Articolo 42 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 41Articolo 43
Versione
29 marzo 1961
Art. 42. (Infrazioni e sanzioni disciplinari)

L'operaio che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) pena pecuniaria;
2) riduzione della retribuzione;
3) sospensione dal lavoro;
4) destituzione.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961
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