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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nata a [...] il [...] - Parte_1 C.F._1
Difesa dall'avv. Gianluca Piemonte RICORRENTE
Nei confronti di
PM in sede
Ogg.: mutamento sesso.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.25.
In particolare, parte ricorrente, richiamate le conclusioni espresse dalla relazione di CTU, ha concluso come da ricorso, chiedendo:
- la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di Monale (AT) dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con Per_ indicazione del nome in sostituzione del nome;
Pt_1
- autorizzare al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
- ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile.
Il PM ha concluso in adesione, riportandosi agli esiti della relazione di CTU;
con rinuncia ai termini.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte ricorrente agisce per ottenere, rispettivamente, autorizzazione alla rettifica degli atti dello stato civile (riattribuzione nome e genere) nonché per sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali (da femminili a maschili).
Si è costituito ritualmente il PM, associandosi alla domanda.
Verificato il contraddittorio, acquisita la documentazione allegata, disposta e discussa relazione di CTU, all'esito, la causa passava direttamente alla fase di decisione collegiale.
La domanda è fondata.
- SUL MUTAMENTO DI SESSO
Parte ricorrente ha chiesto, in via principale, autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari;
segnatamente, da femminili a maschili (cd. transizione female to male - F2M -).
Come noto, all'epoca dell'entrata in vigore la L. 14.4.1982, n. 164, il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto condizione necessaria ai fini del compimento del processo di mutamento del sesso (cd. procedimento bifasico).
Più precisamente, l'art. 1 della L. 164/1982 nel subordinare la rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali di parte ricorrente, non detta specificamente alcun riferimento in ordine alle condizioni (chirurgiche, ormonali, psicologiche, etc.,) di ottenimento della modificazione di genere.
La questione ha costituito oggetto di articolato percorso evolutivo giurisprudenziale, in una con l'accrescimento di una rinnovata sensibilità (di matrice internazionale ed eurounitaria) rispetto al tema delle garanzie individuali e delle libertà relazionali.
Già con pronuncia n° 161 del 1985, la Corte Costituzionale aveva osservato che la L. n. 164 del 1982 accoglie «(…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana».
Richiamato tale precedente, la Corte ha in seguito escluso (Corte Cost. 221/15) la necessità del previo trattamento chirurgico, non più qualificato quale prerequisito per accedere a detto procedimento, essendo "(…) solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali"; con la precisazione che "(…) rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo".
pagina 2 di 7 Nello stesso senso i giudici di legittimità - percorso culminato in Cass, I, n. 15138 del 20/7/2015 - hanno sottolineato il rilievo preminente che occorre riservare al percorso individuale e non standardizzabile svolto dalla persona che decide di cambiare sesso: con conseguente valorizzazione della rappresentazione – ove documentata/riscontrata -, della serietà, univocità e definitività della scelta di genere, come momento determinativo assolutamente personale;
sicchè l'intervento in sede chirurgica può accedervi in via meramente eventuale.
Il ragionamento della Corte fonda sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla Carta costituzionale oltrechè dalla CEDU (artt.
2, 3, 32 Cost., 8 CEDU); in base a un'interpretazione dell'art. 1, L. n. 162 del 1984, costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (ECHR, 11.7.2002, 28957/95, Case of HR IN vs. United Kingdom, § 81 ss.; in altri paesi dell'UE, esemplificativamente, Cass. civ. Francia, 7.6.2012, n. 757, Axel X;
Corte Cost. Austria, 3.12.2009, B1973/08) si è affermato che per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, restando comunque
"(…) ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" da parte del Giudice;
stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali. Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso che il Giudice deve compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente;
ove necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta;
proprio in ragione della "tendenzialmente immutabilità, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Il definitivo superamento del cd. procedimento bifasico trova conferma, da ultimo, nella dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, IV, D.lgs.vo 1.9.2011, n. 150 (Corte Cost., 23/7/2024, n.143): segnatamente, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. In tal senso, ha specificato la Corte potendo il percorso di transizione di genere: “(…) compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico»; anzi, avverrebbe comunque dopo l'eventuale già disposta rettificazione.
In sede giudiziale, in definitiva, deve potersi accertare che il mutamento di sesso – trattandosi di scelta tendenzialmente irreversibile, sia sotto il profilo soggettivo che delle oggettive mutazioni dei caratteri del fenotipo - sia effettivamente tale, cioè abbia assunto caratteristiche oggettive di irreversibilità attraverso il completamento di percorso individuale documentato.
Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di esame da parte della ricorrente, della documentazione acquisita e della relazione di CTU disposta in corso di causa, si riscontra che:
1. (classe 1993), risulta in stato libero e senza figli;
diplomata grafico Parte_1 pubblicitario, già OSS, lavora come dipendente Poste (portalettere); vive con la compagna che la supporta;
fin dall'infanzia si sente e tende a comportarsi e vestire al maschile;
da cui l'avvio di percorso psicologico;
da ultimo, la sottoposizione a terapia ormonale;
pagina 3 di 7 2. in particolare, risultano documentati in atti, rispettivamente:
- relazione a firma della psicologa (dott. ) che dà atto della diagnosi di disforia: “(…) Tes_1
L'iter diagnostico approfondito attraverso il test , che permette di rilevare la struttura Per_2 di personalitá ed il test T.A.T. che ne accerta il funzionamento, l'autorappresentazione ed i vissuti, esclude la presenza di un assetto psicotico. Si precisa che la signora ha manifestato senso di appartenenza al genere maschile precedentemente alla violenza subita” (relazione 9.3.24);
- relazione redatta dalla specialista endocrinologa (dott. che ha illustrato trattamento Per_3 ormonale in atto come richiesto dal paziente, specificando, tra l'altro: “(…) sul piano psicologico pare molto contenta di poter iniziare il trattamento circa il quale si è già anche confrontata con persone attualmente in trattamento (…) ferme prescrizioni riduzione fino a stop del fumo e utilizzo di minime dosi farmaci anti-ansia” (relazione 29.2.24);
- in aggiornamento, è stata, altresì, depositata relazione dott. (endocrinologa che, da Per_4 ultimo, segue la ricorrente) secondo cui: “(…) L'utente ha iniziato la terapia ormonale di affermazione di genere in data 01/03/2024, seguito dalla Dottoressa L'utente torna in Per_3 visita in data 01/07/2024, porta esami eseguiti che confermano il buono stato di salute di
[...]
e l'assenza di controindicazioni mediche alla terapia ormonale. Viene rilasciato Piano Per_5
Terapeutico con prescrizione di testosterone transdermico a dosaggi finalizzati a indurre e mantenere la mascolinizzazione del fenotipo. La somministrazione della terapia ormonale sarà monitorata con controlli ematochimici, ormonali ed ambulatoriali eseguiti a scadenza regolare, in accordo con le linee guida. (…) Non sono state registrate anomalie fisiche e psicologiche Per_ come espressione di intolleranza alla terapia o di effetti collaterali e ha risposto sia fisicamente che psicologicamente in maniera adeguata al trattamento ormonale” (relazione del 16.9.24);
3. considerato il vissuto personale (dedotta violenza), lo scarno materiale documentale all.to al ricorso, l'avvio recente del percorso di transizione, si è ritenuto di disporre approfondimenti tramite CTU: la situazione sanitaria della ricorrente è stata così analizzata dalla dott. Per_6 che, acquisita documentazione clinica e previo colloquio clinico con la paziente, ha chiarito:
“(…) il percorso (sebbene in assenza di continuità, N.d.R.) risulta comunque conforme agli Standard of Care della (Versione 8, 2022), che non prevedono l'obbligatorietà di un CP_1 intervento psicologico continuativo per l'accesso alla terapia ormonale, purché vi sia una valutazione clinica adeguata e il trattamento sia effettuato da un professionista sanitario competente, e la prof.ssa può essere considerata tale”; con riferimento alla Parte_2 violenza subita dalla ricorrente, ha spiegato la CTU: “(…) i contrasti dei genitori sono iniziati
(…) poco dopo il matrimonio quando la madre ha scoperto che il marito beveva, frequentava altre donne ed aveva il vizio del gioco”; da cui la presa in carico dei Servizi e, in seguito, le visite in luogo neutro padre-figlia; dopodichè, riferisce la CTU: “(…) A 13 anni (la ricorrente,
N.d.R.) chiese al giudice di non vedere più il padre e gli fu concesso. I rapporti con il padre si sono fatti più aspri e conflittuali dopo essere stato vittima di violenza sessuale da parte di due uomini ed aver saputo di “essere stata venduta per debiti di gioco” dal padre (…) Riferisce che il papà ha un disturbo da gioco d'azzardo associato a condotte di abuso di alcolici. La madre, affetta da sintomatologia ansiosa depressiva (…) è invalida”; la CTU ha precisato l'anteriorità pagina 4 di 7 della diagnosi di disforia rispetto alla violenza subita: “(…) Lo sviluppo psicosessuale (…) evidenzia uno sviluppo atipico con identificazione nel genere maschile sin dall'infanzia sviluppatosi in Disforia di genere nell'adolescenza e persistente nell'età adulta. A suo dire (del ricorrente, N.d.R.) da che ha memoria non si è mai sentito una bambina. (…) Ricorda inoltre che sin dall'infanzia si faceva tagliare i capelli corti con la macchinetta utilizzata per il taglio maschile. (…) mostra fotografie che (…) confermano (…) i suoi gusti maschili in ambito di abbigliamento e pettinatura oltre che raffigurarlo con atteggiamenti più tipicamente maschili”; dopo le prime esperienze di relazione sessuale “(…) All'età di 26 anni ha preso la consapevolezza del proprio disagio per l'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita ed il genere esperito espresso così ha iniziato ad utilizzare il binding per mimetizzare il seno e ad indossare abbigliamento, largo, maschile, per nascondere le forme corporee femminili”; sicchè parte ricorrente “(…)appare un ragazzo, un poco più giovane dell'età anagrafica, per l'avanzata mascolinizzazione dovuta alla terapia ormonale di affermazione di genere iniziata il 1 marzo
2024, su indicazione della dott.ssa specialista in endocrinologia (…). La terapia Per_7 ormonale di affermazione di genere è proseguita dal 6 maggio 24 sotto monitoraggio endocrinologico della Prof.ssa (…) Durante l'osservazione clinica, Parte_2 Parte_1 Per_
(alias è sempre stato vigile, orientato nel tempo, nello spazio e rispetto alla
[...] propria persona. E' stato disponibile al dialogo durante il quale l'eloquio è apparso coerente e adeguato al livello socioculturale. Si è auto-riferito spontaneamente utilizzando pronomi maschili (…). Non sono emerse alterazioni nel contenuto né nella forma del pensiero, e non sono state riscontrate dispercezioni (…). Il tono dell'umore è stato sempre sintonico con i contenuti trattati. (…) Lo studio della personalità, condotto sia tramite colloqui clinico- psichiatrici sia attraverso la somministrazione della SCID-5-SPQ in data 4 aprile 2025, non ha evidenziato criteri diagnostici compatibili con alcun disturbo di personalità”;
- sicchè, conclude la CTU: “(…) Da quanto emerso sia dalla documentazione di parte che durante Per_ i colloqui individuali, (alias presenta una condizione riferibile a Parte_1
Disforia di Genere in adulto post- transizione in accordo ai criteri del D.S.M.-5 TR. Pt_3 vive, da più di 24 mesi, a tempo pieno il genere maschile e si è sottoposto alla regolare terapia medica per l'affermazione di genere. Non è presente psicopatologia attuale che controindichi il Per_ proseguimento del percorso chirurgico di affermazione di genere. (alias Parte_1 presenta univocità del percorso ed un approdo sicuro, esprimendo, con alta probabilità, un'identità psicosessuale maschile stabile ed irreversibile nel tempo. Si ritiene inoltre che Per_
(alias abbia maturato una piena consapevolezza di sé e del percorso Parte_1 intrapreso conoscendo i rischi e benefici degli interventi chirurgici di affermazione di genere necessari per l'allineamento del corpo al genere percepito maschile (…) Non si ravvisano impedimenti e/o ostacoli di natura medica-psicologica ad accogliere la richiesta di Parte_1
(alias ) di proseguire il percorso di affermazione di genere” (relazione 26.5.25).
[...] Pt_1
In linea con i predetti riscontri documentali, risultano altresì le dichiarazioni rese da parte ricorrente, che si è presentata in udienza con abiti e atteggiamenti maschili e, alle domande del GR, ha specificato:
“(…) Ho cominciato il percorso di transizione da pochi anni;
ho fatto il liceo artistico poi ho subito lavorato, prima ho aperto un locale (ma non è andata bene), poi sono arruolato in da ultimo ho Per_8 fatto un concorso e sono entrato in Poste Italiane;
ho sempre sentito disagio fin da piccola e vestivo da maschiaccio apposta e tenevo i capelli cortissimi;
mi hanno sempre scambiato per un ragazzo e questo a me faceva piacere;
voglio sottopormi a tutti gli interventi chirurgici che servono, lo sento come Per_ rinascita;
io mi presento come sono seguito a Bologna, dal centro per la disforia di genere, un centro specializzato perché il Cidigem hanno liste di attesa troppo lunghe (…) inoltre ho scelto anche di pagina 5 di 7 farmi seguire da una psicologa, dott. ; attualmente sono nella fase di assunzione del Tes_1 testosterone” (verbale ud. 8.8.24).
In definitiva, l'oggettività delle risultanze emerse evidenziano l'acquisita e consapevole irreversibilità Per_ di una scelta di genere per cui parte ricorrente da molto tempo ha optato;
identificandosi come “ , pur presentando, in origine, caratteristiche cromosomiche ed anatomiche femminili, parte ricorrente avverte (a quanto consta, irreversibilmente) di appartenere all'opposto genere (maschile) nel quale si riconosce e per il quale ha scelto di intraprendere il percorso di transizione in atto.
La domanda va, pertanto, accolta: la prevalenza della tutela della salute e, più in generale, l'obiettivo della massima esplicazione della personalità dell'individuo, intesa in senso ampio (la sessualità rappresentando uno dei modi di espressione della personalità umana), rispetto alla mera corrispondenza anatomica e anagrafica, comporta l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile;
inammissibile qualsivoglia ulteriore domanda, il trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non essendo qualificabile in termini di prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, considerato il superamento del cd. procedimento bifasico (cit. Corte Cost. 143/24); nulla osta pertanto che, a fronte dell'avvenuta rettificazione di genere, la parte possa, come di regola, rivolgere ai sanitari le richieste di terapie/interventi che si riterranno meglio rispondenti alla sua salute.
- SUL MUTAMENTO DEL PRENOME
La modifica del prenome contestualmente all'emissione della sentenza che decide in ordine all'attribuzione del sesso (orientamento dominante, ex aliis, T. Monza, IV, 19/07/2019, n.1820; T. Trapani, 6/7/2022, n.6; T. Padova, I, 26/2/2025, n.349), si pone in linea con l'esigenza di garantire la piena esplicazione della personalità individuale;
peraltro, senza gravare la parte della necessità di instaurare autonomo procedimento (art. 33 ss. DPR 396/2000 e succ.mod.).
Ferma - non contestata - la circostanza della progressiva implementazione a livello sociale dell'uso del Per_ nome da parte ricorrente, va considerato – rispetto al nome di nascita “ ” – l'assenza di Pt_1 condizioni ostative alla richiesta di mutamento: il diritto alla riservatezza presidia la persona anche nella passata identità sicchè, di regola, prevale (privacy) sulle esigenze di ostensione dei terzi;
come conferma il tenore dell'art. 5 L. n. 164 del 1982 e succ.mod. secondo cui, espressamente: “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”. Per_ Conseguentemente anche quanto al nome la domanda di parte ricorrente va accolta: anziché
” sarà il nuovo nome, in quanto già prevalentemente - se non quasi esclusivamente – in uso e Pt_1 ormai identificativo di parte ricorrente.
4. SULLA RETTIFICA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
La scelta consapevolmente perseguita da parte ricorrente di presentarsi come uomo, con il nome già in Per_ uso di determina la necessità di adeguamento dei documenti di identificazione, onde evitare difficoltà nella vita di relazione;
soprattutto, al fine di consentire maggiore corrispondenza fra l'identità profonda della ricorrente e gli atti dello stato civile.
Si dispone, pertanto, la rettificazione degli atti dello stato civile come da dispositivo.
pagina 6 di 7 Le spese, considerati gli esiti e la natura del giudizio, restano irripetibili.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono liquidate ai sensi degli artt. 131 ss.
TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che si provveda alla rettificazione del genere di parte ricorrente, Parte_1
C.F. ), da femminile a maschile;
[...] C.F._1
2) dispone che l'Ufficiale di stato civile del Comune di Monale (AT) proceda a rettificare l'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato in “ ” il prenome di parte ricorrente Pt_1 Per_ debba sostituirsi e intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; Pt_1
Per_ 3) dispone che in ogni atto dello stato civile a parte attrice sia assegnato il prenome;
4) spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, liquidate ai sensi degli artt. 131 ss.
D.P.R. 115.2002;
5) nulla sulle spese.
Asti, 23.7.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nata a [...] il [...] - Parte_1 C.F._1
Difesa dall'avv. Gianluca Piemonte RICORRENTE
Nei confronti di
PM in sede
Ogg.: mutamento sesso.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.25.
In particolare, parte ricorrente, richiamate le conclusioni espresse dalla relazione di CTU, ha concluso come da ricorso, chiedendo:
- la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di Monale (AT) dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con Per_ indicazione del nome in sostituzione del nome;
Pt_1
- autorizzare al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
- ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile.
Il PM ha concluso in adesione, riportandosi agli esiti della relazione di CTU;
con rinuncia ai termini.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte ricorrente agisce per ottenere, rispettivamente, autorizzazione alla rettifica degli atti dello stato civile (riattribuzione nome e genere) nonché per sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali (da femminili a maschili).
Si è costituito ritualmente il PM, associandosi alla domanda.
Verificato il contraddittorio, acquisita la documentazione allegata, disposta e discussa relazione di CTU, all'esito, la causa passava direttamente alla fase di decisione collegiale.
La domanda è fondata.
- SUL MUTAMENTO DI SESSO
Parte ricorrente ha chiesto, in via principale, autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari;
segnatamente, da femminili a maschili (cd. transizione female to male - F2M -).
Come noto, all'epoca dell'entrata in vigore la L. 14.4.1982, n. 164, il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto condizione necessaria ai fini del compimento del processo di mutamento del sesso (cd. procedimento bifasico).
Più precisamente, l'art. 1 della L. 164/1982 nel subordinare la rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali di parte ricorrente, non detta specificamente alcun riferimento in ordine alle condizioni (chirurgiche, ormonali, psicologiche, etc.,) di ottenimento della modificazione di genere.
La questione ha costituito oggetto di articolato percorso evolutivo giurisprudenziale, in una con l'accrescimento di una rinnovata sensibilità (di matrice internazionale ed eurounitaria) rispetto al tema delle garanzie individuali e delle libertà relazionali.
Già con pronuncia n° 161 del 1985, la Corte Costituzionale aveva osservato che la L. n. 164 del 1982 accoglie «(…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana».
Richiamato tale precedente, la Corte ha in seguito escluso (Corte Cost. 221/15) la necessità del previo trattamento chirurgico, non più qualificato quale prerequisito per accedere a detto procedimento, essendo "(…) solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali"; con la precisazione che "(…) rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo".
pagina 2 di 7 Nello stesso senso i giudici di legittimità - percorso culminato in Cass, I, n. 15138 del 20/7/2015 - hanno sottolineato il rilievo preminente che occorre riservare al percorso individuale e non standardizzabile svolto dalla persona che decide di cambiare sesso: con conseguente valorizzazione della rappresentazione – ove documentata/riscontrata -, della serietà, univocità e definitività della scelta di genere, come momento determinativo assolutamente personale;
sicchè l'intervento in sede chirurgica può accedervi in via meramente eventuale.
Il ragionamento della Corte fonda sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla Carta costituzionale oltrechè dalla CEDU (artt.
2, 3, 32 Cost., 8 CEDU); in base a un'interpretazione dell'art. 1, L. n. 162 del 1984, costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (ECHR, 11.7.2002, 28957/95, Case of HR IN vs. United Kingdom, § 81 ss.; in altri paesi dell'UE, esemplificativamente, Cass. civ. Francia, 7.6.2012, n. 757, Axel X;
Corte Cost. Austria, 3.12.2009, B1973/08) si è affermato che per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, restando comunque
"(…) ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" da parte del Giudice;
stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali. Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso che il Giudice deve compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente;
ove necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta;
proprio in ragione della "tendenzialmente immutabilità, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Il definitivo superamento del cd. procedimento bifasico trova conferma, da ultimo, nella dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, IV, D.lgs.vo 1.9.2011, n. 150 (Corte Cost., 23/7/2024, n.143): segnatamente, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. In tal senso, ha specificato la Corte potendo il percorso di transizione di genere: “(…) compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico»; anzi, avverrebbe comunque dopo l'eventuale già disposta rettificazione.
In sede giudiziale, in definitiva, deve potersi accertare che il mutamento di sesso – trattandosi di scelta tendenzialmente irreversibile, sia sotto il profilo soggettivo che delle oggettive mutazioni dei caratteri del fenotipo - sia effettivamente tale, cioè abbia assunto caratteristiche oggettive di irreversibilità attraverso il completamento di percorso individuale documentato.
Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di esame da parte della ricorrente, della documentazione acquisita e della relazione di CTU disposta in corso di causa, si riscontra che:
1. (classe 1993), risulta in stato libero e senza figli;
diplomata grafico Parte_1 pubblicitario, già OSS, lavora come dipendente Poste (portalettere); vive con la compagna che la supporta;
fin dall'infanzia si sente e tende a comportarsi e vestire al maschile;
da cui l'avvio di percorso psicologico;
da ultimo, la sottoposizione a terapia ormonale;
pagina 3 di 7 2. in particolare, risultano documentati in atti, rispettivamente:
- relazione a firma della psicologa (dott. ) che dà atto della diagnosi di disforia: “(…) Tes_1
L'iter diagnostico approfondito attraverso il test , che permette di rilevare la struttura Per_2 di personalitá ed il test T.A.T. che ne accerta il funzionamento, l'autorappresentazione ed i vissuti, esclude la presenza di un assetto psicotico. Si precisa che la signora ha manifestato senso di appartenenza al genere maschile precedentemente alla violenza subita” (relazione 9.3.24);
- relazione redatta dalla specialista endocrinologa (dott. che ha illustrato trattamento Per_3 ormonale in atto come richiesto dal paziente, specificando, tra l'altro: “(…) sul piano psicologico pare molto contenta di poter iniziare il trattamento circa il quale si è già anche confrontata con persone attualmente in trattamento (…) ferme prescrizioni riduzione fino a stop del fumo e utilizzo di minime dosi farmaci anti-ansia” (relazione 29.2.24);
- in aggiornamento, è stata, altresì, depositata relazione dott. (endocrinologa che, da Per_4 ultimo, segue la ricorrente) secondo cui: “(…) L'utente ha iniziato la terapia ormonale di affermazione di genere in data 01/03/2024, seguito dalla Dottoressa L'utente torna in Per_3 visita in data 01/07/2024, porta esami eseguiti che confermano il buono stato di salute di
[...]
e l'assenza di controindicazioni mediche alla terapia ormonale. Viene rilasciato Piano Per_5
Terapeutico con prescrizione di testosterone transdermico a dosaggi finalizzati a indurre e mantenere la mascolinizzazione del fenotipo. La somministrazione della terapia ormonale sarà monitorata con controlli ematochimici, ormonali ed ambulatoriali eseguiti a scadenza regolare, in accordo con le linee guida. (…) Non sono state registrate anomalie fisiche e psicologiche Per_ come espressione di intolleranza alla terapia o di effetti collaterali e ha risposto sia fisicamente che psicologicamente in maniera adeguata al trattamento ormonale” (relazione del 16.9.24);
3. considerato il vissuto personale (dedotta violenza), lo scarno materiale documentale all.to al ricorso, l'avvio recente del percorso di transizione, si è ritenuto di disporre approfondimenti tramite CTU: la situazione sanitaria della ricorrente è stata così analizzata dalla dott. Per_6 che, acquisita documentazione clinica e previo colloquio clinico con la paziente, ha chiarito:
“(…) il percorso (sebbene in assenza di continuità, N.d.R.) risulta comunque conforme agli Standard of Care della (Versione 8, 2022), che non prevedono l'obbligatorietà di un CP_1 intervento psicologico continuativo per l'accesso alla terapia ormonale, purché vi sia una valutazione clinica adeguata e il trattamento sia effettuato da un professionista sanitario competente, e la prof.ssa può essere considerata tale”; con riferimento alla Parte_2 violenza subita dalla ricorrente, ha spiegato la CTU: “(…) i contrasti dei genitori sono iniziati
(…) poco dopo il matrimonio quando la madre ha scoperto che il marito beveva, frequentava altre donne ed aveva il vizio del gioco”; da cui la presa in carico dei Servizi e, in seguito, le visite in luogo neutro padre-figlia; dopodichè, riferisce la CTU: “(…) A 13 anni (la ricorrente,
N.d.R.) chiese al giudice di non vedere più il padre e gli fu concesso. I rapporti con il padre si sono fatti più aspri e conflittuali dopo essere stato vittima di violenza sessuale da parte di due uomini ed aver saputo di “essere stata venduta per debiti di gioco” dal padre (…) Riferisce che il papà ha un disturbo da gioco d'azzardo associato a condotte di abuso di alcolici. La madre, affetta da sintomatologia ansiosa depressiva (…) è invalida”; la CTU ha precisato l'anteriorità pagina 4 di 7 della diagnosi di disforia rispetto alla violenza subita: “(…) Lo sviluppo psicosessuale (…) evidenzia uno sviluppo atipico con identificazione nel genere maschile sin dall'infanzia sviluppatosi in Disforia di genere nell'adolescenza e persistente nell'età adulta. A suo dire (del ricorrente, N.d.R.) da che ha memoria non si è mai sentito una bambina. (…) Ricorda inoltre che sin dall'infanzia si faceva tagliare i capelli corti con la macchinetta utilizzata per il taglio maschile. (…) mostra fotografie che (…) confermano (…) i suoi gusti maschili in ambito di abbigliamento e pettinatura oltre che raffigurarlo con atteggiamenti più tipicamente maschili”; dopo le prime esperienze di relazione sessuale “(…) All'età di 26 anni ha preso la consapevolezza del proprio disagio per l'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita ed il genere esperito espresso così ha iniziato ad utilizzare il binding per mimetizzare il seno e ad indossare abbigliamento, largo, maschile, per nascondere le forme corporee femminili”; sicchè parte ricorrente “(…)appare un ragazzo, un poco più giovane dell'età anagrafica, per l'avanzata mascolinizzazione dovuta alla terapia ormonale di affermazione di genere iniziata il 1 marzo
2024, su indicazione della dott.ssa specialista in endocrinologia (…). La terapia Per_7 ormonale di affermazione di genere è proseguita dal 6 maggio 24 sotto monitoraggio endocrinologico della Prof.ssa (…) Durante l'osservazione clinica, Parte_2 Parte_1 Per_
(alias è sempre stato vigile, orientato nel tempo, nello spazio e rispetto alla
[...] propria persona. E' stato disponibile al dialogo durante il quale l'eloquio è apparso coerente e adeguato al livello socioculturale. Si è auto-riferito spontaneamente utilizzando pronomi maschili (…). Non sono emerse alterazioni nel contenuto né nella forma del pensiero, e non sono state riscontrate dispercezioni (…). Il tono dell'umore è stato sempre sintonico con i contenuti trattati. (…) Lo studio della personalità, condotto sia tramite colloqui clinico- psichiatrici sia attraverso la somministrazione della SCID-5-SPQ in data 4 aprile 2025, non ha evidenziato criteri diagnostici compatibili con alcun disturbo di personalità”;
- sicchè, conclude la CTU: “(…) Da quanto emerso sia dalla documentazione di parte che durante Per_ i colloqui individuali, (alias presenta una condizione riferibile a Parte_1
Disforia di Genere in adulto post- transizione in accordo ai criteri del D.S.M.-5 TR. Pt_3 vive, da più di 24 mesi, a tempo pieno il genere maschile e si è sottoposto alla regolare terapia medica per l'affermazione di genere. Non è presente psicopatologia attuale che controindichi il Per_ proseguimento del percorso chirurgico di affermazione di genere. (alias Parte_1 presenta univocità del percorso ed un approdo sicuro, esprimendo, con alta probabilità, un'identità psicosessuale maschile stabile ed irreversibile nel tempo. Si ritiene inoltre che Per_
(alias abbia maturato una piena consapevolezza di sé e del percorso Parte_1 intrapreso conoscendo i rischi e benefici degli interventi chirurgici di affermazione di genere necessari per l'allineamento del corpo al genere percepito maschile (…) Non si ravvisano impedimenti e/o ostacoli di natura medica-psicologica ad accogliere la richiesta di Parte_1
(alias ) di proseguire il percorso di affermazione di genere” (relazione 26.5.25).
[...] Pt_1
In linea con i predetti riscontri documentali, risultano altresì le dichiarazioni rese da parte ricorrente, che si è presentata in udienza con abiti e atteggiamenti maschili e, alle domande del GR, ha specificato:
“(…) Ho cominciato il percorso di transizione da pochi anni;
ho fatto il liceo artistico poi ho subito lavorato, prima ho aperto un locale (ma non è andata bene), poi sono arruolato in da ultimo ho Per_8 fatto un concorso e sono entrato in Poste Italiane;
ho sempre sentito disagio fin da piccola e vestivo da maschiaccio apposta e tenevo i capelli cortissimi;
mi hanno sempre scambiato per un ragazzo e questo a me faceva piacere;
voglio sottopormi a tutti gli interventi chirurgici che servono, lo sento come Per_ rinascita;
io mi presento come sono seguito a Bologna, dal centro per la disforia di genere, un centro specializzato perché il Cidigem hanno liste di attesa troppo lunghe (…) inoltre ho scelto anche di pagina 5 di 7 farmi seguire da una psicologa, dott. ; attualmente sono nella fase di assunzione del Tes_1 testosterone” (verbale ud. 8.8.24).
In definitiva, l'oggettività delle risultanze emerse evidenziano l'acquisita e consapevole irreversibilità Per_ di una scelta di genere per cui parte ricorrente da molto tempo ha optato;
identificandosi come “ , pur presentando, in origine, caratteristiche cromosomiche ed anatomiche femminili, parte ricorrente avverte (a quanto consta, irreversibilmente) di appartenere all'opposto genere (maschile) nel quale si riconosce e per il quale ha scelto di intraprendere il percorso di transizione in atto.
La domanda va, pertanto, accolta: la prevalenza della tutela della salute e, più in generale, l'obiettivo della massima esplicazione della personalità dell'individuo, intesa in senso ampio (la sessualità rappresentando uno dei modi di espressione della personalità umana), rispetto alla mera corrispondenza anatomica e anagrafica, comporta l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile;
inammissibile qualsivoglia ulteriore domanda, il trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non essendo qualificabile in termini di prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, considerato il superamento del cd. procedimento bifasico (cit. Corte Cost. 143/24); nulla osta pertanto che, a fronte dell'avvenuta rettificazione di genere, la parte possa, come di regola, rivolgere ai sanitari le richieste di terapie/interventi che si riterranno meglio rispondenti alla sua salute.
- SUL MUTAMENTO DEL PRENOME
La modifica del prenome contestualmente all'emissione della sentenza che decide in ordine all'attribuzione del sesso (orientamento dominante, ex aliis, T. Monza, IV, 19/07/2019, n.1820; T. Trapani, 6/7/2022, n.6; T. Padova, I, 26/2/2025, n.349), si pone in linea con l'esigenza di garantire la piena esplicazione della personalità individuale;
peraltro, senza gravare la parte della necessità di instaurare autonomo procedimento (art. 33 ss. DPR 396/2000 e succ.mod.).
Ferma - non contestata - la circostanza della progressiva implementazione a livello sociale dell'uso del Per_ nome da parte ricorrente, va considerato – rispetto al nome di nascita “ ” – l'assenza di Pt_1 condizioni ostative alla richiesta di mutamento: il diritto alla riservatezza presidia la persona anche nella passata identità sicchè, di regola, prevale (privacy) sulle esigenze di ostensione dei terzi;
come conferma il tenore dell'art. 5 L. n. 164 del 1982 e succ.mod. secondo cui, espressamente: “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”. Per_ Conseguentemente anche quanto al nome la domanda di parte ricorrente va accolta: anziché
” sarà il nuovo nome, in quanto già prevalentemente - se non quasi esclusivamente – in uso e Pt_1 ormai identificativo di parte ricorrente.
4. SULLA RETTIFICA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
La scelta consapevolmente perseguita da parte ricorrente di presentarsi come uomo, con il nome già in Per_ uso di determina la necessità di adeguamento dei documenti di identificazione, onde evitare difficoltà nella vita di relazione;
soprattutto, al fine di consentire maggiore corrispondenza fra l'identità profonda della ricorrente e gli atti dello stato civile.
Si dispone, pertanto, la rettificazione degli atti dello stato civile come da dispositivo.
pagina 6 di 7 Le spese, considerati gli esiti e la natura del giudizio, restano irripetibili.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono liquidate ai sensi degli artt. 131 ss.
TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che si provveda alla rettificazione del genere di parte ricorrente, Parte_1
C.F. ), da femminile a maschile;
[...] C.F._1
2) dispone che l'Ufficiale di stato civile del Comune di Monale (AT) proceda a rettificare l'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato in “ ” il prenome di parte ricorrente Pt_1 Per_ debba sostituirsi e intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; Pt_1
Per_ 3) dispone che in ogni atto dello stato civile a parte attrice sia assegnato il prenome;
4) spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, liquidate ai sensi degli artt. 131 ss.
D.P.R. 115.2002;
5) nulla sulle spese.
Asti, 23.7.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
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