TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/10/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. R.G. 1570/2016, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Alessandra Ruggiero (C.F. ) e Sergio Roberto Diomedi C.F._1
(C.F. ) C.F._2 parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
NA NC ZI (C.F. ) C.F._4 parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 49/2016, emessa il 5/5/2016 dal Giudice di Pace di La AL
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 49/2016, emessa dal Giudice di Pace di La AL, ed ha convenuto in giudizio chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza n. 49/2016 del 05.05.2016 depositata il 16.05.2016, A) Rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 133/2014 del Giudice di Pace di La AL, mandando assolto il concludente da ogni avversa pretesa;
B) in ogni caso, dichiarare tenuto
e condannare l'avv. al pagamento dell'importo di euro 1.470,46 di cui Controparte_1 euro 1.233,62 per capitale, euro 61,68 per penale ed euro 175,16 per rimborso spese oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo per i titoli di cui al ricorso per ingiunzione;
c)
In subordine dichiarare tenuto al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
1.470,46 a titolo di arricchimento indebito e/o negotiorum gestio o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
D) in via ulteriormente subordinata ove non dovesse ritenersi legittima la penale pari al 5% dell'insoluto, dichiarare tenuto e condannare
l'opponente a corrispondere sul capitale ingiunto i maggiori interessi di cui all'art. 17
Statuto ; E) Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; F) Con Parte_1 il favore delle spese competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, parte appellante ha dedotto:
- che, con decreto ingiuntivo n. 133/2014, il Giudice di Pace di La AL ingiungeva a quale proprietario di immobile facente parte del Controparte_1
Comprensorio Consortile, il pagamento della somma di euro 1.470,46 per quota contributi consortili (euro 853,13), per consumi idrici (euro 308,49), per penale (euro 61,68), per spese per estratti autentici (euro 175,16), oltre spese legali del monitorio;
- che avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione che Controparte_1 contestava la pretesa monitoria, asserendo il difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, non avendo mai rivestito la qualifica di consorziato;
concludeva, pertanto, per il rigetto nel merito della pretesa creditoria avanzata dal e, in via riconvenzionale, la Parte_1 condanna del alla restituzione della somma di euro 1.544,30 versata in data Parte_1
2/5/2012;
- che si costituiva nel giudizio di opposizione il , che sosteneva e Parte_1 documentava di essere l'unico gestore delle opere ricadenti nell'ambito consortile e di essere partecipante al;
contestava, inoltre, la domanda riconvenzionale di CP_1 Parte_1 rimborso, in quanto infondata;
- che sosteneva, inoltre, che, in difetto di sussistenza del debito per carenza della qualità di consorziato, era, comunque, tenuto al pagamento in applicazione dei CP_1 principi di indebito arricchimento e negotiorum gestio;
- che, all'udienza del 5/5/2016, il Giudice leggeva il dispositivo della sentenza, pubblicata poi il 16/5/2016, così statuendo: “il Giudice di Pace di La AL, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, accoglie l'opposizione e revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 133/2014 del 5/8/2014; rigetta definitivamente la domanda proposta in sede monitoria e tutte quelle formulate dal
nella presente fase di giudizio;
In accoglimento della Parte_1 domanda riconvenzionale proposta da condanna il Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite in
[...] favore di che liquida in complessivi euro 1.030,00 di cui euro 900,00 per Controparte_1 compensi professionali ed euro 130,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario (15%)
c.p.a. ed iva nella misura di legge”.
In data 10/11/2016 si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello o rigettarlo nel merito perché infondato;
b) con vittoria di spese di giudizio e condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c.”.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza del 13/3/2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e, all'esito, il Giudice ha rinviato la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 15/10/2015.
*****
Parte appellante, con l'introduzione del presente giudizio, ha chiesto, con la domanda sub A) “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza n. 49/2016 del 05.05.2016 depositata il 16.05.2016,
A) Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 133/2014 del Giudice di Pace di La
AL, mandando assolto il concludente da ogni avversa pretesa;
”.
Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata emanata a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo n. 133/2014, con il quale il Giudice di Pace di La AL ha ingiunto a il pagamento della somma di euro 1.470,46 per quota Controparte_1 contributi consortili (per euro 853,13), per consumi idrici (per euro 308,49), per penale (per euro 61,08) e per spese per estratti autentici (per euro 175,16), oltre spese del monitorio. Con la sentenza n. 49/2016 del Giudice di Pace di La AL, oggetto della presente impugnazione, viene disposto quanto segue: “il Giudice di pace di La
AL…accoglie l'opposizione e revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 133/2014 del
05.08.2014; rigetta definitivamente la domanda proposta in sede monitoria e tutte quelle formulate dal nella presente fase di giudizio;
In accoglimento Parte_1 della domanda riconvenzionale proposta da condanna il Controparte_1 Parte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di
[...] lite in favore di che liquida in complessivi euro 1.030,00 di cui euro Controparte_1
900,00 per compensi professionali ed euro 130,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario
(15%), cpa ed iva nella misura di legge”.
Con l'introduzione del presente giudizio ha Parte_1 sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata, in primis per aver negato la partecipazione al
, sul presupposto che lo stesso non avrebbe (così testualmente) Controparte_3
“accettato, sottoscrivendo le relative clausole, di partecipare al rapporto consortile e nemmeno può ravvisarsi la sua consapevolezza di aver acquistato un immobile inserito in area consortile”.
La conclusione cui è giunta il Giudice di prime cure impone la preliminare disamina della natura del , che si evince chiaramente dalla Parte_1 lettura dello Statuto, laddove è previsto:
- all'art. 2 che “al Consorzio Baia S. Reparata partecipano obbligatoriamente, come previsto dai singoli atti di trasferimento di proprietà, tutti i proprietari della zona interessata dalla Convenzione stipulata con il Comune di S. Teresa di Gallura in data 22 ottobre
1974…”;
- all'art. 3 che “Il ha i seguenti scopi: a) manutenzione degli impianti e Parte_1 delle reti di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque sia luride che pluviali,
d'erogazione dell'acqua potabile, di energia elettrica e di illuminazione;
b) manutenzione delle strade e delle piazze pubbliche e private, delle zone destinate a parcheggio e a verde pubblico, nonché della pulizia delle siagge;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria, ricostruzioni o ampliamenti degli impianti e delle infrastrutture di cui sopra …”.
La Giurisprudenza sul punto è unanime nel ritenere che i consorzi con le predette finalità siano da inquadrare nei consorzi di urbanizzazione, enti chiaramente creati per garantire la gestione unitaria di beni e servizi funzionalmente collegati alle proprietà individuali, con la conseguenza che l'adesione a tale ente integra un elemento essenziale per il corretto funzionamento dell'intero comprensorio. Secondo il pensiero consolidato della Suprema Corte, i consorzi costituiscono figure atipiche, caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti, coordinati al raggiungimento di uno scopo non lucrativo e presentano, quindi, i tratti essenziali delle associazioni non riconosciute.
Pur tuttavia, si è ritenuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, che tale impostazione sia inidonea a risolvere il problema della normativa applicabile perché, accanto all'innegabile connotato associativo, i consorzi di urbanizzazione evidenziano anche un forte profilo di
“realità”, con l'ovvia conseguenza che, riconosciuta al la funzione precipua di Parte_1 valorizzazione delle singole proprietà individuali, tramite la realizzazione e la gestione delle opere di urbanizzazione che costituiscono il presupposto indispensabile per lo sfruttamento edificatorio dei singoli lotti, risulta chiara l'analogia con la proprietà condominiale.
Dunque, colui che si inserisce, con il proprio acquisto, nel sodalizio e beneficia dei vantaggi dal medesimo offerti, assume, nel contempo, una serie di doveri ricollegati, in via immediata e diretta, alla proprietà dei singoli beni e di quelli eventualmente comuni.
Viene in precipuo rilievo, dunque, che trattasi di un'obbligazione propter rem, in cui il soggetto obbligato è individuato sulla base del suo rapporto con la res, proprio come avviene per il condomino che, in quanto proprietario della singola unità immobiliare, è obbligato al pagamento delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, in ossequio al noto brocardo latino “cuius commoda eius et incommoda esse debent”.
L'adesione al è, dunque, legata all'immobile, come espressamente previsto Parte_1 all'art. 2 dello Statuto consortile, e si verifica per effetto della compravendita di unità immobiliari ubicate nel comprensorio, rispondendo all'esigenza oggettiva di gestire beni comuni, un interesse condiviso da tutti i proprietari (Corte di Cassazione n. 29865/2019).
Pertanto, questo Giudice non ritiene condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure, laddove ha asserito la mancata partecipazione dell'odierno appellato al Parte_1 per non avere quest'ultimo sottoscritto le relative clausole.
Posti i principi anzidetti, la partecipazione al si ha per Controparte_3 realizzata allorquando costui ha acquistato un immobile inserito in un'area consortile (il cui statuto ne prevedeva l'obbligatorietà di partecipazione), dalla quale derivano, a suo carico, tutte le obbligazioni conseguenti che vengono deliberate dal stesso. Parte_1 Dunque, il pagamento degli oneri consortili è un obbligo che nasce direttamente dal contratto di compravendita, configurando un'adesione implicita, ma vincolante allo statuto consortile.
Neppure si ritiene condivisibile l'assunto con il quale il Giudice di prime cure ha affermato che “nemmeno può ravvisarsi la sua consapevolezza di avere acquistato un immobile inserito in area consortile”.
Tale affermazione è smentita dalla documentazione agli atti. Invero, con la comunicazione del 2/5/2012 (doc. 26 del fascicolo di primo grado dell'odierno appellante) ha espressamente riconosciuto la debenza delle quote consortili e, di Controparte_1 conseguenza, la sua partecipazione al , laddove scrive “… stamane ho bonificato il Parte_1
della somma di euro 1.544,30 ... Nessun problema per quanto attiene alle quote Parte_1 consortili ………. Contesto invece che siano dovute somme che abbiano titolo su rapporti intercorsi tra il ed il precedente proprietario dell'immobile … A tal proposito, in Parte_1 sede di bonifico, ho fatto espressa riserva di ripetizione delle somme che reputo non dovute…
Per il resto mi auguro vengano risolte le problematiche consortili di cui mi accenna”.
Con la comunicazione di cui sopra l'odierno appellato non solo ha riconosciuto come dovute le quote consortili - senza muovere alcuna contestazione al riguardo ed affermandone, così, la debenza - ma ha, altresì, mostrato chiaro interesse alle problematiche consortili, sperando in una loro risoluzione;
comportamento, anche questo, che mal si attaglia con l'asserita e ritenuta “non partecipazione” al . Parte_1
Tra l'altro, il riconoscimento di cui sopra circa la debenza delle quote è stato seguito dal relativo pagamento mediante bonifico (agli atti).
Acclarata la piena partecipazione dell'odierno appellato al , va osservato che Parte_1
l'appellante ha dato piena prova di essere l'unico intestatario dei contratti stipulati con e di curare e gestire la distribuzione di acqua nel comprensorio;
ed, infatti, il Pt_2
, con lettera del 21/2/2015 (agli atti), nel rifiutarsi di svolgere Controparte_4 un intervento di manutenzione, dichiarava che era il a doversi occupare della Parte_1 manutenzione della rete idrica del comprensorio, nonchè della cura della bollettazione tra i vari proprietari che usufruivano del servizio idrico.
Il Giudice di prime cure ha errato, altresì, allorquando, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente (odierno appellato), ha, nella sentenza impugnata, affermato: “considerato quanto detto in ordine all'estraneità del rispetto Controparte_1 al rapporto consortile, emerge che egli non sia obbligato a corrispondere alcunchè all'ente convenuto a titolo di partecipazione alle spese per servizi e manutenzione;
nemmeno è dovuto il rimborso per consumi di acqua poiché non è stata data prova di quali siano stati gli effettivi consumi effettuati dall'odierno opponente, mentre sembrerebbero attribuibili piuttosto ai precedenti proprietari dell'immobile quelli richiesti, estendendosi essi addirittura fino all'anno 2005, evidentemente non riconducibili al , stante l'acquisto del bene CP_1 avvenuto solo nell'agosto del 2009”.
L'assunto non è affatto condivisibile.
Quanto alla debenza delle quote consortili, si è già ampiamente detto sopra.
Esse, quanto all'an, derivano direttamente dal rapporto consortile e, tra l'altro, sono state espressamente riconosciute dall'odierno appellato;
quanto al quantum, le relative deliberazioni sono state approvate dall'assemblea del (agli atti, verbali di Parte_1 assemblea;
bilanci preventivi e consuntivi regolarmente approvati dall'assemblea dei consorziati, che sono validi ed efficaci;
fatture ed estratti autentici delle scritture contabili).
Quanto alle somme per consumi idrici, ritenute dal Giudice di prime cure non dovute in quanto attribuibili presumibilmente ai precedenti proprietari, va osservato, che, stante l'analogia tra la disciplina relativa ai consorzi di urbanizzazione con quella relativa al condominio, il rapporto tra alienante ed acquirente per il pagamento delle spese condominiali arretrate è disciplinato espressamente dall'art. 63, comma 2, disp. att., c.c. che costituisce una specificazione, in materia condominiale, dell'art. 1104, comma 3, c.c., disponendo che “Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati”.
Tale norma, considerata il principio generale della materia, prevede una responsabilità solidale dell'acquirente del lotto che subentra nel per i contributi dovuti e non Parte_1 versati;
trattasi di un obbligo legale di garanzia, in quanto affianca, alla responsabilità del cedente, la responsabilità, in funzione di garanzia, del compartecipe entrante, con la possibilità di fare affidamento, per la realizzazione del credito, sulla proprietà di quest'ultimo.
In conclusione, per le motivazioni innanzi espresse, la sentenza n. 49/2016 del Giudice di Pace di La AL deve essere riformata nei termini di cui al dispositivo.
Ogni altra domanda resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione “da € 1.101,00 a € 5.200,00”, con valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 49/2016 del Giudice di
Pace di La AL,
RIGETTA l'opposizione e
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 133/2014, emesso dal Giudice di Pace di La
AL in data 5/5/2016;
CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in
[...] complessivi € 147,00 per spese ed in complessivi € 3.817,00 per compensi (€ 1.265,00 per il primo grado di giudizio ed € 2.552,00 per il secondo), oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 24/10/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. R.G. 1570/2016, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Alessandra Ruggiero (C.F. ) e Sergio Roberto Diomedi C.F._1
(C.F. ) C.F._2 parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
NA NC ZI (C.F. ) C.F._4 parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 49/2016, emessa il 5/5/2016 dal Giudice di Pace di La AL
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 49/2016, emessa dal Giudice di Pace di La AL, ed ha convenuto in giudizio chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza n. 49/2016 del 05.05.2016 depositata il 16.05.2016, A) Rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 133/2014 del Giudice di Pace di La AL, mandando assolto il concludente da ogni avversa pretesa;
B) in ogni caso, dichiarare tenuto
e condannare l'avv. al pagamento dell'importo di euro 1.470,46 di cui Controparte_1 euro 1.233,62 per capitale, euro 61,68 per penale ed euro 175,16 per rimborso spese oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo per i titoli di cui al ricorso per ingiunzione;
c)
In subordine dichiarare tenuto al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
1.470,46 a titolo di arricchimento indebito e/o negotiorum gestio o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
D) in via ulteriormente subordinata ove non dovesse ritenersi legittima la penale pari al 5% dell'insoluto, dichiarare tenuto e condannare
l'opponente a corrispondere sul capitale ingiunto i maggiori interessi di cui all'art. 17
Statuto ; E) Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; F) Con Parte_1 il favore delle spese competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, parte appellante ha dedotto:
- che, con decreto ingiuntivo n. 133/2014, il Giudice di Pace di La AL ingiungeva a quale proprietario di immobile facente parte del Controparte_1
Comprensorio Consortile, il pagamento della somma di euro 1.470,46 per quota contributi consortili (euro 853,13), per consumi idrici (euro 308,49), per penale (euro 61,68), per spese per estratti autentici (euro 175,16), oltre spese legali del monitorio;
- che avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione che Controparte_1 contestava la pretesa monitoria, asserendo il difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, non avendo mai rivestito la qualifica di consorziato;
concludeva, pertanto, per il rigetto nel merito della pretesa creditoria avanzata dal e, in via riconvenzionale, la Parte_1 condanna del alla restituzione della somma di euro 1.544,30 versata in data Parte_1
2/5/2012;
- che si costituiva nel giudizio di opposizione il , che sosteneva e Parte_1 documentava di essere l'unico gestore delle opere ricadenti nell'ambito consortile e di essere partecipante al;
contestava, inoltre, la domanda riconvenzionale di CP_1 Parte_1 rimborso, in quanto infondata;
- che sosteneva, inoltre, che, in difetto di sussistenza del debito per carenza della qualità di consorziato, era, comunque, tenuto al pagamento in applicazione dei CP_1 principi di indebito arricchimento e negotiorum gestio;
- che, all'udienza del 5/5/2016, il Giudice leggeva il dispositivo della sentenza, pubblicata poi il 16/5/2016, così statuendo: “il Giudice di Pace di La AL, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, accoglie l'opposizione e revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 133/2014 del 5/8/2014; rigetta definitivamente la domanda proposta in sede monitoria e tutte quelle formulate dal
nella presente fase di giudizio;
In accoglimento della Parte_1 domanda riconvenzionale proposta da condanna il Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite in
[...] favore di che liquida in complessivi euro 1.030,00 di cui euro 900,00 per Controparte_1 compensi professionali ed euro 130,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario (15%)
c.p.a. ed iva nella misura di legge”.
In data 10/11/2016 si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello o rigettarlo nel merito perché infondato;
b) con vittoria di spese di giudizio e condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c.”.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza del 13/3/2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e, all'esito, il Giudice ha rinviato la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 15/10/2015.
*****
Parte appellante, con l'introduzione del presente giudizio, ha chiesto, con la domanda sub A) “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza n. 49/2016 del 05.05.2016 depositata il 16.05.2016,
A) Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 133/2014 del Giudice di Pace di La
AL, mandando assolto il concludente da ogni avversa pretesa;
”.
Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata emanata a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo n. 133/2014, con il quale il Giudice di Pace di La AL ha ingiunto a il pagamento della somma di euro 1.470,46 per quota Controparte_1 contributi consortili (per euro 853,13), per consumi idrici (per euro 308,49), per penale (per euro 61,08) e per spese per estratti autentici (per euro 175,16), oltre spese del monitorio. Con la sentenza n. 49/2016 del Giudice di Pace di La AL, oggetto della presente impugnazione, viene disposto quanto segue: “il Giudice di pace di La
AL…accoglie l'opposizione e revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 133/2014 del
05.08.2014; rigetta definitivamente la domanda proposta in sede monitoria e tutte quelle formulate dal nella presente fase di giudizio;
In accoglimento Parte_1 della domanda riconvenzionale proposta da condanna il Controparte_1 Parte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di
[...] lite in favore di che liquida in complessivi euro 1.030,00 di cui euro Controparte_1
900,00 per compensi professionali ed euro 130,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario
(15%), cpa ed iva nella misura di legge”.
Con l'introduzione del presente giudizio ha Parte_1 sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata, in primis per aver negato la partecipazione al
, sul presupposto che lo stesso non avrebbe (così testualmente) Controparte_3
“accettato, sottoscrivendo le relative clausole, di partecipare al rapporto consortile e nemmeno può ravvisarsi la sua consapevolezza di aver acquistato un immobile inserito in area consortile”.
La conclusione cui è giunta il Giudice di prime cure impone la preliminare disamina della natura del , che si evince chiaramente dalla Parte_1 lettura dello Statuto, laddove è previsto:
- all'art. 2 che “al Consorzio Baia S. Reparata partecipano obbligatoriamente, come previsto dai singoli atti di trasferimento di proprietà, tutti i proprietari della zona interessata dalla Convenzione stipulata con il Comune di S. Teresa di Gallura in data 22 ottobre
1974…”;
- all'art. 3 che “Il ha i seguenti scopi: a) manutenzione degli impianti e Parte_1 delle reti di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque sia luride che pluviali,
d'erogazione dell'acqua potabile, di energia elettrica e di illuminazione;
b) manutenzione delle strade e delle piazze pubbliche e private, delle zone destinate a parcheggio e a verde pubblico, nonché della pulizia delle siagge;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria, ricostruzioni o ampliamenti degli impianti e delle infrastrutture di cui sopra …”.
La Giurisprudenza sul punto è unanime nel ritenere che i consorzi con le predette finalità siano da inquadrare nei consorzi di urbanizzazione, enti chiaramente creati per garantire la gestione unitaria di beni e servizi funzionalmente collegati alle proprietà individuali, con la conseguenza che l'adesione a tale ente integra un elemento essenziale per il corretto funzionamento dell'intero comprensorio. Secondo il pensiero consolidato della Suprema Corte, i consorzi costituiscono figure atipiche, caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti, coordinati al raggiungimento di uno scopo non lucrativo e presentano, quindi, i tratti essenziali delle associazioni non riconosciute.
Pur tuttavia, si è ritenuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, che tale impostazione sia inidonea a risolvere il problema della normativa applicabile perché, accanto all'innegabile connotato associativo, i consorzi di urbanizzazione evidenziano anche un forte profilo di
“realità”, con l'ovvia conseguenza che, riconosciuta al la funzione precipua di Parte_1 valorizzazione delle singole proprietà individuali, tramite la realizzazione e la gestione delle opere di urbanizzazione che costituiscono il presupposto indispensabile per lo sfruttamento edificatorio dei singoli lotti, risulta chiara l'analogia con la proprietà condominiale.
Dunque, colui che si inserisce, con il proprio acquisto, nel sodalizio e beneficia dei vantaggi dal medesimo offerti, assume, nel contempo, una serie di doveri ricollegati, in via immediata e diretta, alla proprietà dei singoli beni e di quelli eventualmente comuni.
Viene in precipuo rilievo, dunque, che trattasi di un'obbligazione propter rem, in cui il soggetto obbligato è individuato sulla base del suo rapporto con la res, proprio come avviene per il condomino che, in quanto proprietario della singola unità immobiliare, è obbligato al pagamento delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, in ossequio al noto brocardo latino “cuius commoda eius et incommoda esse debent”.
L'adesione al è, dunque, legata all'immobile, come espressamente previsto Parte_1 all'art. 2 dello Statuto consortile, e si verifica per effetto della compravendita di unità immobiliari ubicate nel comprensorio, rispondendo all'esigenza oggettiva di gestire beni comuni, un interesse condiviso da tutti i proprietari (Corte di Cassazione n. 29865/2019).
Pertanto, questo Giudice non ritiene condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure, laddove ha asserito la mancata partecipazione dell'odierno appellato al Parte_1 per non avere quest'ultimo sottoscritto le relative clausole.
Posti i principi anzidetti, la partecipazione al si ha per Controparte_3 realizzata allorquando costui ha acquistato un immobile inserito in un'area consortile (il cui statuto ne prevedeva l'obbligatorietà di partecipazione), dalla quale derivano, a suo carico, tutte le obbligazioni conseguenti che vengono deliberate dal stesso. Parte_1 Dunque, il pagamento degli oneri consortili è un obbligo che nasce direttamente dal contratto di compravendita, configurando un'adesione implicita, ma vincolante allo statuto consortile.
Neppure si ritiene condivisibile l'assunto con il quale il Giudice di prime cure ha affermato che “nemmeno può ravvisarsi la sua consapevolezza di avere acquistato un immobile inserito in area consortile”.
Tale affermazione è smentita dalla documentazione agli atti. Invero, con la comunicazione del 2/5/2012 (doc. 26 del fascicolo di primo grado dell'odierno appellante) ha espressamente riconosciuto la debenza delle quote consortili e, di Controparte_1 conseguenza, la sua partecipazione al , laddove scrive “… stamane ho bonificato il Parte_1
della somma di euro 1.544,30 ... Nessun problema per quanto attiene alle quote Parte_1 consortili ………. Contesto invece che siano dovute somme che abbiano titolo su rapporti intercorsi tra il ed il precedente proprietario dell'immobile … A tal proposito, in Parte_1 sede di bonifico, ho fatto espressa riserva di ripetizione delle somme che reputo non dovute…
Per il resto mi auguro vengano risolte le problematiche consortili di cui mi accenna”.
Con la comunicazione di cui sopra l'odierno appellato non solo ha riconosciuto come dovute le quote consortili - senza muovere alcuna contestazione al riguardo ed affermandone, così, la debenza - ma ha, altresì, mostrato chiaro interesse alle problematiche consortili, sperando in una loro risoluzione;
comportamento, anche questo, che mal si attaglia con l'asserita e ritenuta “non partecipazione” al . Parte_1
Tra l'altro, il riconoscimento di cui sopra circa la debenza delle quote è stato seguito dal relativo pagamento mediante bonifico (agli atti).
Acclarata la piena partecipazione dell'odierno appellato al , va osservato che Parte_1
l'appellante ha dato piena prova di essere l'unico intestatario dei contratti stipulati con e di curare e gestire la distribuzione di acqua nel comprensorio;
ed, infatti, il Pt_2
, con lettera del 21/2/2015 (agli atti), nel rifiutarsi di svolgere Controparte_4 un intervento di manutenzione, dichiarava che era il a doversi occupare della Parte_1 manutenzione della rete idrica del comprensorio, nonchè della cura della bollettazione tra i vari proprietari che usufruivano del servizio idrico.
Il Giudice di prime cure ha errato, altresì, allorquando, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente (odierno appellato), ha, nella sentenza impugnata, affermato: “considerato quanto detto in ordine all'estraneità del rispetto Controparte_1 al rapporto consortile, emerge che egli non sia obbligato a corrispondere alcunchè all'ente convenuto a titolo di partecipazione alle spese per servizi e manutenzione;
nemmeno è dovuto il rimborso per consumi di acqua poiché non è stata data prova di quali siano stati gli effettivi consumi effettuati dall'odierno opponente, mentre sembrerebbero attribuibili piuttosto ai precedenti proprietari dell'immobile quelli richiesti, estendendosi essi addirittura fino all'anno 2005, evidentemente non riconducibili al , stante l'acquisto del bene CP_1 avvenuto solo nell'agosto del 2009”.
L'assunto non è affatto condivisibile.
Quanto alla debenza delle quote consortili, si è già ampiamente detto sopra.
Esse, quanto all'an, derivano direttamente dal rapporto consortile e, tra l'altro, sono state espressamente riconosciute dall'odierno appellato;
quanto al quantum, le relative deliberazioni sono state approvate dall'assemblea del (agli atti, verbali di Parte_1 assemblea;
bilanci preventivi e consuntivi regolarmente approvati dall'assemblea dei consorziati, che sono validi ed efficaci;
fatture ed estratti autentici delle scritture contabili).
Quanto alle somme per consumi idrici, ritenute dal Giudice di prime cure non dovute in quanto attribuibili presumibilmente ai precedenti proprietari, va osservato, che, stante l'analogia tra la disciplina relativa ai consorzi di urbanizzazione con quella relativa al condominio, il rapporto tra alienante ed acquirente per il pagamento delle spese condominiali arretrate è disciplinato espressamente dall'art. 63, comma 2, disp. att., c.c. che costituisce una specificazione, in materia condominiale, dell'art. 1104, comma 3, c.c., disponendo che “Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati”.
Tale norma, considerata il principio generale della materia, prevede una responsabilità solidale dell'acquirente del lotto che subentra nel per i contributi dovuti e non Parte_1 versati;
trattasi di un obbligo legale di garanzia, in quanto affianca, alla responsabilità del cedente, la responsabilità, in funzione di garanzia, del compartecipe entrante, con la possibilità di fare affidamento, per la realizzazione del credito, sulla proprietà di quest'ultimo.
In conclusione, per le motivazioni innanzi espresse, la sentenza n. 49/2016 del Giudice di Pace di La AL deve essere riformata nei termini di cui al dispositivo.
Ogni altra domanda resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione “da € 1.101,00 a € 5.200,00”, con valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 49/2016 del Giudice di
Pace di La AL,
RIGETTA l'opposizione e
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 133/2014, emesso dal Giudice di Pace di La
AL in data 5/5/2016;
CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in
[...] complessivi € 147,00 per spese ed in complessivi € 3.817,00 per compensi (€ 1.265,00 per il primo grado di giudizio ed € 2.552,00 per il secondo), oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 24/10/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella