Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 7 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 21/10/2021, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 01031/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Miotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia -OMISSIS-n. prot. -OMISSIS-, adottato il 24 maggio 2021 e notificato in data 31 maggio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris , in quanto la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente operata dalla Questura, che, per costante giurisprudenza, è una valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza che può trarre giustificazione in comportamenti o situazioni che possono anche non essere ancora sanzionati in sede penale, può ritenersi sufficientemente supportata e non irragionevole, tenendo conto di tutti gli elementi richiamati dalla Questura nell’impugnato provvedimento di diniego del rinnovo del permesso ordinario di soggiorno.
La Questura, infatti, ha fatto riferimento a plurime denunce a carico del ricorrente, per -OMISSIS- in materia di -OMISSIS-, -OMISSIS-, anche aggravate, -OMISSIS-od -OMISSIS- atti ad -OMISSIS-,-OMISSIS-, riferite a fatti recenti (anni 2018, 2019 e 2020), e ha espressamente richiamato anche il provvedimento del 9 luglio 2020, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale, la misura di prevenzione del divieto di fare ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel territorio del comune di-OMISSIS-comprese le relative frazioni, per la durata di tre anni (provvedimento in cui si evidenziano i diversi precedenti di polizia del ricorrente e si specifica, inoltre, che lo stesso in più occasioni è stato controllato in compagnia di persone con segnalazioni di Polizia per -OMISSIS-e -OMISSIS-e che per tale motivo era da ritenersi -OMISSIS-), nonché ha evidenziato che il ricorrente era stato ulteriormente deferito all’autorità giudiziaria per aver violato tale divieto (in data 1°agosto 2020).
Inoltre, quanto ai legami familiari in Italia (padre, madre e fratelli), non risulta che lo stesso ricorrente li abbia in alcun modo richiamati a suo favore in sede di memoria endoprocedimentale prodotta a seguito del preavviso di diniego, né che in tale sede abbia fornito alcun elemento di valutazione in merito alla asserita convivenza con il nucleo familiare di origine, per cui gli stessi non potrebbero comunque rilevare ai fini della legittimità del provvedimento in questione.
Per quanto sopra, pertanto, l’istanza cautelare va respinta.
Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese della presente fase cautelare che liquida in euro 1.000,00 (mille /00), oltre oneri di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri s-OMISSIS- citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.