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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 175/2022 r.g.,
proposto da
(ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto omologato dal Parte_1
Tribunale di Perugia il 16.02.2018 depositato il 21.02.2018 – C.P. n.5/2017),C.F. e P.I. , P.IVA_1
con sede in Perugia, Via Settevalli n.213/215, in persona del Legale rappresentante, Controparte_1
nato a [...] il [...] - C.F. e del Liquidatore dei beni del Concordato C.F._1
Preventivo, Dr. nato a [...] il [...] – C.F. , con Persona_1 C.F._2
studio in Perugia (PG), Via Mario Angeloni n.78/A, in forza dei poteri a lui conferiti con decreto di omologa 16.02.2018, rappresentati e difesi, nella forma congiunta e disgiunta, dall'Avv. Carlo
Moriconi e dall'Avv. Nicoletta Bosa;
- APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Francesco D. Pugliese;
-APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto appello avverso la Sentenza Parte_1
n. 1249/2021 emessa dal Tribunale di Perugia il 20/09/2021, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale a favore di per € 40.979,40 oltre Controparte_2
interessi ex D.Lgs. n. 231/2002. Il Tribunale ha condannato la al pagamento a favore Parte_1
di di € 40.979,40 oltre interessi al saggio ex D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno della Controparte_2
sentenza, nonché al pagamento del 50% delle spese di lite.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione, l'erronea ed omessa valutazione delle prove, la violazione dell'art. 1218 c.c. sul risarcimento del danno da inadempimento, la mancata compensazione ex art. 1241 c.c.
Si è censurata in particolare la sentenza nella parte in cui non è stata accolta la domanda di risarcimento del danno formulata da per l'inadempimento della alla Pt_1 Pt_1 Controparte_2
realizzazione dell'opera di cui al progetto di digitalizzazione/informatizzazione delle attività
amministrative/gestionali, finalizzate all'esercizio dell'attività di impresa avente ad oggetto la commercializzazione ricambi auto e veicoli.
In particolare aveva chiesto “la condanna di alla restituzione/pagamento Pt_1 Controparte_2
dell'importo relativo ai servizi non effettuati pari ad € 17.646,50, frutto della differenza tra l'importo pagato da a fronte di servizi non effettuati/mal effettuati ed oggetto di emissione di fatture (€ Pt_1
47.155,74) ed il residuo del credito di per finanziamento (€ 29.509,24)”. CP_2
L'inadempimento di al contratto relativo alla realizzazione del progetto di Controparte_2
interventi gestionali di cui al Bando della Regione Umbria, ha reso necessaria l'esecuzione dei servizi da parte di terza società, la Visual Software s.r.l. al costo di € 19.015,74.
inoltre non ha completato l'installazione dei software per € 28.150,00 e tutto ciò è CP_2
emerso dalla prova testimoniale (testi e dalla Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
CTU che ha rilevato il mancato funzionamento dei sistemi e il definitivo spegnimento delle macchine in data 07.12.2011 e 19.03.2014, la versione diversa da quella oggetto di contratto, la impossibilità
di un'analisi biunivoca tra attività svolte e attività corrisposte economicamente. I crediti di assunti a titolo di residuo finanziamento avrebbero dovuto essere compensati CP_2
con quelli di per l'omessa realizzazione dell'opera e per i servizi non eseguiti ancorché Parte_1
fatturati di € 19.015,00.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo la condanna della a restituire/risarcire Controparte_2
alla la somma di € 17.646,50, frutto della differenza tra l'importo pagato da a fronte Parte_1 Pt_1
di servizi non effettuati/mai effettuati ed oggetto di emissione di fatture (€ 47.155,74) ed il residuo del credito di per finanziamento (€ 29.509,24). CP_2
Con il secondo motivo la ha eccepito la violazione del D. Lgs. n. 231/2022, degli artt. 55 Parte_1
e 169 Legge Fall. perché, ai sensi di tali articoli, gli interessi moratori non erano dovuti dal deposito del ricorso per concordato preventivo di (procedura aperta con decreto del 06.07.2017 omologata Pt_1
con decreto del 16.02.2018). Il Tribunale ha invece statuito la condanna di al pagamento di “€ Pt_1
26.080,66 a titolo di residuo impagato del contratto di finanziamento, con somma scaduta il 1°
dicembre 2010 ed interessi al tasso moratorio fissato in contratto in misura pari a quello dei ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali da tale data al giorno della sentenza;
sono quindi dovuti
alla data delle sentenza € 46.578,61; € 3.798,54 dal giorno della nota di credito, in applicazione
della regola generale secondo la quale ciò che è dovuto senza un termine è dovuto immediatamente,
oltre interessi al tasso fissato dalla legge per l'inadempimento nelle transazioni commerciali dal 30
settembre 2011 alla data della sentenza;
sono quindi dovuti alla data della sentenza € 6.529,33. E'
invece dovuta da a la riduzione del prezzo corrisposto nella misura di € 7.200,00 CP_2 Pt_1
che costituisce debito di valuta e per il quale maturano interessi al tasso commerciale dal giorno
della domanda giudiziale, notificata il 02.03.2012 al giorno della sentenza. Sono quindi dovuti alla
data della sentenza € 12.158,54” (pag. 15 Sentenza n.1249/2021).
Si è costituita la la quale ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo d'appello Controparte_2
perché l'appellante non ha specificatamente argomentato i motivi delle proprie censure, arrivando addirittura ad impugnare parti del decisum senza motivare in alcun modo il perché quegli specifici punti della sentenza debbano essere riformati. Le argomentazioni addotte appaiono più una trascrizione delle linee difensive di primo grado che delle vere e proprie censure. L'impugnazione è
anche infondata nel merito perché il giudice di prime cure ha correttamente qualificato la domanda proposta da come domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c., mentre l'appellante CP_3
chiede la restituzione delle somme pagate a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. senza neanche chiedere preventivamente la risoluzione del contratto intercorso tra le parti. D'altronde anche le prove richiamate dall'appellante concernono non tanto la fornitura del sistema quanto piuttosto la sua fruibilità.
In ordine al secondo motivo d'appello la ha aderito al esso, affermando che il calcolo CP_2
degli interessi di mora dovuti andrà senz'altro fatto sino alla data del decreto del 06.07.2017, che ha aperto la procedura di concordato preventivo di a cui seguiva il decreto di omologa del Parte_1
16.02.2018.
All'udienza del 18/04/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con termine per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il primo motivo d'appello non è fondato perché il ragionamento del giudice di primo grado non merita censure in quanto adeguatamente motivato. Infatti il Tribunale ha correttamente inquadrato il contratto stipulato tra le parti come un contratto misto tra vendita e appalto di servizi, con prevalenza degli elementi del contratto di vendita. Con esso infatti la si era obbligata a fornire Controparte_2
software e hardware, alla loro configurazione, installazione, ad un servizio di analisi, progettazione e della fase di migrazione dei dati dalla gestione cartacea alla gestione informatica. Il Giudice ha dunque qualificato la domanda come riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. ed ha affermato che non
è in contestazione la fornitura delle macchine e dei programmi applicativi bensì la loro fruibilità, che
è stata oggetto di CTU espletata in primo grado. Sulla base di tale relazione si è accertato che erano dovuti i corrispettivi pattuiti per la fornitura dei programmi applicativi software, mentre doveva essere ridotto il prezzo con riferimento alle prestazioni ineseguite e corrispondenti al servizio di configurazione che non era stato svolto a regola d'arte, con riguardo ai vari programmi per la gestione documentale. Il giudice di primo grado ha affermato che, in difetto di altri riferimenti, la riduzione del prezzo può essere disposta tenendo a riferimento i corrispettivi pattuiti dalle parti per le attività
in parola, che hanno separatamente indicato sia il prezzo per la fornitura che il prezzo per i servizi accessori di configurazione;
quindi, prendendo a riferimento i valori espressi nella lettera d'incarico del 14.01.2010, la quale espone il corrispettivo per l'attività d'installazione e configurazione pari a €
7.200,00 oltre iva, ha accolto la domanda di riduzione del prezzo corrisposto da nella misura di Pt_1
€ 7.200,00 oltre interessi al tasso commerciale dalla domanda alla sentenza.
Al riguardo devesi evidenziare che l'appellante non ha specificatamente argomentato i motivi per i quali tali punti della sentenza debbano essere riformati, limitandosi a ribadire quanto sostenuto in primo grado e cioè la mancata fruibilità del sistema informatico, la quale è stato oggetto di puntuale analisi e valutazione da parte del CTU che non è stata sottoposta a censure. Inoltre il richiamo all'erronea applicazione dell'art. 1218 c.c. è fuorviante perché il giudice non ha condannato al risarcimento danni ai sensi di tale articolo ma ha disposto la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c.
Il motivo viene quindi rigettato.
2) Il secondo motivo è corretto nella parte in cui si lamenta l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di prime cure che ha applicato gli interessi di mora sino alla data della sentenza. Al riguardo devesi evidenziare che il Tribunale di Perugia non ha considerato la circostanza che la è stata Parte_1
ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 06.07.2017 e pertanto gli interessi di mora avrebbero dovuto essere applicati sino a tale data anziché sino a quella di deposito della sentenza, in virtù del disposto di cui agli artt. 1 D. Lgs. n. 231/2002, 55 e 169 legge fall.
Appare sul punto corretto il ricalcolo degli interessi, fornito dall'appellata che ha aderito al motivo,
secondo le seguenti modalità: “- quanto alla somma capitale di € 26.080,66 dal 01/12/2010 al
06/07/2017 per un ammontare di interessi moratori pari ad € 12.860,23 (capitale + interessi: €
38.940,89) - quanto alla somma capitale di € 3.798,54 dal 30/09/2011 al 06/07/2017 per un ammontare di interessi moratori pari ad € 1.618,39 (capitale + interessi: € 5.416,93) - quanto alla somma capitale di € 7.200,00 dal 02/03/2012 al 06/07/2017 per un ammontare di interessi moratori pari ad € 2.820,02 (capitale + interessi: € 10.020,02) sottraendo a quanto dovuto a - pari CP_2
ad € 44.357,82 - la riduzione di prezzo applicata dal giudice ricalcolata secondo nuovi parametri -
pari ad € 10.020,02 - si ottiene la somma di € 34.337,80 che dovrà essere certamente corrisposta da controparte all'appellata”.
La sentenza deve quindi essere riformata nella parte in cui la è stata condannata al Parte_1
pagamento di € 40.979,00 anziché di € 34.337,80.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello principale, relativo al secondo motivo al quale ha aderito l'appellata, anche nel presente grado devono essere compensate le spese di lite nella misura del 50% ed il restante 50% deve quindi essere posto a carico dell'appellante.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 in considerazione della particolare semplicità delle questioni giuridiche trattate (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando;
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna la al pagamento a favore di Parte_1 [...]
di € 34.337,80, oltre interessi al saggio ex D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno della sentenza CP_2
di primo grado;
2) conferma nel resto la sentenza n. 1249/2021;
CP_ 3) condanna al pagamento del 50% delle spese di lite in favore della che si liquidano Parte_1
in tale misura in € 2.498,00 oltre oneri accessori, iva e cpa.
Così deciso in Perugia il 13/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini