TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/09/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1467 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/11/1975
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/08/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella DONA'
LONGO e Ezio LONGO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: Le Parti, giuste loro dichiarazioni di non volersi conciliare di cui a ricorso introduttivo, chiedono che il Tribunale di Vicenza
emetta sentenza dichiarativa di scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni congiunte:
1) La IG minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
continuando ad avere la sua residenza e collocazione prevalente presso la madre;
, in considerazione della sua età e delle modalità di visita già in Per_1
uso, starà con il padre quando vorrà, prendendo accordi direttamente con lui,
dandone opportuno avviso alla madre, ed in ogni caso almeno secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena;
durante la settimana uno o due pomeriggi/sera, con possibilità di pernotto;
- per i periodi di vacanza natalizi, pasquali ed estivi i coniugi si accorderanno di volta in volta per tenere con sé, in relazione alle loro ferie lavorative Per_1
ed ai giorni di vacanze scolastiche della IG, possibilmente ripartendo a metà
tra di loro tutti i periodi di vacanza della IG. Il presente calendario potrà
essere modificato di comune accordo tra i genitori in base alle loro esigenze ed ai bisogni della IG tenendo conto del suo preminente interesse e delle sue richieste.
2 2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra € 350,00 Parte_2 Parte_1
mensili quale contributo al mantenimento della IG , da pagarsi entro il Per_1
giorno 15 di ogni mese a mezzo versamento sul c/c bancario della RA
. Tale somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici Pt_1
ISTAT con prima rivalutazione nel settembre 2026. Restano a carico di entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute per la IG come specificate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere.
3) Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere pertanto richieste reciproche di mantenimento.
4) I ricorrenti pattuiscono che le spese della presente procedura saranno interamente a carico del sig. . Parte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in SCHIO (VI) in data 12/04/2008.
All'esito dell'udienza del 01/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso
3 parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 20/02/2015 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla IG minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese, come richiesto, vanno integralmente poste a carico di Parte_2
.
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in SCHIO (VI) il 12/04/2008 alle condizioni in epigrafe Parte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
5 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SCHIO (VI) al n. 12, parte I,
anno 2008;
c) spese a carico di Parte_2
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1467 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/11/1975
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/08/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella DONA'
LONGO e Ezio LONGO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: Le Parti, giuste loro dichiarazioni di non volersi conciliare di cui a ricorso introduttivo, chiedono che il Tribunale di Vicenza
emetta sentenza dichiarativa di scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni congiunte:
1) La IG minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
continuando ad avere la sua residenza e collocazione prevalente presso la madre;
, in considerazione della sua età e delle modalità di visita già in Per_1
uso, starà con il padre quando vorrà, prendendo accordi direttamente con lui,
dandone opportuno avviso alla madre, ed in ogni caso almeno secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena;
durante la settimana uno o due pomeriggi/sera, con possibilità di pernotto;
- per i periodi di vacanza natalizi, pasquali ed estivi i coniugi si accorderanno di volta in volta per tenere con sé, in relazione alle loro ferie lavorative Per_1
ed ai giorni di vacanze scolastiche della IG, possibilmente ripartendo a metà
tra di loro tutti i periodi di vacanza della IG. Il presente calendario potrà
essere modificato di comune accordo tra i genitori in base alle loro esigenze ed ai bisogni della IG tenendo conto del suo preminente interesse e delle sue richieste.
2 2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra € 350,00 Parte_2 Parte_1
mensili quale contributo al mantenimento della IG , da pagarsi entro il Per_1
giorno 15 di ogni mese a mezzo versamento sul c/c bancario della RA
. Tale somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici Pt_1
ISTAT con prima rivalutazione nel settembre 2026. Restano a carico di entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute per la IG come specificate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere.
3) Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere pertanto richieste reciproche di mantenimento.
4) I ricorrenti pattuiscono che le spese della presente procedura saranno interamente a carico del sig. . Parte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in SCHIO (VI) in data 12/04/2008.
All'esito dell'udienza del 01/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso
3 parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 20/02/2015 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla IG minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese, come richiesto, vanno integralmente poste a carico di Parte_2
.
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in SCHIO (VI) il 12/04/2008 alle condizioni in epigrafe Parte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
5 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SCHIO (VI) al n. 12, parte I,
anno 2008;
c) spese a carico di Parte_2
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6