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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/07/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4262/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4262/2018 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ASSENTI ANDREA Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ASSENTI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIGNANI CP_1 C.F._1 ARTURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL 99, 12 PESCARApresso il difensore avv. MASSIGNANI ARTURO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIGNANI Parte_2 C.F._2 ARTURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL 99, 12 PESCARApresso il difensore avv. MASSIGNANI ARTURO ALICE TARQUINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CRISTINA TARQUINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FRANCO COSENZA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIGNANI C.F._5 ARTURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL 99, 12 PESCARApresso il difensore avv. MASSIGNANI ARTURO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
GRIFONI MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. PETRONI 15 TERNIpresso il difensore avv. GRIFONI MAURIZIO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con azione sommaria, poi formalizzata, la ,dichiaratasi Parte_1 creditrice di garante, e di con sede a Corropoli, per quasi 50 mila euro in CP_1 Parte_3 forza di saldo debitore del conto corrente acceso presso la filiale di San Benedetto del Tronto numero 60/230608, chiede al Tribunale di Teramo di dichiarare simulato, e quindi nullo il trasferimento, dell'atto di donazione del 12 febbraio 2015 Notaio con il quale la debitrice Persona_1 CP_1 trasferiva i diritti sul suo unico immobile alle figlie RQ CE e RQ RI, perché
[...] su quell'appartamento manteneva la detenzione ed il diritto di abitazione;
in subordine ne chiede la revocazione. Sulla opposizione di e , fatte precisare le conclusioni CP_1 Parte_2 e concessi i termini per le memorie conclusionali, senza disporre prove, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Sostiene di non essere debitrice, perché la sua CP_1 fideiussione viola le norme antitrust. Sostiene che quando sottoscrisse la fideiussione CP_1 non era proprietaria di alcunché, il bene oggetto di donazione le venne da una divisione successoria;
con successivo atto di donazione perché era quello che avrebbe voluto fare la madre deceduta e non fece a tempo ad inserire nel testamento. Come ricorda la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 1016/2018, Il debitore "risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri": ciò significa che e i beni stessi vengono a trovarsi in una condizione, sia pure potenziale, di soggezione, che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva. Il fine dell'azione revocatoria è essenzialmente conservativo e cautelare, nonché strumentale alla successiva ed eventuale esecuzione forzata ex art. 602 c.p.c. Essa è, inoltre, meramente processuale, poiché non mira a soddisfare direttamente il diritto del creditore, ma si pone come strumento finalizzato a rendere possibile tale soddisfacimento. la dichiarazione di inefficacia, il bene oggetto dell'atto impugnato deve considerarsi, nei confronti del creditore, come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. La sentenza di accoglimento della domanda revocatoria ha come conseguenza quella di consentire al creditore di espropriare i beni alienati a terzi dal suo debitore, pur rimanendo questi nella disponibilità dei terzi medesimi. l'azione de qua opera unicamente a favore del creditore che l'abbia esercitata con successo;
gli altri creditori non possono profittarsene, ma devono cautelarsi in maniera autonoma, o esercitando a loro volta l'azione revocatoria o, quanto meno, intervenendo nel procedimento da altri promosso, di modo che l'atto venga dichiarato inefficace anche nei loro confronti. L'azione revocatoria ordinaria accoglie una nozione lata di 'creditò, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Quindi, il fatto che, allorquando firmò la fideiussione era ancora non proprietaria degli immobili CP_1 in ordine ai quali è richiesta l'azione revocatoria, non rileva per questa causa. Va inoltre evidenziato che all'epoca in cui firmò la fideiussione per cui è causa, non era la legale CP_1 rappresentante del soggetto garantito, però successivamente risulta essere unica socia della società garantita. Quindi, non essendo stato dimostrato che senza le clausole in ipotesi nulle ( solo in ipotesi, perché la convenuta si è limitata a produrre ordinanze, e non schemi per cui dimostrare in questa sede la conformità della fideiussione dal lei prestata allo schema ABI) la di cui la convenuta era socia Pt_3 unica non avrebbe ottenuto il credito, non può affermarsi che la fideiussione dal lei contratta sia stata nulla, quantomeno non in questa sede. Non essendovi alcun motivo per ritenere simulato l'atto, a favore delle proprie figlie, apparentemente per eseguire la volontà della propria genitrice, ed in quest'ottica a nulla rileva il diritto di abitazione a sé riservato, o la materiale detenzione dell'appartamento, ciò nondimeno l'atto va revocato, attesa la necessaria consapevolezza, della nella sua doppia veste di rappresentante delle figlie e donante, di star ledendo le ragioni della CP_1 sua potenziale creditrice . Non resta quindi che accogliere la domanda di revocatoria, Parte_1 con spese a carico dei convenuti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Accoglie le domande e dichiara inefficace, ora nei confronti di cessionaria in blocco CP_3 rappresentata da , l'atto di donazione effettuato in data 12 febbraio 2015 Controparte_2 per atto notar , rep.248137, racc. 62859, oggetto appartamento sito in Alba Adriatica, Persona_2 Via Firenze 39, censito al catasto Fabbricati di detto comune al foglio 4, particella 1411, sub 20, graffata alla particella 1467/9; ordina al Direttore l' del Comune di la Parte_4 Pt_5 trascrizione della presente sentenza con esonero per lo stesso da ogni responsabilità. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese in favore della intervenuta che liquida in euro 7616 CP_2 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 17 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4262/2018 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ASSENTI ANDREA Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ASSENTI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIGNANI CP_1 C.F._1 ARTURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL 99, 12 PESCARApresso il difensore avv. MASSIGNANI ARTURO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIGNANI Parte_2 C.F._2 ARTURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL 99, 12 PESCARApresso il difensore avv. MASSIGNANI ARTURO ALICE TARQUINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CRISTINA TARQUINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FRANCO COSENZA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIGNANI C.F._5 ARTURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL 99, 12 PESCARApresso il difensore avv. MASSIGNANI ARTURO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
GRIFONI MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. PETRONI 15 TERNIpresso il difensore avv. GRIFONI MAURIZIO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con azione sommaria, poi formalizzata, la ,dichiaratasi Parte_1 creditrice di garante, e di con sede a Corropoli, per quasi 50 mila euro in CP_1 Parte_3 forza di saldo debitore del conto corrente acceso presso la filiale di San Benedetto del Tronto numero 60/230608, chiede al Tribunale di Teramo di dichiarare simulato, e quindi nullo il trasferimento, dell'atto di donazione del 12 febbraio 2015 Notaio con il quale la debitrice Persona_1 CP_1 trasferiva i diritti sul suo unico immobile alle figlie RQ CE e RQ RI, perché
[...] su quell'appartamento manteneva la detenzione ed il diritto di abitazione;
in subordine ne chiede la revocazione. Sulla opposizione di e , fatte precisare le conclusioni CP_1 Parte_2 e concessi i termini per le memorie conclusionali, senza disporre prove, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Sostiene di non essere debitrice, perché la sua CP_1 fideiussione viola le norme antitrust. Sostiene che quando sottoscrisse la fideiussione CP_1 non era proprietaria di alcunché, il bene oggetto di donazione le venne da una divisione successoria;
con successivo atto di donazione perché era quello che avrebbe voluto fare la madre deceduta e non fece a tempo ad inserire nel testamento. Come ricorda la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 1016/2018, Il debitore "risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri": ciò significa che e i beni stessi vengono a trovarsi in una condizione, sia pure potenziale, di soggezione, che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva. Il fine dell'azione revocatoria è essenzialmente conservativo e cautelare, nonché strumentale alla successiva ed eventuale esecuzione forzata ex art. 602 c.p.c. Essa è, inoltre, meramente processuale, poiché non mira a soddisfare direttamente il diritto del creditore, ma si pone come strumento finalizzato a rendere possibile tale soddisfacimento. la dichiarazione di inefficacia, il bene oggetto dell'atto impugnato deve considerarsi, nei confronti del creditore, come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. La sentenza di accoglimento della domanda revocatoria ha come conseguenza quella di consentire al creditore di espropriare i beni alienati a terzi dal suo debitore, pur rimanendo questi nella disponibilità dei terzi medesimi. l'azione de qua opera unicamente a favore del creditore che l'abbia esercitata con successo;
gli altri creditori non possono profittarsene, ma devono cautelarsi in maniera autonoma, o esercitando a loro volta l'azione revocatoria o, quanto meno, intervenendo nel procedimento da altri promosso, di modo che l'atto venga dichiarato inefficace anche nei loro confronti. L'azione revocatoria ordinaria accoglie una nozione lata di 'creditò, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Quindi, il fatto che, allorquando firmò la fideiussione era ancora non proprietaria degli immobili CP_1 in ordine ai quali è richiesta l'azione revocatoria, non rileva per questa causa. Va inoltre evidenziato che all'epoca in cui firmò la fideiussione per cui è causa, non era la legale CP_1 rappresentante del soggetto garantito, però successivamente risulta essere unica socia della società garantita. Quindi, non essendo stato dimostrato che senza le clausole in ipotesi nulle ( solo in ipotesi, perché la convenuta si è limitata a produrre ordinanze, e non schemi per cui dimostrare in questa sede la conformità della fideiussione dal lei prestata allo schema ABI) la di cui la convenuta era socia Pt_3 unica non avrebbe ottenuto il credito, non può affermarsi che la fideiussione dal lei contratta sia stata nulla, quantomeno non in questa sede. Non essendovi alcun motivo per ritenere simulato l'atto, a favore delle proprie figlie, apparentemente per eseguire la volontà della propria genitrice, ed in quest'ottica a nulla rileva il diritto di abitazione a sé riservato, o la materiale detenzione dell'appartamento, ciò nondimeno l'atto va revocato, attesa la necessaria consapevolezza, della nella sua doppia veste di rappresentante delle figlie e donante, di star ledendo le ragioni della CP_1 sua potenziale creditrice . Non resta quindi che accogliere la domanda di revocatoria, Parte_1 con spese a carico dei convenuti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Accoglie le domande e dichiara inefficace, ora nei confronti di cessionaria in blocco CP_3 rappresentata da , l'atto di donazione effettuato in data 12 febbraio 2015 Controparte_2 per atto notar , rep.248137, racc. 62859, oggetto appartamento sito in Alba Adriatica, Persona_2 Via Firenze 39, censito al catasto Fabbricati di detto comune al foglio 4, particella 1411, sub 20, graffata alla particella 1467/9; ordina al Direttore l' del Comune di la Parte_4 Pt_5 trascrizione della presente sentenza con esonero per lo stesso da ogni responsabilità. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese in favore della intervenuta che liquida in euro 7616 CP_2 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 17 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3