Ordinanza cautelare 28 marzo 2017
Sentenza 6 luglio 2021
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- 1. Concorsi pubblici: è legittima la redazione di una ordinanza contingibile e urgente come traccia?Accesso limitatoMichele Di Donna · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/07/2021, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2021
N. 00904/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Manfio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
del decreto del Questore della provincia di -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 1.12.2016 con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS-ha respinto la domanda, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il suddetto provvedimento è fondato sui seguenti presupposti e pregiudizi a carico del ricorrente: -sentenza di data 16.7.2014 del Tribunale di -OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS-la domanda di rinnovo è stata presentata oltre 18 mesi dalla scadenza del precedente titolo, con conseguente violazione dell’art. 5 comma 4, del D.Lgs n. 286/1998; -il ricorrente non ha dimostrato un reddito idoneo ad eccezione dell’anno 2000, come risultante dagli accertamenti effettuati.
Il ricorrente ha formulato le seguenti censure: 1) eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto, difetto di motivazione di istruttoria, in quanto il ricorrente avrebbe sempre svolto attività lavorativa, ottenendo idoneo reddito (euro-OMISSIS- per l’anno 2016), anche tenuto conto di quello del nucleo familiare; non sarebbe stata valutata la situazione familiare e di inserimento sociale; sarebbe irrilevante la data di richiesta del rinnovo rispetto alla scadenza del precedente titolo; non si sarebbe potuta disporre l’espulsione; 2) difetto di motivazione per mancata indicazione della specifica categoria di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 159/2011; mancata indicazione degli estremi dei procedimenti penali richiamati nel provvedimento gravato; mancanza di attualità e concretezza della valutazione di pericolosità sociale e violazione del divieto di automatismo in relazione ad una sola condanna; mancata valutazione delle condizioni personali del ricorrente, in Italia da oltre 20 anni; 3) mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, con conseguente violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2017, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla Pubblica Udienza del 14 aprile 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
In mancanza di ulteriori produzioni documentali o memorie difensive, il Collegio ritiene di non discostarsi da quanto già sommariamente delibato in sede cautelare in ordine alla infondatezza del ricorso.
Le censure di parte ricorrente, invero, non possono trovare accoglimento.
Sotto un primo profilo, si osserva che il provvedimento impugnato si fonda –da un lato - su una oggettiva carenza reddituale.
L’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998 dispone che l’ingresso nel territorio nazionale è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno. Il successivo art. 5 prevede che il permesso di soggiorno e il suo rinnovo siano rifiutati quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Dunque, il requisito reddituale costituisce un requisito soggettivo non eludibile al fine del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale.
Nel caso in esame, la situazione di oggettiva mancanza di attività lavorativa e carenza di reddito è risalente nel tempo e non è stata adeguatamente smentita dal ricorrente.
Invero, nel provvedimento impugnato sono indicati gli esiti delle verifiche e degli accertamenti effettuati, evidenziandosi che il ricorrente aveva maturato i seguenti redditi: nell’anno 1999, euro -OMISSIS-; nell’anno 2000, euro -OMISSIS-; nell’anno 2001, euro -OMISSIS-; nell’anno 2002, euro -OMISSIS-; negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 non è stato prodotto alcun reddito; nell’anno 2007, euro-OMISSIS-; negli anni 2008 e 2009 nessun reddito; nell’anno 2010, euro -OMISSIS-; nell’anno 2011, euro -OMISSIS-Alcun reddito da fonte lecita è risultato negli anni 2012, 2013 e 2014.
Appare, dunque, del tutto evidente la carenza del requisito reddituale, prescritto dalla normativa di settore.
Né, può assumere rilievo –come già evidenziato nel pronunciamento cautelare – il reddito che in ricorso si assume essere stato prodotto nel 2016 (di oltre -OMISSIS-), atteso che tale elemento non era stato sottoposto al vaglio dell’Autorità procedente prima dell’adozione e/o della notificazione del provvedimento impugnato e non può, pertanto, essere valutato per la prima volta in sede giurisdizionale.
Dunque, il provvedimento impugnato trova legittimo e autonomo fondamento sulla mancanza di un requisito essenziale, richiesto dalla disciplina di settore ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno.
Sotto distinto profilo, peraltro, non può non evidenziarsi la -OMISSIS-, indicati nel provvedimento di rigetto contestato, sulla base dei quali la Questura ha formulato un giudizio di pericolosità sociale che non appare inficiato da profili di illogicità e irragionevolezza, ovvero fondato su palesi errori di fatto; nella formulazione di tale giudizio, l’Amministrazione ha tenuto altresì conto della situazione personale e familiare del ricorrente, situazione che, però, non è stata ritenuta sufficiente a fronte dei plurimi elementi ostativi al rinnovo del titolo.
Infine, con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, si osserva che, nel provvedimento impugnato, la Questura ha precisato che la comunicazione dei motivi ostatavi all’accoglimento della domanda era stata effettuata in data 21.3.2016, ma che il ricorrente non aveva prodotto alcuna memoria difensiva. La difesa erariale ha effettivamente prodotto in giudizio la suddetta comunicazione, datata 22.8.2015, che risulta sottoscritta dal ricorrente in data 21.3.2016.
Pertanto, la censura formulata in ricorso risulta, per tabulas , infondata.
In definitiva, il ricorso è destituito di fondamento e va, dunque, respinto.
Le spese di causa sono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto di quanto già disposto, a tal proposito, in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.