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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2856/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, Francesca Bellomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2856 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in delibazione all'udienza del 25.11.2024, promossa da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2
(C.F. ), tutti residenti in [...], C.da Persona_1 C.F._3
Petriccione – via Enna n. 4, rappresentati e difesi dall'Avv. Eugenio Felice, sostituito nelle more del deposito della sentenza dall'avv. ALDO CANINO ed elettivamente domiciliati nello studio del nuovo difensore, giusta procura in atti;
Attori contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._5 dall'Avv. Nada Malatesta ed elettivamente domiciliati nello studio del difensore, sito in Mosciano
Sant'Angelo (TE), Viale Europa n. 23, giusta procura in atti;
Convenuti nonché contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, corrente in Torino, rappresentata e difesa dagli avv. ti Tiziana marini ed Elisabetta
Referza ed elettivamente domiciliata nello studio dei difensori, sito in Teramo, via L. Cavacchioli n.1, giusta procura in atti;
Terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: all'udienza fissata per la discussione orale, le parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo la decisione della causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 02.11.2020 e ritualmente notificato, Parte_1
e , in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità
[...] Parte_2 genitoriale sul minore , hanno adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere Persona_1 le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per colpa del figlio del Sig. e e, pertanto, condannarli nella loro qualità di Controparte_1 Controparte_2 genitori esercenti la patria potestà al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore che può prudentemente quantificarsi in Euro 15.000,00 o nella somma Persona_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A fondamento della domanda, le parti attrici hanno dedotto:
- che, in data 06.10.2019, si erano recati presso l'abitazione di campagna del nonno materno per il pranzo domenicale, al termine del quale avevano deciso di fare una passeggiata unitamente a tutti gli altri componenti della famiglia lì presenti;
- che, durante tale passeggiata, (cugino di nonché Persona_2 Persona_1 figlio dei convenuti) aveva raccolto un ramo trovato per terra per gettarlo al lato del sentiero percorso al fine di evitare che qualcuno potesse inciamparvi, ma nel compiere tale gesto il ramo gli era scivolato dalla mano colpendo accidentalmente;
Persona_1
- che, a seguito dell'occorso, quest'ultimo era stato portato presso il pronto Soccorso dell'ospedale di Teramo, ove era stata riscontrata una frattura pluriframmentaria delle ossa nasali con successiva applicazione di contenzione esterna da rimuovere in data 16.10.2019;
- che, in base alla perizia medico-legale del consulente di parte, il danno biologico subito dal minore era stato quantificato nella misura del 6%, con 25 giorni complessivi di invalidità Per_1 parziale, di cui 10 giorni al 75% e 15 giorni al 50%;
- che, i convenuti e (zii di ), essendo Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 titolari della polizza n. 104108015771, avevano provveduto a denunciare il sinistro alla propria
Compagnia di assicurazione, al fine risarcire i danni al nipote ed essere manlevati da qualsiasi responsabilità;
- che, la compagnia assicuratrice aveva provveduto ad aprire il sinistro Controparte_3
n. 2019010406646100, aveva sottoposto a visita il minore , ritenendo di offrire la somma di € Per_1
3.200,00;
- che essi attori avevano accettato la somma proposta in acconto alla maggior somma dovuta, ma la stessa non era stata mai corrisposta dalla compagnia di assicurazione;
- che, infine, essi attori avevano invitato e alla stipula di Controparte_1 Controparte_2 una convenzione di negoziazione assistita;
invito accettato dai convenuti, i quali, a loro volta, avevano esteso l'invito medesimo alla , la quale, però, non aveva accettato l'invito Controparte_3 ritenendo di non essere soggetto legittimato nei loro confronti;
- che, pertanto, è interesse dei medesimi ricorrere all'adita giustizia per il riconoscimento dei danni dagli stessi subiti.
Tanto dedotto gli attori hanno concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
, che dopo aver chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia di assicurazione
[...]
, hanno domandato: “– in via principale, rigettare la domanda di risarcimento Controparte_3 ex adverso proposta per tutti i motivi innanzi spiegati. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituita, infine, l' – terza chiamata – la quale, a sua volta, ha chiesto: “in Controparte_3 via principale per il rigetto della domanda;
in subordine, qualora trovasse accoglimento la domanda attrice e il Tribunale ritenesse che i fatti così come denunciati rientrino nelle condizioni di polizza, condannare la nei limiti del giusto e dell'equo con spese quantomeno Controparte_3 compensate”.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, mediante lo svolgimento di istruttoria orale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, a scioglimento della riserva assunta alla relativa udienza - sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte – con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
*****
La domanda appare fondata per le ragioni e nella misura che si vanno ad illustrare.
Gli attori hanno instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna di e Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal figlio minore Controparte_2
, a seguito del sinistro verificatosi in data 06.10.2019, e causato, dal figlio minore dei convenuti, Per_1
Persona_2
I convenuti, dal canto loro, hanno chiesto il rigetto della domanda sul presupposto che l'illecito fosse scriminato sul presupposto dell'accidentalità dell'accaduto.
La compagnia di assicurazione, terza chiamata, ha chiesto il rigetto della domanda, invece, sul presupposto della non operatività della polizza assicurativa, essendo proprio carente il carattere dell'accidentalità nel sinistro oggetto del presente giudizio.
Ritiene il Tribunale che la fattispecie debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2048 c.c..
Come noto, la norma appena richiamata delinea un'ipotesi di responsabilità cd. speciale, la quale, diversamente da quanto previsto dalla fattispecie normativa generale di cui all'art. 2043 c.c., prevede una presunzione di responsabilità a carico dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito commesso dal figlio minorenne non emancipato che abiti con essi. Il primo comma della normativa in esame prevede a carico dei genitori (e dei soggetti ad essi espressamente equiparati) un regime di responsabilità piuttosto rigoroso per il fatto illecito commesso dai figli (o da persone sottoposte alla loro vigilanza) se minorenni.
Il presupposto per l'applicazione di questa norma è che i minori siano capaci, dal punto di vista naturale, di intendere e di volere;
in caso contrario, il genitore, il tutore o l'affiliante possono ugualmente rispondere, ma nella veste di sorveglianti di un incapace, in base all'art. 2047 c.c..
Assai discusso è il fondamento della responsabilità dei genitori. Tradizionalmente, la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. rientrerebbe nel sistema generale della responsabilità per colpa. Più precisamente, si tratterebbe di una duplice presunzione di colpa (in educando o in vigilando) che avrebbe per effetto un'inversione dell'onere della prova a favore del danneggiato, in deroga ai comuni principi vigenti in tema di illecito aquiliano. Tale presunzione potrebbe essere vinta con la prova, a carico dei genitori stessi, di “non aver potuto impedire il fatto”, come dispone il terzo comma della norma in esame.
La giurisprudenza identifica, peraltro, la colpa non già nel non aver impedito il fatto, come potrebbe argomentarsi dalla disposizione sopra richiamata, ma in un comportamento antecedente la commissione dell'illecito e, più precisamente, nella violazione dei doveri correlati all'esercizio della potestà, in particolare i doveri di educazione e di vigilanza.
La prova liberatoria, cui la norma attribuisce un contenuto negativo, ha assunto così un contenuto positivo, per di più duplice: si chiede infatti ai genitori di dimostrare – per andare esenti da responsabilità – di aver convenientemente educato il minore e di aver vigilato la sua condotta in modo da prevenire la commissione dell'illecito; non è pertanto sufficiente al genitore provare di non aver potuto materialmente impedire la commissione del fatto.
Si tratta di una prova liberatoria quanto mai rigorosa e che, assai difficilmente riesce ad essere fornita, tanto più ove si consideri che – secondo alcune pronunce – la commissione dell'illecito da parte del minore dimostrerebbe ex se l'insufficienza di educazione e controllo.
I genitori si liberano dalla presunzione di responsabilità a loro carico “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
La copiosa elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia ha chiarito che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori una presunzione di responsabilità, derivante dalla culpa in educando, avendo costoro l'obbligo di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché dalla culpa in vigilando, dovendo costoro vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore.
Il precipitato logico-giuridico di tali coordinate ermeneutiche è costituito dalla responsabilità dei genitori dovuta alle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile.
Ne deriva che la prova liberatoria coincide sia con la prova di aver impartito al figlio un'educazione correttiva sia di aver vigilato adeguatamente sul medesimo (cfr., tra le tante, Cass. Civ., sez. III, sent. n.
22541 del 10 settembre 2019 nella quale, in motivazione, si legge: “peraltro, va ricordato che la prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c., di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore coincide, normalmente, con la dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sul minore una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non coretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine, non essendo necessario che il genitore provi la costante ininterrotta presenza fisica accanto al figlio, pena la coincidenza dell'obbligo di vigilanza con quello di sorveglianza, ma che per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi, è del tutto irrilevante che il fatto illecito si sia svolto lontano da casa, giacché l'obbligo di vigilanza per i genitori del minore capace non si pone come autonomo rispetto all'obbligo di educazione, ma va correlato a quest'ultimo, nel senso che i genitori devono vigilare che l'educazione impartita sia consona e idonea al carattere e alle attitudini del minore e che quest'ultimo ne abbia “tratto profitto”, ponendola in atto, in moda da avviarsi a vivere autonomamente, ma correttamente”).
Tanto osservato, in riferimento alla dinamica dei fatti, è possibile affermare che indubbiamente nel caso di specie sussiste una responsabilità di Occorre osservare, a questo punto, se Persona_2 sussiste una responsabilità anche dei genitori del danneggiante.
Innanzitutto, per quanto concerne la ricostruzione dei fatti, va osservato che, costituendosi in giudizio, i convenuti hanno riconosciuto espressamente la dinamica dei fatti come rappresentata dagli attori nell'atto di citazione;
e precisamente che, (cugino di Testimone_1 Per_1 Persona_1 nonché figlio dei convenuti), durante la passeggiata avvenuta a seguito del pranzo domenicale svoltosi presso la casa del nonno materno, aveva raccolto un ramo trovato per terra per gettarlo al lato del sentiero percorso, ma nel compiere tale gesto il ramo gli era scivolato dalla mano colpendo accidentalmente . Persona_1
Tale circostanza trova conferma anche nelle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi, i quali hanno confermato l'imprevedibilità dell'accaduto (in particolare, si vedano le dichiarazioni dei testi Tes_2
– escusso all'udienza del 21.04.2022 – il quale, rispondendo al cap. n. 3 della seconda memoria
[...] istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. testualmente afferma “è andata così, eravamo tutti lì. Per_2 ha preso il bastone che stava in mezzo alla strada e lo ha lanciato, prendendo che era più o meno CP_4 dietro di lui”; ugualmente – rispondendo al cap. n. 4 della seconda memoria istruttoria ex Testimone_3 art. 183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta, il quale ha affermato: “il ragazzo voleva buttare il ramo e gli è scivolato dalle mani, così ci ha riferito lui stesso nell'immediatezza”. Circostanza che ha trovato conferma anche nelle affermazioni di padre del danneggiante, interrogato sempre Controparte_1 all'udienza del 21.04.2022, il quale – rispondendo al cap. n. 3 – ha affermato: “è vera la circostanza;
adr: ho visto che mio figlio raccoglieva il ramo e mentre lo ha lanciato è partito questo legno che gli è scivolato dalle mani ed è andato sul volto del cugino”.
Relativamente, invece, alla prova liberatoria gravante sui convenuti per andare esenti da responsabilità, applicando i principi di diritto sopra richiamati, la stessa non può dirsi raggiunta, dal momento che gli stessi si sono limitati ad escludere la propria responsabilità sul presupposto dell'accidentalità nell'occorso oggetto del presente giudizio, ma nulla hanno chiesto di provare in ordine al corretto adempimento dell'obbligo di educazione e vigilanza nei confronti del figlio.
Dunque, sulla base delle considerazioni svolte, è possibile affermare la responsabilità dei genitori dell'allora minorenne nella causazione dell'evento dannoso. Persona_2
Passando, quindi, alla quantificazione del danno, si osserva che nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la piena compatibilità delle lesioni riportate da con la dinamica del sinistro (cfr. pag. 2 e 3 relazione Persona_1 peritale).
L'ausiliare del giudice, con analisi chiara, completa, immune da vizi di ordine logico e/o metodologico e che per queste ragioni si condivide pienamente – ha quantificato in misura pari al 4% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito da;
ha Persona_1 stimato in giorni 10 il tempo trascorso in condizione di inabilità temporanea parziale al 75% ed in giorni 15 il tempo trascorso in condizione di inabilità temporanea parziale al 50%.
Nel determinare la somma spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica dallo stesso subita, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano.
Invero, al di fuori delle aree presidiate dai dispositivi di matrice legislativa, il riferimento obbligato per la liquidazione del danno non patrimoniale rimangono le tabelle milanesi, di recenti aggiornate, fatte proprie anche dalla Suprema Corte la quale, nella decisione n. 12408 del 07.06.2011, confermata anche di recente da Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8532 del 06.05.2020), ha statuito che “i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare a tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, quando manchino criteri stabiliti dalla legge”.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse e valutati i postumi permanenti nella misura del 4%, il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età del danneggiato al momento dell'evento (14 anni), ritiene di determinare il “quantum debeatur” per il danno biologico residuato a , nella somma di € 7735,00 per i suddetti postumi permanenti. Persona_1
Al suddetto importo deve, poi, essere aggiunto quello di € 1725,00 per Invalidità Temporanea parziale.
Il tutto, per un importo pari ad € 9460,00, a titolo di danno biologico complessivo.
Il rimborso delle spese mediche sostenute può essere riconosciuto così come quantificato nella relazione peritale del CTU, il quale individua: € 262,00 per spese sanitarie sostenute.
Su dette somme già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi, al tasso vigente nell'arco del ritardo, dalla data dell'evento lesivo alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile mediante operazione di mero calcolo aritmetico mediante l'applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat- vita fino alla pubblicazione della presente decisione. Inoltre sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c. 4.
Venendo all'esame della domanda di manleva avanzata dai convenuti nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa, la stessa è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, la tesi difensiva della terza chiamata – basata sull'inoperatività della polizza in ragione della mancanza del carattere dell'accidentalità del sinistro per cui è causa – deve essere disattesa dal momento che, non vi è alcuna discrepanza tra quanto dichiarato nell'atto di apertura del sinistro (cfr.
“copia denuncia sinistro” fascicolo parte attrice) e la ricostruzione del sinistro operata sia dagli attori sia dai convenuti, in quanto già nell'atto di apertura del sinistro era stato dichiarato che l'incidente occorso al minore era frutto di un'accidentalità circostanza, poi, emersa e confermata anche Per_1 dall'istruttoria espletata.
Il terzo chiamato, quindi, va condannato a tenere indenne e manlevare i convenuti da quanto gli stessi dovranno pagare alle parti attrici in conseguenza della presente sentenza, nei limiti e secondo le condizioni di polizza.
Infine, sulla mancata partecipazione del difensore delle parti attrici alle fasi conclusive del giudizio, devono richiamarsi i principi espressi dalla Giurisprudenza al riguardo per cui il mancato deposito delle conclusioni e la mancata comparizione della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni non significa rinunzia tacita e produce l'effetto di richiamare le domande già formulata all'atto di costituzione (cfr. Cass. civ. n. 5018/2014); se ne terrà tuttavia conto al fine del governo delle spese per l'attività effettivamente compiuta.
Venendo alla liquidazione delle spese di lite, nei rapporti fra attore e convenuto, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM 147/2022, nella misura minima, per le ragioni sopra indicate e con esclusione della fase conclusionale non effettivamente espletata dal difensore.
Anche nel rapporto tra convenuto e terzo chiamato le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM147/2022.
Sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese afferenti all'espletata c.t.u., liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico del convenuto e del terzo chiamato, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nella causa civile n. 2856/2020, rigettata ogni contraria istanza o
[...] Parte_2 deduzione, così decide:
1) condanna i convenuti e al pagamento in favore di parte Controparte_1 Controparte_2 attrice, a titolo di risarcimento danni, dell'importo complessivo di € 9722,00, quale somma delle singole voci di cui in motivazione, oltre interessi come ivi indicato.
2) condanna i convenuti a corrispondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 1689,00 oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. in capo ai convenuti e alla terza chiamata in solido tra loro;
4) condanna il terzo chiamato a tenere indenne e manlevare gli Controparte_3 assicurati e di quanto andranno a pagare in dipendenza della Controparte_5 Controparte_2 presente sentenza, nei limiti della franchigia indicata in polizza;
5) condanna a corrispondere ai convenuti, a titolo di rimborso Controparte_3 delle spese di giudizio la somma di € 2.540,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Teramo, 5.6.2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, Francesca Bellomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2856 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in delibazione all'udienza del 25.11.2024, promossa da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2
(C.F. ), tutti residenti in [...], C.da Persona_1 C.F._3
Petriccione – via Enna n. 4, rappresentati e difesi dall'Avv. Eugenio Felice, sostituito nelle more del deposito della sentenza dall'avv. ALDO CANINO ed elettivamente domiciliati nello studio del nuovo difensore, giusta procura in atti;
Attori contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._5 dall'Avv. Nada Malatesta ed elettivamente domiciliati nello studio del difensore, sito in Mosciano
Sant'Angelo (TE), Viale Europa n. 23, giusta procura in atti;
Convenuti nonché contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, corrente in Torino, rappresentata e difesa dagli avv. ti Tiziana marini ed Elisabetta
Referza ed elettivamente domiciliata nello studio dei difensori, sito in Teramo, via L. Cavacchioli n.1, giusta procura in atti;
Terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: all'udienza fissata per la discussione orale, le parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo la decisione della causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 02.11.2020 e ritualmente notificato, Parte_1
e , in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità
[...] Parte_2 genitoriale sul minore , hanno adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere Persona_1 le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per colpa del figlio del Sig. e e, pertanto, condannarli nella loro qualità di Controparte_1 Controparte_2 genitori esercenti la patria potestà al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore che può prudentemente quantificarsi in Euro 15.000,00 o nella somma Persona_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A fondamento della domanda, le parti attrici hanno dedotto:
- che, in data 06.10.2019, si erano recati presso l'abitazione di campagna del nonno materno per il pranzo domenicale, al termine del quale avevano deciso di fare una passeggiata unitamente a tutti gli altri componenti della famiglia lì presenti;
- che, durante tale passeggiata, (cugino di nonché Persona_2 Persona_1 figlio dei convenuti) aveva raccolto un ramo trovato per terra per gettarlo al lato del sentiero percorso al fine di evitare che qualcuno potesse inciamparvi, ma nel compiere tale gesto il ramo gli era scivolato dalla mano colpendo accidentalmente;
Persona_1
- che, a seguito dell'occorso, quest'ultimo era stato portato presso il pronto Soccorso dell'ospedale di Teramo, ove era stata riscontrata una frattura pluriframmentaria delle ossa nasali con successiva applicazione di contenzione esterna da rimuovere in data 16.10.2019;
- che, in base alla perizia medico-legale del consulente di parte, il danno biologico subito dal minore era stato quantificato nella misura del 6%, con 25 giorni complessivi di invalidità Per_1 parziale, di cui 10 giorni al 75% e 15 giorni al 50%;
- che, i convenuti e (zii di ), essendo Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 titolari della polizza n. 104108015771, avevano provveduto a denunciare il sinistro alla propria
Compagnia di assicurazione, al fine risarcire i danni al nipote ed essere manlevati da qualsiasi responsabilità;
- che, la compagnia assicuratrice aveva provveduto ad aprire il sinistro Controparte_3
n. 2019010406646100, aveva sottoposto a visita il minore , ritenendo di offrire la somma di € Per_1
3.200,00;
- che essi attori avevano accettato la somma proposta in acconto alla maggior somma dovuta, ma la stessa non era stata mai corrisposta dalla compagnia di assicurazione;
- che, infine, essi attori avevano invitato e alla stipula di Controparte_1 Controparte_2 una convenzione di negoziazione assistita;
invito accettato dai convenuti, i quali, a loro volta, avevano esteso l'invito medesimo alla , la quale, però, non aveva accettato l'invito Controparte_3 ritenendo di non essere soggetto legittimato nei loro confronti;
- che, pertanto, è interesse dei medesimi ricorrere all'adita giustizia per il riconoscimento dei danni dagli stessi subiti.
Tanto dedotto gli attori hanno concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
, che dopo aver chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia di assicurazione
[...]
, hanno domandato: “– in via principale, rigettare la domanda di risarcimento Controparte_3 ex adverso proposta per tutti i motivi innanzi spiegati. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituita, infine, l' – terza chiamata – la quale, a sua volta, ha chiesto: “in Controparte_3 via principale per il rigetto della domanda;
in subordine, qualora trovasse accoglimento la domanda attrice e il Tribunale ritenesse che i fatti così come denunciati rientrino nelle condizioni di polizza, condannare la nei limiti del giusto e dell'equo con spese quantomeno Controparte_3 compensate”.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, mediante lo svolgimento di istruttoria orale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, a scioglimento della riserva assunta alla relativa udienza - sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte – con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
*****
La domanda appare fondata per le ragioni e nella misura che si vanno ad illustrare.
Gli attori hanno instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna di e Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal figlio minore Controparte_2
, a seguito del sinistro verificatosi in data 06.10.2019, e causato, dal figlio minore dei convenuti, Per_1
Persona_2
I convenuti, dal canto loro, hanno chiesto il rigetto della domanda sul presupposto che l'illecito fosse scriminato sul presupposto dell'accidentalità dell'accaduto.
La compagnia di assicurazione, terza chiamata, ha chiesto il rigetto della domanda, invece, sul presupposto della non operatività della polizza assicurativa, essendo proprio carente il carattere dell'accidentalità nel sinistro oggetto del presente giudizio.
Ritiene il Tribunale che la fattispecie debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2048 c.c..
Come noto, la norma appena richiamata delinea un'ipotesi di responsabilità cd. speciale, la quale, diversamente da quanto previsto dalla fattispecie normativa generale di cui all'art. 2043 c.c., prevede una presunzione di responsabilità a carico dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito commesso dal figlio minorenne non emancipato che abiti con essi. Il primo comma della normativa in esame prevede a carico dei genitori (e dei soggetti ad essi espressamente equiparati) un regime di responsabilità piuttosto rigoroso per il fatto illecito commesso dai figli (o da persone sottoposte alla loro vigilanza) se minorenni.
Il presupposto per l'applicazione di questa norma è che i minori siano capaci, dal punto di vista naturale, di intendere e di volere;
in caso contrario, il genitore, il tutore o l'affiliante possono ugualmente rispondere, ma nella veste di sorveglianti di un incapace, in base all'art. 2047 c.c..
Assai discusso è il fondamento della responsabilità dei genitori. Tradizionalmente, la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. rientrerebbe nel sistema generale della responsabilità per colpa. Più precisamente, si tratterebbe di una duplice presunzione di colpa (in educando o in vigilando) che avrebbe per effetto un'inversione dell'onere della prova a favore del danneggiato, in deroga ai comuni principi vigenti in tema di illecito aquiliano. Tale presunzione potrebbe essere vinta con la prova, a carico dei genitori stessi, di “non aver potuto impedire il fatto”, come dispone il terzo comma della norma in esame.
La giurisprudenza identifica, peraltro, la colpa non già nel non aver impedito il fatto, come potrebbe argomentarsi dalla disposizione sopra richiamata, ma in un comportamento antecedente la commissione dell'illecito e, più precisamente, nella violazione dei doveri correlati all'esercizio della potestà, in particolare i doveri di educazione e di vigilanza.
La prova liberatoria, cui la norma attribuisce un contenuto negativo, ha assunto così un contenuto positivo, per di più duplice: si chiede infatti ai genitori di dimostrare – per andare esenti da responsabilità – di aver convenientemente educato il minore e di aver vigilato la sua condotta in modo da prevenire la commissione dell'illecito; non è pertanto sufficiente al genitore provare di non aver potuto materialmente impedire la commissione del fatto.
Si tratta di una prova liberatoria quanto mai rigorosa e che, assai difficilmente riesce ad essere fornita, tanto più ove si consideri che – secondo alcune pronunce – la commissione dell'illecito da parte del minore dimostrerebbe ex se l'insufficienza di educazione e controllo.
I genitori si liberano dalla presunzione di responsabilità a loro carico “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
La copiosa elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia ha chiarito che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori una presunzione di responsabilità, derivante dalla culpa in educando, avendo costoro l'obbligo di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché dalla culpa in vigilando, dovendo costoro vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore.
Il precipitato logico-giuridico di tali coordinate ermeneutiche è costituito dalla responsabilità dei genitori dovuta alle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile.
Ne deriva che la prova liberatoria coincide sia con la prova di aver impartito al figlio un'educazione correttiva sia di aver vigilato adeguatamente sul medesimo (cfr., tra le tante, Cass. Civ., sez. III, sent. n.
22541 del 10 settembre 2019 nella quale, in motivazione, si legge: “peraltro, va ricordato che la prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c., di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore coincide, normalmente, con la dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sul minore una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non coretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine, non essendo necessario che il genitore provi la costante ininterrotta presenza fisica accanto al figlio, pena la coincidenza dell'obbligo di vigilanza con quello di sorveglianza, ma che per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi, è del tutto irrilevante che il fatto illecito si sia svolto lontano da casa, giacché l'obbligo di vigilanza per i genitori del minore capace non si pone come autonomo rispetto all'obbligo di educazione, ma va correlato a quest'ultimo, nel senso che i genitori devono vigilare che l'educazione impartita sia consona e idonea al carattere e alle attitudini del minore e che quest'ultimo ne abbia “tratto profitto”, ponendola in atto, in moda da avviarsi a vivere autonomamente, ma correttamente”).
Tanto osservato, in riferimento alla dinamica dei fatti, è possibile affermare che indubbiamente nel caso di specie sussiste una responsabilità di Occorre osservare, a questo punto, se Persona_2 sussiste una responsabilità anche dei genitori del danneggiante.
Innanzitutto, per quanto concerne la ricostruzione dei fatti, va osservato che, costituendosi in giudizio, i convenuti hanno riconosciuto espressamente la dinamica dei fatti come rappresentata dagli attori nell'atto di citazione;
e precisamente che, (cugino di Testimone_1 Per_1 Persona_1 nonché figlio dei convenuti), durante la passeggiata avvenuta a seguito del pranzo domenicale svoltosi presso la casa del nonno materno, aveva raccolto un ramo trovato per terra per gettarlo al lato del sentiero percorso, ma nel compiere tale gesto il ramo gli era scivolato dalla mano colpendo accidentalmente . Persona_1
Tale circostanza trova conferma anche nelle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi, i quali hanno confermato l'imprevedibilità dell'accaduto (in particolare, si vedano le dichiarazioni dei testi Tes_2
– escusso all'udienza del 21.04.2022 – il quale, rispondendo al cap. n. 3 della seconda memoria
[...] istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. testualmente afferma “è andata così, eravamo tutti lì. Per_2 ha preso il bastone che stava in mezzo alla strada e lo ha lanciato, prendendo che era più o meno CP_4 dietro di lui”; ugualmente – rispondendo al cap. n. 4 della seconda memoria istruttoria ex Testimone_3 art. 183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta, il quale ha affermato: “il ragazzo voleva buttare il ramo e gli è scivolato dalle mani, così ci ha riferito lui stesso nell'immediatezza”. Circostanza che ha trovato conferma anche nelle affermazioni di padre del danneggiante, interrogato sempre Controparte_1 all'udienza del 21.04.2022, il quale – rispondendo al cap. n. 3 – ha affermato: “è vera la circostanza;
adr: ho visto che mio figlio raccoglieva il ramo e mentre lo ha lanciato è partito questo legno che gli è scivolato dalle mani ed è andato sul volto del cugino”.
Relativamente, invece, alla prova liberatoria gravante sui convenuti per andare esenti da responsabilità, applicando i principi di diritto sopra richiamati, la stessa non può dirsi raggiunta, dal momento che gli stessi si sono limitati ad escludere la propria responsabilità sul presupposto dell'accidentalità nell'occorso oggetto del presente giudizio, ma nulla hanno chiesto di provare in ordine al corretto adempimento dell'obbligo di educazione e vigilanza nei confronti del figlio.
Dunque, sulla base delle considerazioni svolte, è possibile affermare la responsabilità dei genitori dell'allora minorenne nella causazione dell'evento dannoso. Persona_2
Passando, quindi, alla quantificazione del danno, si osserva che nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la piena compatibilità delle lesioni riportate da con la dinamica del sinistro (cfr. pag. 2 e 3 relazione Persona_1 peritale).
L'ausiliare del giudice, con analisi chiara, completa, immune da vizi di ordine logico e/o metodologico e che per queste ragioni si condivide pienamente – ha quantificato in misura pari al 4% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito da;
ha Persona_1 stimato in giorni 10 il tempo trascorso in condizione di inabilità temporanea parziale al 75% ed in giorni 15 il tempo trascorso in condizione di inabilità temporanea parziale al 50%.
Nel determinare la somma spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica dallo stesso subita, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano.
Invero, al di fuori delle aree presidiate dai dispositivi di matrice legislativa, il riferimento obbligato per la liquidazione del danno non patrimoniale rimangono le tabelle milanesi, di recenti aggiornate, fatte proprie anche dalla Suprema Corte la quale, nella decisione n. 12408 del 07.06.2011, confermata anche di recente da Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8532 del 06.05.2020), ha statuito che “i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare a tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, quando manchino criteri stabiliti dalla legge”.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse e valutati i postumi permanenti nella misura del 4%, il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età del danneggiato al momento dell'evento (14 anni), ritiene di determinare il “quantum debeatur” per il danno biologico residuato a , nella somma di € 7735,00 per i suddetti postumi permanenti. Persona_1
Al suddetto importo deve, poi, essere aggiunto quello di € 1725,00 per Invalidità Temporanea parziale.
Il tutto, per un importo pari ad € 9460,00, a titolo di danno biologico complessivo.
Il rimborso delle spese mediche sostenute può essere riconosciuto così come quantificato nella relazione peritale del CTU, il quale individua: € 262,00 per spese sanitarie sostenute.
Su dette somme già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi, al tasso vigente nell'arco del ritardo, dalla data dell'evento lesivo alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile mediante operazione di mero calcolo aritmetico mediante l'applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat- vita fino alla pubblicazione della presente decisione. Inoltre sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c. 4.
Venendo all'esame della domanda di manleva avanzata dai convenuti nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa, la stessa è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, la tesi difensiva della terza chiamata – basata sull'inoperatività della polizza in ragione della mancanza del carattere dell'accidentalità del sinistro per cui è causa – deve essere disattesa dal momento che, non vi è alcuna discrepanza tra quanto dichiarato nell'atto di apertura del sinistro (cfr.
“copia denuncia sinistro” fascicolo parte attrice) e la ricostruzione del sinistro operata sia dagli attori sia dai convenuti, in quanto già nell'atto di apertura del sinistro era stato dichiarato che l'incidente occorso al minore era frutto di un'accidentalità circostanza, poi, emersa e confermata anche Per_1 dall'istruttoria espletata.
Il terzo chiamato, quindi, va condannato a tenere indenne e manlevare i convenuti da quanto gli stessi dovranno pagare alle parti attrici in conseguenza della presente sentenza, nei limiti e secondo le condizioni di polizza.
Infine, sulla mancata partecipazione del difensore delle parti attrici alle fasi conclusive del giudizio, devono richiamarsi i principi espressi dalla Giurisprudenza al riguardo per cui il mancato deposito delle conclusioni e la mancata comparizione della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni non significa rinunzia tacita e produce l'effetto di richiamare le domande già formulata all'atto di costituzione (cfr. Cass. civ. n. 5018/2014); se ne terrà tuttavia conto al fine del governo delle spese per l'attività effettivamente compiuta.
Venendo alla liquidazione delle spese di lite, nei rapporti fra attore e convenuto, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM 147/2022, nella misura minima, per le ragioni sopra indicate e con esclusione della fase conclusionale non effettivamente espletata dal difensore.
Anche nel rapporto tra convenuto e terzo chiamato le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM147/2022.
Sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese afferenti all'espletata c.t.u., liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico del convenuto e del terzo chiamato, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nella causa civile n. 2856/2020, rigettata ogni contraria istanza o
[...] Parte_2 deduzione, così decide:
1) condanna i convenuti e al pagamento in favore di parte Controparte_1 Controparte_2 attrice, a titolo di risarcimento danni, dell'importo complessivo di € 9722,00, quale somma delle singole voci di cui in motivazione, oltre interessi come ivi indicato.
2) condanna i convenuti a corrispondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 1689,00 oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. in capo ai convenuti e alla terza chiamata in solido tra loro;
4) condanna il terzo chiamato a tenere indenne e manlevare gli Controparte_3 assicurati e di quanto andranno a pagare in dipendenza della Controparte_5 Controparte_2 presente sentenza, nei limiti della franchigia indicata in polizza;
5) condanna a corrispondere ai convenuti, a titolo di rimborso Controparte_3 delle spese di giudizio la somma di € 2.540,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Teramo, 5.6.2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)