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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12048 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 , avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MARCIANO STEFANIA presso il cui studio è elett.te domiciliato
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli nella persona del sostituto procuratore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 25.02.2025 il procuratore del ricorrente ha concluso affinchè fosse accolto il ricorso. In data 26.02.2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30/05/2024 il sig. - esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con la sig.ra in Napoli il 12.07.2007; Controparte_1
- che dalla loro unione nasceva la figlia (15.03.1996) maggiorenne ed economicamente _1 autosufficiente;
- che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7112/2020 del 28.10.2020, passata in giudicato, pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Su tali premesse chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 25.02.2025 compariva innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il solo ricorrente il quale dichiarava: “ mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento; nostra figlia è ormai grande, ha 28 anni, e lavora e _1 vive con la madre. Sono in buoni rapporti con mia figlia ed anche con la madre e vedo _1 spesso”. Il Giudice, dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione per mancata comparizione di parte resistente, dichiarava la contumacia di e, sulle conclusioni del Controparte_1 procuratore del ricorrente e del PM (il quale esprimeva parere favorevole) rimetteva la causa al Collegio.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile.
Nel merito la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a fondamento della stessa, cioè la separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 7112/2020 del 28.10.2020, passata in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente il 5.02.2018.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta- rimasta contumace- sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nessuna altra statuizione va adottata, in assenza di domande accessorie.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, cosi provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1 b) Accoglie la domanda principale del ricorrente e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli il 12.07.2007 da nato a [...] Parte_1 il 12/03/1961 e nata a [...] il [...]; Controparte_1
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 12, parte I, serie sez. L, anno 2007).
d) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino