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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2024, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 2321/2023
Verbale di udienza del 19.03.2024
Per l'appellante è presente l'avv. Pasquale Parte_1
Raganati, il quale si riporta al contenuto dell'atto di appello e insiste nelle difese ivi tutte formulate. Si riporta, altresì, al contenuto delle "note conclusive" depositate in data 29.2.2023 ed insiste affinché l'adito tribunale, in accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza n. 5524/2022 resa dal giudice di pace di Torre
Annunziata, voglia: dichiarare l'incompetenza del giudice di pace di Torre
Annunziata in favore del giudice di pace di Roma;
in via gradata, rigettare la domanda proposta dal sig. nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1
stante la sua carenza di legittimazione passiva nella fattispecie in
[...]
esame; In ogni caso, condannare il sig. al pagamento delle spese del Parte_2
doppio grado di giudizio. Chiede che la causa venga decisa.
E' altresì presente, per , per delega dell'avv. De Santo Valentina, Parte_2
l'avv. Vanessa Zeo la quale impugna e contesta quanto dedotto e si riporta ai propri scritti difensi e quanto ivi rappresentato, chiede il rigetto dell'appello.
Il GI, all'esito della discussione, deposita la sentenza allegata.
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Musi
pagina 1 di 9
R.G. 2321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 2321/2023 promossa da:
, ex lege n. 225/2016 a titolo Controparte_1
universale di con sede legale in Roma alla via Controparte_2
G. Grezar n. 14, Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA
in persona del sig. (C.F.: ) P.IVA_1 Controparte_3 C.F._1
nella qualità di Procuratore dell' , in virtù dei Controparte_1
poteri conferiti giusto atto per NO , Rep. n. 175858 dell' Persona_1
01.10.2021 Racc. n. 11458, rappresentata e difesa giusta procura, resa in calce all'atto di appello su foglio separato da intendersi congiunto materialmente allo stesso - conferita nel rispetto dell'art. 1, co. 8, del DL n. 193/2016, conv. con L. n.
225/2016, dell'art. 43 coa 4 R.D. n. 1611/1933, del Protocollo d'intesa con
l'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 22.06.2017 e s.m.i., del Regolamento di amministrazione 26.03.2018 dell'Ente (approvato dall'organo vigilante,
[...]
il 19.05.2018), visto il Parere n. 629195-05/12/2018- Organizzazione_1
P-aoorm AL: 47628/2018 reso dall'Avvocatura Generale dello Stato e la delibera pagina 2 di 9 assunta dal Comitato di Gestione dell' in data Controparte_1
17.12.2018 con avallo del Presidente del Collegio dei revisori, a nome dell'Organo di
Controllo dall'Avv. Pasquale Raganati (c.f.: ) del Foro di C.F._2
Napoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Scarlatti n.
32
-APPELLANTE contro
(C.F. ), residente in [...]alla Parte_2 C.F._3
Via P. Boselli n. 19 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Valentina De Santo (C.F.: ) del Foro di Napoli, ai C.F._4
fini del presente procedimento elettivamente domiciliato presso quest'ultima in
Napoli (80143) alla Via G. Porzio n. 4,Is. G/1
- APPELLATO
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
ADS80030620639), presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge
-APPELLATA/appellante incidentale
Oggetto: appello avverso sentenza n. 5524/2022, del Giudice di Pace di Torre
Annunziata; opposizione a cartella di pagamento;
competenza territoriale.
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
premesso che in data 21.12.2021 gli era stata notificata a cura Parte_2
dell' la cartella esattoriale recante il n. Controparte_1
07120200045896484 000, che la detta cartella era relativa a un credito derivante pagina 3 di 9 dal mancato pagamento di verbali per violazione al Codice della strada elevati in suo danno dalla nell'anno 2016, che, i suddetti verbali di Controparte_4
accertamento delle violazioni al cds non gli erano stati mai notificati, conveniva dinanzi al giudice di pace di Torre Annunziata l' Controparte_1
e la per sentire dichiarare prescritta la pretesa sottesa alla Controparte_4
cartella. Si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_1
eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Torre Annunziata in favore di quello di Roma, trattandosi di opposizione recuperatoria. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria. Chiedeva il rigetto della domanda proposta, giacché infondata in fatto e in diritto. Restava, invece, contumace la convenuta CP_4
Il Giudice di pace di Torre Annunziata, così statuiva: “Accoglie
[...]
l'opposizione; Dichiara la nullità della cartella esattoriale n. 071 2020 0045896484
000 notificata in data 21.12.2021; Condanna l' al Controparte_1
pagamento in favore dell'avv. Russo della somma di euro 322,00 per compensi, ed euro 125,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge. Compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente impositore”.
Proponeva appello deducendo: 1) Illegittimità della sentenza nella parte CP_5
in cui il g.d.p. ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale;
2) Illegittimità della sentenza nella parte cui omette di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Concludeva chiedendo: “Accogliere il presente appello, e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 5524/2022 resa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, dott.ssa Giliberti, pubblicata in data 18.10.2022 – non notificata – all'esito del giudizio rubricato al R.G. n. 663/2021, dichiarare l'incompetenza del giudice di pace di Torre Annunziata in favore del giudice di pace di Roma, con condanna del sig. al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_2 giudizio. In subordine, accogliere il presente appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5524/2022 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott.ssa
Giliberti, pubblicata in data 18.10.2022 – non notificata – all'esito del giudizio
pagina 4 di 9 rubricato al R.G. n. 663/2021, rigettare la domanda proposta nei confronti dell' stante la sua carenza di legittimazione passiva Controparte_1
nella fattispecie in esame;
con condanna del sig. ovvero chi di Parte_2
ragione, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”. Si costituiva la proponendo appello incidentale, con cui contestava l'erroneità Controparte_4
della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice, non rilevando la nullità dell'atto di citazione, non ne disponeva la rinnovazione integrando il contraddittorio.
Per cui chiedeva, la riforma della sentenza di primo grado e la rimessione della causa, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al giudice di primo grado. Si costituiva, altresì, il a sua volta deducendo: 1) infondatezza dell'eccezione di incompetenza per Pt_2
territorio; 2) infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
Chiedeva dunque: “Rigettare in toto l'appello proposto da CP_5 [...]
perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra Controparte_1
esposte e per l'effetto confermare la sentenza appellata n. 5524/2022; Il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”
L'appello è fondato quanto al motivo afferente la incompetenza territoriale del g.d.p. di Torre Annunziata.
Preliminarmente, va disatteso l'appello incidentale avanzato dalla CP_4
in quanto privo di fondamento, essendo prodotto agli atti - sin dal primo
[...]
grado di giudizio - certificato di notifica a mezzo pec presso la Controparte_4
ed all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in conformità a quanto prescritto dall'art. 144 c.p.c. sulle notifiche alle amministrazioni dello Stato. La notifica dell'atto di citazione è altresì conforme a quanto disposto dall'art. 11, R.D.
30.10.1933, n. 1611, secondo cui l'Avvocatura dello Stato deve intendersi domiciliataria ex lege per le notificazioni degli atti introduttivi di giudizio in cui parte convenuta è un'amministrazione dello Stato, salvo deroghe espressamente previste per legge;
la notificazione va pertanto effettuata presso l'ufficio pagina 5 di 9 dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale deve svolgersi il giudizio.
Venendo all'esame del gravame principale va premesso che, in linea con quanto opinato dall'appellante, l'azione esperita dal andava e va qualificata Pt_2
come opposizione recuperatoria, con le conseguenze che ne derivano in punto di individuazione del giudice territorialmente competente. Invero, l'odierno appellato aveva impugnato la cartella di pagamento validamente notificatagli esclusivamente per lamentare l'omessa notifica del verbale presupposto e ciò allo scopo di invalidare l'atto a valle (la cartella) in ragione della intervenuta prescrizione della pretesa alla stessa sottesa.
Al riguardo, valga il riferimento a Cass. civ. 4690/22 di cui si riportano i passaggi salienti: “come già statuito da Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, «… l'art. 201, comma quinto, C.d.S. … sancisce che «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto». La norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo.». Così, dunque, «L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare … È vero che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una pagina 6 di 9 volta divenuto definitivo … Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se
l'amministrazione – che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva – non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene
“recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. … se, per contro,
l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione,
l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.».
Ebbene nel caso che occupa il come detto, aveva lamentato Pt_2
l'intervenuta prescrizione della pretesa in ragione dell'omessa notifica del verbale presupposto. Tanto premesso, va data altresì continuità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità - per tutte cfr. Cass. n. 13439/2020 secondo cui “a fronte dell'erronea declaratoria di competenza del primo giudice, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (conf. Cass. n. 22958 del 2010), cosicché rilevata la pagina 7 di 9 fondatezza del motivo di gravame formulato quanto alla omessa declaratoria di incompetenza da parte del primo giudice, la sentenza di primo grado va annullata dovendosi eventualmente riassumere il giudizio dinanzi al giudice di pace competente, come di seguito individuato.
Gli articoli 6 e 7 del dlgs 150/2011 statuiscono che “l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, per cui il giudice competente nel caso de quo va indicato nel Giudice di Pace di Roma in quanto il verbale di contravvenzione sotteso alla cartella opposta è stato elevato dalla
Prefettura di Roma, per violazioni con tutta evidenza commesse in quel luogo, e dunque, è in favore dello stesso che, in accoglimento dell'appello, va declinata la competenza a decidere della presente controversia.
La riforma della sentenza di primo grado impone la revisione anche della statuizione sulle spese (peraltro, in sé inficiata dalla omessa pronuncia del primo giudice circa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'odierna appellante). In ogni caso, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la pagina 8 di 9 decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono seguire il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. (l'applicazione del quale non è impedita dalla circostanza che la causa non venga decisa nel merito) e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con
D.M. 147/2022 (per lo scaglione di valore da € 1101,00 a 5200,00). Il rigetto dell'appello incidentale della giustifica la compensazione delle spese del CP_4
gravame nel rapporto tra la stessa e le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma la sentenza di primo grado, e dichiara l' incompetenza territoriale del giudice di pace di Torre Annunziata in favore del giudice di pace di Roma dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto entro il termine di mesi 3;
2) condanna l'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell' liquidate per il primo grado di giudizio in euro 840,00 per CP_5
compensi, ed per il gravame in euro 2.552,00 per compensi, il tutto oltre accessori come per legge;
3) compensa le spese del gravame tra la e le altre parti. CP_4
Torre Annunziata, così deciso in camera di consiglio il 19.03.2024
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Musi
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