Sentenza 10 febbraio 1988
Massime • 1
Nel caso in cui il mutamento di mansioni, fermi restando l'importo della retribuzione ed il livello d'inquadramento del lavoratore, comporti la destinazione del medesimo da un'attività caratterizzata da un certo potere autoritativo (o di controllo) su altri lavoratori ad altra attività, priva di detta caratteristica ma ugualmente idonea a consentire l'utilizzazione e l'accrescimento del patrimonio professionale acquisito, non sussiste violazione dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., atteso che nelle moderne organizzazioni aziendali l'attività di sorveglianza di persone non attribuisce una particolare posizione di supremazia o dignità, diversa da quella connessa alla preposizione ad altri settori produttivi. ( V 4106/83, mass n 429059).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1988, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1988 |
Testo completo
Nel caso in cui il mutamento di mansioni, fermi restando l'importo della retribuzione ed il livello d'inquadramento del lavoratore, comporti la destinazione del medesimo da un'attività caratterizzata da un certo potere autoritativo (o di controllo) su altri lavoratori ad altra attività, priva di detta caratteristica ma ugualmente idonea a consentire l'utilizzazione e l'accrescimento del patrimonio professionale acquisito, non sussiste violazione dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., atteso che nelle moderne organizzazioni aziendali l'attività di sorveglianza di persone non attribuisce una particolare posizione di supremazia o dignità, diversa da quella connessa alla preposizione ad altri settori produttivi. ( V 4106/83, mass n 429059).*