Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 91
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento siano state ritualmente effettuate. Per quanto riguarda le notifiche con deposito presso la casa comunale in caso di irreperibilità, la Corte ha distinto tra irreperibilità relativa e assoluta. Nel caso specifico, le informazioni raccolte sul luogo della notifica hanno indicato l'inesistenza della ditta o locali vuoti, configurando un'ipotesi di irreperibilità assoluta. Pertanto, la notifica effettuata con il solo deposito dell'atto presso la casa comunale è stata ritenuta corretta, in conformità con la giurisprudenza della Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 91
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 91
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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