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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 666/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OL BA, AT
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 919/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9048/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 557446-2023 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 557446-2023 TARI 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 557446-2023 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 557446-2023 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6094/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, COMUNE di Castellammare di Stabia, impugna la sentenza n. 9048/27/24 del 7 giugno
2024, depositata il 10 giugno 2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva accolto, - sotto il profilo dell'inesistenza dell'attività delegata (per illegittimità delle proroghe emesse in violazione della normativa TUEL) dal Comune al Concessionario (rigettando gli altri motivi di censura, proposti dal ricorrente in primo grado) - il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il fermo amministrativo n. 557446/2023 del 31/10/2023 , emesso dalla Soget per il mancato pagamento dei tributi
TARI-TARES annualità 2015-2016-2017-2019, per l'importo complessivo di €. 4.450,21.
L'Appellante, censura la sentenza impugnata, nella parte a sé sfavorevole, deducendo l'error in
Judicando in ordine alla legittimazione della SO.G.E.T. S.p.A. e sulla validità della Determina DSG n.
1386/2023, contestando la disapplicazione operata dal giudice di primo grado.
Si è costituito Nominativo_2 che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello atteso che in data 20.06.2024, anch'egli aveva proposto appello alla sentenza, solo nella parte riferita alla compensazione delle spese legali, essendosi il primo Giudice pronunciato per la compensazione, mentre il Comune, aveva proposto appello avverso la medesima sentenza in data 08.01.2025, dovendosi, nel caso di specie, l'appello del Comune, considerarsi tardivo, in quanto, l'art. 54 del dlgs 546/92, prevede che a pena di inammissibilità, l'appello incidentale, vada proposto entro e non oltre il termine dei 60 gg dell'appello principale.
Nella seduta dell'8 ottobre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Avverso la medesima sentenza di primo grado 9048/27/24 del 7 giugno 2024, depositata il 10 giugno
2024, ha proposto appello principale il medesimo contribuente nel fascicolo contrassegnato dal n.4348/2024, nel quale, integrato il contraddittorio si è costituito il Comune di Castellammare di Stabia, proponendo appello incidentale, con il quale ha riproposto gli stessi motivi di gravame sollevati nell'autonomo appello, incrociato, avverso la medesima sentenza, ora in esame. Il fascicolo contrassegnato dal n RG 4348/2024 è stato definito con sentenza n.313/2025, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado sez.3 rel F. Cananzi in data 9.10.2024 e dep. Il 9.1.2025, con rigetto dell'appello principale del contribuente e accoglimento dell'appello incidentale del Comune e compensazione delle spese dell'intero giudizio.
Si tratta, quindi, di duplicazione dei giudizi.
Circa le conseguenze della accertata duplicazione di giudizi, occorre premettere che, per costante insegnamento giurisprudenziale, il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia
(Cass., sez. un., 15.7.1999, n.398; Cass. 13.4.1999, n.3622).
Nel caso di specie si è trattato di appelli incrociati avvero la stessa sentenza uno dei quali definito con sentenza (in quanto non erano stati riuniti ex art.335 c.p.c.).
La Corte di legittimità ha altresì avuto modo di chiarire che non sussiste litispendenza tra una causa pendente ed un'altra definita con sentenza, ancorché non decorsi i termini per impugnarla, perché, finché
l'impugnazione non è proposta, non c'è un giudice investito della lite e quindi manca la contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa (Cass. 21.4.1999, n.3965; Cass. 18.10.1995, n.10857; Cass.
11.6.1987, n.5115; Cass. 6.11.1984, n.5609).
La medesima Corte ritiene, poi, che la litispendenza tra due cause fra le stesse parti non può essere dichiarata quando le due cause pendono in gradi diversi per impossibilità del ricorso al “simultaneus processus” (v. per l'orientamento consolidato Cass, Sez. 1, Sentenza n. 9645 del 16/11/1994; Sez. 3,
Sentenza n. 12596 del 16/10/2001; Sez. 3, Ordinanza n. 8833 del 18/06/2002; Sez. 2, Sentenza n. 9313 del 18/04/2007 ).
Rilevato, pertanto, che nella specie non si configura un'ipotesi di litispendenza, si deve tuttavia tener conto dell'esigenza di evitare la formazione di giudicati contraddittori, esigenza che, dopo il passaggio in giudicato (art. 324 c.p.c.) della sentenza pronunciata all'esito del giudizio preventivamente proposto, viene salvaguardata dal principio del ne bis in idem (art. 2909 c.c.).
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che il giudicato sostanziale - che si verifica nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.) incide sul diritto fatto valere
(art. 2909 c.c.) - è intangibile, nei limiti del dedotto e del deducibile, in base al principio del divieto del ne bis in idem, che ha un fondamentale rilievo per l'ordinamento giuridico, in quanto espressione della certezza del diritto (Cass. 12.12.1995, n.12701).
Per il periodo compreso tra la pronuncia della sentenza ed il passaggio in giudicato della stessa, residua uno spatium temporis non coperto da un'espressa previsione normativa, quale, prima della pronuncia stessa, quella di cui agli artt. 39 e 273 c.p.c., ovvero, dopo il suo passaggio in cosa giudicata, quella di cui ai richiamati artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.
L'unitarietà della ratio sottostante le disposizioni testé richiamate - che, lo si ripete, è quella di evitare il formarsi di giudicati contraddittori - impone, tuttavia, di verificare se la normativa processuale non contenga aliunde una previsione normativa espressione del medesimo principio, tale da colmare l'apparente vuoto normativo.
In proposito, questo giudicante ritiene che debba farsi riferimento all'art.100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda è necessario avervi interesse.
Orbene, ove la parte agisca nei confronti della medesima parte contro cui ha precedentemente instaurato un identico giudizio, deve ritenersi che, indipendentemente dallo stato in cui versa il primo procedimento
(e salva l'ipotesi in cui questo si sia definitivamente concluso con una sentenza, non di merito, passata in giudicato), la seconda azione non sia proponibile, atteso che la pronuncia emessa all'esito di quest'ultima non potrebbe comunque prevalere sul giudicato formatosi a seguito del primo giudizio e dovrebbe pertanto considerarsi inutiliter data.
In altri termini, la prosecuzione del secondo giudizio fino ad una sentenza di merito, sia che la sentenza conclusiva del primo giudizio sia passata in giudicato, sia che risulti ancora suscettibile di impugnazione, non soddisferebbe alcun interesse delle parti, non potendo acquistare efficacia vincolante di giudicato.
Proprio al fine di evitare questo inutile dispendio di attività processuale, ragioni di economia dei giudizi impongono di chiudere il processo instauratosi successivamente, con una sentenza che pronunci l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
Le spese, attesa la peculiarità della vicenda e la motivazione in rito, ricorrono gravi motivi per la compensazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello Spese e competenze del grado compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OL BA, AT
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 919/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9048/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 557446-2023 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 557446-2023 TARI 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 557446-2023 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 557446-2023 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6094/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, COMUNE di Castellammare di Stabia, impugna la sentenza n. 9048/27/24 del 7 giugno
2024, depositata il 10 giugno 2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva accolto, - sotto il profilo dell'inesistenza dell'attività delegata (per illegittimità delle proroghe emesse in violazione della normativa TUEL) dal Comune al Concessionario (rigettando gli altri motivi di censura, proposti dal ricorrente in primo grado) - il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il fermo amministrativo n. 557446/2023 del 31/10/2023 , emesso dalla Soget per il mancato pagamento dei tributi
TARI-TARES annualità 2015-2016-2017-2019, per l'importo complessivo di €. 4.450,21.
L'Appellante, censura la sentenza impugnata, nella parte a sé sfavorevole, deducendo l'error in
Judicando in ordine alla legittimazione della SO.G.E.T. S.p.A. e sulla validità della Determina DSG n.
1386/2023, contestando la disapplicazione operata dal giudice di primo grado.
Si è costituito Nominativo_2 che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello atteso che in data 20.06.2024, anch'egli aveva proposto appello alla sentenza, solo nella parte riferita alla compensazione delle spese legali, essendosi il primo Giudice pronunciato per la compensazione, mentre il Comune, aveva proposto appello avverso la medesima sentenza in data 08.01.2025, dovendosi, nel caso di specie, l'appello del Comune, considerarsi tardivo, in quanto, l'art. 54 del dlgs 546/92, prevede che a pena di inammissibilità, l'appello incidentale, vada proposto entro e non oltre il termine dei 60 gg dell'appello principale.
Nella seduta dell'8 ottobre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Avverso la medesima sentenza di primo grado 9048/27/24 del 7 giugno 2024, depositata il 10 giugno
2024, ha proposto appello principale il medesimo contribuente nel fascicolo contrassegnato dal n.4348/2024, nel quale, integrato il contraddittorio si è costituito il Comune di Castellammare di Stabia, proponendo appello incidentale, con il quale ha riproposto gli stessi motivi di gravame sollevati nell'autonomo appello, incrociato, avverso la medesima sentenza, ora in esame. Il fascicolo contrassegnato dal n RG 4348/2024 è stato definito con sentenza n.313/2025, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado sez.3 rel F. Cananzi in data 9.10.2024 e dep. Il 9.1.2025, con rigetto dell'appello principale del contribuente e accoglimento dell'appello incidentale del Comune e compensazione delle spese dell'intero giudizio.
Si tratta, quindi, di duplicazione dei giudizi.
Circa le conseguenze della accertata duplicazione di giudizi, occorre premettere che, per costante insegnamento giurisprudenziale, il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia
(Cass., sez. un., 15.7.1999, n.398; Cass. 13.4.1999, n.3622).
Nel caso di specie si è trattato di appelli incrociati avvero la stessa sentenza uno dei quali definito con sentenza (in quanto non erano stati riuniti ex art.335 c.p.c.).
La Corte di legittimità ha altresì avuto modo di chiarire che non sussiste litispendenza tra una causa pendente ed un'altra definita con sentenza, ancorché non decorsi i termini per impugnarla, perché, finché
l'impugnazione non è proposta, non c'è un giudice investito della lite e quindi manca la contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa (Cass. 21.4.1999, n.3965; Cass. 18.10.1995, n.10857; Cass.
11.6.1987, n.5115; Cass. 6.11.1984, n.5609).
La medesima Corte ritiene, poi, che la litispendenza tra due cause fra le stesse parti non può essere dichiarata quando le due cause pendono in gradi diversi per impossibilità del ricorso al “simultaneus processus” (v. per l'orientamento consolidato Cass, Sez. 1, Sentenza n. 9645 del 16/11/1994; Sez. 3,
Sentenza n. 12596 del 16/10/2001; Sez. 3, Ordinanza n. 8833 del 18/06/2002; Sez. 2, Sentenza n. 9313 del 18/04/2007 ).
Rilevato, pertanto, che nella specie non si configura un'ipotesi di litispendenza, si deve tuttavia tener conto dell'esigenza di evitare la formazione di giudicati contraddittori, esigenza che, dopo il passaggio in giudicato (art. 324 c.p.c.) della sentenza pronunciata all'esito del giudizio preventivamente proposto, viene salvaguardata dal principio del ne bis in idem (art. 2909 c.c.).
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che il giudicato sostanziale - che si verifica nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.) incide sul diritto fatto valere
(art. 2909 c.c.) - è intangibile, nei limiti del dedotto e del deducibile, in base al principio del divieto del ne bis in idem, che ha un fondamentale rilievo per l'ordinamento giuridico, in quanto espressione della certezza del diritto (Cass. 12.12.1995, n.12701).
Per il periodo compreso tra la pronuncia della sentenza ed il passaggio in giudicato della stessa, residua uno spatium temporis non coperto da un'espressa previsione normativa, quale, prima della pronuncia stessa, quella di cui agli artt. 39 e 273 c.p.c., ovvero, dopo il suo passaggio in cosa giudicata, quella di cui ai richiamati artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.
L'unitarietà della ratio sottostante le disposizioni testé richiamate - che, lo si ripete, è quella di evitare il formarsi di giudicati contraddittori - impone, tuttavia, di verificare se la normativa processuale non contenga aliunde una previsione normativa espressione del medesimo principio, tale da colmare l'apparente vuoto normativo.
In proposito, questo giudicante ritiene che debba farsi riferimento all'art.100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda è necessario avervi interesse.
Orbene, ove la parte agisca nei confronti della medesima parte contro cui ha precedentemente instaurato un identico giudizio, deve ritenersi che, indipendentemente dallo stato in cui versa il primo procedimento
(e salva l'ipotesi in cui questo si sia definitivamente concluso con una sentenza, non di merito, passata in giudicato), la seconda azione non sia proponibile, atteso che la pronuncia emessa all'esito di quest'ultima non potrebbe comunque prevalere sul giudicato formatosi a seguito del primo giudizio e dovrebbe pertanto considerarsi inutiliter data.
In altri termini, la prosecuzione del secondo giudizio fino ad una sentenza di merito, sia che la sentenza conclusiva del primo giudizio sia passata in giudicato, sia che risulti ancora suscettibile di impugnazione, non soddisferebbe alcun interesse delle parti, non potendo acquistare efficacia vincolante di giudicato.
Proprio al fine di evitare questo inutile dispendio di attività processuale, ragioni di economia dei giudizi impongono di chiudere il processo instauratosi successivamente, con una sentenza che pronunci l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
Le spese, attesa la peculiarità della vicenda e la motivazione in rito, ricorrono gravi motivi per la compensazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello Spese e competenze del grado compensate