TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente
dott. Alessandro Di Tano Giudice
dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5846 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MAURIZIO BENVENUTO;
ricorrente
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
RICCARDO RAGNI;
resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertati i fatti per cui è causa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, disporre la modifica del decreto emesso in data 18.12.2019 da codesto
Ecc.mo Tribunale disponendo la revoca dell'obbligo del Sig. di corrispondere Parte_1
l'assegno di mantenimento del figlio in favore della madre Sig.ra non Per_1 Controparte_1
1 sussistendone i presupposti essendo attualmente il figlio maggiorenne residente presso il Per_1
padre, il quale provvederà direttamente e personalmente al mantenimento integrale del figlio, disponendo a carico della Sig.ra l'obbligo di contribuire al pagamento, nella misura Controparte_1
del 50%, delle spese straordinarie sostenute per il figlio, secondo il disciplinare adottato dal
Tribunale di Ancona che qui si intende integralmente trascritto. Con ogni conseguente statuizione e con condanna alle spese e competenze di causa”.
Per la resistente: “Piaccia all'Illustre Tribunale adito, in parziale modifica del decreto pronunciato il 18 dicembre 2019 nel procedimento iscritto al n.3161/2019 R.G., disporre la revoca dell' obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento del figlio da parte del Signor Per_1 [...]
in favore della convenuta, dando parimenti atto che il ricorrente, come dal medesimo già Parte_1 riconosciuto e dichiarato in giudizio, provvederà per l'intero ed in modo diretto ed esclusivo al mantenimento stesso, senza alcun onere a carico della IG , fatta eccezione per Controparte_1 la compartecipazione di quest'ultima nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute sulla base del Protocollo attualmente in vigore, da intendersi quivi ritrascritto. Con integrale compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, il sig. ha adito questo Tribunale al fine Parte_1 di ottenere la revoca dell'assegno posto a suo carico in forza del decreto emesso in data 18.12.2019, con il quale egli era stato onerato del versamento, in favore della sig.ra della somma Controparte_1 mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie.
A fondamento della propria istanza, il ricorrente ha allegato l'avvenuto trasferimento del figlio Per_1
presso la propria abitazione. Ha quindi dichiarato di voler provvedere personalmente e integralmente al suo mantenimento ordinario, chiedendo che la sig.ra continui a contribuire esclusivamente CP_1
nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 17.06.2024, si è costituita in giudizio la sig.ra associandosi CP_1
alla richiesta del ricorrente, chiedendo, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
Gli atti sono stati trasmessi regolarmente al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis 51 c.p.c.
All'udienza del 17.10.2024, il giudice ha tentato la conciliazione delle parti e alla successiva udienza del 19.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Collegio rileva che la resistente si è associata alla domanda proposta dal ricorrente e che, dalla documentazione in atti, risulta comprovato l'avvenuto trasferimento stabile e definitivo del figlio presso l'abitazione paterna. In particolare, il 07.07.2023, lo stesso ha depositato Per_1
2 presso il Comune di Fabriano apposita dichiarazione di cambio di residenza, attestando il trasferimento presso il domicilio del padre.
Alla luce di quanto sopra, va disposta la revoca dell'obbligo, in capo al sig. di corrispondere Pt_1 alla sig.ra l'assegno di mantenimento in favore del figlio , restando a carico del padre CP_1 Per_1
il mantenimento diretto dello stesso, mentre la madre sarà tenuta a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ritiene di accogliere la richiesta del ricorrente, in considerazione del fatto che, pur a fronte di un tentativo stragiudiziale di definizione bonaria risalente al 17.07.2023 – epoca successiva al momento in cui il figlio aveva già Per_1
presentato nei competenti uffici comunali la dichiarazione di definitiva trasferimento presso l'abitazione paterna – la sig.ra ha omesso di prestare tempestivo riscontro, determinando CP_1
l'instaurazione del presente giudizio. Pertanto, la resistente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: revoca l'obbligo del Sig. di corrispondere alla sig.ra l'assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento per il figlio , attualmente residente presso il padre, il quale provvederà Per_1
direttamente e personalmente al mantenimento ordinario del figlio, fermo restando l'obbligo della sig.ra di contribuire al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, così come CP_1
disciplinate dal protocollo vigente presso questo Tribunale;
condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1 Pt_1
2.906,00, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 09.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente
dott. Alessandro Di Tano Giudice
dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5846 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MAURIZIO BENVENUTO;
ricorrente
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
RICCARDO RAGNI;
resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertati i fatti per cui è causa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, disporre la modifica del decreto emesso in data 18.12.2019 da codesto
Ecc.mo Tribunale disponendo la revoca dell'obbligo del Sig. di corrispondere Parte_1
l'assegno di mantenimento del figlio in favore della madre Sig.ra non Per_1 Controparte_1
1 sussistendone i presupposti essendo attualmente il figlio maggiorenne residente presso il Per_1
padre, il quale provvederà direttamente e personalmente al mantenimento integrale del figlio, disponendo a carico della Sig.ra l'obbligo di contribuire al pagamento, nella misura Controparte_1
del 50%, delle spese straordinarie sostenute per il figlio, secondo il disciplinare adottato dal
Tribunale di Ancona che qui si intende integralmente trascritto. Con ogni conseguente statuizione e con condanna alle spese e competenze di causa”.
Per la resistente: “Piaccia all'Illustre Tribunale adito, in parziale modifica del decreto pronunciato il 18 dicembre 2019 nel procedimento iscritto al n.3161/2019 R.G., disporre la revoca dell' obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento del figlio da parte del Signor Per_1 [...]
in favore della convenuta, dando parimenti atto che il ricorrente, come dal medesimo già Parte_1 riconosciuto e dichiarato in giudizio, provvederà per l'intero ed in modo diretto ed esclusivo al mantenimento stesso, senza alcun onere a carico della IG , fatta eccezione per Controparte_1 la compartecipazione di quest'ultima nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute sulla base del Protocollo attualmente in vigore, da intendersi quivi ritrascritto. Con integrale compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, il sig. ha adito questo Tribunale al fine Parte_1 di ottenere la revoca dell'assegno posto a suo carico in forza del decreto emesso in data 18.12.2019, con il quale egli era stato onerato del versamento, in favore della sig.ra della somma Controparte_1 mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie.
A fondamento della propria istanza, il ricorrente ha allegato l'avvenuto trasferimento del figlio Per_1
presso la propria abitazione. Ha quindi dichiarato di voler provvedere personalmente e integralmente al suo mantenimento ordinario, chiedendo che la sig.ra continui a contribuire esclusivamente CP_1
nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 17.06.2024, si è costituita in giudizio la sig.ra associandosi CP_1
alla richiesta del ricorrente, chiedendo, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
Gli atti sono stati trasmessi regolarmente al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis 51 c.p.c.
All'udienza del 17.10.2024, il giudice ha tentato la conciliazione delle parti e alla successiva udienza del 19.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Collegio rileva che la resistente si è associata alla domanda proposta dal ricorrente e che, dalla documentazione in atti, risulta comprovato l'avvenuto trasferimento stabile e definitivo del figlio presso l'abitazione paterna. In particolare, il 07.07.2023, lo stesso ha depositato Per_1
2 presso il Comune di Fabriano apposita dichiarazione di cambio di residenza, attestando il trasferimento presso il domicilio del padre.
Alla luce di quanto sopra, va disposta la revoca dell'obbligo, in capo al sig. di corrispondere Pt_1 alla sig.ra l'assegno di mantenimento in favore del figlio , restando a carico del padre CP_1 Per_1
il mantenimento diretto dello stesso, mentre la madre sarà tenuta a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ritiene di accogliere la richiesta del ricorrente, in considerazione del fatto che, pur a fronte di un tentativo stragiudiziale di definizione bonaria risalente al 17.07.2023 – epoca successiva al momento in cui il figlio aveva già Per_1
presentato nei competenti uffici comunali la dichiarazione di definitiva trasferimento presso l'abitazione paterna – la sig.ra ha omesso di prestare tempestivo riscontro, determinando CP_1
l'instaurazione del presente giudizio. Pertanto, la resistente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: revoca l'obbligo del Sig. di corrispondere alla sig.ra l'assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento per il figlio , attualmente residente presso il padre, il quale provvederà Per_1
direttamente e personalmente al mantenimento ordinario del figlio, fermo restando l'obbligo della sig.ra di contribuire al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, così come CP_1
disciplinate dal protocollo vigente presso questo Tribunale;
condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1 Pt_1
2.906,00, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 09.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3