Ordinanza cautelare 19 ottobre 2017
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01456/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01133/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2017, proposto da
IU FA ZE, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via A. M. Caprioli, 8;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Salerno, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
- del verbale contenente tre elaborati di valutazione delle prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense per l'anno 2016 notificato il 30.6.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Salerno, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti con cui la competente Sottocommissione per gli Esami di Avvocato ha valutato insufficienti i tre elaborati redatti dalla ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali;
- rilevato che, con nota depositata in data 21.9.2022, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
- ritenuta l’irritualità di tale rinuncia, non essendo stata formulata nei modi e termini di cui all’art. 84 co. 3 c.p.a;
- ritenuto tuttavia, avuto riguardo al tenore della suddetta rinuncia, di qualificare la stessa in termini di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (art. 84 co. 4 c.p.a.);
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 84 co. 4 e 35 co. 1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO