Cass. civ., sez. III, sentenza 01/10/1973, n. 2452
CASS
Sentenza 1 ottobre 1973

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Per la riproposizione da parte dell'appellato delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, non occorre, ai sensi dell'art 346 cod proc civ, una formula solenne, essendo sufficiente che dal complesso delle difese e dei motivi esposti dalla parte risulti chiaramente espresso, senza possibilita di equivoco, il richiamo delle domande ed eccezioni da essa prospettate e respinte o assorbite dalla decisione dei primi giudici; soltanto in Mancanza di una espressa manifestazione in tal senso l'eccezione puo intendersi abbandonata, onde non sussiste l'Obbligo di esame da parte del giudice dell'impugnazione. ( V 69/72, mass n 355762).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/10/1973, n. 2452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2452
    Data del deposito : 1 ottobre 1973

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