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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 10257 /2022 RG
Alla udienza del 4.07.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate qa parte attrice , che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 11.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 10257 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025
TRA
, P.IV , in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, avv. Giuseppe Di Liberto
1 ATTORE
CONTRO
la sig.ra C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_1
convenuta contumace
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando,
dichiarata la contumacia della convenuta;
in accoglimento della domanda attorea, ritenuta fondata e provata, condanna la sig.ra a pagare alla di la Controparte_1 Parte_1 Parte_1
somma di €.7.822,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
pone a carico della convenuta contumace soccombente il pagamento delle spese processuali, spettanti a parte attrice, quantificate nella complessiva somma di euro 2.000,00 oltre IVA, CPA nonché rimborso forfettario come per legge.
MOTIVAZIONE
La domanda spiegata dall' odierna attrice, alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi provata e merita accoglimento.
Occorre brevemente premettere che la ha instaurato l'odierno Parte_1
giudizio al fine di aver riconosciuto il diritto alla ripetizione delle somme a lei dovute dalla citata , in forza dell'accordo raggiunto con gli altri CP_1
comproprietari finalizzato all'ottenimento della concessione in sanatoria.
2 Parte attrice ha altresi rappresentato che i sig.ri Parte_2 Pt_3
, e , date le loro coeve istanze di
[...] CP_2 Controparte_1
concessione in sanatoria presentate da ciascuno di essi, erano giunti all'accordo unanime di regolarizzare urbanisticamente l'immobile di via Oreto n. 351, come si evince anche dalla perizia giurata dell'Arch. , nella quale si legge che il Per_1
professionista era stato incaricato dai quattro proprietari ed anche dal conduttore dell'immobile, la di procedere ad ogni adempimento utile alla Parte_1
pratica di condono.
Ciò premesso, come emerge dalla documentazione depositata da parte attrice, risulta chiaramente la volontà di tutti i proprietari nonché dell'allora conduttore, oggi anche comproprietario, di sanare le irregolarità urbanistiche realizzate, a tal uopo, parte attrice ha depositato a riprova della propria richiesta di rimborso : Atti di acquisto;
n. 4 istanze di concessione in sanatoria e relativi bollettini di pagamento;
Perizia giurata Arch. ; Perizia giurata e computo Per_1
metrico Arch. , copia bonifici effettuati dalla fattura Per_2 Parte_1
arch. . Per_2
Ciò posto, occorre richiamare taluni principi ritenuti consolidati, presso i
Giudici di Legittimità, riconducibili alla fattispecie per cui è causa, a tenore dei quali:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che
agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
3 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. (Cfr. Cass. Civ.
sez. III, n. 3373 del 12.02.2010).
Pertanto, è di tutta evidenza che la sig.ra è tenuta a rimborsare, CP_1
quanto richiesto da parte attrice, stante gli obblighi contrattuali assunti di presentare l'istanza di concessione in sanatoria e, di conseguenza, ad assumersi gli oneri per la sua buona riuscita, come emerge anche dalla perizia giurata dell'Arch. (doc.n.7) Per_1
Pertanto, in accoglimento della domanda spiegata dalla Parte_1
si condanna parte convenuta a rimborsare gli ulteriori oneri che parte
[...]
attrice ha dovuto corrispondere per ottenere il completamento della pratica, pari ad €.7.146,00, nonché la somma di €.676,50 pari ad un quarto delle spese corrisposte al professionista che ha completato il percorso della sanatoria, e così
complessivamente €.7.822,50.
Le spese legali, vanno poste a carico di parte convenuta contumace soccombente, in favore di parte attrice e si rimanda al dispositivo per la liquidazione .
Così deciso.
Pa, lì 4.07. 2025
Dott.ssa Valentina Cimino
4
Alla udienza del 4.07.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate qa parte attrice , che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 11.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 10257 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025
TRA
, P.IV , in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, avv. Giuseppe Di Liberto
1 ATTORE
CONTRO
la sig.ra C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_1
convenuta contumace
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando,
dichiarata la contumacia della convenuta;
in accoglimento della domanda attorea, ritenuta fondata e provata, condanna la sig.ra a pagare alla di la Controparte_1 Parte_1 Parte_1
somma di €.7.822,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
pone a carico della convenuta contumace soccombente il pagamento delle spese processuali, spettanti a parte attrice, quantificate nella complessiva somma di euro 2.000,00 oltre IVA, CPA nonché rimborso forfettario come per legge.
MOTIVAZIONE
La domanda spiegata dall' odierna attrice, alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi provata e merita accoglimento.
Occorre brevemente premettere che la ha instaurato l'odierno Parte_1
giudizio al fine di aver riconosciuto il diritto alla ripetizione delle somme a lei dovute dalla citata , in forza dell'accordo raggiunto con gli altri CP_1
comproprietari finalizzato all'ottenimento della concessione in sanatoria.
2 Parte attrice ha altresi rappresentato che i sig.ri Parte_2 Pt_3
, e , date le loro coeve istanze di
[...] CP_2 Controparte_1
concessione in sanatoria presentate da ciascuno di essi, erano giunti all'accordo unanime di regolarizzare urbanisticamente l'immobile di via Oreto n. 351, come si evince anche dalla perizia giurata dell'Arch. , nella quale si legge che il Per_1
professionista era stato incaricato dai quattro proprietari ed anche dal conduttore dell'immobile, la di procedere ad ogni adempimento utile alla Parte_1
pratica di condono.
Ciò premesso, come emerge dalla documentazione depositata da parte attrice, risulta chiaramente la volontà di tutti i proprietari nonché dell'allora conduttore, oggi anche comproprietario, di sanare le irregolarità urbanistiche realizzate, a tal uopo, parte attrice ha depositato a riprova della propria richiesta di rimborso : Atti di acquisto;
n. 4 istanze di concessione in sanatoria e relativi bollettini di pagamento;
Perizia giurata Arch. ; Perizia giurata e computo Per_1
metrico Arch. , copia bonifici effettuati dalla fattura Per_2 Parte_1
arch. . Per_2
Ciò posto, occorre richiamare taluni principi ritenuti consolidati, presso i
Giudici di Legittimità, riconducibili alla fattispecie per cui è causa, a tenore dei quali:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che
agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
3 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. (Cfr. Cass. Civ.
sez. III, n. 3373 del 12.02.2010).
Pertanto, è di tutta evidenza che la sig.ra è tenuta a rimborsare, CP_1
quanto richiesto da parte attrice, stante gli obblighi contrattuali assunti di presentare l'istanza di concessione in sanatoria e, di conseguenza, ad assumersi gli oneri per la sua buona riuscita, come emerge anche dalla perizia giurata dell'Arch. (doc.n.7) Per_1
Pertanto, in accoglimento della domanda spiegata dalla Parte_1
si condanna parte convenuta a rimborsare gli ulteriori oneri che parte
[...]
attrice ha dovuto corrispondere per ottenere il completamento della pratica, pari ad €.7.146,00, nonché la somma di €.676,50 pari ad un quarto delle spese corrisposte al professionista che ha completato il percorso della sanatoria, e così
complessivamente €.7.822,50.
Le spese legali, vanno poste a carico di parte convenuta contumace soccombente, in favore di parte attrice e si rimanda al dispositivo per la liquidazione .
Così deciso.
Pa, lì 4.07. 2025
Dott.ssa Valentina Cimino
4