Art. 42. (Infrazioni e sanzioni disciplinari)
L'operaio che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) pena pecuniaria;
2) riduzione della retribuzione;
3) sospensione dal lavoro;
4) destituzione.
L'operaio che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) pena pecuniaria;
2) riduzione della retribuzione;
3) sospensione dal lavoro;
4) destituzione.