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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 20883/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.vg. 20883/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. STEFANI LARA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GARRONE EVA che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato il [...] e , nata l'[...], entrambi a Per_1 Per_2
Torino. CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 27/10/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_2 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori con residenza presso la madre in Per_2 Per_1
Torino, Corso Trapani n. 150 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vederli e tenerli con sé in ogni occasione concordata tra le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze ed ai desideri dei minori, e - in difetto di accordo - secondo le seguenti modalità a settimane alterne tenuto conto dei turni di lavoro dello stesso: Quando il sig. lavora dalle ore 7 alle ore 16 terrà con sè i minori: CP_2
Lunedì dalle 16:30 sino alle 20:30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna ove ceneranno;
Martedì dalle 16:30 sino alle 21:30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna dopo aver con loro cenato;
Giovedì dalle 16:30 alle 21:30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna dopo aver con loro cenato;
Venerdì dalle 19:00 fino a domenica sera alle 19:00 quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
Quando il sig. lavora dalle 9,30 alle 18,30: CP_2
Martedì dalle 19:00 fino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola;
Giovedì dalle 19:00 fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio iniziando a trascorrere il Natale 2025 con il papà;
- relativamente alle festività pasquali, i figli minori le trascorreranno presso la madre ed il padre ad anni alterni, cominciando a trascorrere la Pasqua 2026 con la mamma;
- le altre festività infrasettimanali (comprensive di altri “ponti”) verranno alternate con l'altro genitore;
- nel periodo estivo, in corrispondenza del periodo di sospensione scolastica, per quindici giorni anche non consecutivi, concordando con il padre detto periodo entro il 15 aprile di ciascun anno;
- ciascun genitore si fa, in ogni caso, obbligo di comunicare all'altro il luogo ove intende condurre i figli in occasione delle vacanze estive, natalizie e/o pasquali, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici;
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli versando alla sig.ra entro CP_2 Pt_2 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
DÀ ATTO che i coniugi acquisteranno per i figli, solamente quando frequenteranno il primo anno della scuola superiore, un telefono cellulare per ciascuno per poter comunicare con i minori quando non li avranno rispettivamente con sé. Le spese di dette utenze telefoniche (compreso l'acquisto del telefono cellulare) saranno suddivise tra i genitori nella misura indicata nel successivo punto. Sino a tale momento, un genitore garantirà all'altro una fascia oraria di reperibilità telefonica dei minori (in mancanza di diverso accordo dalle ore 17 alle ore 21) durante i giorni/periodi in cui li terrà con sé;
DISPONE che le spese extra siano suddivise fra i sigg.ri e nella misura del 50% Pt_2 CP_2 ciascuno. Dette spese extra sono da individuare, concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016 che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto in copia e che si impegnano a osservare. I sigg.ri e pattuiscono che nelle spese extra da dividere fra loro al 50%, senza preventivo Pt_2 CP_2 accordo, rientrano anche quelle relative alla mensa scolastica, all'acquisto e alle spese del telefono cellulare per ciascun figlio come indicato nel suddetto punto precedente, nonché quelle inerenti il centro estivo e i campi estivi nei periodi nei quali i genitori e i parenti non potranno tenere i minori;
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, Corso Trapani n. 150 alla sig.ra Pt_2
DÀ ATTO che il sig. se ne è già allontanato portando con sè i suoi effetti personali e quanto di CP_2 sua proprietà;
DÀ ATTO che i ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico in favore dei figli sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
DÀ ATTO che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio per i figli minori;
DÀ ATTO che le parti hanno risolto ogni questione economica tra loro pendente e non hanno più nulla reciprocamente a pretendere;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/12/2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.vg. 20883/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. STEFANI LARA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GARRONE EVA che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato il [...] e , nata l'[...], entrambi a Per_1 Per_2
Torino. CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 27/10/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_2 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
NULLA sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori con residenza presso la madre in Per_2 Per_1
Torino, Corso Trapani n. 150 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vederli e tenerli con sé in ogni occasione concordata tra le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze ed ai desideri dei minori, e - in difetto di accordo - secondo le seguenti modalità a settimane alterne tenuto conto dei turni di lavoro dello stesso: Quando il sig. lavora dalle ore 7 alle ore 16 terrà con sè i minori: CP_2
Lunedì dalle 16:30 sino alle 20:30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna ove ceneranno;
Martedì dalle 16:30 sino alle 21:30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna dopo aver con loro cenato;
Giovedì dalle 16:30 alle 21:30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna dopo aver con loro cenato;
Venerdì dalle 19:00 fino a domenica sera alle 19:00 quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
Quando il sig. lavora dalle 9,30 alle 18,30: CP_2
Martedì dalle 19:00 fino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola;
Giovedì dalle 19:00 fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio iniziando a trascorrere il Natale 2025 con il papà;
- relativamente alle festività pasquali, i figli minori le trascorreranno presso la madre ed il padre ad anni alterni, cominciando a trascorrere la Pasqua 2026 con la mamma;
- le altre festività infrasettimanali (comprensive di altri “ponti”) verranno alternate con l'altro genitore;
- nel periodo estivo, in corrispondenza del periodo di sospensione scolastica, per quindici giorni anche non consecutivi, concordando con il padre detto periodo entro il 15 aprile di ciascun anno;
- ciascun genitore si fa, in ogni caso, obbligo di comunicare all'altro il luogo ove intende condurre i figli in occasione delle vacanze estive, natalizie e/o pasquali, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici;
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli versando alla sig.ra entro CP_2 Pt_2 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
DÀ ATTO che i coniugi acquisteranno per i figli, solamente quando frequenteranno il primo anno della scuola superiore, un telefono cellulare per ciascuno per poter comunicare con i minori quando non li avranno rispettivamente con sé. Le spese di dette utenze telefoniche (compreso l'acquisto del telefono cellulare) saranno suddivise tra i genitori nella misura indicata nel successivo punto. Sino a tale momento, un genitore garantirà all'altro una fascia oraria di reperibilità telefonica dei minori (in mancanza di diverso accordo dalle ore 17 alle ore 21) durante i giorni/periodi in cui li terrà con sé;
DISPONE che le spese extra siano suddivise fra i sigg.ri e nella misura del 50% Pt_2 CP_2 ciascuno. Dette spese extra sono da individuare, concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016 che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto in copia e che si impegnano a osservare. I sigg.ri e pattuiscono che nelle spese extra da dividere fra loro al 50%, senza preventivo Pt_2 CP_2 accordo, rientrano anche quelle relative alla mensa scolastica, all'acquisto e alle spese del telefono cellulare per ciascun figlio come indicato nel suddetto punto precedente, nonché quelle inerenti il centro estivo e i campi estivi nei periodi nei quali i genitori e i parenti non potranno tenere i minori;
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, Corso Trapani n. 150 alla sig.ra Pt_2
DÀ ATTO che il sig. se ne è già allontanato portando con sè i suoi effetti personali e quanto di CP_2 sua proprietà;
DÀ ATTO che i ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico in favore dei figli sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
DÀ ATTO che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio per i figli minori;
DÀ ATTO che le parti hanno risolto ogni questione economica tra loro pendente e non hanno più nulla reciprocamente a pretendere;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/12/2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.