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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10431 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TI LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 71757 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Fazio ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Roma via Taranto n 44 giusto mandato in atti
ATTRICE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GI ER LI ed elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di
Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Come da verbale 25 novembre 2024
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso la determinazione dirigenziale prot
QC/25096/2018 del 3 settembre 2018 con cui ha intimato il rilascio CP_1
dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma di via Passo del Turchino n 74
ed 3, scala B in27 .
A sostegno della domanda ha eccepito il difetto di potere e di sottoscrizione dell'atto emesso fuori dalla previsione legale richiamata;
ha evidenziato nel merito l'infondatezza della pretesa essendosi concretizzato tra le parti un rapporto locativo.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, perché CP_1
infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio parte attrice ha inoltrato domanda in sanatoria ad oggi senza esito ed ha chiesto in sede di comparsa conclusionale che fosse disposta ex art 295 la sospensione del giudizio.
Occorre premettere che la sospensione ex art 295 c.p.c viene disposta dal giudice in attesa che venga definito un altro giudizio dipendente e non un procedimento amministrativo .
Le contestazioni di parte attrice non sono condivisibili.
La determinazione impugnata risulta riprodotta mediante sistema informatico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993 e adottata dal Direttore del
Dipartimento, Responsabile altresì dell'immissione, riproduzione e trasmissione dati ai sensi dell'art 107 del EL . (cfr Corte di Cassazione del 2004 n. 6362) L'attività procedimentale posta in essere da rientra, pienamente, in CP_1
un'attività di natura vincolata che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria, in ogni caso non rientra nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste, dalla normativa regionale, per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, L. R. n°12/1999,
art. 4).
Nel merito si osserva che la determinazione di rilascio opposta trova il proprio fondamento giuridico nella occupazione senza titolo dell'alloggio.
Sul punto l'attrice nulla ha dedotto ha piuttosto invocato la tutela dell'affidamento legittimo. .
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli art. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr. 12/1999.
A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il comportamento della P.A. , pur determinando il sorgere nell'interessato di un affidamento sulla costituzione di un rapporto contrattuale, non può comportare il diritto alla costituzione del rapporto, in assenza di un contratto stipulato con l'amministrazione.
Inoltre, la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti,
come nella specie della determina di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra
legem. Pertanto in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali della determina di rilascio, l'opposizione non può
essere accolta.
Le spese di lite devono ritersi compensate tra le parti in ragione della vicenda e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 10 luglio 2025
Il Giudice
TI LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TI LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 71757 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Fazio ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Roma via Taranto n 44 giusto mandato in atti
ATTRICE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GI ER LI ed elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di
Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Come da verbale 25 novembre 2024
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso la determinazione dirigenziale prot
QC/25096/2018 del 3 settembre 2018 con cui ha intimato il rilascio CP_1
dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma di via Passo del Turchino n 74
ed 3, scala B in27 .
A sostegno della domanda ha eccepito il difetto di potere e di sottoscrizione dell'atto emesso fuori dalla previsione legale richiamata;
ha evidenziato nel merito l'infondatezza della pretesa essendosi concretizzato tra le parti un rapporto locativo.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, perché CP_1
infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio parte attrice ha inoltrato domanda in sanatoria ad oggi senza esito ed ha chiesto in sede di comparsa conclusionale che fosse disposta ex art 295 la sospensione del giudizio.
Occorre premettere che la sospensione ex art 295 c.p.c viene disposta dal giudice in attesa che venga definito un altro giudizio dipendente e non un procedimento amministrativo .
Le contestazioni di parte attrice non sono condivisibili.
La determinazione impugnata risulta riprodotta mediante sistema informatico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993 e adottata dal Direttore del
Dipartimento, Responsabile altresì dell'immissione, riproduzione e trasmissione dati ai sensi dell'art 107 del EL . (cfr Corte di Cassazione del 2004 n. 6362) L'attività procedimentale posta in essere da rientra, pienamente, in CP_1
un'attività di natura vincolata che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria, in ogni caso non rientra nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste, dalla normativa regionale, per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, L. R. n°12/1999,
art. 4).
Nel merito si osserva che la determinazione di rilascio opposta trova il proprio fondamento giuridico nella occupazione senza titolo dell'alloggio.
Sul punto l'attrice nulla ha dedotto ha piuttosto invocato la tutela dell'affidamento legittimo. .
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli art. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr. 12/1999.
A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il comportamento della P.A. , pur determinando il sorgere nell'interessato di un affidamento sulla costituzione di un rapporto contrattuale, non può comportare il diritto alla costituzione del rapporto, in assenza di un contratto stipulato con l'amministrazione.
Inoltre, la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti,
come nella specie della determina di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra
legem. Pertanto in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali della determina di rilascio, l'opposizione non può
essere accolta.
Le spese di lite devono ritersi compensate tra le parti in ragione della vicenda e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 10 luglio 2025
Il Giudice
TI LI