Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 12/03/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3686 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. SAITTA CARMELO della disabilità gravissima sebbene poi che insiste in atti e nelle note difensive e nello specifico nel riconoscimento al minore della condizione di disabile gravissimo come dichiarato dal ctu nel proprio elaborato.
Per l'ASP è presente l'Avv. Claudia Alletto che insiste in atti e nelle note conclusive depositate contesta le note avversarie e le domande svolte da controparte, contesta la ctu e ne chiede il richiamo poichè lo stesso ctu entra in contraddizione ritenendo sussistenti in capo al minore i requisiti sebbene poi stabilisca che si chiede necessaria la revisione della persistenza dei requisiti.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12/03/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3686/2023 R.G. promossa da e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2
minore rappresentati e difesi dall' Avv. Saitta Carmelo giusta procura in atti;
Persona_1
- ricorrente
dall'Avv. Alletto Claudia
- resistente
Svolgimento del Processo
I ricorrenti n.q., genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1
hanno proposto ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 13.12.2023, al fine di ottenere in capo al predetto il riconoscimento del requisito sanitario dello stato e condizione di disabile gravissimo al fine di accedere ai benefici economici e socio sanitari ex art.3 del D.M, 26-09-
Cont 2016 premettendo che, a seguito di domanda del 17.03.2023 presentata all' di al CP_1 fine di accedere all'assegno di cura, all'esito della visita medica del 29.6.2023, veniva loro comunicato il rigetto della domanda sebbene il minore fosse stato riconosciuto affetto da grave livello di autismo 3. Insistevano per l'accoglimento del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le Controparte_1
difese avversarie deduceva la legittimità dell'operato dell' ; esponeva cha “la Controparte_2
legge determina le tassative condizioni sanitarie per il riconoscimento della disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n° 545/17) in un importo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità ( …) nei verbali INPS la diagnosi era
“Disturbo Autistico Livello di supporto con revisione a gennaio 2028”. La medesima diagnosi veniva confermata dal servizio di Neuropsichiatria infantile dell' Controparte_1
Successivamente in data 29/06/2023 il minore veniva sottoposto a visita da parte dell'UVM del Distretto di , al fine di valutare la effettiva sussistenza dei requisiti in capo al CP_1
medesimo dello stato di disabile gravissimo;
che l''istanza presentata è stata valutata negativamente dalla U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensionale) distrettuale competente per territorio, per mancanza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della disabilità gravissima”. Insisteva nel rigetto del ricorso.
In corso di causa prestava giuramento il CTU dott. al fine di “accertare la Persona_2
sussistenza in capo al minore le condizioni di disabilità gravissima di cui Persona_1 all'art. 3 co. 2 D.M 26.09.2016 lett. alla a) alla i) e la decorrenza”.
Il ctu depositava nei termini assegnati l'eleborato peritale. Istruita la causa mediante produzione documentale, espletata la ctu medico-legale ed autorizzate le parti al deposito di note conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione.
Motivi della decisione
In punto di diritto il decidente osserva:
I ricorrenti n.q. hanno avanzato, con ricorso ex art. 442 cpc, domanda mirante al riconoscimento delle condizioni di disabilità gravissima, del figlio minore, al fine di accedere ai benefici economici e socio sanitari previsti dalla legge.
Con D.M. del 29.06.2016 e L.R. n. 4/2017, la regione Sicilia regolamenta le condizioni per il riconoscimento della condizione di disabile gravissimo, finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari.
Il suddetto decreto, poi, regola le procedure per l'accesso all'assistenza: le istanze vanno presentate congiuntamente al Comune di residenza ed all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.
Per accedere ai benefici, ciascun soggetto o suo rappresentante, dovrà sottoscrivere un patto di cura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000 in cui dichiarerà di utilizzare le risorse economiche esclusivamente per la cura della persona disabile.
Sussiste interesse ad agire dei ricorrenti n.q. atteso che hanno promosso il presente giudizio al fine di ottenere lo status di disabile gravissimo del figlio ai sensi della richiamata normativa per poi accedere ai benefici economici e socio sanitari ivi previsti.
Nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che il CTU ha accertato che “Tale condizione è stata attestata dall' – in ripetute certificazioni, Controparte_3
che si riportano di seguito. - Certificazione U.O.C NP (15/03/2021). Si certifica che il minore , presenta un Disturbo Autistico (F84} con Livello di supporto Persona_3
3 {necessario un supporto molto significativo). La diagnosi è stata confermata oltre che da diverse osservazioni, da quanto rilevato alla PS (scala diagnostica per l'autismo) che ha mostrato un punteggio Totale di 22, indice di sintomi autistici di livello elevato. Si consiglia terapia riabilitativa Globale e sostegno scolastico a tempo pieno. - Attestazione U.O.C NP
(25/03/2021)…Papa clinica: disturbo dello spettro autistico… - Persona_4
Certificazione U.O.C NP (21/09/2023). Si certifica che il minore , Persona_3
nato a [...] [...] e residente a [...]in C.so Vittorio Emanuele n. 83, seguito CP_1
presso questo servizio, presenta un Disturbo Autistico (F84) con Livello di supporto 3
(necessario un supporto molto significativo). La diagnosi è stata confermata oltre che da diverse osservazioni, da quanto rilevato alla PS (scala diagnostica per l'autismo) che ha mostrato un punteggio Totale di 22, indice di sintomi autistici di livello elevato. Si consiglia sostegno scolastico e terapia riabilitativa globale. Attestazione U.O.C NP (04/06/2021).
dello spettro autistico (Livello 3) Codice ICDIO: F84… Il Persona_5
complesso sintomatologico accertato nel corso del lungo iter diagnostico-riabilitativo da parte delle strutture specialistiche della stessa può essere confermato anche Controparte_1
alla luce della odierna osservazione clinica che ha confermato un deficit della comunicazione sociale e della interazione sociale, deficit della comunicazione verbale e non verbale, turbe
Con del comportamento.
Considerato che
l'istanza all' di per il riconoscimento della CP_1 condizione di disabilità gravissima e conseguente riconoscimento del diritto all' assegno di cura è datata 13/12/2023, si ritiene che in tale data, come peraltro attestato dalle stesse certificazioni dell' , fossero presenti le condizioni di disturbo dello spettro CP_1
autistico con livello di gravità 3 e pertanto ricorressero le condizioni per il riconoscimento di disabilità gravissima di cui all'art. 3 co. 2 D.M 26.09.2016 già dalla data della domanda stessa”.
La relazione del CTU appare ben motivata in relazione ai requisiti legittimanti la domanda avanzata in ricorso e non suscettibile di censure;
pertanto, non si ritiene necessario dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Non sono state presentate osservazioni alle conclusioni del ctu.
All'udienza odierna il procuratore di parte attrice ha contestato le conclusioni del ctu attesa
“la loro contraddittorietà posto che sebbene ritenga sussistenti in capo al minore i requisiti poi stabilisca che si chiede necessaria la revisione della persistenza dei requisiti”.
Questo decidente osserva che il ctu rappresenta come il minore sia sottoposto ad “idoneo trattamento riabilitativo, e della potenziale suscettibilità a variazioni sul piano clinico, si ritiene inoltre opportuna una revisione della persistenza dei requisiti medico-legali tra anni due dalla presente valutazione”.
Il consulente parla di “potenziale” e non di certa e sicura evoluzione in positivo dello stato clinico del minore, di un suo recupero.
In ogni caso il ctu ha ritenuto sussistenti in capo al minore le condizioni di disabilità gravissima.
Peraltro, deve osservarsi che il richiamato quadro normativo, all'art. 3 co.2 individua “per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni :…”.
Nel caso che ci occupa, dunque, sussistono in capo al minore tutte le condizioni cliniche di cui alla legge richiamata.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso merita accoglimento, deve essere accertato e dichiarato che è persona disabile gravissima ex art. 3, co. Persona_3
2 del D.M. 26/09/2016 a far data dalla domanda con diritto dello stesso ad accedere ai benefici di legge connessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 e successive modificazioni in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche affrontate, delle difese svolte dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Saitta.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico dell' convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
-Accoglie il ricorso e dichiara che è persona disabile gravissima ex art. Persona_3
3, co. 2 del D.M. 26/09/2016 a far data dalla domanda con diritto dello stesso ad accedere ai benefici di legge connessi.
-Condanna l' , in persona del legale rappresentante p. tempore- al pagamento Controparte_1
delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 2.697,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Saitta.
Pone le spese di CTU a carico dell' Controparte_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna