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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUCA, Presidente e Relatore
COSENTINO NICOLA, Giudice
RENZI MAURO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gazzada Schianno - Via Matteotti 13a 21045 Gazzada Schianno VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- NI BO n. 00055582023 IMU 2018
- NI BO n. 00055582023 IMU 2019
- NI BO n. 00055582023 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: disporre il rimborso dell'IMU degli anni 2018-2019-2020 versata al comune di Gazzada Schianno sull'immobile di proprietà del contribuente.
Con condanna del Comune di Gazzada Schianno alle spese del presente giudizio.
Resistente: respingere il ricorso confermando i provvedimenti del Comune di Gazzada Schianno che hanno negato il rimborso IMU per le annualità 2018 - 2019 – 2020.
Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio la resistente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Esponeva: di essere proprietaria, nel territorio del Comune di Gazzada Schianno, di un immobile industriale (sito in Indirizzo_1; Sez. Dati Catastali_1, rendita catastale euro 8.490,55); di avere inutilmente richiesto il rimborso dell'Imposta Municipale Unica per i versamenti effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020; che, con apposita delibera consiliare, il manufatto era stato inserito in una zona “AMFi attività produttiva incompatibile”, caratterizzata dalla presenza di un fabbricato ad uso produttivo, incompatibile con il nuovo assetto pianificatorio;
che, sulla base della nuova disciplina, in caso di cessazione dell'attività esistente, era “consentita esclusivamente l'esecuzione della completa demolizione degli edifici e di ogni manufatto esistente, nonché l'esecuzione di interventi di bonifica qualora necessari nel rispetto delle norme vigenti”; che, inibendo la possibilità di qualsivoglia intervento sull'esistente, anche semplicemente manutentivo, la norma obbligava il proprietario, a fronte, come nel caso di specie, della cessazione dell'attività produttiva (peraltro mai iniziata, trattandosi di società immobiliare che si faceva carico della ristrutturazione), ad effettuare la sola demolizione del fabbricato, precludendo qualsivoglia diverso intervento, anche di mera natura conservativa;
che, nel caso in esame, l'attività produttiva già svolta nell'immobile risultava cessata da oltre quattordici anni anni, in esito al fallimento della precedente proprietà; che, a fronte delle disposizioni del nuovo PGT, altamente lesive dei propri diritti, aveva promosso ricorso straordinario per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione definitiva della prima variante generale al Piano di Governo del Territorio.
Rilevava che, per tali ragioni, si trovava in una "situazione di concreta e assoluta indisponibilità dell'immobile", essendo privata del possesso dell'immobile e "non potendo disporne in alcun senso".
Concludeva evidenziando che, venendo meno il presupposto impositivo dell'IMU, individuato nel possesso dell'immobile, il tributo non era dovuto, perché il contribuente, di fatto, era stato "spossessato" del bene.
Si costituiva il Comune, contestando quanto osservato da controparte.
Premesso che i soggetti passivi dell'imposta erano i possessori di immobili intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di altri diritti reali tra cui l'usufrutto e altri, eccepiva che il TAR Lombardia, con sentenza depositata il 5 gennaio 2024, aveva rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente avverso le previsioni pianificatorie del vigente PGT;
che, in ogni caso, anche volendo, per ipotesi, ritenere non dovuta l'IMU sull'immobile in questione, l'area sottostante risulterebbe comunque edificabile e pertanto, anche in caso di abbattimento del fabbricato, l'imposta sarebbe, comunque, dovuta "in base al valore venale derivante dalla suscettibilità edificatoria dell'area risultante dalla demolizione";
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. In base ai commi 738 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto dell'imposta
è il possesso di immobili;
i soggetti passivi dell'imposta, per l'appunto, sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.
E poichè la ricorrente continua, invero pacificamente, ad esercitare il possesso sul fabbricato del quale è proprietaria è tenuta al pagamento dell'imposta.
Sull'anzidetta situazione possessoria non incide infatti, nel senso di escluderla, I'approvazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio (oggetto del ricorso amministrativo) o, comunque, il mutato assetto urbanistico del territorio adottato dal Comune resistente, trattandosi di scelte assolutamente legittime che si caratterizzano per la loro ampia discrezionalità (v. pure la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale prodotta dall'Ente convenuto).
Sotto il medesimo profilo, non v'è dubbio che la società istante è autorizzata a godere dello stabile nel rispetto della nuova disciplina urbanistica ed edilizia valevole per l'area in questione, essendo comunque consentito,
a tutti i possessori degli edifici in essa ricompresi, uno sfruttamento edificatorio compatibile con il contesto circostante.
Le spese seguono la soccombenza e, poste ad integrale carico della ricorrente, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 750,00.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUCA, Presidente e Relatore
COSENTINO NICOLA, Giudice
RENZI MAURO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gazzada Schianno - Via Matteotti 13a 21045 Gazzada Schianno VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- NI BO n. 00055582023 IMU 2018
- NI BO n. 00055582023 IMU 2019
- NI BO n. 00055582023 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: disporre il rimborso dell'IMU degli anni 2018-2019-2020 versata al comune di Gazzada Schianno sull'immobile di proprietà del contribuente.
Con condanna del Comune di Gazzada Schianno alle spese del presente giudizio.
Resistente: respingere il ricorso confermando i provvedimenti del Comune di Gazzada Schianno che hanno negato il rimborso IMU per le annualità 2018 - 2019 – 2020.
Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio la resistente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Esponeva: di essere proprietaria, nel territorio del Comune di Gazzada Schianno, di un immobile industriale (sito in Indirizzo_1; Sez. Dati Catastali_1, rendita catastale euro 8.490,55); di avere inutilmente richiesto il rimborso dell'Imposta Municipale Unica per i versamenti effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020; che, con apposita delibera consiliare, il manufatto era stato inserito in una zona “AMFi attività produttiva incompatibile”, caratterizzata dalla presenza di un fabbricato ad uso produttivo, incompatibile con il nuovo assetto pianificatorio;
che, sulla base della nuova disciplina, in caso di cessazione dell'attività esistente, era “consentita esclusivamente l'esecuzione della completa demolizione degli edifici e di ogni manufatto esistente, nonché l'esecuzione di interventi di bonifica qualora necessari nel rispetto delle norme vigenti”; che, inibendo la possibilità di qualsivoglia intervento sull'esistente, anche semplicemente manutentivo, la norma obbligava il proprietario, a fronte, come nel caso di specie, della cessazione dell'attività produttiva (peraltro mai iniziata, trattandosi di società immobiliare che si faceva carico della ristrutturazione), ad effettuare la sola demolizione del fabbricato, precludendo qualsivoglia diverso intervento, anche di mera natura conservativa;
che, nel caso in esame, l'attività produttiva già svolta nell'immobile risultava cessata da oltre quattordici anni anni, in esito al fallimento della precedente proprietà; che, a fronte delle disposizioni del nuovo PGT, altamente lesive dei propri diritti, aveva promosso ricorso straordinario per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione definitiva della prima variante generale al Piano di Governo del Territorio.
Rilevava che, per tali ragioni, si trovava in una "situazione di concreta e assoluta indisponibilità dell'immobile", essendo privata del possesso dell'immobile e "non potendo disporne in alcun senso".
Concludeva evidenziando che, venendo meno il presupposto impositivo dell'IMU, individuato nel possesso dell'immobile, il tributo non era dovuto, perché il contribuente, di fatto, era stato "spossessato" del bene.
Si costituiva il Comune, contestando quanto osservato da controparte.
Premesso che i soggetti passivi dell'imposta erano i possessori di immobili intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di altri diritti reali tra cui l'usufrutto e altri, eccepiva che il TAR Lombardia, con sentenza depositata il 5 gennaio 2024, aveva rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente avverso le previsioni pianificatorie del vigente PGT;
che, in ogni caso, anche volendo, per ipotesi, ritenere non dovuta l'IMU sull'immobile in questione, l'area sottostante risulterebbe comunque edificabile e pertanto, anche in caso di abbattimento del fabbricato, l'imposta sarebbe, comunque, dovuta "in base al valore venale derivante dalla suscettibilità edificatoria dell'area risultante dalla demolizione";
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. In base ai commi 738 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto dell'imposta
è il possesso di immobili;
i soggetti passivi dell'imposta, per l'appunto, sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.
E poichè la ricorrente continua, invero pacificamente, ad esercitare il possesso sul fabbricato del quale è proprietaria è tenuta al pagamento dell'imposta.
Sull'anzidetta situazione possessoria non incide infatti, nel senso di escluderla, I'approvazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio (oggetto del ricorso amministrativo) o, comunque, il mutato assetto urbanistico del territorio adottato dal Comune resistente, trattandosi di scelte assolutamente legittime che si caratterizzano per la loro ampia discrezionalità (v. pure la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale prodotta dall'Ente convenuto).
Sotto il medesimo profilo, non v'è dubbio che la società istante è autorizzata a godere dello stabile nel rispetto della nuova disciplina urbanistica ed edilizia valevole per l'area in questione, essendo comunque consentito,
a tutti i possessori degli edifici in essa ricompresi, uno sfruttamento edificatorio compatibile con il contesto circostante.
Le spese seguono la soccombenza e, poste ad integrale carico della ricorrente, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 750,00.