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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente
MANCINI DAVID, AT
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 589/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Mercantini N. 25 63100 Ascoli Piceno AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto N. 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820259001153009000 RITENUTE IRPEF 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01/07/2025 alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (sportello di Ascoli Piceno, via Luigi Mercantini n. 25), la società
Ricorrente_1, in persona del liquidatore legale rappresentante sig. Rappresentante_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 00820259001153009/000 –
notificatagli in data 12/05/2025 - con la quale l'Ente di riscossione le ha intimato il pagamento del complessivo importo di € 558.629,92, del quale € 336.259,62 relativo alle seguenti cartelle di pagamento, all'uopo indicate con il dettaglio del debito (da pagina 4 a pag. 27 dell'atto di intimazione):
1. -00820060022766057000 notificata il 12/06/2007
2. -00820080001942717000 notificata il 31/03/2008
3. -00820090003666331000 notificata il 16/04/2009
4. -00820100001953692000 notificata il 20/03/2010
5. -00820110008614604000 notificata il 27/04/2011
L'intero ricorso si concentra sulla regolarità delle notifiche degli atti interruttivi e delle cartelle di pagamento.
Si costituiscono in giudizio gli Uffici delle entrate e della riscossione. Vengono fornite le prove delle notifiche delle cartelle e dell'intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
I motivi di ricorso essenzialmente si basano sulla regolarità delle notifiche e conseguentemente, sulla maturazione della prescrizione dei crediti contestati. In particolare ci si sofferma maggiormente sulla regolarità delle notifiche avvenuta a seguito di irreperibilità del destinatario.
Le cartelle sono state ritualmente notificate. Unica riflessione si pone sulla notifica degli atti interruttivi, laddove la notifica è stata effettuata con deposito presso la casa comunale, senza invio della raccomandata informativa.
Va richiamata la giurisprudenza recente, formatasi in seno alla corte di cassazione. In particolare, si fa riferimento all'ordinanza n. 12083 del 7.5.2025, con specifico riferimento al caso della notifica degli atti interruttivi avvenuta con le forme previste in caso di irreperibilità assoluta.
L'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che, nei casi di cui all'art. 140 cod. proc. civ.
(irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art.143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettua con le modalità fissate dall'art. 60 D.P.R. n. 602 del 1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del
Comune;
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 258 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 (attuale comma 4) del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600”.
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della citata sentenza della Consulta, relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973; è necessario, pertanto, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è sufficiente, di conseguenza, la sola spedizione, alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. – disposizione richiamata dall'art. 26 citato – nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
A seguito di tale sentenza, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass.
2/11/2014 n. 25079).Nel caso di specie, analizzando le relate di notifica prodotte in atti, si rileva che il notificatore giunto sul posto, assunte informazioni, non ha proprio rinvenuto l'esistenza della ditta o insegne ad essa riconducibili. Pertanto, in tal caso si verte in una ipotesi di irreperibilità assoluta, con la conseguente ritualità della notifica effettuata con il solo deposito dell'atto presso la casa comunale. Dalle relate la ditta è sconosciuta oppure sono rinvenuti locali vuoti, inoperosi, quindi non si pone un problema di irreperibilità del soggetto che effettivamente opera in loco, ma per circostanze relative non è presente.
L'irreperibilità è assoluta e dunque le notifiche sono corrette A conferma si veda pure Cass. 24781/2025).
La questione di recente soluzione in sede di legittimità impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente
MANCINI DAVID, AT
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 589/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Mercantini N. 25 63100 Ascoli Piceno AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto N. 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820259001153009000 RITENUTE IRPEF 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01/07/2025 alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (sportello di Ascoli Piceno, via Luigi Mercantini n. 25), la società
Ricorrente_1, in persona del liquidatore legale rappresentante sig. Rappresentante_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 00820259001153009/000 –
notificatagli in data 12/05/2025 - con la quale l'Ente di riscossione le ha intimato il pagamento del complessivo importo di € 558.629,92, del quale € 336.259,62 relativo alle seguenti cartelle di pagamento, all'uopo indicate con il dettaglio del debito (da pagina 4 a pag. 27 dell'atto di intimazione):
1. -00820060022766057000 notificata il 12/06/2007
2. -00820080001942717000 notificata il 31/03/2008
3. -00820090003666331000 notificata il 16/04/2009
4. -00820100001953692000 notificata il 20/03/2010
5. -00820110008614604000 notificata il 27/04/2011
L'intero ricorso si concentra sulla regolarità delle notifiche degli atti interruttivi e delle cartelle di pagamento.
Si costituiscono in giudizio gli Uffici delle entrate e della riscossione. Vengono fornite le prove delle notifiche delle cartelle e dell'intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
I motivi di ricorso essenzialmente si basano sulla regolarità delle notifiche e conseguentemente, sulla maturazione della prescrizione dei crediti contestati. In particolare ci si sofferma maggiormente sulla regolarità delle notifiche avvenuta a seguito di irreperibilità del destinatario.
Le cartelle sono state ritualmente notificate. Unica riflessione si pone sulla notifica degli atti interruttivi, laddove la notifica è stata effettuata con deposito presso la casa comunale, senza invio della raccomandata informativa.
Va richiamata la giurisprudenza recente, formatasi in seno alla corte di cassazione. In particolare, si fa riferimento all'ordinanza n. 12083 del 7.5.2025, con specifico riferimento al caso della notifica degli atti interruttivi avvenuta con le forme previste in caso di irreperibilità assoluta.
L'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che, nei casi di cui all'art. 140 cod. proc. civ.
(irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art.143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettua con le modalità fissate dall'art. 60 D.P.R. n. 602 del 1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del
Comune;
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 258 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 (attuale comma 4) del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600”.
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della citata sentenza della Consulta, relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973; è necessario, pertanto, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è sufficiente, di conseguenza, la sola spedizione, alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. – disposizione richiamata dall'art. 26 citato – nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
A seguito di tale sentenza, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass.
2/11/2014 n. 25079).Nel caso di specie, analizzando le relate di notifica prodotte in atti, si rileva che il notificatore giunto sul posto, assunte informazioni, non ha proprio rinvenuto l'esistenza della ditta o insegne ad essa riconducibili. Pertanto, in tal caso si verte in una ipotesi di irreperibilità assoluta, con la conseguente ritualità della notifica effettuata con il solo deposito dell'atto presso la casa comunale. Dalle relate la ditta è sconosciuta oppure sono rinvenuti locali vuoti, inoperosi, quindi non si pone un problema di irreperibilità del soggetto che effettivamente opera in loco, ma per circostanze relative non è presente.
L'irreperibilità è assoluta e dunque le notifiche sono corrette A conferma si veda pure Cass. 24781/2025).
La questione di recente soluzione in sede di legittimità impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate.