Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 05/02/2026, n. 488
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Impignorabilità della prima casa

    La Corte ha ritenuto che il divieto di iscrizione dell'ipoteca sulla prima casa sussiste solo con riferimento all'espropriazione immobiliare, non all'iscrizione ipotecaria che ha natura di azione cautelare.

  • Rigettato
    Nullità dell'esecuzione in pendenza di ricorso tributario

    La Corte ha ritenuto che mancasse uno specifico provvedimento giudiziale di sospensione, poiché l'istanza di sospensione sull'atto impugnato era stata rigettata.

  • Rigettato
    Nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per cartelle già pagate

    La Corte ha accertato che solo per una cartella il debito risultava riscosso, mentre per le altre il pagamento era sospeso ma non riscosso. Ha inoltre affermato che, a fronte della mancata impugnazione delle cartelle prodromiche, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era consentita solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Debiti già prescritti

    La Corte ha ritenuto preclusa l'eccezione di prescrizione del credito fiscale a fronte della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate e autonomamente impugnabili.

  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità delle notifiche di tutti gli atti precedenti

    La Corte ha ritenuto preclusa tale eccezione a fronte della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate e autonomamente impugnabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 05/02/2026, n. 488
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 488
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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