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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
LI BE, OR
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1203/2024 depositato il 01/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IRPEF-ALTRO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IVA-ALTRO 2005 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IVA-ALTRO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IVA-ALTRO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IVA-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IRAP 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IRAP 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2025 depositato il 17/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28/03/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, impugnava parzialmente il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 030-802024-00000262000, notificato il 20/02/2024, deducendo in via principale la prescrizione dei crediti tributari e la nullità per omessa/ sconosciuta notifica degli atti presupposti: Cartella di Pagamento n. 030-2012-00244430-73-000 (relativa all'anno d'imposta 2005); Avviso di Accertamento n. TDY01T200041/2016 (relativo all'anno d'imposta 2011);
Avviso di Accertamento n. TDY01T101190/2016 (relativo all'anno d'imposta 2012).
Il ricorrente chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito l'accertamento e la dichiarazione di nullità parziale dell'intimazione in relazione ai soli atti impugnati.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-NE e l'Agenzia delle Entrate di ZA, eccependo la piena legittimità dell'attività svolta e l'infondatezza del ricorso. Le parti Resistenti in particolare contestavano la fondatezza delle eccezioni di prescrizione e vizio di notifica, allegando in atti la prova delle regolari notifiche degli atti interruttivi successivi e concludendo per il rigetto del ricorso.
La trattazione del ricorso si è svolta con le modalità di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
1. Sulla Nullità per Omessa o Sconosciuta Notifica degli Atti Presupposti
Il ricorrente ha eccepito la nullità degli atti impugnati (Cartella 030-2012-00244430-73-000, Avviso
TDY01T200041/2016, Avviso TDY01T101190/2016) per omessa o sconosciuta notifica.
Questa eccezione è superata e respinta dal Collegio in quanto la documentazione prodotta dalle parti resistenti dimostra inequivocabilmente che gli atti successivi di riscossione, in particolare le Intimazioni di Pagamento n. 03020229000240443000 (notificata via PEC l'01/03/2022) e n. 03020239004220018000
(notificata via PEC il 26/07/2023), nonché il Preavviso di Fermo impugnato n. 030-802024-00000262000
(notificato via PEC il 12/02/2024), sono stati regolarmente portati a conoscenza del contribuente per via telematica. Tali atti, correttamente notificati, richiamano in modo analitico e specifico gli atti presupposti impugnati in questa sede (Avvisi 2016 e Cartella 2012), realizzando il fine dell'instaurazione del contraddittorio e superando l'eccezione di nullità relativa alle notifiche originarie (c.d. "sanatoria per raggiungimento dello scopo").
2. Sulla Prescrizione dei Crediti Tributari
Il Collegio, conformemente all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ribadisce che il termine di prescrizione per tutti i crediti tributari erariali (II.DD. e I.V.A.) relativi al caso di specie è quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Dall'esame dei documenti in atti, si rileva quanto segue:
- Avviso di Accertamento n. TDY01T200041/2016 (Periodo 2011): Notificato originariamente in data
29/01/2016. Il termine di prescrizione decennale sarebbe scaduto il 29/01/2026. La notifica dell'Intimazione di Pagamento dell'01/03/2022 (e quella successiva del 26/07/2023) ha validamente interrotto il decorso del termine, facendo iniziare un nuovo periodo decennale. Il credito non è prescritto.
- Avviso di Accertamento n. TDY01T101190/2016 (Periodo 2012): Risulta notificato originariamente in data
06/10/2016. Il termine di prescrizione decennale sarebbe scaduto il 06/10/2026. Anche per questo atto, la notifica dell'Intimazione di Pagamento dell'1/03/2022 (e quella successiva del 26/07/2023) è intervenuta tempestivamente, interrompendo validamente il termine di prescrizione. Il credito non è prescritto.
- Cartella di Pagamento n. 030-2012-00244430-73-000 (Periodo 2005): Le Intimazioni di Pagamento validamente notificate nel 2022 e 2023 costituiscono atti interruttivi idonei per tutti i crediti contenuti in esse
(e per i quali l'Amministrazione finanziaria ha fornito prova dell'esistenza del titolo esecutivo e della regolare interruzione del termine, seppur con atti successivi). L'eccezione di prescrizione non è stata provata in modo rigoroso dal ricorrente a fronte della documentazione probatoria prodotta dagli enti resistenti attestante la regolare sequenza interruttiva del termine decennale.
In conclusione, le lagnanze di parte ricorrente non sono fondate ed il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di ZA, Sezione 1°, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate NE e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
ZA, delle competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 7.500 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 4.358,00, quale compenso tabellare per fasi (€ 2.552,00 + € 1.806,00 = € 4.358,00), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione,
IVA e CAP come per legge, se dovuti. ZA, 30.01.2025 Il Giudice relatore Roberto Garzulli Il
Presidente Caterina Sgotto
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
LI BE, OR
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1203/2024 depositato il 01/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IRPEF-ALTRO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IVA-ALTRO 2005 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IVA-ALTRO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IVA-ALTRO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IVA-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IRAP 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IRAP 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000262000 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2025 depositato il 17/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28/03/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, impugnava parzialmente il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 030-802024-00000262000, notificato il 20/02/2024, deducendo in via principale la prescrizione dei crediti tributari e la nullità per omessa/ sconosciuta notifica degli atti presupposti: Cartella di Pagamento n. 030-2012-00244430-73-000 (relativa all'anno d'imposta 2005); Avviso di Accertamento n. TDY01T200041/2016 (relativo all'anno d'imposta 2011);
Avviso di Accertamento n. TDY01T101190/2016 (relativo all'anno d'imposta 2012).
Il ricorrente chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito l'accertamento e la dichiarazione di nullità parziale dell'intimazione in relazione ai soli atti impugnati.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-NE e l'Agenzia delle Entrate di ZA, eccependo la piena legittimità dell'attività svolta e l'infondatezza del ricorso. Le parti Resistenti in particolare contestavano la fondatezza delle eccezioni di prescrizione e vizio di notifica, allegando in atti la prova delle regolari notifiche degli atti interruttivi successivi e concludendo per il rigetto del ricorso.
La trattazione del ricorso si è svolta con le modalità di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
1. Sulla Nullità per Omessa o Sconosciuta Notifica degli Atti Presupposti
Il ricorrente ha eccepito la nullità degli atti impugnati (Cartella 030-2012-00244430-73-000, Avviso
TDY01T200041/2016, Avviso TDY01T101190/2016) per omessa o sconosciuta notifica.
Questa eccezione è superata e respinta dal Collegio in quanto la documentazione prodotta dalle parti resistenti dimostra inequivocabilmente che gli atti successivi di riscossione, in particolare le Intimazioni di Pagamento n. 03020229000240443000 (notificata via PEC l'01/03/2022) e n. 03020239004220018000
(notificata via PEC il 26/07/2023), nonché il Preavviso di Fermo impugnato n. 030-802024-00000262000
(notificato via PEC il 12/02/2024), sono stati regolarmente portati a conoscenza del contribuente per via telematica. Tali atti, correttamente notificati, richiamano in modo analitico e specifico gli atti presupposti impugnati in questa sede (Avvisi 2016 e Cartella 2012), realizzando il fine dell'instaurazione del contraddittorio e superando l'eccezione di nullità relativa alle notifiche originarie (c.d. "sanatoria per raggiungimento dello scopo").
2. Sulla Prescrizione dei Crediti Tributari
Il Collegio, conformemente all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ribadisce che il termine di prescrizione per tutti i crediti tributari erariali (II.DD. e I.V.A.) relativi al caso di specie è quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Dall'esame dei documenti in atti, si rileva quanto segue:
- Avviso di Accertamento n. TDY01T200041/2016 (Periodo 2011): Notificato originariamente in data
29/01/2016. Il termine di prescrizione decennale sarebbe scaduto il 29/01/2026. La notifica dell'Intimazione di Pagamento dell'01/03/2022 (e quella successiva del 26/07/2023) ha validamente interrotto il decorso del termine, facendo iniziare un nuovo periodo decennale. Il credito non è prescritto.
- Avviso di Accertamento n. TDY01T101190/2016 (Periodo 2012): Risulta notificato originariamente in data
06/10/2016. Il termine di prescrizione decennale sarebbe scaduto il 06/10/2026. Anche per questo atto, la notifica dell'Intimazione di Pagamento dell'1/03/2022 (e quella successiva del 26/07/2023) è intervenuta tempestivamente, interrompendo validamente il termine di prescrizione. Il credito non è prescritto.
- Cartella di Pagamento n. 030-2012-00244430-73-000 (Periodo 2005): Le Intimazioni di Pagamento validamente notificate nel 2022 e 2023 costituiscono atti interruttivi idonei per tutti i crediti contenuti in esse
(e per i quali l'Amministrazione finanziaria ha fornito prova dell'esistenza del titolo esecutivo e della regolare interruzione del termine, seppur con atti successivi). L'eccezione di prescrizione non è stata provata in modo rigoroso dal ricorrente a fronte della documentazione probatoria prodotta dagli enti resistenti attestante la regolare sequenza interruttiva del termine decennale.
In conclusione, le lagnanze di parte ricorrente non sono fondate ed il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di ZA, Sezione 1°, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate NE e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
ZA, delle competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 7.500 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 4.358,00, quale compenso tabellare per fasi (€ 2.552,00 + € 1.806,00 = € 4.358,00), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione,
IVA e CAP come per legge, se dovuti. ZA, 30.01.2025 Il Giudice relatore Roberto Garzulli Il
Presidente Caterina Sgotto