecutiva che, nel caso di specie, non è ancora iniziata (cfr. Trib. Ragusa, n.1185 del 2017);.
Ed infatti, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito,
“l'esecuzione ha inizio con l'atto di pignoramento dei beni del debitore esecutato e non con l'atto di precetto che, anche se costituisce un atto dovuto, è comunque un atto sostanziale e prodromico all'inizio del procedimento esecutivo” (cfr. Cass., n. 2473 del 2009; Trib. Ragusa, n.1185 del 2017).
Per le medesime ragioni deve ritenersi altresì, come già rilevato, l'infondatezza dell'eccezione di invalidità del precetto in ragione della dichiarazione di impignorabilità delle somme, intervenuta con delibera della Giunta Comunale n. 76 del 21.6.2024, non potendosi ritenere, allo stato, iniziata alcuna procedura esecutiva.
Quanto all'eccezione relativa alla omessa menzione della avvenuta spedizione della sentenza con formula esecutiva – che integra motivo di opposizione agli atti esecutivi – la stessa, pur ammissibile in quanto proposta entro il termine decadenziale previsto ex art. 617 c.p.c, è tuttavia infondata.
Invero, l'atto di precetto opposto contiene l'indicazione della sentenza azionata, della data di notifica della stessa, della data di spedizione in formula esecutiva;
più precisamente, alla pagina 2, quarto capoverso dell'atto testualmente si legge, come pure rilevato da parte opposta, che: “- la
Sentenza n. 1468/2022 della Corte di Appello di Catania veniva spedita in forma esecutiva in data
19.09.2022 e in tale forma veniva notificata ai fini dell'esecuzione al debitore in data 28.09.2022”
(cfr. atto di precetto in atti).
È infine infondato il motivo di opposizione relativo alla, per vero soltanto adombrata, sussistenza di un tentativo di frazionamento del credito, per aver parte opposta intimato il pagamento delle somme liquidate a titolo di spese legali in seno alla sentenza n. 1468/2022 del 12.07.2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catania. In disparte le questioni circa l'eventuale configurabilità di frazionamento del credito nell'ipotesi in esame, è sufficiente osservare, in questa sede, che parte opponente non ha dedotto né documentato che l'Istituto creditore abbia intimato al il pagamento di ulteriori somme legate ai rapporti Pt_1 oggetto del giudizio di cui si tratta.
Pertanto, allo stato, non può ritenersi integrata la fattispecie di frazionamento del credito.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta dal Parte_1
deve essere rigettata.
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Deve essere infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, in quanto non è dato ravvisarsi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Né risulta allegata né dimostrata la sussistenza, in capo a parte convenuta, del danno lamentato.
Non ricorrono neppure i presupposti per condannare la parte soccombente ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. difettando anche in tal caso “l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (ex multis Cass. civ., S.U.,
n. 22405 del 2018; Cass. civ., n. 26545 del 2021); ovvero di condotta valutabile alla stregua di abuso del processo (Cass. civ., n. 3830 del 2021).
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La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che il deve essere condannato a rifondere, in favore di Parte_1 [...]
la somma liquidata Controparte_2 in dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti ai minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Caltagirone, 12.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore