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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1342/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1342 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
nato il [...] ad [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata il [...] a [...], (C.F.: ) entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] entrambi elettivamente domiciliati in Afragola alla via A. De Gasperi presso lo studio dell'avvocato Filomena Lanzano che li rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 3.7.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 2.4.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio il 24/02/2004 ad Afragola, le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
1 R.g. V.g. n. 1342/2025
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 3.7.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Con provvedimento del 4/9/2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al collegio.
Il PM, in data 11/09/2025, ha apposto il visto.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. deve dichiararsi lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate:
“ Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso la madre;
Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che ci vivrà con i propri tre figli;
Parte_2
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. , potrà vedere e tenere Parte_1 con sé la figlia minore: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00, nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore
21:00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Porre a carico di , un assegno mensile di Euro 900,00 a titolo di concorso Parte_1 al mantenimento dei figli e un assegno mensile di euro 50,00,per il mantenimento del coniuge
2 R.g. V.g. n. 1342/2025
stante la non autosufficienza economica della sig.ra , avendo conseguito la Parte_2 sola licenza elementare. Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT.
Porre a carico della sig.ra , il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_2 sostenute per i tre figli, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre e dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludicosportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
Il sig. lascerà la casa coniugale entro 7 (sette) giorni dalla prima udienza Parte_1 di comparizione delle parti, portando via con sé solo i propri effetti personali.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del figlio, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato il Parte_1
13/11/1985 ad Acerra) e (nata il [...] a [...]) ai sensi dell'art. 151 co. Parte_2
1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (Atto N. 14, parte I, S /, Anno 2004) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1342 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
nato il [...] ad [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata il [...] a [...], (C.F.: ) entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] entrambi elettivamente domiciliati in Afragola alla via A. De Gasperi presso lo studio dell'avvocato Filomena Lanzano che li rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 3.7.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 2.4.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio il 24/02/2004 ad Afragola, le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
1 R.g. V.g. n. 1342/2025
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 3.7.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Con provvedimento del 4/9/2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al collegio.
Il PM, in data 11/09/2025, ha apposto il visto.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. deve dichiararsi lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate:
“ Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso la madre;
Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che ci vivrà con i propri tre figli;
Parte_2
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. , potrà vedere e tenere Parte_1 con sé la figlia minore: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00, nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore
21:00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Porre a carico di , un assegno mensile di Euro 900,00 a titolo di concorso Parte_1 al mantenimento dei figli e un assegno mensile di euro 50,00,per il mantenimento del coniuge
2 R.g. V.g. n. 1342/2025
stante la non autosufficienza economica della sig.ra , avendo conseguito la Parte_2 sola licenza elementare. Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT.
Porre a carico della sig.ra , il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_2 sostenute per i tre figli, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre e dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludicosportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
Il sig. lascerà la casa coniugale entro 7 (sette) giorni dalla prima udienza Parte_1 di comparizione delle parti, portando via con sé solo i propri effetti personali.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del figlio, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato il Parte_1
13/11/1985 ad Acerra) e (nata il [...] a [...]) ai sensi dell'art. 151 co. Parte_2
1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (Atto N. 14, parte I, S /, Anno 2004) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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