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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 05/02/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4150/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500002849000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:Annullamento atto impugnato con vittoria di spese.
Resistente: ADER conferma pretesa tributaria con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv.Ricorrente_1 Ricorrente_1 , quale difensore di se stesso, ricorre avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n.2025/38208 per e.50.725,41 notificato in data 28.8.2025 dall'ADER documento n.02876202500002849000.
Deduce di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n.02820259000214605000 opposta dinanzi a questa Corte con RG.1863/2025 ; di aver ricevuto la notifica di un atto di pignoramento presso la Banca_1 n.02884202500011353001 e di un atto di pignoramento presso Banca_2 italiane n.02884202500011354001 e di aver proceduto al pagamento di euro 18.072,62 .
A sostegno dell'impugnazione deduce quindi i seguenti motivi: l'impignorabilità della prima casa;
nullità dell'esecuzione in pendenza del ricorso tributario RG.1863/2025 ;nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per cartelle già pagate;
proporzione e moltiplicazione dell'azione esecutiva;
violazione dei limiti di iscrizione ipotecaria;
debiti già prescritti;
inesistenza e/o nullità delle notifiche di tutti gli atti precedenti .
E' costituita l'ADER che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di LI, LE, Bari, MI , IL, NN . Inoltre con riferimento ai crediti di natura previdenziale e contributiva eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del
Tribunale ordinario in funzione del giudice del lavoro del Tribunale di LI Nord e per la parte residuale la competenza del Tribunale ordinario di LI Nord . Ed ancora con riferimento alle multe stradali la competenza del giudice di pace ,territorialmente competente. Documenta poi la notifica delle cartelle di pagamento, non opposte , nonché di atti interruttivi della prescrizione ovvero dell'avviso di intimazione n.02820239008513774000; dell'avviso di intimazione n.02820249005139069000; dell'avviso di intimazione n.02820259000214605000; dell'avviso di intimazione n.02820259004263236000;dell'avviso di intimazione n.02820259004263236000 , nonché dell'atto impugnato e dei pignoramenti presso terzi . Quanto al dedotto pagamento di alcune cartelle , precisa l'ADER che solo per la cartella n.02820230012461735000 il debito risulta riscosso . Contesta poi tutto quanto dedotto ex adverso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che l'iscrizione ipotecaria ex art.77 Dpr 602/73 non rientra nel'ambito specifico delle espropriazioni;
essa non costituisce un atto dell'espropriazione forzata , ma va riferita ad una procedura alternativa all'espropriazione forzata vera e propria (Cass. civ. sez Trib 24714/2025; Cass.
Civ. 19667/2014; Cass. 5017/2020 ); costituisce una modalità di tutela e di garanzia del credito – come disciplina il codice civile – alla quale può eventualmente , ma non necessariamente seguire l'esecuzione immobiliare . Pertanto appare del tutto legittima l'iscrizione ipotecaria che ha natura di azione cautelare. Del resto nessuna norma stabilisce il divieto di iscrizione dell'ipoteca sulla prima casa del contribuente in stato di morosità ; tale divieto sussiste solo con riferimento all'espropriazione immobiliare come previsto dall'art.76 del predetto DPR . Per stabilire poi a quale giurisdizione è attribuita la cognizione della controversia avente ad oggetto tale istituto di garanzia valgono le stesse regole stabilite per gli altri atti impugnabili, vale a dire se l'iscrizione di ipoteca è eseguita a tutela di un diritto di natura tributaria , la giurisdizione sulle contestazioni avverso tale iscrizione di ipoteca è attribuita al giudice tributario. Se invece la lite verte su iscrizione a ruolo non aventi natura tributaria, essa appartiene al giudice ordinario. Nell'ipotesi in cui l'atto da impugnare ha ad oggetto crediti che in parte sono tributari ed in parte non lo sono , per individuare il giudice avente giurisdizione in materia , si deve procedere a scindere i tributi dagli atri crediti e dalle altre pretese;
per i primi si dovrà adire il giudice tributario , per gli altri il diverso giudice avente giurisdizione in materia , quindi saranno necessarie più atti distinti di impulso processuale.
Parte ricorrente contesta poi l'azione esattiva eccependo la sussistenza di un procedimento oppositivo
(RG.1863/2025) sui crediti per cui l'iscrizione è stata disposta . Ma nel caso di specie però manca lo specifico provvedimento giudiziale , giacchè per il ricorso di cui all'RG 1863/2025 si è tenuta soltanto l'udienza che ha deciso sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato (AVI n. 02820259000214605000) peraltro rigettandola . L'ADER ha poi documentato la notifica delle cartelle di pagamento ( n.104 ) nonché di atti interruttivi della prescrizione non impugnati dalla ricorrente . Secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.19 del Dlgs n .546/92 “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo “ . Dunque a fronte della mancata impugnazione delle prodromi che cartelle di pagamento , regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili , l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era si consentita ma soltanto per vizi suoi propri. Risulta pertanto preclusa qualsivoglia eccezione come quella di prescrizione del credito fiscale , anche alla luce della recente normativa emergenziale dovuta alla pandemia per covid 19. E' da precisare comunque che l'ADER ha riconosciuto di aver per la cartella n.02820230012461735000 ritualmente riscosso il debito , mentre per le altre cartelle indicate dalla ricorrente il pagamento risulta sospeso ma non riscosso.
Tanto premesso la Corte decide come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale con riferimento ai crediti di natura tributaria in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di LI, LE, Bari,MI , IL , NN . Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale di LI Nord e per i crediti di natura previdenziale e contributiva in favore del giudice del lavoro;
per la parte residuale la competenza del Tribunale Ordinario di LI Nord;
mentre con riferimento alle multe stradali in favore del Giudice di Pace territorialmente competente. Accoglie il ricorso limitatamente alla posizione debitoria della ricorrente per la cartella n.02820230012461735000. Rigetto il resto e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4150/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500002849000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:Annullamento atto impugnato con vittoria di spese.
Resistente: ADER conferma pretesa tributaria con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv.Ricorrente_1 Ricorrente_1 , quale difensore di se stesso, ricorre avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n.2025/38208 per e.50.725,41 notificato in data 28.8.2025 dall'ADER documento n.02876202500002849000.
Deduce di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n.02820259000214605000 opposta dinanzi a questa Corte con RG.1863/2025 ; di aver ricevuto la notifica di un atto di pignoramento presso la Banca_1 n.02884202500011353001 e di un atto di pignoramento presso Banca_2 italiane n.02884202500011354001 e di aver proceduto al pagamento di euro 18.072,62 .
A sostegno dell'impugnazione deduce quindi i seguenti motivi: l'impignorabilità della prima casa;
nullità dell'esecuzione in pendenza del ricorso tributario RG.1863/2025 ;nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per cartelle già pagate;
proporzione e moltiplicazione dell'azione esecutiva;
violazione dei limiti di iscrizione ipotecaria;
debiti già prescritti;
inesistenza e/o nullità delle notifiche di tutti gli atti precedenti .
E' costituita l'ADER che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di LI, LE, Bari, MI , IL, NN . Inoltre con riferimento ai crediti di natura previdenziale e contributiva eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del
Tribunale ordinario in funzione del giudice del lavoro del Tribunale di LI Nord e per la parte residuale la competenza del Tribunale ordinario di LI Nord . Ed ancora con riferimento alle multe stradali la competenza del giudice di pace ,territorialmente competente. Documenta poi la notifica delle cartelle di pagamento, non opposte , nonché di atti interruttivi della prescrizione ovvero dell'avviso di intimazione n.02820239008513774000; dell'avviso di intimazione n.02820249005139069000; dell'avviso di intimazione n.02820259000214605000; dell'avviso di intimazione n.02820259004263236000;dell'avviso di intimazione n.02820259004263236000 , nonché dell'atto impugnato e dei pignoramenti presso terzi . Quanto al dedotto pagamento di alcune cartelle , precisa l'ADER che solo per la cartella n.02820230012461735000 il debito risulta riscosso . Contesta poi tutto quanto dedotto ex adverso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che l'iscrizione ipotecaria ex art.77 Dpr 602/73 non rientra nel'ambito specifico delle espropriazioni;
essa non costituisce un atto dell'espropriazione forzata , ma va riferita ad una procedura alternativa all'espropriazione forzata vera e propria (Cass. civ. sez Trib 24714/2025; Cass.
Civ. 19667/2014; Cass. 5017/2020 ); costituisce una modalità di tutela e di garanzia del credito – come disciplina il codice civile – alla quale può eventualmente , ma non necessariamente seguire l'esecuzione immobiliare . Pertanto appare del tutto legittima l'iscrizione ipotecaria che ha natura di azione cautelare. Del resto nessuna norma stabilisce il divieto di iscrizione dell'ipoteca sulla prima casa del contribuente in stato di morosità ; tale divieto sussiste solo con riferimento all'espropriazione immobiliare come previsto dall'art.76 del predetto DPR . Per stabilire poi a quale giurisdizione è attribuita la cognizione della controversia avente ad oggetto tale istituto di garanzia valgono le stesse regole stabilite per gli altri atti impugnabili, vale a dire se l'iscrizione di ipoteca è eseguita a tutela di un diritto di natura tributaria , la giurisdizione sulle contestazioni avverso tale iscrizione di ipoteca è attribuita al giudice tributario. Se invece la lite verte su iscrizione a ruolo non aventi natura tributaria, essa appartiene al giudice ordinario. Nell'ipotesi in cui l'atto da impugnare ha ad oggetto crediti che in parte sono tributari ed in parte non lo sono , per individuare il giudice avente giurisdizione in materia , si deve procedere a scindere i tributi dagli atri crediti e dalle altre pretese;
per i primi si dovrà adire il giudice tributario , per gli altri il diverso giudice avente giurisdizione in materia , quindi saranno necessarie più atti distinti di impulso processuale.
Parte ricorrente contesta poi l'azione esattiva eccependo la sussistenza di un procedimento oppositivo
(RG.1863/2025) sui crediti per cui l'iscrizione è stata disposta . Ma nel caso di specie però manca lo specifico provvedimento giudiziale , giacchè per il ricorso di cui all'RG 1863/2025 si è tenuta soltanto l'udienza che ha deciso sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato (AVI n. 02820259000214605000) peraltro rigettandola . L'ADER ha poi documentato la notifica delle cartelle di pagamento ( n.104 ) nonché di atti interruttivi della prescrizione non impugnati dalla ricorrente . Secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.19 del Dlgs n .546/92 “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo “ . Dunque a fronte della mancata impugnazione delle prodromi che cartelle di pagamento , regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili , l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era si consentita ma soltanto per vizi suoi propri. Risulta pertanto preclusa qualsivoglia eccezione come quella di prescrizione del credito fiscale , anche alla luce della recente normativa emergenziale dovuta alla pandemia per covid 19. E' da precisare comunque che l'ADER ha riconosciuto di aver per la cartella n.02820230012461735000 ritualmente riscosso il debito , mentre per le altre cartelle indicate dalla ricorrente il pagamento risulta sospeso ma non riscosso.
Tanto premesso la Corte decide come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale con riferimento ai crediti di natura tributaria in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di LI, LE, Bari,MI , IL , NN . Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale di LI Nord e per i crediti di natura previdenziale e contributiva in favore del giudice del lavoro;
per la parte residuale la competenza del Tribunale Ordinario di LI Nord;
mentre con riferimento alle multe stradali in favore del Giudice di Pace territorialmente competente. Accoglie il ricorso limitatamente alla posizione debitoria della ricorrente per la cartella n.02820230012461735000. Rigetto il resto e compensa le spese di giudizio.