Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Elvira Palma Consigliere alla pubblica udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 131/2024 R.G. (cui è riunita la causa n. 141/2024 R.G.) promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MANGHISI ANTONIETTA Parte_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. DE PASCALI ANNA MARIA CP_1
APPELLATO nonché Appellante
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 2.2.2024 il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto in parte la domanda proposta da – dipendente dell CP_1 Controparte_2
(d'ora in avanti inquadrato nella cat. A, posizione
[...] Pt_1
economica A5, con qualifica di “operaio specializzato” e mansioni di capo squadra, il quale lamentava la mancata percezione dell'indennità di funzione (periodo 9.2010 –
Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria del 5.10.2009, in favore del “capo operaio” – e, per l'effetto, ha:
I) condannato l a corrispondere al lavoratore la suddetta indennità per il Pt_1
periodo 23.9.2010 – 27.11.2014 (essendo in atti la nota di costituzione in mora interruttiva dell'eccepita prescrizione, del 10.7.2015), oltre accessori;
II) condannato l alla rifusione di metà delle spese di lite, con distrazione. CP_2
In sintesi, a fondamento del decisum il Tribunale, all'esito dell'espletata istruttoria orale che “aveva confermato in linea di massima le mansioni di coordinamento svolte dall'odierno ricorrente”, ha posto le seguenti considerazioni: il ricorrente era transitato alle dipendenze dell in forza di quanto previsto dall'art. 12, comma 3 Pt_1
lett. a), della l.r. n. 3 del 2010 perché operaio già dipendente a tempo Pt_1
indeterminato della sicchè era applicabile nei suoi confronti la CP_3
disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni ed autonomie locali, a nulla rilevando l'opzione per la contrattazione privatistica esercitata ai sensi del successivo comma 5 dell'art. 12 cit. con nota del 18.3.22013, posto che il medesimo , con CP_1
successiva nota del 28.11.2014 aveva “dichiarato di voler rimanere nei ruoli della
, per cui non v'era dubbio circa l'applicabilità, quantomeno con CP_3
decorrenza dalla data di tale dichiarazione, al rapporto di lavoro de quo, “della disciplina contrattuale per il comparto Regioni ed Autonomie Locali…”, laddove ciò trovava altresì “riscontro nell'attestazione di riscontro del 31.8.20 sub doc. 16 Pt_1
fascicolo del ricorrente….”.
2. Avverso detta sentenza l' ha proposto appello con ricorso del 4.3.2024, Pt_1
rilevando da un lato che anche per il periodo 2010 – 2014 non poteva trovare applicazione l'invocato CCNL privatistico in quanto il trasferimento ad esso appellante “non si era mai realizzato, dall'altro che la lettera di costituzione in mora valorizzata dal primo giudice ai fini interruttivi della prescrizione risultava scritta in nome e per conto di un certo , stigmatizzando infine la circostanza che CP_4
dai cedolini paga prodotti in atti in sede di appello emergeva che il , in CP_1
2 relazione al cennato periodo 2010 – 2014 (rectius 2013), aveva già percepito l'indennità per cui è causa in ragione di € 230,00 annui (i cedolini de quibus comprovavano infatti la percezione di tali importi a titolo di “ Controparte_5
).
[...]
Il ha resistito depositando memoria e proponendo a sua volta autonomo CP_1
gravame in data 6.3.2024 (che veniva riunito al primo, trattandosi di distinta impugnazione avverso la medesima sentenza) finalizzato a rivendicare l'indennità in parola anche per il residuo periodo post novembre 2014, non essendo egli, in realtà,
“mai rientrato nei ruoli Regionali non dispiegando alcun valore la nota prot. 46951 del 28.11.2014 prodotta da che si disconosce e contesta ed alla quale mai è Pt_1
stato dato seguito”; esso istante, infatti, era sempre rimasto nei ruoli come Pt_1
emergeva dalla documentazione di provenienza citata alle pagg. 8 e 9 Pt_1
dell'appello (fogli presenze, attestazioni varie, “cartellini orologio timbrature in Pt_1
gennaio 2022 – febbraio 2024 e stampa del cartellino badge”, ecc.).
Evidenziava, altresì, la contraddittorietà della motivazione sviluppata dal Tribunale laddove, nella prima parte, aveva correttamente dato atto dell'applicabilità nella specie della contrattazione collettiva di matrice privatistica, per poi giungere, nella seconda parte, a conclusioni del tutto differenti che si porrebbero, appunto, in
“insanabile contrasto” con la prima parte della motivazione.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza odierno la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. I due appelli possono essere trattati congiuntamente attesa la loro intima connessione.
4. Osserva preliminarmente la Corte che il nominativo del risulta inserito CP_1
nell'elenco all. A alla delibera di Giunta Regionale n. 863 del 23 marzo 2010, ossia è stato incluso fra gli operai di ruolo e gli operai a tempo indeterminato alle dipendenze della di cui all'art. 12, comma 2 lett. a), della n. 3 del 2010 CP_3 CP_6
(doc. 9).
3 L'art. 12 della citata l.r. istitutiva dell rubricato “Risorse umane”, così recita: Pt_1
«1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l si dota di proprio personale CP_2
tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell'articolo 16, comma 5.
2. In fase di prima istituzione l' si avvale: CP_2
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della già addetti alle attività forestali e irrigue, che CP_3
transitano alle dipendenze dell ai sensi dell'articolo 31 del decreto CP_2
legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);
b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue CP_3
trasferite all'Agenzia, in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma
4quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma
40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine, l opera, nel corso dell'anno 2010, la CP_2
trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3. Analogamente, l CP_2
opera, a partire dall'anno 2010 e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in
4 corrispondenza dell'ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel corso del triennio precedente all'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno;
c) dei dipendenti di ruolo della già addetti all'organizzazione e CP_3
all'amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla e CP_3
trasferite all'Agenzia, mediante l'istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale …».
Non v'è dubbio che il rientri nella categoria dei lavoratori di cui alla riportata CP_1
lett. a) del comma 2 cit., trattandosi – come detto – di operaio inserito nei ruoli della assunto dall' tramite contratto di lavoro a tempo CP_3 CP_7
indeterminato, “già addetto” all'espletamento di attività forestali e irrigue ed infine transitato alle dipendenze di (circostanza non contestata da alcuna delle parti Pt_1
in causa).
4.1. Nel caso di specie rilevano altresì i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 della citata l.r. n. 3 del 2010 (poi abrogati dall'art. 32 della l.r. Puglia n. 45 del 2012), secondo cui:
«3. Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera CP_2
5 a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell CP_2
4. In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la . CP_3
5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della CP_3
transitati alle dipendenze dell' ai sensi del comma 2, lettera a), sono
[...] CP_2
inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale».
In sostanza, ai dipendenti operai inquadrati nei ruoli regionali che sono transitati alle dipendenze dell si applica lo statuto giuridico e la disciplina contrattuale per i Pt_1
dipendenti di regioni e autonomie locali (comma 3 ultimo periodo), fatta salva la facoltà dei medesimi di chiedere di essere inquadrati nel c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale (comma 5).
Nella specie, dagli atti di causa risulta che il – insieme a numerosi altri CP_1
lavoratori – ha (almeno in un primo momento) esercitato l'opzione di prevista dal comma 5 dell'art. 12 cit., atteso che con raccomandata A/R del 6 luglio 2011 (ribadita con successiva raccomandata del 12.3.2013) dichiarando di voler essere inquadrato nel c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado del ). CP_1
6 Vi è di fatto che l' con successiva nota del 19.11.2014, d'intesa con le Pt_1
Organizzazioni Sindacali, essendo stata evidentemente definita, nelle more, la dotazione organica di cui al comma 5 cit., dando atto che il versava ancora CP_1
posizione di “distacco presso l , invitava quest'ultimo ad esercitare “in Pt_1
maniera definitiva entro il termine perentorio del 28.11.2024 la correlata opzione, ai fini, alternativamente, del transito nei ruoli ovvero, viceversa, di permanenza Pt_1
in quelli regionali”; nota rispetto alla quale il si interfacciava per iscritto con CP_1
missiva in pari data, prendendo atto della sua “posizione di distacco presso Pt_1
e dichiarando “in maniera definitiva di voler permanere nei Controparte_8
ruoli della , così sostanzialmente ponendo nel nulla la “prima” CP_3
opzione manifestata nelle more della definizione della dotazione di organico dell'Agenzia.
5.Tuttavia che, nella specie, il ha prodotto copia della sentenza resa inter CP_1
partes dal Tribunale di Brindisi il 17.11.2020 e confermata dalla Corte di Appello di
Lecce il 19.12.2022- che risulta passata in giudicato (v. relativa attestazione in atti) – la quale, sebbene in tema di indennità di percorrenza, ha già accertato (in una contesa che involgeva il periodo lavorativo dal 2010 al 2017), in via pregiudiziale,
l'applicabilità al rapporto lavorativo de quo, della contrattazione collettiva privatistica qui invocata.
Non v'è dubbio quindi, che essendo stata - in quella sede - trattata una contesa, come detto, afferente il periodo lavorativo dal 2010 al 2017, il relativo giudicato si presta
“coprire” anche le vicende qui dedotte in merito alla seconda opzione del 28.11.2014
(v. sopra), la quale dunque non può essere qui invocata per “riaprire” un questione già definitivamente affrontata in via pregiudiziale in quella sede.
Ed infatti (v. tra le altre Cass. n. 41895/2021) qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel
7 dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto coperto da giudicato, pur in assenza della relativa eccezione, l'accertamento del contenuto di una convenzione, contenente il richiamo all'art. 2112 c.c., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori ad essere riassunti da un Comune).
5.1 Circa poi la concreta spettanza dell'indennità di funzione prevista ai sensi dell'art. 11 del Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria del 5.10.2009, in favore del “capo operaio” ,
l' non ha sollevato alcuna specifica censura avverso la statuizione del primo Pt_1
giudice che, valorizzando le univoche e concordi prove testimoniali raccolte in primo grado su istanza del , ha riconosciuto la ricorrenza, nella specie, dei presupposti CP_1
previsti dalla suddetta disposizione contrattuale, sebbene per un periodo (iniziale) differente da quello in concreto spettante (v. punti motivazionali che seguono); tuttavia tale ultima precisazione è qui priva di concreta incidenza pratica, posto che le cennate prove testimoniali (v. verbali del 18.4 e del 20.6.2023) a mezzo dei testi e si prestano in ogni caso a coprire anche il periodo non attinto Tes_1 Tes_2
dalla prescrizione di cui infra.
6. Il motivo di gravame dell in punto di prescrizione è invece fondato, posto Pt_1
che, a ben vedere, la missiva del 10.7.2015 (sub all. 29) come detto valorizzata ai fini interruttivi dal Tribunale risulta sì sottoscritta dal , ma risulta altresì formulata, CP_1
in modo del tutto anomalo, “in nome e per conto di ” (segue luogo, data CP_9
di nascita e codice fiscale del predetto , per cui sussisteva un'indubbia CP_4
incertezza circa l'effettivo soggetto al quale ricondurre la nota.
Sul punto è appena il caso di rammentare che (Cass. n. 279 del 2024) per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve
8 contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora attraverso un'intimazione che (v. Cass. n. 15714/2018) - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.; inequivocabile volontà sicuramente non evincibile dal contraddittorio contenuto della cennata missiva di costituzione in mora evidentemente idoneo ad ingenerare un legittimo dubbio in capo all' in merito al soggetto che aveva Pt_1
effettivamente effettuato l'intimazione.
L'unico valido atto di costituzione in mora è a questo punto rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo, intervenuta in data 11.5.2021 con la conseguenza che sono qui conseguibili da parte del lavoratore solo le pretese maturata dal
12.5.2016 in poi (fermo restando che quanto all'indennità di funzione post 12.5.2016 maturata ex artt. 11 e 16 del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica forestale del 10.6.2014 il primo giudice - sia pure con riferimento al periodo pregresso- come detto, ha fatto richiamo all'ampia istruttoria espletata in prime cure attestante le mansioni di capo – operaio coordinatore svolte dal per l'intero CP_1
periodo dedotto in lite).
Tale indennità peraltro risulta espressamente riconosciuta dall tramite la nota Pt_1
del 24.11.2011 (all. 13 bis del fascicolo di parte ricorrente) attributiva della funzione di addetto al coordinamento del personale operaio (“da ritenersi valida sino a revoca…”).
Per cui tenendo conto che il (non contestato, se non genericamente) conteggio allegato al ricorso introduttivo si arrestata al dicembre 2020, vi è che in relazione al periodo non attinto da prescrizione (12.5.2016 – 31.12.2020), le differenze a credito del ammontano ad € 18.948,24 oltre accessori di legge. CP_1
9 7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello del lavoratore e quello dell vanno accolti in parte come da dispositivo e quindi, la sentenza Pt_1
impugnata va riformata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Considerato l'esito finale complessivo della lite, stimasi equo compensare per metà le spese processuali del doppio grado del giudizio ponendo la residua metà a carico dell come da dispositivo, con la conseguenza che la statuizione in punto spese Pt_1
del primo giudice può restare intatta essendosi, sia pure in base ad un diverso iter argomentativo, conformata a tale conclusione.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti con ricorsi depositati rispettivamente in data 4.3.2024 e 6.3.2024 dall e da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1 CP_1
Bari, sezione lavoro, in data 2.2.2024, così provvede: accoglie in parte entrambi gli appelli di cui sopra e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l al pagamento in favore del , Parte_1 CP_1
della somma di complessivi € 18.948,24 per le causali di cui in motivazione oltre accessori come per legge;
conferma la sentenza gravata in punto di spese;
condanna l al pagamento, in favore del e con distrazione, di metà delle Pt_1 CP_1
spese processuali relative al presente grado di appello, che si quantificano per l'intero in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge, compensando tra le parti la residua metà.
Così deciso in Bari il 18/02/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
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