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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2024, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 27.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5606/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Maura Inserra Parte_1
in virtù di mandato in atti;
ricorrente
E
, Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, cpc, dal dirigente dott. Vincenzo Romano;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
In via preliminare è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ed invero, le controversie concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono devolute alla giurisdizione del giudice del lavoro se hanno ad oggetto un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l'amministrazione opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro non esercitando
1 alcun potere autoritativo discrezionale. Pertanto, la giurisdizione in una controversia avente ad oggetto il diritto al riconoscimento del beneficio della carta docente rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
La domanda è fondata e va accolta nei sensi in dispositivo.
Parte ricorrente agisce per la condanna del convenuto CP_1
con riferimento al mancato riconoscimento della prestazione in oggetto.
Sul punto la Suprema Corte, con orientamento qui condiviso, ha individuato connotazioni e limiti del diritto rivendicato distinguendo le ipotesi di adempimento specifico da quelle risarcitorie e specificando i differenti termini prescrizionali con relativo dies a quo (Cass. n. 29961 del 2023).
In particolare, sono stati fissati i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
2 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
3 transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto premesso, avuto riguardo alla documentazione prodotta ed alla posizione processuale del convenuto, competono a CP_1
parte ricorrente gli importi di cui al dispositivo, oltre accessori ex l.724 del 1994. Da ciò la relativa condanna del . CP_1
Spese secondo soccombenza per la metà, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della ripetitività della questione. Per la restante metà le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'arresto nomofilattico della Cassazione intervenuto solo nell'anno 2023 (cfr. Cass. n. 29961 del 2023)
PQM
A) accoglie la domanda nei sensi che seguono e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
dell'importo di € 1.000,00 oltre accessori (annualità di
[...]
riferimento: 2021/2022, 2022/2023);
B) condanna altresì il convenuto alla rifusione della CP_1
metà delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in tale ridotta misura in € 350,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali a 15%, con attribuzione al difensore antistatario;
compensa la restante metà.
Torre Annunziata, 4.7.2024 Il Giudice
Antonella Paparo
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 27.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5606/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Maura Inserra Parte_1
in virtù di mandato in atti;
ricorrente
E
, Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, cpc, dal dirigente dott. Vincenzo Romano;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
In via preliminare è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ed invero, le controversie concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono devolute alla giurisdizione del giudice del lavoro se hanno ad oggetto un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l'amministrazione opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro non esercitando
1 alcun potere autoritativo discrezionale. Pertanto, la giurisdizione in una controversia avente ad oggetto il diritto al riconoscimento del beneficio della carta docente rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
La domanda è fondata e va accolta nei sensi in dispositivo.
Parte ricorrente agisce per la condanna del convenuto CP_1
con riferimento al mancato riconoscimento della prestazione in oggetto.
Sul punto la Suprema Corte, con orientamento qui condiviso, ha individuato connotazioni e limiti del diritto rivendicato distinguendo le ipotesi di adempimento specifico da quelle risarcitorie e specificando i differenti termini prescrizionali con relativo dies a quo (Cass. n. 29961 del 2023).
In particolare, sono stati fissati i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
2 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
3 transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto premesso, avuto riguardo alla documentazione prodotta ed alla posizione processuale del convenuto, competono a CP_1
parte ricorrente gli importi di cui al dispositivo, oltre accessori ex l.724 del 1994. Da ciò la relativa condanna del . CP_1
Spese secondo soccombenza per la metà, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della ripetitività della questione. Per la restante metà le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'arresto nomofilattico della Cassazione intervenuto solo nell'anno 2023 (cfr. Cass. n. 29961 del 2023)
PQM
A) accoglie la domanda nei sensi che seguono e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
dell'importo di € 1.000,00 oltre accessori (annualità di
[...]
riferimento: 2021/2022, 2022/2023);
B) condanna altresì il convenuto alla rifusione della CP_1
metà delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in tale ridotta misura in € 350,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali a 15%, con attribuzione al difensore antistatario;
compensa la restante metà.
Torre Annunziata, 4.7.2024 Il Giudice
Antonella Paparo
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