CA
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2375/2018 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
26.6.2024, tra:
- , nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Marrone (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
- (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'avvocato Biagio Molitierno (C.F.: ) C.F._3
-appellata-
nonché
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_3 P.IVA_2
Francesca Grimaldi (C.F.: ) C.F._4
-appellato-
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
proponeva, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ricorso ex art. Controparte_1
700 c.p.c. nei confronti di deducendo che, a seguito di visura al PRA, Controparte_4
era venuta a conoscenza che sul suo veicolo era stato iscritto un provvedimento di fermo amministrativo ed eccependo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti propedeutici al fermo stesso, quali cartelle di pagamento, intimazioni ex art. 50 del D.P.R. n° 602/1973,
preavvisi di fermo.
Il giudice qualificava il ricorso come opposizione all'esecuzione ed ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del . Controparte_3
Quindi, con sentenza n° 2806/2017, pubblicata in data 7.11.2017, rigettava l'opposizione, rilevando che il aveva prodotto il verbale di contestazione del CP_3 Controparte_3
9.8.2000, regolarmente notificato, e che, a fronte di tale documentazione, l'opponente nulla aveva dedotto, nemmeno la prescrizione.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la , deducendo due motivi di CP_1
impugnazione e così concludendo: “Voglia l'Eccma Corte di Appello adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 sul veicolo MINI tg CT710VE per tutti i
motivi indicati che qui si abbiano per integralmente riportati anche se per brevità non trascritti
e per l'effetto disporre l'annullamento del provvedimento di fermo amministrativo ex art. 86
D.P.R. n. 602 del 1973 sul veicolo MINI tg CT710VE ordinandone la cancellazione. Con
vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione.”.
Si sono costituiti in giudizio sia l sia il Controparte_5 Controparte_3
, chiedendo entrambi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo
[...]
grado; ancor prima, il ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Controparte_3
dell'opposizione per mancata proposizione della stessa nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
…
2 Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
26.6.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha in via preliminare eccepito, con la comparsa di costituzione Controparte_3
nel presente giudizio di appello, la tardività dell'opposizione proposta in primo grado dall'odierna appellante, dovendo essa essere qualificata, a dire di esso appellato, quale opposizione agli atti esecutivi, con conseguente tardività per mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Tale eccezione è inammissibile, e comunque manifestamente infondata.
E' inammissibile perché, avendo il primo giudice espressamente qualificato l'azione proposta dalla (che l'aveva proposta con le forme del ricorso cautelare ex art. CP_1
700 c.p.c.) come opposizione all'esecuzione, il , che invece Controparte_3
sostiene trattarsi di opposizione agli atti esecutivi tardiva, avrebbe dovuto aggredire la statuizione del primo giudice con le forme e nei termini dell'appello incidentale: laddove nel caso di specie, pur volendosi qualificare la comparsa di costituzione dell'ente comunale, in parte qua, come appello incidentale, quest'ultimo sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 343 c.p.c. in quanto il si è costituito in data 4.12.2018, appena il giorno prima CP_3
dell'udienza di trattazione.
In ogni caso l'eccezione è anche palesemente infondata in quanto l'impugnazione del fermo amministrativo non è né una opposizione all'esecuzione (come erroneamente affermato dal primo giudice) né una opposizione agli atti esecutivi, come altrettanto erroneamente sostenuto dall'ente comunale.
Infatti, costituisce principio oramai pacifico che il fermo amministrativo di beni mobili registrati non ha natura di atto di espropriazione forzata, bensì di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento: ne consegue che la sua impugnativa non può qualificarsi come opposizione all'esecuzione oppure come opposizione agli atti esecutivi, bensì deve
3 qualificarsi come una azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, la cui natura rimane tale sia che l'accertamento si estenda anche al merito della pretesa creditoria sia che si contesti semplicemente l'iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (cfr. Cass., Sezioni Unite n° 15354 del 22/07/2015; Cass.,
sez. lavoro, n° 18041 del 04/07/2019; Cass., sez. 3, n° 24234 del 27/11/2015).
In quanto azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, essa:
- segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (cfr. Cass., Sezioni Unite n° 15354 del 22/07/2015);
- non è assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., sia che essa sia volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che essa riguardi solo la mera regolarità formale dell'atto (Cass., sez. lavoro, n° 18041 del 04/07/2019);
- si conclude sempre con sentenza appellabile (Cass., sez. 3, n° 24234 del 27/11/2015);
- legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione, e ciò sia perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura, e quindi è stato causa della necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
sia perché è nei suoi confronti che andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
residuando comunque la facoltà per l'agente di riscossione di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità (Cass., sez. 6, n° 10854 del 07/05/2018).
…
Passando quindi all'esame dell'atto di appello, con il primo motivo l'appellante deduce che erroneamente il primo giudice si è limitato a verificare che sarebbe stato notificato il verbale di contestazione da parte del , laddove invece, ai sensi del Controparte_3
combinato disposto degli artt. 86 e 50 comma 1 del D.P.R. n° 602/1973, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del creditore solo dopo che sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento: nel caso di specie non è stata invece data prova della preventiva notificazione delle cartelle che hanno fondato il provvedimento di fermo.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che erroneamente il primo giudice ha rigettato l'impugnazione nonostante che non fosse stata fornita la prova della notificazione del
4 preavviso di fermo, richiesto dall'art. 86 comma 2 del D.P.R. n° 602/1973 come propedeutico all'esecuzione del fermo stesso.
L'appello è fondato.
Si è già detto in premessa che, con l'impugnativa del provvedimento di fermo, ben si può contestare la semplice regolarità formale dell'atto (cfr. Cass., Sezioni Unite n°
15354 del 22/07/2015; Cass., sez. lavoro, n° 18041 del 04/07/2019; Cass., sez. 3, n°
24234 del 27/11/2015): il che è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo la CP_1
contestato, sin dal primo grado, che l'iscrizione del fermo era avvenuta senza la notificazione delle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo.
Del tutto erroneamente, quindi, il primo giudice si è invece accontentato di accertare che alla era stato regolarmente notificato un verbale di contestazione di violazione CP_1
del codice della strada del 9.8.2000: come se la , anziché contestare la regolarità CP_1
formale del provvedimento di fermo, avesse invece contestato il merito della pretesa creditoria.
Sulla base di quelle che erano le ragioni dell'impugnazione il primo giudice avrebbe dovuto invece accertare se fossero stati rispettati i presupposti formali previsti dall'art. 86 del D.P.R.
n° 602/1973 per poter procedere a fermo amministrativo.
Ebbene, il primo comma di tale norma prevede, innanzitutto, che il concessionario possa disporre il fermo dei beni mobili del debitore allorquando sia “Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1”.
Il detto art. 50 comma 1 prevede, a sua volta, che: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede”.
Ne consegue che il primo requisito formale necessario affinché il concessionario possa disporre il fermo amministrativo è che nei confronti del soggetto contro il quale si procede sia stata notificata la cartella di pagamento sottesa al provvedimento di fermo e che da tale notificazione siano trascorsi almeno sessanta giorni.
Nel caso che qui ci occupa l'agente riscossore ha, in effetti, prodotto due relate di notifica di cartelle di pagamento, avvenute in data 31.3.2004 e 10.12.2002 a mani della madre dell'appellante.
5 Anche a voler ritenere che si tratti sicuramente delle cartelle sottese al provvedimento di fermo, tuttavia quello che sicuramente manca (o della cui notificazione al debitore non è
stata comunque fornita prova) è il successivo adempimento formale che deve precedere il provvedimento di fermo, e cioè il cosiddetto “preavviso di fermo”.
Il comma 2 dell'art. 86 comma 2 del D.P.R. n° 602/1973 prevede infatti che: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la
notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione
preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro
il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione,
mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il
debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Nella sua comparsa di costituzione l sembra sostenere che il Controparte_5
preavviso di fermo non sia necessario: in realtà essa confonde tale preavviso, la necessità
del quale non può essere messa in discussione alla luce del succitato chiaro disposto normativo, con il diverso istituto della notifica dell'intimazione ad adempiere, prevista dal comma 2 dell'art. 50 del D.P.R. n° 602/1973 per l'ipotesi che si voglia iniziare una espropriazione forzata decorso un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, che effettivamente non è necessaria nel caso di fermo amministrativo (cfr. Cass., sez. 6, n°
22018 del 21/09/2017), atteso che, come già si è avuto modo di evidenziare, quest'ultimo non costituisce una forma di espropriazione forzata bensì esclusivamente una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento.
Come si già anticipato, della notificazione di tale preavviso di fermo non è stata fornita alcuna prova e pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo effettuata sul veicolo Mini tg. CT710VE in data
10.3.2015 e ne va disposta la cancellazione a cura dell'agente di riscossione.
Al contempo va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
, atteso che, come si è già evidenziato in premessa, legittimato passivo necessario
[...]
dell'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo è esclusivamente l'agente della riscossione, e ciò sia perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura, e quindi è stato causa della
6 necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
sia perché è nei suoi confronti che andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
residuando comunque la facoltà per l'agente di riscossione di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità (Cass., sez. 6, n° 10854 del 07/05/2018): chiamata in causa che, nel caso di specie, non è stata esperita dall' , laddove Controparte_6
l'iniziativa di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_3
è stata invece del primo giudice.
[...]
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione
omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò premesso, per quanto riguarda i rapporti tra l'appellante e l'appellata
[...]
, le spese seguono la soccombenza e pertanto, attenendosi ai valori Controparte_2
medi previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 0,01 ad euro 1.100,00 (in realtà la causa andrebbe più
correttamente considerata di valore indeterminabile, ma nella propria nota spese l'appellante ha chiesto la liquidazione secondo lo scaglione di cui sopra e non è possibile andare ultra petita):
7 - per il primo grado si ritiene di liquidare, a favore di e con distrazione Controparte_1
al suo difensore dichiaratosi antistatario, un onorario pari ad euro 662,00 (fase di studio:
euro 131,00; fase introduttiva: euro 131,00; fase istruttoria: euro 200,00; fase decisionale:
euro 200,00), oltre ad euro 116,44 per spese vive ed oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge;
- per il grado di appello si ritiene di liquidare a favore di e con Controparte_1
distrazione al suo difensore dichiaratosi antistatario, un onorario pari ad euro 494,00 (fase di studio: euro 142,00; fase introduttiva: euro 142,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 210,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge (non risultano adempiuti gli oneri fiscali, per cui non vi sono spese vive da liquidare).
Quanto al rapporto processuale tra la ed il ritiene CP_1 Controparte_3
questa Corte che vi siano gravi ed eccezionali ragioni per addivenire ad una integrale compensazione delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio;
ed invero:
- da un lato, come si è avuto modo di evidenziare, l'unico legittimato passivo nel caso di impugnativa di fermo amministrativo è l'agente di riscossione: per cui il CP_3 CP_3
non può essere considerato soccombente nel presente processo;
[...]
- dall'altro lato va però evidenziato che la correttamente non aveva instaurato il CP_1
giudizio di primo grado nei confronti del , e l'iniziativa di disporre Controparte_3
l'integrazione del contradditorio anche nei suoi confronti è stata del primo giudice: per cui non appare equo condannare la a rifondergli le spese processuali. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n° Controparte_1
2806/2017, pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 7.11.2017, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo effettuata sul veicolo Mini tg. CT710VE in data 10.3.2015 e ne dispone la cancellazione a cura dell'agente di riscossione;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_3
- condanna l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, al pagamento, in favore di , e con distrazione al Controparte_1
difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati
8 per il primo grado in euro 116,44 per spese vive ed in euro 662,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e per il grado di appello in euro 494,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara interamente compensate le spese di ambedue i gradi di giudizio tra CP_1
ed il .
[...] Controparte_3
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
9
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2375/2018 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
26.6.2024, tra:
- , nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Marrone (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
- (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'avvocato Biagio Molitierno (C.F.: ) C.F._3
-appellata-
nonché
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_3 P.IVA_2
Francesca Grimaldi (C.F.: ) C.F._4
-appellato-
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
proponeva, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ricorso ex art. Controparte_1
700 c.p.c. nei confronti di deducendo che, a seguito di visura al PRA, Controparte_4
era venuta a conoscenza che sul suo veicolo era stato iscritto un provvedimento di fermo amministrativo ed eccependo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti propedeutici al fermo stesso, quali cartelle di pagamento, intimazioni ex art. 50 del D.P.R. n° 602/1973,
preavvisi di fermo.
Il giudice qualificava il ricorso come opposizione all'esecuzione ed ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del . Controparte_3
Quindi, con sentenza n° 2806/2017, pubblicata in data 7.11.2017, rigettava l'opposizione, rilevando che il aveva prodotto il verbale di contestazione del CP_3 Controparte_3
9.8.2000, regolarmente notificato, e che, a fronte di tale documentazione, l'opponente nulla aveva dedotto, nemmeno la prescrizione.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la , deducendo due motivi di CP_1
impugnazione e così concludendo: “Voglia l'Eccma Corte di Appello adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 sul veicolo MINI tg CT710VE per tutti i
motivi indicati che qui si abbiano per integralmente riportati anche se per brevità non trascritti
e per l'effetto disporre l'annullamento del provvedimento di fermo amministrativo ex art. 86
D.P.R. n. 602 del 1973 sul veicolo MINI tg CT710VE ordinandone la cancellazione. Con
vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione.”.
Si sono costituiti in giudizio sia l sia il Controparte_5 Controparte_3
, chiedendo entrambi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo
[...]
grado; ancor prima, il ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Controparte_3
dell'opposizione per mancata proposizione della stessa nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
…
2 Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
26.6.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha in via preliminare eccepito, con la comparsa di costituzione Controparte_3
nel presente giudizio di appello, la tardività dell'opposizione proposta in primo grado dall'odierna appellante, dovendo essa essere qualificata, a dire di esso appellato, quale opposizione agli atti esecutivi, con conseguente tardività per mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Tale eccezione è inammissibile, e comunque manifestamente infondata.
E' inammissibile perché, avendo il primo giudice espressamente qualificato l'azione proposta dalla (che l'aveva proposta con le forme del ricorso cautelare ex art. CP_1
700 c.p.c.) come opposizione all'esecuzione, il , che invece Controparte_3
sostiene trattarsi di opposizione agli atti esecutivi tardiva, avrebbe dovuto aggredire la statuizione del primo giudice con le forme e nei termini dell'appello incidentale: laddove nel caso di specie, pur volendosi qualificare la comparsa di costituzione dell'ente comunale, in parte qua, come appello incidentale, quest'ultimo sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 343 c.p.c. in quanto il si è costituito in data 4.12.2018, appena il giorno prima CP_3
dell'udienza di trattazione.
In ogni caso l'eccezione è anche palesemente infondata in quanto l'impugnazione del fermo amministrativo non è né una opposizione all'esecuzione (come erroneamente affermato dal primo giudice) né una opposizione agli atti esecutivi, come altrettanto erroneamente sostenuto dall'ente comunale.
Infatti, costituisce principio oramai pacifico che il fermo amministrativo di beni mobili registrati non ha natura di atto di espropriazione forzata, bensì di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento: ne consegue che la sua impugnativa non può qualificarsi come opposizione all'esecuzione oppure come opposizione agli atti esecutivi, bensì deve
3 qualificarsi come una azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, la cui natura rimane tale sia che l'accertamento si estenda anche al merito della pretesa creditoria sia che si contesti semplicemente l'iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (cfr. Cass., Sezioni Unite n° 15354 del 22/07/2015; Cass.,
sez. lavoro, n° 18041 del 04/07/2019; Cass., sez. 3, n° 24234 del 27/11/2015).
In quanto azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, essa:
- segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (cfr. Cass., Sezioni Unite n° 15354 del 22/07/2015);
- non è assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., sia che essa sia volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che essa riguardi solo la mera regolarità formale dell'atto (Cass., sez. lavoro, n° 18041 del 04/07/2019);
- si conclude sempre con sentenza appellabile (Cass., sez. 3, n° 24234 del 27/11/2015);
- legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione, e ciò sia perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura, e quindi è stato causa della necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
sia perché è nei suoi confronti che andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
residuando comunque la facoltà per l'agente di riscossione di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità (Cass., sez. 6, n° 10854 del 07/05/2018).
…
Passando quindi all'esame dell'atto di appello, con il primo motivo l'appellante deduce che erroneamente il primo giudice si è limitato a verificare che sarebbe stato notificato il verbale di contestazione da parte del , laddove invece, ai sensi del Controparte_3
combinato disposto degli artt. 86 e 50 comma 1 del D.P.R. n° 602/1973, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del creditore solo dopo che sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento: nel caso di specie non è stata invece data prova della preventiva notificazione delle cartelle che hanno fondato il provvedimento di fermo.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che erroneamente il primo giudice ha rigettato l'impugnazione nonostante che non fosse stata fornita la prova della notificazione del
4 preavviso di fermo, richiesto dall'art. 86 comma 2 del D.P.R. n° 602/1973 come propedeutico all'esecuzione del fermo stesso.
L'appello è fondato.
Si è già detto in premessa che, con l'impugnativa del provvedimento di fermo, ben si può contestare la semplice regolarità formale dell'atto (cfr. Cass., Sezioni Unite n°
15354 del 22/07/2015; Cass., sez. lavoro, n° 18041 del 04/07/2019; Cass., sez. 3, n°
24234 del 27/11/2015): il che è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo la CP_1
contestato, sin dal primo grado, che l'iscrizione del fermo era avvenuta senza la notificazione delle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo.
Del tutto erroneamente, quindi, il primo giudice si è invece accontentato di accertare che alla era stato regolarmente notificato un verbale di contestazione di violazione CP_1
del codice della strada del 9.8.2000: come se la , anziché contestare la regolarità CP_1
formale del provvedimento di fermo, avesse invece contestato il merito della pretesa creditoria.
Sulla base di quelle che erano le ragioni dell'impugnazione il primo giudice avrebbe dovuto invece accertare se fossero stati rispettati i presupposti formali previsti dall'art. 86 del D.P.R.
n° 602/1973 per poter procedere a fermo amministrativo.
Ebbene, il primo comma di tale norma prevede, innanzitutto, che il concessionario possa disporre il fermo dei beni mobili del debitore allorquando sia “Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1”.
Il detto art. 50 comma 1 prevede, a sua volta, che: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede”.
Ne consegue che il primo requisito formale necessario affinché il concessionario possa disporre il fermo amministrativo è che nei confronti del soggetto contro il quale si procede sia stata notificata la cartella di pagamento sottesa al provvedimento di fermo e che da tale notificazione siano trascorsi almeno sessanta giorni.
Nel caso che qui ci occupa l'agente riscossore ha, in effetti, prodotto due relate di notifica di cartelle di pagamento, avvenute in data 31.3.2004 e 10.12.2002 a mani della madre dell'appellante.
5 Anche a voler ritenere che si tratti sicuramente delle cartelle sottese al provvedimento di fermo, tuttavia quello che sicuramente manca (o della cui notificazione al debitore non è
stata comunque fornita prova) è il successivo adempimento formale che deve precedere il provvedimento di fermo, e cioè il cosiddetto “preavviso di fermo”.
Il comma 2 dell'art. 86 comma 2 del D.P.R. n° 602/1973 prevede infatti che: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la
notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione
preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro
il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione,
mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il
debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Nella sua comparsa di costituzione l sembra sostenere che il Controparte_5
preavviso di fermo non sia necessario: in realtà essa confonde tale preavviso, la necessità
del quale non può essere messa in discussione alla luce del succitato chiaro disposto normativo, con il diverso istituto della notifica dell'intimazione ad adempiere, prevista dal comma 2 dell'art. 50 del D.P.R. n° 602/1973 per l'ipotesi che si voglia iniziare una espropriazione forzata decorso un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, che effettivamente non è necessaria nel caso di fermo amministrativo (cfr. Cass., sez. 6, n°
22018 del 21/09/2017), atteso che, come già si è avuto modo di evidenziare, quest'ultimo non costituisce una forma di espropriazione forzata bensì esclusivamente una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento.
Come si già anticipato, della notificazione di tale preavviso di fermo non è stata fornita alcuna prova e pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo effettuata sul veicolo Mini tg. CT710VE in data
10.3.2015 e ne va disposta la cancellazione a cura dell'agente di riscossione.
Al contempo va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
, atteso che, come si è già evidenziato in premessa, legittimato passivo necessario
[...]
dell'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo è esclusivamente l'agente della riscossione, e ciò sia perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura, e quindi è stato causa della
6 necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
sia perché è nei suoi confronti che andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
residuando comunque la facoltà per l'agente di riscossione di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità (Cass., sez. 6, n° 10854 del 07/05/2018): chiamata in causa che, nel caso di specie, non è stata esperita dall' , laddove Controparte_6
l'iniziativa di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_3
è stata invece del primo giudice.
[...]
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione
omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò premesso, per quanto riguarda i rapporti tra l'appellante e l'appellata
[...]
, le spese seguono la soccombenza e pertanto, attenendosi ai valori Controparte_2
medi previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 0,01 ad euro 1.100,00 (in realtà la causa andrebbe più
correttamente considerata di valore indeterminabile, ma nella propria nota spese l'appellante ha chiesto la liquidazione secondo lo scaglione di cui sopra e non è possibile andare ultra petita):
7 - per il primo grado si ritiene di liquidare, a favore di e con distrazione Controparte_1
al suo difensore dichiaratosi antistatario, un onorario pari ad euro 662,00 (fase di studio:
euro 131,00; fase introduttiva: euro 131,00; fase istruttoria: euro 200,00; fase decisionale:
euro 200,00), oltre ad euro 116,44 per spese vive ed oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge;
- per il grado di appello si ritiene di liquidare a favore di e con Controparte_1
distrazione al suo difensore dichiaratosi antistatario, un onorario pari ad euro 494,00 (fase di studio: euro 142,00; fase introduttiva: euro 142,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 210,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge (non risultano adempiuti gli oneri fiscali, per cui non vi sono spese vive da liquidare).
Quanto al rapporto processuale tra la ed il ritiene CP_1 Controparte_3
questa Corte che vi siano gravi ed eccezionali ragioni per addivenire ad una integrale compensazione delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio;
ed invero:
- da un lato, come si è avuto modo di evidenziare, l'unico legittimato passivo nel caso di impugnativa di fermo amministrativo è l'agente di riscossione: per cui il CP_3 CP_3
non può essere considerato soccombente nel presente processo;
[...]
- dall'altro lato va però evidenziato che la correttamente non aveva instaurato il CP_1
giudizio di primo grado nei confronti del , e l'iniziativa di disporre Controparte_3
l'integrazione del contradditorio anche nei suoi confronti è stata del primo giudice: per cui non appare equo condannare la a rifondergli le spese processuali. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n° Controparte_1
2806/2017, pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 7.11.2017, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo effettuata sul veicolo Mini tg. CT710VE in data 10.3.2015 e ne dispone la cancellazione a cura dell'agente di riscossione;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_3
- condanna l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, al pagamento, in favore di , e con distrazione al Controparte_1
difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati
8 per il primo grado in euro 116,44 per spese vive ed in euro 662,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e per il grado di appello in euro 494,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara interamente compensate le spese di ambedue i gradi di giudizio tra CP_1
ed il .
[...] Controparte_3
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
9