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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. INSALATA GIULIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato utile all'ottenimento della pensione di inabilità (ex ) – già accordata ma revocata a seguito di visita di revisione del 30.01.2023 - Numer_1 sull'assunto di essere invalido nella misura del 100% con totale e permanente inabilità lavorativa.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza attribuendo un grado di invalidità pari solo all'85% e, pertanto, insufficiente al riconoscimento del beneficio richiesto.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta, riportandosi alle risultanze tutte della Ctu già espletata in fase sommaria. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In primis si rileva come qualsiasi eccezione di carattere preliminare possa ritenersi assorbita da quanto deciso nel merito.
Ebbene, nel merito, la domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione dell'intero quadro clinico, tenuto conto del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate) infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp e di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Ed invero, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Ebbene il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. , dopo una Persona_1
dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, rispondeva ai quesiti formulati così in parte argomentando: “Dalla documentazione presente in atti emerge che il signor , dopo Parte_1
diagnosi di Leucemia Mieloide Acuta (LMA) del 2014 veniva trattato con trapianto eterologo dal fratello nel 2017 per recidiva di malattia. Per detta patologia, allo stato attuale, il follow-up è negativo per ripresa di malattia. Successivamente, nell'ottobre 2020, veniva asportato un carcinoma cutaneo perianale ben differenziato infiltrante il derma, anch'esso senza segni attuali di recidiva in paziente iperteso da anni. Dell'ottobre 2020 è anche il rilievo radiografico di “Diffusa e marcata accentuazione interstiziale bilaterale di tipo reticolo nodulare” a livello polmonare e del febbraio
2021 la diagnosi radiografica di “Segni di spondiloartrosi con osteofitosi somatomarginale… Ridotti in ampiezza gli spazi intersomatici in particolare da L1 ad L4”. Nel gennaio 2023 veniva messa in evidenza RM “Degenerazione artrosica disco somatica L1 L2 ernia… L2-L3 protrusione discale…
L3-L4 piccola ernia… L4-L5 voluminosa ernia discale ascendente… L5 S1, ernia discale…” e in
CP_ occasione di visita di revisione (30/01/2023) veniva revocato il 100% di invalidità e assegnata la percentuale del 75% per diagnosi di “Pregressa escissione radicale di ca cutaneo perianale in attuale follow up negativo. Scoliosi lombare con spondiloartrosi e discopatie lombari. Ipertensione arteriosa. Pregressa leucemia mieloide acuta trattata con chemioterapia e successivo trapianto di midollo. Remissione completa… Codici 6441, 7010, 9322, 9323…” e obiettività clinica positiva per
“… E.O. Buone condizioni generali. Alt cm 173 Peso Kg 95 Collaborante. Flessione del tronco ed accovacciamento dolenti ai gradi estremi. Difficoltosa marcia su punte e talloni. Deambulazione autonoma. Tono dell'umore deflesso…”. Faceva seguito visita per ATP presso il Tribunale di Brindisi
(dr ) con indicazione invalidante pari all'85% per diagnosi di “Pregressa Persona_2
escissione radicale di ca cutaneo perianale in attuale follow up negativo. Pregressa leucemia mieloide acuta trattata con terapia allogenica. Spondiloartrosi e discopatie lombari. Ipertensione arteriosa. Sindrome depressiva” e applicazione dei codici “9323-9322; 7010; 6441; 2204”. Gli ultimi accertamenti clinico-strumentali riportano “… alcune sfumate aree di densità parenchimale tipo ground-glass… segni di enfisema centro-lobulare…” a livello polmonare e conferma della diagnosi di “Sindrome depressiva cronica” in trattamento farmacologico (Zoloft, Zolpeduar,
Alprazig). Ciò premesso, allo stato attuale, il signor risulta affetto da un Parte_1
complesso invalidate che in accordo alle tabelle di legge (DM 5/2/92) e in riferimento ai riscontri documentali e alla obiettività recente è inquadrabile nel seguente modo: • Sindrome depressiva cronica: 25% (codice 2205- sindrome depressiva cronica endoreattiva media: 25%) per il residuo stato ansioso depressivo in terapia. • Esiti di impianto allogenico (2017) per leucemia acuta mieloide diagnosticata nel 2014, in follow-up negativo per ripresa di malattia;
esiti di escissione di carcinoma perianale (ottobre 2020): 50% (codice cumulativo 9322-9323: neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale (11%) e grave compromissione funzionale (70%), considerato il periodo di circa 7 anni dal trapianto allogenico e la diagnosi di carcinoma perianale ben differenziato asportato nel 2020 e con periodo successivo esente da ripresa di malattia. Neoplasie, pertanto, da considerare allo stato attuale in relativa sicurezza clinica e associabili analogicamente ad una condizione di benignità con lieve (minima) ripercussione disfunzionale. • Degenerazione artrosica disco-somatica lombo-sacrale con protrusioni discali ed ernie multiple a moderata incidenza funzionale: 35% (codice analogico 7010; anchilosi rachide lombare: 31-40%) per la lieve- moderata ripercussione disfunzionale. • Segni di enfisema centrolobulare: 20% (codice analogico
6013; esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve: 11-20%) per il dato strumentale con evidenza clinica minima. • Ipertensione arteriosa: 21% (codice analogico 6441: 21-
30%; miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve I classe NYHA) in soggetto senza segni clinici riferibili alla ipertensione arteriosa in valido controllo farmacologico e assenza di sofferenza miocardica. Realizzando il calcolo con l'utilizzo della formula a scalare di LT per le minorazioni sopra riportate (25+50+35+20+21) si ottiene una percentuale invalidante pari all'85% fin dalla data della revoca. Si confermano, pertanto, le precedenti valutazioni già espresse.”
Infine, lo stesso consulente ha così concluso: “• Dalla data della revoca del 100% - avvenuta in occasione di visita di revisione del 30/01/2023 - ad oggi, il signor non ha mai Parte_1
presentato un complesso invalidante tanto grave da integrare lo stato di invalidità al 100% e di totale inabilità lavorativa (L. 118/71). La percentuale invalidante, oggi riscontrabile, non è superiore all'85%.” CP_ Avverso tali risultanze perveniva il solo parere concorde dei sanitari dell' ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
È del tutto evidente dunque come, nell'ambito del presente giudizio, il ctu nominato in sede di merito, alla luce del riesame della documentazione in atti, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza delle condizioni utili al riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini della concessione del beneficio richiesto.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale del paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso. b)- Spese di lite irripetibili.
CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 06/5/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio