CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/12/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott. Riccardo Leonetti Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 916/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2275/2024 del 16.05.2024
TRA
e , elettivamente domiciliate in Bari presso lo studio Parte_1 Parte_2
dell'avv. Michele Carnevale, che le rappresenta e difende come da procura speciale in atti
- Appellanti -
CONTRO
e , elettivamente domiciliati in Bari presso lo Studio Legale Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Aurelio Augusto Metta e Jacopo Metta come da procura speciale in atti
e , elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Controparte_4 Controparte_5
Angelo Maria Romano, che li rappresenta e difende come da procura speciale in atti
, contumace Controparte_6
- Appellati-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, che qui devono intendersi riportate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
e hanno proposto appello – nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, , e – avverso la Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
sentenza n.2275/2024 resa inter partes in data 16.5.24 dal Tribunale di Bari avente ad oggetto lo scioglimento della comunione esistente tra loro in relazione ad una serie di beni immobili Si sono costituiti , , e per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
chiedere il rigetto dell'avverso gravame.
Nel corso del giudizio di appello, con atto depositato il 4.11.25 le appellanti hanno depositato atto di rinuncia all'appello e chiesto estinguersi il giudizio con compensazione integrale delle spese di difesa.
Con atti depositati rispettivamente il 7.11.25 e il 10.11.25, dapprima gli appellati costituiti CP_4
e , poi anche gli altri appellati costituiti e ,
[...] Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
hanno accettato la rinuncia all'appello con compensazione integrale delle spese.
Ciò posto, rilevata la regolarità della rinuncia all'appello e dell'accettazione della stessa ad opera delle parti costituite, deve dichiararsi l'estinzione del processo di appello, con conseguente passaggio in giudicato – ex art.338 c.p.p. – della sentenza appellata.
Vanno integralmente compensate, tra le parti costituite, le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
, e avverso la sentenza n. 2275/2024 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
pubblicata dal Tribunale di Bari il 16.5.24, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 26.11.2025.
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo