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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11847/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11847/2016 R.G.
e vertente
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. A. M. Abbattista ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bitonto, P.zza La Maja, 15
OPPONENTI
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. E. Capobianco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bari, Via G. Di Vagno, 19
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza dell'11.12.2024
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.7.2016 e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il precetto notificatogli in data 20.7.2016 con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 210.413,04, oltre agli interessi moratori e agli accessori di legge, eccependo la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, costituente il titolo esecutivo, per difetto di causa ex artt. 1418 e 1325 c. 2 c.c. in quanto il finanziamento era stato concesso al solo scopo di ripianare una precedente esposizione debitoria ovvero saldo debitore registrato sul conto corrente n. avente n. 0460888754; la nullità del precetto per indeterminatezza della somma precettata.
Deducevano l'usurarietà del contratto di mutuo con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 1815 c. 2 c.c.; sostenevano la nullità della cd. clausola di salvaguardia;
assumevano l'inefficacia e la nullità della garanzia reale prestata da , nella sua qualità di terzo datore di Parte_2
ipoteca, avente natura accessoria rispetto al contratto di mutuo affetto dai vizi indicati.
Chiedevano, pertanto, previo accoglimento della istanza di sospensione avanzata, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per le ragioni esposte nonché di dichiarare la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria e per l'effetto ordinare la cancellazione della ipoteca volontaria;
di dichiarare l'inefficacia della garanzia reale prestata da e per l'effetto Parte_2
ordinare la cancellazione della ipoteca volontaria;
in via subordinata di accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle somme precettate e conseguentemente dichiarare la nullità del precetto notificato;
di accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali del mutuo, accertare e dichiarare la violazione della normativa antiusura (violazione della Legge 108/96) e per l'effetto dichiarare la conversione forzosa del mutuo usuraio oggetto di causa in mutuo gratuito ordinandone per l'effetto la cancellazione dell'ipoteca iscritta sul bene immobile di proprietà di;
conseguentemente compensare gli importi Parte_2
versati dal mutuatario per la quota degli interessi versati con le rate scadute ed a scadere ripristinando il rapporto originario di conto corrente;
di condannare la al risarcimento di tutti Controparte_1
danni patrimoniali e non, subiti dagli opponenti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 31.1.2017 si costituiva la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava i motivi di opposizione
[...] rimarcando come il contratto di mutuo non contenesse una clausola “di scopo” non esistendo alcun legame tra il finanziamento ipotecario erogato al cliente e una sua finalizzazione a copertura della esposizione sul conto corrente;
rappresentando la genericità della censura in punto di usurarietà del pagina 2 di 5 contratto di mutuo;
contestando la dedotta indeterminatezza dell'atto di precetto indicante in maniera precisa e puntuale le somme dovute per capitale, interessi e spese.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite e la condanna della parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo ed espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va, per l'effetto, respinta.
Deve escludersi la nullità del contratto di mutuo del 30.1.2013 costituente il titolo esecutivo per difetto di causa, in quanto mutuo concesso per ripianare la debitoria esistente sul conto corrente intestato a
. Parte_1
Come chiarito dalla Suprema Corte il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass.
23149/22).
Ed ancora più chiaramente le Sezioni Unite hanno affermato che è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass. S.U. 5841/25).
Deve allo stesso modo respingersi la contestazione svolta in punto di indeterminatezza dell'atto di precetto.
Invero l'atto di precetto indica con precisione le voci della pretesa creditoria e segnatamente a titolo di capitale, interessi e spese e, sotto tale aspetto, anche la censura mossa dagli opponenti risulta del tutto generica.
Va inoltre rilevata l'infondatezza della censura in punto di usurarietà del contratto di mutuo.
pagina 3 di 5 Dalla consulenza contabile espletata in corso di causa è emerso che il tasso di interesse corrispettivo e il tasso di mora, autonomamente considerati, non risultano superiori al tasso soglia anti – usura, così come normativamente stabilito, con l'effetto che la pretesa creditoria avanzata dalla banca opposta è stata ritenuta correttamente determinata.
Tali conclusioni – a cui è pervenuto il c.t.u. a seguito di corretto ed analitico esame degli atti e dei documenti contrattuali – risultano condivisibili ed alle stesse il giudicante ritiene di aderire.
Deve aggiungersi che, come chiarito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
in ogni caso dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c. (Cass. S.U. 19597/20).
La legittimità e piena validità del contratto di mutuo escludono che possa ritenersi viziata la garanzia reale costituita dall'ipoteca concessa da . Parte_2
Dalle considerazioni svolte discende il rigetto dell'opposizione.
Non può essere accolta la domanda dell'opposta e diretta ad ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. atteso che le tesi difensive degli opponenti, sia pure rivelatesi infondate, non costituiscono abuso dello strumento processuale anche in considerazione di evoluzioni giurisprudenziali su alcune specifiche censure.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 e ss.mm. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u. liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di per azioni, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
pagina 4 di 5 2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€14.103,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
3) pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u. liquidate come da decreto in atti.
Bari, 30.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11847/2016 R.G.
e vertente
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. A. M. Abbattista ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bitonto, P.zza La Maja, 15
OPPONENTI
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. E. Capobianco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bari, Via G. Di Vagno, 19
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza dell'11.12.2024
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.7.2016 e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il precetto notificatogli in data 20.7.2016 con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 210.413,04, oltre agli interessi moratori e agli accessori di legge, eccependo la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, costituente il titolo esecutivo, per difetto di causa ex artt. 1418 e 1325 c. 2 c.c. in quanto il finanziamento era stato concesso al solo scopo di ripianare una precedente esposizione debitoria ovvero saldo debitore registrato sul conto corrente n. avente n. 0460888754; la nullità del precetto per indeterminatezza della somma precettata.
Deducevano l'usurarietà del contratto di mutuo con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 1815 c. 2 c.c.; sostenevano la nullità della cd. clausola di salvaguardia;
assumevano l'inefficacia e la nullità della garanzia reale prestata da , nella sua qualità di terzo datore di Parte_2
ipoteca, avente natura accessoria rispetto al contratto di mutuo affetto dai vizi indicati.
Chiedevano, pertanto, previo accoglimento della istanza di sospensione avanzata, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per le ragioni esposte nonché di dichiarare la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria e per l'effetto ordinare la cancellazione della ipoteca volontaria;
di dichiarare l'inefficacia della garanzia reale prestata da e per l'effetto Parte_2
ordinare la cancellazione della ipoteca volontaria;
in via subordinata di accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle somme precettate e conseguentemente dichiarare la nullità del precetto notificato;
di accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali del mutuo, accertare e dichiarare la violazione della normativa antiusura (violazione della Legge 108/96) e per l'effetto dichiarare la conversione forzosa del mutuo usuraio oggetto di causa in mutuo gratuito ordinandone per l'effetto la cancellazione dell'ipoteca iscritta sul bene immobile di proprietà di;
conseguentemente compensare gli importi Parte_2
versati dal mutuatario per la quota degli interessi versati con le rate scadute ed a scadere ripristinando il rapporto originario di conto corrente;
di condannare la al risarcimento di tutti Controparte_1
danni patrimoniali e non, subiti dagli opponenti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 31.1.2017 si costituiva la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava i motivi di opposizione
[...] rimarcando come il contratto di mutuo non contenesse una clausola “di scopo” non esistendo alcun legame tra il finanziamento ipotecario erogato al cliente e una sua finalizzazione a copertura della esposizione sul conto corrente;
rappresentando la genericità della censura in punto di usurarietà del pagina 2 di 5 contratto di mutuo;
contestando la dedotta indeterminatezza dell'atto di precetto indicante in maniera precisa e puntuale le somme dovute per capitale, interessi e spese.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite e la condanna della parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo ed espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va, per l'effetto, respinta.
Deve escludersi la nullità del contratto di mutuo del 30.1.2013 costituente il titolo esecutivo per difetto di causa, in quanto mutuo concesso per ripianare la debitoria esistente sul conto corrente intestato a
. Parte_1
Come chiarito dalla Suprema Corte il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass.
23149/22).
Ed ancora più chiaramente le Sezioni Unite hanno affermato che è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass. S.U. 5841/25).
Deve allo stesso modo respingersi la contestazione svolta in punto di indeterminatezza dell'atto di precetto.
Invero l'atto di precetto indica con precisione le voci della pretesa creditoria e segnatamente a titolo di capitale, interessi e spese e, sotto tale aspetto, anche la censura mossa dagli opponenti risulta del tutto generica.
Va inoltre rilevata l'infondatezza della censura in punto di usurarietà del contratto di mutuo.
pagina 3 di 5 Dalla consulenza contabile espletata in corso di causa è emerso che il tasso di interesse corrispettivo e il tasso di mora, autonomamente considerati, non risultano superiori al tasso soglia anti – usura, così come normativamente stabilito, con l'effetto che la pretesa creditoria avanzata dalla banca opposta è stata ritenuta correttamente determinata.
Tali conclusioni – a cui è pervenuto il c.t.u. a seguito di corretto ed analitico esame degli atti e dei documenti contrattuali – risultano condivisibili ed alle stesse il giudicante ritiene di aderire.
Deve aggiungersi che, come chiarito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
in ogni caso dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c. (Cass. S.U. 19597/20).
La legittimità e piena validità del contratto di mutuo escludono che possa ritenersi viziata la garanzia reale costituita dall'ipoteca concessa da . Parte_2
Dalle considerazioni svolte discende il rigetto dell'opposizione.
Non può essere accolta la domanda dell'opposta e diretta ad ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. atteso che le tesi difensive degli opponenti, sia pure rivelatesi infondate, non costituiscono abuso dello strumento processuale anche in considerazione di evoluzioni giurisprudenziali su alcune specifiche censure.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 e ss.mm. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u. liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di per azioni, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
pagina 4 di 5 2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€14.103,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
3) pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u. liquidate come da decreto in atti.
Bari, 30.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 5 di 5