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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/09/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4477/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(cf ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. nella C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi del sig. (CF nonché Persona_1 C.F._4 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._5 Parte_5
) in qualità di eredi del de cuius (CF C.F._6 Persona_1
per rappresentanza del sig. rappresentati e difesi, giusta C.F._4 Parte_6 procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Gioele Melella ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Eboli alla via Ceffato n.127;
ATTORI
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lorenzo
Scarsellone, con Studio in via Abate Conforti 11. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 27.03.2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori – nella qualità di eredi di Persona_1
- convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Salerno, il , Controparte_1 esponendo che, il giorno 19.05.2011, alle ore 10,00 circa, , mentre attraversava la Persona_1 strada sulle strisce pedonali di via Europa di TE AI (SA), all'altezza dell'incrocio di Piazza Risorgimento, in direzione della sartoria e del supermercato, inciampava a causa di un dislivello tra il manto catramato dell'asfalto ed il marciapiede riportando gravi lesioni al piede sinistro.
Evidenziavano:
- che nel punto della caduta, in prossimità di un tombino, vi era un cedimento della banchina di
4/5 cm tale da creare un consistente dislivello tra la pavimentazione della stessa e l'asfalto, particolarmente insidioso poiché non facilmente visibile stante la superficie alla vista omogenea e lineare;
- che l'attraversamento – nel punto in cui si era verificato il sinistro – diventava particolarmente rischioso poiché trattandosi di un tratto particolarmente trafficato, l'utente della strada era portato a guardare in alto rivolgendo il capo solo verso destra per verificare la presenza di eventuali auto in marcia, non potendo così percepire il dislivello;
- che, a seguito della caduta, il sig. veniva soccorso dai passanti e, a causa delle Persona_1 lesioni riportate, trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno ove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta pilone tibiale e perone al terzo medio distale” con prognosi di gg. 30 e sottoposizione ad intervento chirurgico di osteosintesi endomidollare tibia e perone sx con dimissioni il 30/05/2011;
- che il sig. si sottoponeva quindi ad una serie di visite specialistiche e trattamenti di Per_1 riabilitazione;
- che veniva inoltrata senza esito al Comune convenuto raccomandata A.R. n. 14368567566-3 del 28.06.2011 cui seguivano ulteriori solleciti sempre a mezzo raccomandata A/R n.
15205441349 del 18.3.2016, n. 152054397635 del 13.7.2017; tutte richieste rimaste inevase.
Aggiungevano che il sig. decedeva il 17.10.2018 senza aver ottenuto alcun ristoro Persona_1 per quanto patito;
cosicché gli esponenti, eredi del de cuius, agivano per ottenere il risarcimento dei danni subiti dallo stesso in seguito al sinistro oggetto di causa.
1.2. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito 1) Accogliere la domanda attorea perchè fondata;
2) Accertare che il sig. riportava Persona_1 un'invalidità permanente, un'invalidità temporanea totale, un'invalidità temporanea parziale, e pertanto gli attori in qualità di eredi hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale, da
2 stimarsi in euro 474,52; e del danno non patrimoniale: in primis danno biologico da liquidarsi in auro euro 23.787,02, (ventitremilasettecentottantasette,02) o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
ed altresì del danno morale soggettivo, del danno esistenziale, e di quanti altri a titolo di danno personale che risulteranno dovuti in corso di causa, connessi e/o conseguenziali al sinistro per cui è causa;
3) Condannare per l'effetto, il
[...]
in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore degli Controparte_1 eredi del sig. della somma che si accerterà in corso di causa, anche all'esito di Persona_1
C.T.U. medico-legale, o di quella somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia equitativamente liquidare, nei limiti del rito e quindi per un valore non inferiore ad euro
28.657,02 per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione del danno secondo gli indici
ISTAT, al soddisfo ed interessi legali sulla somma rivalutata, dal dì dell'evento. 4) Condannare il convenuto alla refusione delle spese, e del compenso professionale, oltre rimborso forfettario ex L.P., IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre interessi sulle somme anticipate”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il contestando nel Controparte_1 merito tutto quanto dedotto da parte attrice;
deduceva che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore atteso che non vi era prova dell'esistenza di nessuna anomalia insidia o trabocchetto sul manto stradale ma solamente di un normalissimo dislivello, non più alto di 2 cm, tra la fine dell'asfalto e il marciapiede, identificata come zanella di cemento, tecnicamente necessaria al fine di far defluire le acque piovane nei tombini ed evitare allagamenti dei marciapiedi e del manto stradale, corrente parallelamente all'asfalto e per tutta la sua lunghezza, con conseguente impossibilità - data la lunghezza di circa 40 cm - per un piede umano rimanere incastrati, come pure sostenuto da parte attrice.
2.1. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) Rigettare, integralmente, la domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto b) In via subordinata e gradata, qualora si ritenesse provata una responsabilità dell'ente, di voler considerare la condotta del danneggiato, le circostanze descritte in atti e la sua corresponsabilità nella causazione dell'evento, ridurre la pretesa risarcitoria, la cui valutazione, che comunque si contesta, rimettendoci alle valutazioni dell'on. Giudice, ritenendo superflua la nomina di un medico legale.c) Con vittoria di spese di lite e onorari”.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, all'udienza del 08/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art.190 c.p.c.
3 ***
1. La domanda va qualificata come ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione dei fatti oggetto di controversia e della prospettata responsabilità dell'ente comunale per non aver esercitato un effettivo controllo del tratto stradale del quale pure aveva la disponibilità giuridica e di fatto.
1.1. Ciò posto, va premesso che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c., presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n. 11016/2011).
E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
1.2. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
2. Venendo al merito, l'istruttoria documentale e orale espletata ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini sostanzialmente conformi alla prospettazione di parte attrice.
2.1. Nello specifico, può ritenersi accertato che in data 19.05.2011, alle ore 10.00 circa, il sig.
mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali di via Europa di Persona_1
, all'altezza dell'incrocio di P.za Risorgimento, a causa un dislivello tra la Controparte_1 pavimentazione della banchina e l'asfalto, inciampando e cadendo al suolo.
4 2.2. Si rimanda, in primo luogo, alle deposizioni testimoniali rese dai testi , Testimone_1
e , indifferenti, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi Testimone_2 Testimone_3
è motivo di dubitare.
In particolare, il teste confermava, per avervi direttamente assistito, la Testimone_2 dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di un dislivello esistente tra il marciapiede e la strada e della caduta del proprio a causa di tale anomalia. Per_1
Il predetto teste dichiarava: “Sul capo a) della memoria di parte attrice, risponde” è vero”.
Preciso di avere un negozio proprio in piazza Risorgimento n. 1 che fa angolo con via Europa e quel giorno e in quel momento ero fuori dal mio negozio quando ho visto cadere il sig. Per_1 che conoscevo in quanto abitava in quella zona, nel mentre stava attraversando la strada, di cui al capo, a causa di un dislivello esistente tra il marciapiede e la strada cadendo a terra. Non appena caduto, io ed altre persone presenti, ci siamo avvicinati per soccorrerlo facendo attenzione poiché si lamentava della caduta con dolore tra il piede e la gamba. Lo abbiamo aiutato ad alzarsi e lo abbiamo fatto sedere su una sedia fino all'arrivo dell'ambulanza. Erano circa le 10 del mattino e non ricordo se quella mattina piovesse.
ADR sui capi b) e c) confermo.
ADR sul capo d) è vero.
ADR sul capo g e h) ricordo che non vi era alcuna segnalazione che potesse vietare
l'attraversamento in quel punto ove vi era il dislivello.”
Ed ancora, il teste dichiarava: “sul cap.: a) è vero. Preciso che non ho assistito Testimone_3 alla caduta del sig. in quanto ero dentro al mio negozio di sartoria con mia Persona_1 moglie. Posso dire di essere uscito fuori dal negozio solo dopo che è arrivata l'ambulanza e il sig. che conoscevo bene lo avevano seduto su una sedia dopo la sua caduta. ADR preciso Per_1 che tempo prima erano stati eseguiti lavori di asfalto della strada adiacente al marciapiedi ove
è avvenuta la caduta e confermo quanto descritto nel capo a) in relazione allo stato dei luoghi
A.d.r. Sul capo b) è vero. Quando mi portato fuori al mio negozio, il era già seduto sulla Per_1 sedia.
ADR sul capo c) Ho visto un vigile intervenuto sul posto e non so dire altro.
ADR d) Confermo la presenza di grate sul luogo ma altro non so.
ADR sul capo h) Non è vero. Non vi era alcuna segnalazione.
ADR i) ricordo che si era fatto male ma non so precisare dove si era fatto male;
ADR quella mattina non pioveva.
5 ADR Ricordo che un mio amico il sig. , presente al momento della caduta del Controparte_2
mi riferì che quest'ultimo era caduto inciampando nel dislivello stradale e si era fatto Per_1 male al piede”.
Sul luogo del sinistro intervenne anche il comandante della polizia locale, , il Testimone_1 quale si trovava a transitare con l'auto di servizio: lo stesso constatava tramite verbale – le cui risultanze ha confermato in sede di escussione testimoniale – la dinamica del sinistro oggetto di causa.
Nel verbale del 24.05.2011 dichiarava: “il sottoscritto , rapporta alla Controparte_3
S.V., che in data 19.05.2011, nel transitare per Via Europa, notava una persona, che in oggetto meglio identificata, era stata soccorsa da alcuni cittadini, i quali dopo aver prestato primi aiuti, avevano interessato anche il 118 affinché si portasse sul posto un'autoambulanza per trasportare il Sign. in Ospedale. Sul posto i cittadini presenti, che hanno alcune attività commerciali Per_1 al civico n. 135, ove era avvenuto l'incidente, mi facevano notare che essendoci un piccolo dislivello tra il manto catramato dell'asfalto e il marciapiede il rimaneva incastrato con Per_1 la caviglia del piede sinistro nello stesso mentre stava per attraversare per portarsi sul marciapiede.”
Queste le dichiarazioni rese nel verbale che confermano il verificarsi del sinistro de quo nel luogo, data e ora come indicate in citazione.
Come detto, in sede di escussione testimoniale il confermava quanto riportato nel Tes_1 verbale del 24.05.2011 dichiarando: “Riconosco la relazione da me redatta e sottoscritta del
24.05.2011 depositata agli atti e che mi viene mostrata. ADR Ricordo che transitavo con l'auto di servizio per via Europa in e arrivato a circa cento metri prima di piazza CP_1
Risorgimento, notavo sulla parte sinistra del marciapiedi un gruppo di quattro/cinque persone che stavano soccorrendo un signore. Mi fermai per accertare se avesse bisogno di aiuto e appresi dai passanti che il era caduto nell'attraversare sulle strisce pedonali per un Persona_1 dislivello della strada poiché esisteva una parte catramata e altra non catramata, pertanto si creava un dislivello di asfalto”.
In definitiva, tutti i testi hanno confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione evidenziando che il tratto presentava un dislivello, certamente insidioso, posto proprio in prossimità del marciapiede.
2.3. Si rimanda, sul punto, anche alla documentazione fotografica acquisita in atti da cui si evince la presenza di un dislivello – proprio all'altezza delle strisce pedonali – tra il manto stradale e
6 l'inizio del marciapiedi, non facilmente individuabile poiché cromaticamente si confondeva con la colorazione del resto dell'asfalto.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e le modeste dimensioni del dislivello, non consentivano una piena visibilità al sig. Per_1
2.4. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dagli attori a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta anche in termini di nesso causale.
3. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Persona_1 effettivamente caduto mentre attraversava sulle strisce pedonali e si accingeva a salire sul marciapiedi;
nello specifico, cadeva a causa di un dislivello esistente tra il manto stradale ed il marciapiede – a ridosso dell'attraversamento segnalato dalle strisce pedonali – reso insidioso dalla sua collocazione
(all'interno della cunetta presente tra il marciapiede ed il manto stradale) e dallo stato dei luoghi
(l'insidia si presentava cromaticamente simile al resto dell'asfalto). Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il
[...]
, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica Controparte_1 situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento della suolo ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza del dislivello, in sostanza, l'attore non sarebbe caduto).
3.1 La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene - dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
7 3.2. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_4 rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei pedoni poiché a ridosso delle strisce pedonali avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie. CP_
4. Ribadita la responsabilità dell' convenuto ex art. 2051 c.c., va tuttavia evidenziato, in ragione degli esiti dell'istruttoria, che il sig. non ha prestato la dovuta attenzione pur Per_1 trovandosi in fase di attraversamento con conseguente riconoscimento del concorso del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
4.1. La giurisprudenza, in casi simili, ha richiesto una valutazione che tenga conto anche del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, ha stabilito che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno......(Cas..
Ord. n.9315/2019).
4.2. La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
4.3. Nella specie, il sig. ben avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria attenzione ed Per_1 andatura alle particolari condizioni di stato del manto stradale: perché zona frequentata dallo stesso (come confermato dai testi il abitava nelle vicinanze) e perché le condizioni di luce Per_1 non erano delle migliori, il che avrebbe dovuto indurre lo stesso a maggior prudenza.
Sulla base di siffatte complessive valutazioni, questo Giudice ritiene di dover dichiarare la responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso, ma dichiarare anche la CP_1 corresponsabilità del danneggiato, per comportamento imprudente, nella misura del 20%.
5. In conclusione, la condotta del è stata negligente, non avendo posto in essere le attività CP_1 adeguate alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa;
mentre, il sig. non Per_1 adeguandosi alle condizioni della strada e di scarsa visibilità, ha contribuito causalmente alla verificazione del sinistro.
8 6. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott. - con motivazione Persona_2 sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 474,52.
Sul punto va dato atto del corretto espletamento della CTU sulla base della documentazione medica, proveniente anche da struttura pubblica, depositata agli atti, stante l'impossibilità di sottoporre a visita l'infortunato nelle more per altra causa deceduto.
6.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “frattura scomposta radio ed ulna sinistra (diafisi)” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 30 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 60 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%.
- 60 giorni d'inabilità temporanea parziale al 25%.
Quanto al danno biologico, il CTU ha ritenuto una quantificazione pari al 8% del totale.
6.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del suolo del campetto comunale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (76 anni) avremo pertanto:
9 Età del danneggiato alla data del sinistro 76 anni
-Percentuale di invalidità permanente 8%
-Punto danno biologico € 2.264,08
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 30
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
- Danno non patrimoniale risarcibile € 11.320,00
-Invalidità temporanea totale € 3.450,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
-Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
-Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00
- Totale generale: € 19.945,00
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
6.3. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso in quanto congrue rispetto alle lesioni,
l'importo totale è pari ad euro 20.419,52 (19.945,00 + 474,52).
7. Tenuto conto del concorso di colpa al 20%, seguirebbe un risarcimento ridotto all'importo di euro 16.335,61.
7.1. Va tuttavia rilevato che è deceduto il 17/10/2018, all'età di 83 anni, per cause Persona_1 indipendenti dalle menomazioni riportate nel sinistro oggetto di causa, prima che il giudizio venisse definito;
sinistro verificatosi in data 19.05.2011 allorquando il aveva 76 anni. Per_1
Ciò posto, in termini generali, il decesso intervenuto prima della definizione del giudizio può produrre un riflesso in tema di monetizzazione del danno liquidabile, iure hereditatis, agli eredi del danneggiato.
Il danno biologico, definito dinamico-relazionale, viene in generale liquidato attraverso tabelle che tengono conto, quale parametro di partenza, dell'età della vittima, ritenendosi che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di chi lo subisce. Si ritiene che un conto sia convivere con la menomazione conseguente alla lesione per pochi anni, un altro sia, invece, convivere con la menomazione per la maggior parte della vita. Di conseguenza, il valore monetario del punto di invalidità è ricavato da una funzione che tiene conto dell'età della vittima al momento del sinistro e presuppone che essa vivrà per tutta la durata media, convivendo necessariamente con quella menomazione.
10 Pertanto, com'è logico intuire, la differenza che in ipotesi intercorre con l'ipotesi in cui la vittima deceda, in corso di giudizio, per cause diverse dalla lesione è profonda: la monetizzazione del danno è effettuata, in un caso, con riferimento a un elemento presuntivo (l'aspettativa di vita), in un altro, invece, è parametrata a un dato certo, consistente nell'esatto lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo e il decesso.
Sulla base di tale considerazione, la giurisprudenza ormai consolidata ha affermato il principio secondo il quale nella quantificazione del danno il giudice deve tener conto – in caso di premorienza della vita effettivamente vissuta (fra le varie, si vedano, sin da tempi ormai risalenti,
Cass. 4556/80; 1809/89; 489/99; 147467/03; 22338/07; 679/16; 10897/16; 12913/20).
Nel caso di specie, non può non tenersi conto della circostanza per cui l'attore è deceduto a 83 anni, a fronte di una aspettativa di vita fissata nel 2024 a circa 81 anni (cft. tabelle ISTAT aggiornate).
A fronte di tale evidenza, specifica del caso concreto, ritiene il Tribunale che – in considerazione del dato tabellare milanese che individua il limite dei 100 anni, dell'aspettativa media di vita pari a 81 anni, dell'età del danneggiato al momento del decesso, vi sono margini minimali, che il
Tribunale ritiene congruo fissare nella misura del – 5%, per operare una riduzione equitativa/proporzionale del valore monetario derivante dall'applicazione delle predette tabelle.
8. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della Controparte_1 somma di euro 15.518,83 (16.335,61 – 816,78) in favore degli attori.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
8.1. Non resta che disciplinare le spese di lite.
8.2. Le stesse atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico del
[...]
, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il Controparte_1
DM 55/14, calcolate in base ai valori tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato e delle attività espletate.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
11
P.Q.M.
ll Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4477/2022 R.G. così provvede:
A) accerta la responsabilità del sinistro in capo al , con un Controparte_1 concorso di colpa dell'infortunato al 20%;
B) per l'effetto, condanna il , in persona del p.t, al Controparte_1 CP_5 pagamento a favore di: (cf ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
, nonché di e C.F._3 Parte_4 Parte_5
(C.F. ), nella qualità di eredi del de cuius (CF C.F._6 Persona_1
della somma complessiva di euro 15.518,83, oltre rivalutazione ed C.F._4 interessi come indicati in parte motiva;
C) condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in € 3.500,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del di;
dispone la distrazione delle predette spese CP_1 Controparte_1 di lite in favore dell'avv. Melella Gioele, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Salerno, in data 5.09.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4477/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(cf ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. nella C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi del sig. (CF nonché Persona_1 C.F._4 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._5 Parte_5
) in qualità di eredi del de cuius (CF C.F._6 Persona_1
per rappresentanza del sig. rappresentati e difesi, giusta C.F._4 Parte_6 procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Gioele Melella ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Eboli alla via Ceffato n.127;
ATTORI
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lorenzo
Scarsellone, con Studio in via Abate Conforti 11. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 27.03.2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori – nella qualità di eredi di Persona_1
- convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Salerno, il , Controparte_1 esponendo che, il giorno 19.05.2011, alle ore 10,00 circa, , mentre attraversava la Persona_1 strada sulle strisce pedonali di via Europa di TE AI (SA), all'altezza dell'incrocio di Piazza Risorgimento, in direzione della sartoria e del supermercato, inciampava a causa di un dislivello tra il manto catramato dell'asfalto ed il marciapiede riportando gravi lesioni al piede sinistro.
Evidenziavano:
- che nel punto della caduta, in prossimità di un tombino, vi era un cedimento della banchina di
4/5 cm tale da creare un consistente dislivello tra la pavimentazione della stessa e l'asfalto, particolarmente insidioso poiché non facilmente visibile stante la superficie alla vista omogenea e lineare;
- che l'attraversamento – nel punto in cui si era verificato il sinistro – diventava particolarmente rischioso poiché trattandosi di un tratto particolarmente trafficato, l'utente della strada era portato a guardare in alto rivolgendo il capo solo verso destra per verificare la presenza di eventuali auto in marcia, non potendo così percepire il dislivello;
- che, a seguito della caduta, il sig. veniva soccorso dai passanti e, a causa delle Persona_1 lesioni riportate, trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno ove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta pilone tibiale e perone al terzo medio distale” con prognosi di gg. 30 e sottoposizione ad intervento chirurgico di osteosintesi endomidollare tibia e perone sx con dimissioni il 30/05/2011;
- che il sig. si sottoponeva quindi ad una serie di visite specialistiche e trattamenti di Per_1 riabilitazione;
- che veniva inoltrata senza esito al Comune convenuto raccomandata A.R. n. 14368567566-3 del 28.06.2011 cui seguivano ulteriori solleciti sempre a mezzo raccomandata A/R n.
15205441349 del 18.3.2016, n. 152054397635 del 13.7.2017; tutte richieste rimaste inevase.
Aggiungevano che il sig. decedeva il 17.10.2018 senza aver ottenuto alcun ristoro Persona_1 per quanto patito;
cosicché gli esponenti, eredi del de cuius, agivano per ottenere il risarcimento dei danni subiti dallo stesso in seguito al sinistro oggetto di causa.
1.2. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito 1) Accogliere la domanda attorea perchè fondata;
2) Accertare che il sig. riportava Persona_1 un'invalidità permanente, un'invalidità temporanea totale, un'invalidità temporanea parziale, e pertanto gli attori in qualità di eredi hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale, da
2 stimarsi in euro 474,52; e del danno non patrimoniale: in primis danno biologico da liquidarsi in auro euro 23.787,02, (ventitremilasettecentottantasette,02) o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
ed altresì del danno morale soggettivo, del danno esistenziale, e di quanti altri a titolo di danno personale che risulteranno dovuti in corso di causa, connessi e/o conseguenziali al sinistro per cui è causa;
3) Condannare per l'effetto, il
[...]
in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore degli Controparte_1 eredi del sig. della somma che si accerterà in corso di causa, anche all'esito di Persona_1
C.T.U. medico-legale, o di quella somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia equitativamente liquidare, nei limiti del rito e quindi per un valore non inferiore ad euro
28.657,02 per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione del danno secondo gli indici
ISTAT, al soddisfo ed interessi legali sulla somma rivalutata, dal dì dell'evento. 4) Condannare il convenuto alla refusione delle spese, e del compenso professionale, oltre rimborso forfettario ex L.P., IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre interessi sulle somme anticipate”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il contestando nel Controparte_1 merito tutto quanto dedotto da parte attrice;
deduceva che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore atteso che non vi era prova dell'esistenza di nessuna anomalia insidia o trabocchetto sul manto stradale ma solamente di un normalissimo dislivello, non più alto di 2 cm, tra la fine dell'asfalto e il marciapiede, identificata come zanella di cemento, tecnicamente necessaria al fine di far defluire le acque piovane nei tombini ed evitare allagamenti dei marciapiedi e del manto stradale, corrente parallelamente all'asfalto e per tutta la sua lunghezza, con conseguente impossibilità - data la lunghezza di circa 40 cm - per un piede umano rimanere incastrati, come pure sostenuto da parte attrice.
2.1. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) Rigettare, integralmente, la domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto b) In via subordinata e gradata, qualora si ritenesse provata una responsabilità dell'ente, di voler considerare la condotta del danneggiato, le circostanze descritte in atti e la sua corresponsabilità nella causazione dell'evento, ridurre la pretesa risarcitoria, la cui valutazione, che comunque si contesta, rimettendoci alle valutazioni dell'on. Giudice, ritenendo superflua la nomina di un medico legale.c) Con vittoria di spese di lite e onorari”.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, all'udienza del 08/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art.190 c.p.c.
3 ***
1. La domanda va qualificata come ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione dei fatti oggetto di controversia e della prospettata responsabilità dell'ente comunale per non aver esercitato un effettivo controllo del tratto stradale del quale pure aveva la disponibilità giuridica e di fatto.
1.1. Ciò posto, va premesso che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c., presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n. 11016/2011).
E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
1.2. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
2. Venendo al merito, l'istruttoria documentale e orale espletata ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini sostanzialmente conformi alla prospettazione di parte attrice.
2.1. Nello specifico, può ritenersi accertato che in data 19.05.2011, alle ore 10.00 circa, il sig.
mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali di via Europa di Persona_1
, all'altezza dell'incrocio di P.za Risorgimento, a causa un dislivello tra la Controparte_1 pavimentazione della banchina e l'asfalto, inciampando e cadendo al suolo.
4 2.2. Si rimanda, in primo luogo, alle deposizioni testimoniali rese dai testi , Testimone_1
e , indifferenti, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi Testimone_2 Testimone_3
è motivo di dubitare.
In particolare, il teste confermava, per avervi direttamente assistito, la Testimone_2 dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di un dislivello esistente tra il marciapiede e la strada e della caduta del proprio a causa di tale anomalia. Per_1
Il predetto teste dichiarava: “Sul capo a) della memoria di parte attrice, risponde” è vero”.
Preciso di avere un negozio proprio in piazza Risorgimento n. 1 che fa angolo con via Europa e quel giorno e in quel momento ero fuori dal mio negozio quando ho visto cadere il sig. Per_1 che conoscevo in quanto abitava in quella zona, nel mentre stava attraversando la strada, di cui al capo, a causa di un dislivello esistente tra il marciapiede e la strada cadendo a terra. Non appena caduto, io ed altre persone presenti, ci siamo avvicinati per soccorrerlo facendo attenzione poiché si lamentava della caduta con dolore tra il piede e la gamba. Lo abbiamo aiutato ad alzarsi e lo abbiamo fatto sedere su una sedia fino all'arrivo dell'ambulanza. Erano circa le 10 del mattino e non ricordo se quella mattina piovesse.
ADR sui capi b) e c) confermo.
ADR sul capo d) è vero.
ADR sul capo g e h) ricordo che non vi era alcuna segnalazione che potesse vietare
l'attraversamento in quel punto ove vi era il dislivello.”
Ed ancora, il teste dichiarava: “sul cap.: a) è vero. Preciso che non ho assistito Testimone_3 alla caduta del sig. in quanto ero dentro al mio negozio di sartoria con mia Persona_1 moglie. Posso dire di essere uscito fuori dal negozio solo dopo che è arrivata l'ambulanza e il sig. che conoscevo bene lo avevano seduto su una sedia dopo la sua caduta. ADR preciso Per_1 che tempo prima erano stati eseguiti lavori di asfalto della strada adiacente al marciapiedi ove
è avvenuta la caduta e confermo quanto descritto nel capo a) in relazione allo stato dei luoghi
A.d.r. Sul capo b) è vero. Quando mi portato fuori al mio negozio, il era già seduto sulla Per_1 sedia.
ADR sul capo c) Ho visto un vigile intervenuto sul posto e non so dire altro.
ADR d) Confermo la presenza di grate sul luogo ma altro non so.
ADR sul capo h) Non è vero. Non vi era alcuna segnalazione.
ADR i) ricordo che si era fatto male ma non so precisare dove si era fatto male;
ADR quella mattina non pioveva.
5 ADR Ricordo che un mio amico il sig. , presente al momento della caduta del Controparte_2
mi riferì che quest'ultimo era caduto inciampando nel dislivello stradale e si era fatto Per_1 male al piede”.
Sul luogo del sinistro intervenne anche il comandante della polizia locale, , il Testimone_1 quale si trovava a transitare con l'auto di servizio: lo stesso constatava tramite verbale – le cui risultanze ha confermato in sede di escussione testimoniale – la dinamica del sinistro oggetto di causa.
Nel verbale del 24.05.2011 dichiarava: “il sottoscritto , rapporta alla Controparte_3
S.V., che in data 19.05.2011, nel transitare per Via Europa, notava una persona, che in oggetto meglio identificata, era stata soccorsa da alcuni cittadini, i quali dopo aver prestato primi aiuti, avevano interessato anche il 118 affinché si portasse sul posto un'autoambulanza per trasportare il Sign. in Ospedale. Sul posto i cittadini presenti, che hanno alcune attività commerciali Per_1 al civico n. 135, ove era avvenuto l'incidente, mi facevano notare che essendoci un piccolo dislivello tra il manto catramato dell'asfalto e il marciapiede il rimaneva incastrato con Per_1 la caviglia del piede sinistro nello stesso mentre stava per attraversare per portarsi sul marciapiede.”
Queste le dichiarazioni rese nel verbale che confermano il verificarsi del sinistro de quo nel luogo, data e ora come indicate in citazione.
Come detto, in sede di escussione testimoniale il confermava quanto riportato nel Tes_1 verbale del 24.05.2011 dichiarando: “Riconosco la relazione da me redatta e sottoscritta del
24.05.2011 depositata agli atti e che mi viene mostrata. ADR Ricordo che transitavo con l'auto di servizio per via Europa in e arrivato a circa cento metri prima di piazza CP_1
Risorgimento, notavo sulla parte sinistra del marciapiedi un gruppo di quattro/cinque persone che stavano soccorrendo un signore. Mi fermai per accertare se avesse bisogno di aiuto e appresi dai passanti che il era caduto nell'attraversare sulle strisce pedonali per un Persona_1 dislivello della strada poiché esisteva una parte catramata e altra non catramata, pertanto si creava un dislivello di asfalto”.
In definitiva, tutti i testi hanno confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione evidenziando che il tratto presentava un dislivello, certamente insidioso, posto proprio in prossimità del marciapiede.
2.3. Si rimanda, sul punto, anche alla documentazione fotografica acquisita in atti da cui si evince la presenza di un dislivello – proprio all'altezza delle strisce pedonali – tra il manto stradale e
6 l'inizio del marciapiedi, non facilmente individuabile poiché cromaticamente si confondeva con la colorazione del resto dell'asfalto.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e le modeste dimensioni del dislivello, non consentivano una piena visibilità al sig. Per_1
2.4. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dagli attori a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta anche in termini di nesso causale.
3. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Persona_1 effettivamente caduto mentre attraversava sulle strisce pedonali e si accingeva a salire sul marciapiedi;
nello specifico, cadeva a causa di un dislivello esistente tra il manto stradale ed il marciapiede – a ridosso dell'attraversamento segnalato dalle strisce pedonali – reso insidioso dalla sua collocazione
(all'interno della cunetta presente tra il marciapiede ed il manto stradale) e dallo stato dei luoghi
(l'insidia si presentava cromaticamente simile al resto dell'asfalto). Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il
[...]
, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica Controparte_1 situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento della suolo ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza del dislivello, in sostanza, l'attore non sarebbe caduto).
3.1 La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene - dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
7 3.2. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_4 rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei pedoni poiché a ridosso delle strisce pedonali avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie. CP_
4. Ribadita la responsabilità dell' convenuto ex art. 2051 c.c., va tuttavia evidenziato, in ragione degli esiti dell'istruttoria, che il sig. non ha prestato la dovuta attenzione pur Per_1 trovandosi in fase di attraversamento con conseguente riconoscimento del concorso del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
4.1. La giurisprudenza, in casi simili, ha richiesto una valutazione che tenga conto anche del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, ha stabilito che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno......(Cas..
Ord. n.9315/2019).
4.2. La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
4.3. Nella specie, il sig. ben avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria attenzione ed Per_1 andatura alle particolari condizioni di stato del manto stradale: perché zona frequentata dallo stesso (come confermato dai testi il abitava nelle vicinanze) e perché le condizioni di luce Per_1 non erano delle migliori, il che avrebbe dovuto indurre lo stesso a maggior prudenza.
Sulla base di siffatte complessive valutazioni, questo Giudice ritiene di dover dichiarare la responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso, ma dichiarare anche la CP_1 corresponsabilità del danneggiato, per comportamento imprudente, nella misura del 20%.
5. In conclusione, la condotta del è stata negligente, non avendo posto in essere le attività CP_1 adeguate alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa;
mentre, il sig. non Per_1 adeguandosi alle condizioni della strada e di scarsa visibilità, ha contribuito causalmente alla verificazione del sinistro.
8 6. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott. - con motivazione Persona_2 sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 474,52.
Sul punto va dato atto del corretto espletamento della CTU sulla base della documentazione medica, proveniente anche da struttura pubblica, depositata agli atti, stante l'impossibilità di sottoporre a visita l'infortunato nelle more per altra causa deceduto.
6.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “frattura scomposta radio ed ulna sinistra (diafisi)” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 30 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 60 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%.
- 60 giorni d'inabilità temporanea parziale al 25%.
Quanto al danno biologico, il CTU ha ritenuto una quantificazione pari al 8% del totale.
6.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del suolo del campetto comunale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (76 anni) avremo pertanto:
9 Età del danneggiato alla data del sinistro 76 anni
-Percentuale di invalidità permanente 8%
-Punto danno biologico € 2.264,08
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 30
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
- Danno non patrimoniale risarcibile € 11.320,00
-Invalidità temporanea totale € 3.450,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
-Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
-Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00
- Totale generale: € 19.945,00
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
6.3. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso in quanto congrue rispetto alle lesioni,
l'importo totale è pari ad euro 20.419,52 (19.945,00 + 474,52).
7. Tenuto conto del concorso di colpa al 20%, seguirebbe un risarcimento ridotto all'importo di euro 16.335,61.
7.1. Va tuttavia rilevato che è deceduto il 17/10/2018, all'età di 83 anni, per cause Persona_1 indipendenti dalle menomazioni riportate nel sinistro oggetto di causa, prima che il giudizio venisse definito;
sinistro verificatosi in data 19.05.2011 allorquando il aveva 76 anni. Per_1
Ciò posto, in termini generali, il decesso intervenuto prima della definizione del giudizio può produrre un riflesso in tema di monetizzazione del danno liquidabile, iure hereditatis, agli eredi del danneggiato.
Il danno biologico, definito dinamico-relazionale, viene in generale liquidato attraverso tabelle che tengono conto, quale parametro di partenza, dell'età della vittima, ritenendosi che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di chi lo subisce. Si ritiene che un conto sia convivere con la menomazione conseguente alla lesione per pochi anni, un altro sia, invece, convivere con la menomazione per la maggior parte della vita. Di conseguenza, il valore monetario del punto di invalidità è ricavato da una funzione che tiene conto dell'età della vittima al momento del sinistro e presuppone che essa vivrà per tutta la durata media, convivendo necessariamente con quella menomazione.
10 Pertanto, com'è logico intuire, la differenza che in ipotesi intercorre con l'ipotesi in cui la vittima deceda, in corso di giudizio, per cause diverse dalla lesione è profonda: la monetizzazione del danno è effettuata, in un caso, con riferimento a un elemento presuntivo (l'aspettativa di vita), in un altro, invece, è parametrata a un dato certo, consistente nell'esatto lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo e il decesso.
Sulla base di tale considerazione, la giurisprudenza ormai consolidata ha affermato il principio secondo il quale nella quantificazione del danno il giudice deve tener conto – in caso di premorienza della vita effettivamente vissuta (fra le varie, si vedano, sin da tempi ormai risalenti,
Cass. 4556/80; 1809/89; 489/99; 147467/03; 22338/07; 679/16; 10897/16; 12913/20).
Nel caso di specie, non può non tenersi conto della circostanza per cui l'attore è deceduto a 83 anni, a fronte di una aspettativa di vita fissata nel 2024 a circa 81 anni (cft. tabelle ISTAT aggiornate).
A fronte di tale evidenza, specifica del caso concreto, ritiene il Tribunale che – in considerazione del dato tabellare milanese che individua il limite dei 100 anni, dell'aspettativa media di vita pari a 81 anni, dell'età del danneggiato al momento del decesso, vi sono margini minimali, che il
Tribunale ritiene congruo fissare nella misura del – 5%, per operare una riduzione equitativa/proporzionale del valore monetario derivante dall'applicazione delle predette tabelle.
8. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della Controparte_1 somma di euro 15.518,83 (16.335,61 – 816,78) in favore degli attori.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
8.1. Non resta che disciplinare le spese di lite.
8.2. Le stesse atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico del
[...]
, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il Controparte_1
DM 55/14, calcolate in base ai valori tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato e delle attività espletate.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
ll Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4477/2022 R.G. così provvede:
A) accerta la responsabilità del sinistro in capo al , con un Controparte_1 concorso di colpa dell'infortunato al 20%;
B) per l'effetto, condanna il , in persona del p.t, al Controparte_1 CP_5 pagamento a favore di: (cf ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
, nonché di e C.F._3 Parte_4 Parte_5
(C.F. ), nella qualità di eredi del de cuius (CF C.F._6 Persona_1
della somma complessiva di euro 15.518,83, oltre rivalutazione ed C.F._4 interessi come indicati in parte motiva;
C) condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in € 3.500,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del di;
dispone la distrazione delle predette spese CP_1 Controparte_1 di lite in favore dell'avv. Melella Gioele, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Salerno, in data 5.09.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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