CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 813/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3398/2021 depositato il 08/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N.10 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2648/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 09/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1903/2017/6148 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con sentenza n. 2648/04/2020 rigettava il ricorso della Ricorrente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo a TARI 2016 del Comune di Augusta.
Ha interposto appello il contribuente con un atto nel quale si è limitato ad evidenziare di avere allegato in
1° Grado, le fatture della discarica dalle quali si evince che i rifiuti vengono conferiti in discarica e che l'attività ha un ufficio di 150 mq non contestati dal Comune, il quale ha inviato dei funzionari in azienda che hanno preso le misurazioni poi riportate nell'avviso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Augusta ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026, udito il Presidente relatore, assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato a più riprese il tema della specificità dei motivi di appello, affermando che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs.
n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. 20/12/2018, n. 32954, e, più di recente, confermando l'orientamento, nel ritenere che nel processo tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado.
La specificità dei motivi di appello non può invero che confrontarsi col decisum oggetto di impugnazione
(Cass., 9 settembre 2022, n. 26560).
Va rilevato ad ogni modo che, come costantemente statuito dalla Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53), – disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15 gennaio 2019, n. 707), – non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis, Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908); e detta specificità va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis , Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n.
20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224).
Tale orientamento è stato anche più recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34041 Anno 2025).
Nel caso di specie, tuttavia, i requisiti minimi sopra descritti non risultano, ad avviso del Collegio, integrati poichè, l'affermazione di avere allegato in 1° Grado, le fatture della discarica dalle quali si evince che i rifiuti vengono conferiti in discarica e che l'attività ha un ufficio di 150 mq non contestati dal Comune, il quale ha inviato dei funzionari in azienda che hanno preso le misurazioni poi riportate nell'avviso, in quanto nulla aggiungono al complesso probatorio ritenuto insufficiente dai primi giudici al fine dell'accoglimento della domanda, non danno nessuna contezza del perchè viene contestata la conclusione alla quale sono giunti i giudici di prime cure e del perchè questi avrebbero errato nel ritenere non provato quanto dedotto dal ricorrente nell'originario atto introduttivo del giudizio.
L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 19, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile. Condanna la Ricorrente_1 Srl al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Augusta che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
PI IN
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3398/2021 depositato il 08/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N.10 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2648/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 09/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1903/2017/6148 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con sentenza n. 2648/04/2020 rigettava il ricorso della Ricorrente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo a TARI 2016 del Comune di Augusta.
Ha interposto appello il contribuente con un atto nel quale si è limitato ad evidenziare di avere allegato in
1° Grado, le fatture della discarica dalle quali si evince che i rifiuti vengono conferiti in discarica e che l'attività ha un ufficio di 150 mq non contestati dal Comune, il quale ha inviato dei funzionari in azienda che hanno preso le misurazioni poi riportate nell'avviso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Augusta ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026, udito il Presidente relatore, assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato a più riprese il tema della specificità dei motivi di appello, affermando che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs.
n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. 20/12/2018, n. 32954, e, più di recente, confermando l'orientamento, nel ritenere che nel processo tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado.
La specificità dei motivi di appello non può invero che confrontarsi col decisum oggetto di impugnazione
(Cass., 9 settembre 2022, n. 26560).
Va rilevato ad ogni modo che, come costantemente statuito dalla Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53), – disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15 gennaio 2019, n. 707), – non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis, Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908); e detta specificità va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis , Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n.
20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224).
Tale orientamento è stato anche più recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34041 Anno 2025).
Nel caso di specie, tuttavia, i requisiti minimi sopra descritti non risultano, ad avviso del Collegio, integrati poichè, l'affermazione di avere allegato in 1° Grado, le fatture della discarica dalle quali si evince che i rifiuti vengono conferiti in discarica e che l'attività ha un ufficio di 150 mq non contestati dal Comune, il quale ha inviato dei funzionari in azienda che hanno preso le misurazioni poi riportate nell'avviso, in quanto nulla aggiungono al complesso probatorio ritenuto insufficiente dai primi giudici al fine dell'accoglimento della domanda, non danno nessuna contezza del perchè viene contestata la conclusione alla quale sono giunti i giudici di prime cure e del perchè questi avrebbero errato nel ritenere non provato quanto dedotto dal ricorrente nell'originario atto introduttivo del giudizio.
L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 19, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile. Condanna la Ricorrente_1 Srl al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Augusta che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
PI IN