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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3199/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3199 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Marano di Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via S. Squillace, 12 presso lo studio dell'avv. Antonietta Del Prete che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_2 C.F._2
Carrozzieri a Monteoliveto, 37 presso lo studio dell'avv. Luigi Canale che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 3199/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 6 agosto 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli in data 17 luglio 2021, in regime di separazione dei beni, dal quale è nato un figlio (nato a [...] il [...])- Per_1 chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi, ordinando alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Marano di Napoli
(NA) perché provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio ed ulteriori incombenze di legge;
3) Il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre nella casa sita in Marano di Napoli (NA) alla Via S. Rocco n. 414;
4) I coniugi individuano quale abitazione e residenza principale e abituale del proprio figlio l'abitazione della madre sita in Marano di Napoli (NA) alla Via S. Rocco n. 414;
5) La casa familiare sita in Marano di Napoli (NA) alla Via S. Rocco n. 414, di esclusiva proprietà della SI.ra , rimane assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, in Parte_1 via esclusiva. Il SI. , che si è già allontanato di comune accordo dalla casa Parte_2 coniugale provvedendo ad asportare tutti i suoi effetti personali, provvederà ad effettuare ed a comunicare alla moglie il proprio cambio di residenza entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
6) I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa familiare;
2 V.G. n. 3199/2025
7) Il SI. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio si obbliga a Parte_2 Per_1 versare alla SI.ra la somma di euro 480,00 (€uro quattrocentottanta/00) mensile, Parte_1 somma che sarà versata anticipatamente alla SI. entro e non oltre il giorno 10 di ogni Pt_1 mese a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla SI. , e sarà rivalutata Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT;
8) Il padre contribuirà nella misura del 50% così come la madre per tutte le spese straordinarie concordate come da protocollo del Tribunale di Napoli Nord. Tali spese dovranno preventivamente essere concordate dalle parti. Il genitore che affronterà la spesa straordinaria per l'intera somma dovrà comunicarlo all'altro previa esibizione delle ricevute ed essere rimborsato del 50% entro 15 giorni;
9) I genitori concordano che gli importi dell'assegno unico e l'indennità di frequenza saranno versati direttamente alla SI.ra , oppure potranno decidere di comune accordo di Parte_1 destinare tali somme all'acquisto di titoli (investimenti) che verranno poi ceduti al figlio, al raggiungimento della maggiore età;
10) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà;
11) Per le modalità di frequentazione del figlio con il padre le parti stabiliscono quanto
Per_1 segue: Il figlio trascorrerà con il padre due weekend alternati al mese e dunque il padre
Per_1 vedrà e terrà con se il figlio a fine settimana alternati , andandolo a prendere a scuola alle ore 16,00 del venerdì e lo terrà con sé fino alle ore 18,30 della domenica;
durante la settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio il
Per_1 giorno mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 da quando esce da scuola riaccompagnandolo a casa dopo cena entro le 21:00; nelle altre settimane alternate nelle quali il figlio non trascorre il weekend con il padre, quest'ultimo potrà tenere con se i giorni di lunedì e mercoledì dalle
Per_1 ore 16:00 alle ore 21:00 da quando esce da scuola riaccompagnandolo a casa dopo cena entro le
21:00; Considerata la dinamicità del lavoro del sig. i giorni in cui il minore trascorre i Parte_2 pomeriggi con il padre possono essere variati previa comunicazione entro le ore 10,00 del sabato mattina e previa accettazione da parte della sig. Durante la settimana in cui il minore Pt_1 trascorrerà il weekend con il padre, previa accettazione da parte della sig. il padre può Pt_1 richiedere di passare un ulteriore pomeriggio con il figlio (in aggiunta al mercoledì). Nel caso in cui il padre sia impossibilitato a trascorrere del tempo nei giorni prestabiliti per imprevisti come malattia, trasferte lavorative, ecc. sarà possibile un recupero dei giorni o weekend per non ledere e
3 V.G. n. 3199/2025
tutelare il rapporto tra padre e figlio;
Nel mese di luglio e agosto potrà trascorrere due Per_1 settimane con il padre anche non consecutive data la sua tenera età; con il tempo, su accordo dei genitori, il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con il figlio . Rimane inteso che i Per_1 genitori hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il luogo di vacanza, con indicazione della eventuale struttura alberghiera di riferimento ed il tempo di permanenza;
Festività di Natale,
Festività pasquali e festività nazionali civili (25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12) e compleanni: i coniugi concordano che il figlio trascorrerà le festività secondo le seguenti modalità: ad Per_1 anni alterni con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 e 26 dicembre, con un genitore il 31 dicembre e il 1° gennaio e con l'altro il 6 gennaio;
la stessa cosa dicasi per le festività Pasquali: ad anni alterni i genitori passeranno sia la Domenica di Pasqua che il Lunedì dell'Angelo con il minore;
per iniziare la turnazione il 24 dicembre sarà con la madre, il 25-26 dicembre con il padre, Per_1 il 31-1 gennaio sarà con la madre per proseguire. I coniugi concordano che verranno gestiti ad anni alterni anche le ulteriori feste laiche e religiose. Anche il compleanno del figlio verrà trascorso ad anni alterni, con il padre e con la madre. Per quel che concerne i compleanni dei genitori e la festa della mamma e del papà, il minore a prescindere dalla calendarizzazione della frequentazione la trascorrerà con i rispettivi genitori la festività già menzionata;
Entrambi i genitori avranno cura di garantire al figlio una spontanea e genuina conversazione telefonica con l'altro genitore, assecondando i bisogni del figlio. Resta inteso che ogni accordo circa il diritto di visita o sua eventuale modifica sarà concordato e deciso solo tra i genitori e subito dopo verrà comunicato al minore.
12) I coniugi sin da ora acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto personale o di qualsiasi altro documento di identità valido per l'espatrio nonché prestano consenso al rilascio del passaporto individuale, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti.
13) Le spese legali sono compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse del minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il Parte_1
13/6/1991) e (nato a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
4 V.G. n. 3199/2025
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n.43, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3199 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Marano di Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via S. Squillace, 12 presso lo studio dell'avv. Antonietta Del Prete che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_2 C.F._2
Carrozzieri a Monteoliveto, 37 presso lo studio dell'avv. Luigi Canale che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 3199/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 6 agosto 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli in data 17 luglio 2021, in regime di separazione dei beni, dal quale è nato un figlio (nato a [...] il [...])- Per_1 chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi, ordinando alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Marano di Napoli
(NA) perché provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio ed ulteriori incombenze di legge;
3) Il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre nella casa sita in Marano di Napoli (NA) alla Via S. Rocco n. 414;
4) I coniugi individuano quale abitazione e residenza principale e abituale del proprio figlio l'abitazione della madre sita in Marano di Napoli (NA) alla Via S. Rocco n. 414;
5) La casa familiare sita in Marano di Napoli (NA) alla Via S. Rocco n. 414, di esclusiva proprietà della SI.ra , rimane assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, in Parte_1 via esclusiva. Il SI. , che si è già allontanato di comune accordo dalla casa Parte_2 coniugale provvedendo ad asportare tutti i suoi effetti personali, provvederà ad effettuare ed a comunicare alla moglie il proprio cambio di residenza entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
6) I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa familiare;
2 V.G. n. 3199/2025
7) Il SI. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio si obbliga a Parte_2 Per_1 versare alla SI.ra la somma di euro 480,00 (€uro quattrocentottanta/00) mensile, Parte_1 somma che sarà versata anticipatamente alla SI. entro e non oltre il giorno 10 di ogni Pt_1 mese a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla SI. , e sarà rivalutata Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT;
8) Il padre contribuirà nella misura del 50% così come la madre per tutte le spese straordinarie concordate come da protocollo del Tribunale di Napoli Nord. Tali spese dovranno preventivamente essere concordate dalle parti. Il genitore che affronterà la spesa straordinaria per l'intera somma dovrà comunicarlo all'altro previa esibizione delle ricevute ed essere rimborsato del 50% entro 15 giorni;
9) I genitori concordano che gli importi dell'assegno unico e l'indennità di frequenza saranno versati direttamente alla SI.ra , oppure potranno decidere di comune accordo di Parte_1 destinare tali somme all'acquisto di titoli (investimenti) che verranno poi ceduti al figlio, al raggiungimento della maggiore età;
10) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà;
11) Per le modalità di frequentazione del figlio con il padre le parti stabiliscono quanto
Per_1 segue: Il figlio trascorrerà con il padre due weekend alternati al mese e dunque il padre
Per_1 vedrà e terrà con se il figlio a fine settimana alternati , andandolo a prendere a scuola alle ore 16,00 del venerdì e lo terrà con sé fino alle ore 18,30 della domenica;
durante la settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio il
Per_1 giorno mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 da quando esce da scuola riaccompagnandolo a casa dopo cena entro le 21:00; nelle altre settimane alternate nelle quali il figlio non trascorre il weekend con il padre, quest'ultimo potrà tenere con se i giorni di lunedì e mercoledì dalle
Per_1 ore 16:00 alle ore 21:00 da quando esce da scuola riaccompagnandolo a casa dopo cena entro le
21:00; Considerata la dinamicità del lavoro del sig. i giorni in cui il minore trascorre i Parte_2 pomeriggi con il padre possono essere variati previa comunicazione entro le ore 10,00 del sabato mattina e previa accettazione da parte della sig. Durante la settimana in cui il minore Pt_1 trascorrerà il weekend con il padre, previa accettazione da parte della sig. il padre può Pt_1 richiedere di passare un ulteriore pomeriggio con il figlio (in aggiunta al mercoledì). Nel caso in cui il padre sia impossibilitato a trascorrere del tempo nei giorni prestabiliti per imprevisti come malattia, trasferte lavorative, ecc. sarà possibile un recupero dei giorni o weekend per non ledere e
3 V.G. n. 3199/2025
tutelare il rapporto tra padre e figlio;
Nel mese di luglio e agosto potrà trascorrere due Per_1 settimane con il padre anche non consecutive data la sua tenera età; con il tempo, su accordo dei genitori, il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con il figlio . Rimane inteso che i Per_1 genitori hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il luogo di vacanza, con indicazione della eventuale struttura alberghiera di riferimento ed il tempo di permanenza;
Festività di Natale,
Festività pasquali e festività nazionali civili (25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12) e compleanni: i coniugi concordano che il figlio trascorrerà le festività secondo le seguenti modalità: ad Per_1 anni alterni con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 e 26 dicembre, con un genitore il 31 dicembre e il 1° gennaio e con l'altro il 6 gennaio;
la stessa cosa dicasi per le festività Pasquali: ad anni alterni i genitori passeranno sia la Domenica di Pasqua che il Lunedì dell'Angelo con il minore;
per iniziare la turnazione il 24 dicembre sarà con la madre, il 25-26 dicembre con il padre, Per_1 il 31-1 gennaio sarà con la madre per proseguire. I coniugi concordano che verranno gestiti ad anni alterni anche le ulteriori feste laiche e religiose. Anche il compleanno del figlio verrà trascorso ad anni alterni, con il padre e con la madre. Per quel che concerne i compleanni dei genitori e la festa della mamma e del papà, il minore a prescindere dalla calendarizzazione della frequentazione la trascorrerà con i rispettivi genitori la festività già menzionata;
Entrambi i genitori avranno cura di garantire al figlio una spontanea e genuina conversazione telefonica con l'altro genitore, assecondando i bisogni del figlio. Resta inteso che ogni accordo circa il diritto di visita o sua eventuale modifica sarà concordato e deciso solo tra i genitori e subito dopo verrà comunicato al minore.
12) I coniugi sin da ora acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto personale o di qualsiasi altro documento di identità valido per l'espatrio nonché prestano consenso al rilascio del passaporto individuale, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti.
13) Le spese legali sono compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse del minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il Parte_1
13/6/1991) e (nato a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
4 V.G. n. 3199/2025
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n.43, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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