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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5733/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale,
ricorrente
e
(c.f. ), con domicilio eletto in Messina presso lo studio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Giovanna Mazzeo che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 settembre 2022 lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_2
domanda presentata in via amministrativa il 14 aprile 2022, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs.
n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5013/2022 r.g.). Nella resistenza dell' veniva CP_2
disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste dal luglio 2022. L contestava tempestivamente le CP_2
risultanze suindicate in relazione al solo requisito per l'indennità di accompagnamento e nei successivi trenta giorni, l'8 novembre 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu.
Nella resistenza della che insisteva nel riconoscimento dell'intera domanda, sostituita Pt_2
l'udienza del 13 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022) e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. Pt_1
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “1) Spondilodiscoartrosi e scoliosi degenerativa. (721) 2) Artrite psoriasica. (cod.
696.0) 3) Esiti di artrodesi lombare L2-L5 con severo impatto funzionale (724.8) 4) Osteoporosi 5)
Deficit di forza, prevalentemente prossimale, all'arto inferiore destro (cod. 7338) associato a neuropatia dolorosa agli arti inferiori nel territorio del nervo sciatico di destra e alterazioni della sensibilità superficiale e profonda agli arti inferiori. 6) Deficit dello sciatico popliteo esterno di destra. (cod.7322)
7) Sindrome da fallimento della chirurgia spinale con necessità di impianto di elettrostimolazione midollare. 8) Depressione maggiore grave. (cod.2206) 9) Disturbo d'ansia reattivo (300.0) 10) Sindrome disventilatoria di tipo misto a prevalenza ostruttiva. (cod. 6455)” precisando che “Il quadro clinico osteoarticolare è complesso ed è conseguente a spondiloartrosi in sede lombare complicata da spondilolistesi, scoliosi degenerativa, trattata più volte chirurgicamente senza benefici, che determina difficoltà alla deambulazione e con complicanze neurologiche, cui si associa osteoporosi e artrite psoriasica in trattamento con cortisonici e anticorpi monoclonali.
Gli esiti neurologici consistono nel deficit dello Sciatico popliteo esterno di destra, deficit di forza prevalentemente prossimale all'arto inferiore destro, neuropatia dolorosa agli arti inferiori e nella sindrome da fallimento della chirurgia spinale che ha richiesto l'impianto di elettrostimolatore midollare
a causa della sintomatologia dolorosa, difficoltà alla deambulazione e a eseguire le normali attività della vita quotidiana, associate a turbe del sonno.
La ricorrente è affetta altresì da una limitazione funzionale dell'articolazione scapoloomerale di sinistra.
Il quadro clinico è aggravato da una sindrome disventilatoria di tipo misto a prevalente espressione ostruttiva e da una depressione maggiore grave.” e conclude sostenendo che “… la ricorrente ha un'invalidità del 100% valutata secondo le tabelle del D: 05/02/1992 applicando il calcolo secondo la formula intermedia salomonica per menomazioni concorrenti e il criterio riduzionistico per le menomazioni plurime coesistenti e ha diritto pertanto all'indennità di accompagnamento e ai benefici dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 a far tempo da luglio 2022 in quanto affetta da minorazioni che compromettono l'autonomia personale e richiedono assistenza continuativa e permanente nello svolgimento delle attività della vita quotidiana .”.
In merito ai motivi di opposizione ha precisato che “Al momento della visita effettuata dalla commissione medico-legale nel mese di giugno del 2022 erano già presenti e documentati sia una sindrome disventilatoria di tipo misto a prevalente espressione ostruttiva (spirometria eseguita presso la Pneumologia dell'ospedale Papardo in data 29 agosto 2016), sia un disturbo dell'umore definito come
“Depressione maggiore grave”, come da certificazione rilasciata da ASP Messina in data 23 aprile
2021.
La patologia respiratoria non è stata considerata nell'ambito della valutazione della commissione medico-legale e il disturbo dell'umore è stato valutato in modo generico e non come depressione maggiore grave.
Le tabelle ministeriali prevedono a tal riguardo una differente valutazione sull'incidenza del grado di invalidità.
Per ciò che concerne la valutazione neurologica è ben specificato nell'esame obiettivo la presenza di una neuropatia sensitivo-motoria all'arto inferiore destro per presenza di ipopallestesia e di deficit di forza prossimale a carico dell'arto inferiore destro.
Il deficit delle sensibilità profonde determina una difficoltà alla percezione degli stimoli propriocettivi e di conseguenza provoca instabilità nel mantenimento della stazione eretta e della deambulazione. A questo si associa il deficit dello sciatico popliteo esterno di destra con impossibilità alla dorsiflessione del piede.
Ne deriva pertanto che la deambulazione della ricorrente non è autonoma.
L'esame neurologico in cui la ricorrente viene descritta come “vigile e collaborante, orientata nel tempo e nello spazio ...”, come riportato da parte non esclude la presenza di deficit di forza e Pt_1
sensitivo-motori che possano incidere sull'autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, compromessa inoltre da coesistenti deficit di carattere ortopedico e reumatologico descritti
e documentati nella relazione .
Si segnala infine la valutazione effettuata presso l'Istituto ortopedico Rizzoli, presente agli atti, che certifica “evidente invalidità di grado severo a carattere permanente”.
Pertanto si conferma quanto espresso in CTU.”.
L'accertamento effettuato dalla dr.ssa persuasivo perché basato su dati oggettivi e Persona_1
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n.
23413/2011).
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari da tale data, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ogni ulteriore domanda va respinta.
4.- Tenuto conto della decorrenza è giusto compensare per 1/3 le complessive spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano (779+1.797=) 2.576 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno poste, inoltre, a definitivo carico dell' le spese della consulenza Pt_1
d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede i requisiti sanitari per fruire dell'indennità di Parte_2
accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave, ora affette da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, fin dal luglio 2022;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente 2/3 delle spese del Pt_1
giudizio, liquidati complessivamente in 2.576 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 14.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro