TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza dell'11/04/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 879/2021 R.G., promossa da:
c.f. , nata a [...], il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in c.da Passoforno n. 14, elettivamente domiciliata in Messina Via XXIV Maggio n.96, presso lo studio dell'avv. Angela Paladina, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Walter Auditore, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 17/03/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la sig.ra svolge la professione di bracciante agricolo da diversi Parte_1
anni ed è regolarmente iscritta negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
- Che nonostante quanto sopra riferito, nell'estratto contributivo previdenziale della ricorrente non risultano inspiegabilmente inserite le giornate lavorative prestate dal 2015 al
2018 che, invece, risultavano inserite nell'estratto contributivo del 08.10.2019 (v. all. 1);
- Che, più precisamente, la ricorrente nel 2015 ha lavorato per 52 giornate, nel 2016 per 53 giornate, nel 2017 per 66 giornate e nel 2018 per 53 giornate, sempre alle dipendenze dell'azienda agricola del sig. , con sede in Piraino (ME) – Via del Controparte_2
Sole n. 19/A, svolgendo l'attività lavorativa subordinata di bracciante agricolo (per l'espletamento di lavori agricoli vari, come raccogliere arance e limoni sui terreni o la cernita del prodotto all'interno del magazzino, ecc.);
- Che la detta attività, peraltro, veniva svolta sui terreni in uso della ditta e ubicati nel comune di Brolo (ME), c.da Lago, nel Comune di Piraino (ME), c.da , nel Comune di Naso (ME), CP_3
c.da Pontenaso, e nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME), c.da , rispettando gli orari di Per_1
lavoro e le direttive impartite dal datore di lavoro;
- che, inoltre, la ricorrente è stata regolarmente retribuita per l'attività lavorativa prestata, come da buste paga che si producono (v. all. 2), e che veniva svolta durante i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 16.00 con un'ora di pausa pranzo;
- che avverso il provvedimento di cancellazione è stato presentato ricorso amministrativo alla esitato con decreto n. 12179 e allegato in copia (all. 3); Per_2
- che avverso il decreto , in data 16.11.2020, è stato presentato, ricorso amministrativo Per_2
rimasto privo di riscontro (all. 4).
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1
nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, matura per la decisione, previo revoca del provvedimento ammissivo della prova, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va scrutinata la tempestività del ricorso.
CP_ L' ha prodotto la notifica dell'elenco di variazione pubblicato dal 01/06/2020, al 15/06/2020.
Ha prodotto l'elenco di tutte le persone cancellate, cui si rinviene ai righi 65-69 il nome della parte ricorrente con gli anni cancellati.
Rilevato che parte ricorrente, come si rinviene dal provvedimento di rigetto n.12179 del
07/09/2020, ha proposto ricorso avverso la cancellazione in data 10/08/2020.
Rilevato che pertanto tale ricorso è tardivo, in quanto alla data del 15/07/2020, il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo, e che da tale data sono cominciati a decorrere i termini di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, che scadeva il 16/11/2020.
Rilevato che il ricorso giudiziario è stato depositato in data 17/03/2021, esso risulta essere intempestivo. Va dunque dichiarata l'intempestività del ricorso, per maturata decadenza ex D.L. 7/70, rilevabile d'ufficio.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
Ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 11/04/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza dell'11/04/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 879/2021 R.G., promossa da:
c.f. , nata a [...], il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in c.da Passoforno n. 14, elettivamente domiciliata in Messina Via XXIV Maggio n.96, presso lo studio dell'avv. Angela Paladina, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Walter Auditore, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 17/03/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la sig.ra svolge la professione di bracciante agricolo da diversi Parte_1
anni ed è regolarmente iscritta negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
- Che nonostante quanto sopra riferito, nell'estratto contributivo previdenziale della ricorrente non risultano inspiegabilmente inserite le giornate lavorative prestate dal 2015 al
2018 che, invece, risultavano inserite nell'estratto contributivo del 08.10.2019 (v. all. 1);
- Che, più precisamente, la ricorrente nel 2015 ha lavorato per 52 giornate, nel 2016 per 53 giornate, nel 2017 per 66 giornate e nel 2018 per 53 giornate, sempre alle dipendenze dell'azienda agricola del sig. , con sede in Piraino (ME) – Via del Controparte_2
Sole n. 19/A, svolgendo l'attività lavorativa subordinata di bracciante agricolo (per l'espletamento di lavori agricoli vari, come raccogliere arance e limoni sui terreni o la cernita del prodotto all'interno del magazzino, ecc.);
- Che la detta attività, peraltro, veniva svolta sui terreni in uso della ditta e ubicati nel comune di Brolo (ME), c.da Lago, nel Comune di Piraino (ME), c.da , nel Comune di Naso (ME), CP_3
c.da Pontenaso, e nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME), c.da , rispettando gli orari di Per_1
lavoro e le direttive impartite dal datore di lavoro;
- che, inoltre, la ricorrente è stata regolarmente retribuita per l'attività lavorativa prestata, come da buste paga che si producono (v. all. 2), e che veniva svolta durante i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 16.00 con un'ora di pausa pranzo;
- che avverso il provvedimento di cancellazione è stato presentato ricorso amministrativo alla esitato con decreto n. 12179 e allegato in copia (all. 3); Per_2
- che avverso il decreto , in data 16.11.2020, è stato presentato, ricorso amministrativo Per_2
rimasto privo di riscontro (all. 4).
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1
nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, matura per la decisione, previo revoca del provvedimento ammissivo della prova, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va scrutinata la tempestività del ricorso.
CP_ L' ha prodotto la notifica dell'elenco di variazione pubblicato dal 01/06/2020, al 15/06/2020.
Ha prodotto l'elenco di tutte le persone cancellate, cui si rinviene ai righi 65-69 il nome della parte ricorrente con gli anni cancellati.
Rilevato che parte ricorrente, come si rinviene dal provvedimento di rigetto n.12179 del
07/09/2020, ha proposto ricorso avverso la cancellazione in data 10/08/2020.
Rilevato che pertanto tale ricorso è tardivo, in quanto alla data del 15/07/2020, il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo, e che da tale data sono cominciati a decorrere i termini di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, che scadeva il 16/11/2020.
Rilevato che il ricorso giudiziario è stato depositato in data 17/03/2021, esso risulta essere intempestivo. Va dunque dichiarata l'intempestività del ricorso, per maturata decadenza ex D.L. 7/70, rilevabile d'ufficio.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
Ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 11/04/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia